Art. 259. (( Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione )) 1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l' articolo 1930 del codice civile .
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l' articolo 1931 del codice civile .
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l' articolo 1931 del codice civile .