Articolo 259 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 149 bisArticolo 275
Versione
1 gennaio 2006
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Versione
23 aprile 2008
Art. 259. (( Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione )) 1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l' articolo 1930 del codice civile .
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l' articolo 1931 del codice civile .
Entrata in vigore il 23 aprile 2008
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