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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 04/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDO GIANDOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in via Renella n. 32, Caserta;
RICORRENTE contro
( e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali, in persona del rappresentato e CP_2 difeso in giudizio, ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa COLAFATI SABRINA ed elettivamente domiciliato in Stradone Martiri della Libertà n. 15, Parma;
CONVENUTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«affinché l'adita A.G. in funzione di G.L., ritenuta la propria competenza ed in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere:
a) previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del Docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
b) per l'effetto, condannarsi il , in persona del Controparte_1 CP_2 alla corresponsione in favore della ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del
Docente, dell'importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla sua formazione professionale, per gli anni scolastici nel corso dei quali ella ha lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente con CP_1 contratti a tempo determinato;
c) condannare il convenuto al pagamento di spese di lite del presente giudizio, oltre CP_1
C.P.A. al 4% e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, da corrispondersi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
-Rigettare il ricorso in parte qua, per intervenuta prescrizione quinquennale, in ordine alla annualità scolastica 2018/2019 e 2019/2020».
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare il ad Controparte_1 attribuirle la Carta Elettronica di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico nel quale ha prestato servizio come insegnante.
2. La ricorrente ha documentato di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e di prestare tutt'ora servizio presso il convenuto in forza di contratto a CP_1 tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2023 (doc. 1).
3. Il si è costituito in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda relativamente agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/202 per intervenuta prescrizione quinquennale.
4. La causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione dando lettura della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto.
6. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente. Per la sua soluzione, è opportuno prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
7. La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc.
8. Essa trova la sua fonte normativa nell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, che dispone:
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
Pag. 3 di 7 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
9. L'art. 1 co. 122 l. 107/2015 stabiliva poi che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni.
10. È stato dunque adottato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 ha identificato i destinatari del beneficio economico nei «docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova».
11. Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, all'art. 3 ha parimenti disposto:
«La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
12. Le norme attuative hanno quindi escluso il personale docente assunto con contratto a tempo determinato dai destinatari del beneficio in parola.
13. Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto realizza una discriminazione nei confronti del personale non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato 16 marzo
2022, n. 1842, le cui argomentazioni vengono di seguito richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
Pag. 4 di 7 «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole,
è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento».
14. Si ritiene che la normativa primaria possa essere sottoposta a interpretazione costituzionalmente orientata, senza la necessità di sottoporre la questione alla
Corte costituzionale, anche alla luce di quanto disposto dalla contrattazione collettiva;
gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, sia di ruolo sia non di ruolo,
«strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione in servizio».
15. Il rapporto tra legge e contratto collettivo non è regolato dal criterio di posteriorità, ma da quello di competenza;
perciò, deve ritenersi che, alla luce delle
Pag. 5 di 7 citate disposizioni della contrattazione collettiva, le modalità di erogazione di sostegno alla formazione debbano essere garantite all'intero personale docente, anche precario, senza che a ciò osti la normativa integrativa a cui l'art. 1 co. 121 ss. l. 107/2015 ha delegato la regolamentazione della disciplina di dettaglio della
“Carta del Docente” (in questo senso ancora Cons. St. 16 marzo 2022, n. 1842).
16. Questa normativa si pone, peraltro, in contrasto anche con il diritto unionale, come recentemente riconosciuto dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, che ne ha evidenziato, in particolar modo, la contrarietà alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, 18 maggio 2022, n. 450). Essa deve perciò essere disapplicata dal giudice nazionale in virtù del principio di primazia del diritto unionale su quello interno.
17. Infine, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dal , deve CP_1
innanzitutto rilevarsi che, per gli importi in esame, si applica il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto prestazioni da pagarsi con periodicità di un anno (come anche confermato di recente in Cass. 27 ottobre
2023, n. 29961).
18. La Cassazione ha altresì evidenziato che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia dalla data di conferimento dell'incarico o, se posteriore, dal momento in cui, per l'annata di riferimento, era consentito procedere alla registrazione telematica per fruire del beneficio.
19. Con riferimento all'a.s. 2018/2019, il termine deve essere identificato nel
27.09.2018, mentre con riferimento all'a.s. 2019/2020, il termine deve essere identificato nel 23.09.2019, in ragione del fatto che a queste date corrisponde il conferimento dell'incarico, ossia il primo giorno in cui la docente poteva registrarsi sulla piattaforma ministeriale e generare e scaricare il buono con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla normativa di riferimento.
Pag. 6 di 7 20. Poiché nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione consiste nella diffida del 23.12.2024 deve essere accolta l'eccezione di prescrizione del credito relativo agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 (prescrizione maturata relativamente in data 27.09.2023 e 23.09.2024).
21. Per tali ragioni il convenuto deve essere condannato a erogare alla CP_1
ricorrente la somma corrispondente a una annualità (€ 500,00) tramite il sistema della Carta docente.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della serialità della questione, del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate e precisandosi che il calcolo delle spese dovute è effettuato in base allo scaglione nel quale è compreso il valore del decisum e non quello del disputatum, così come previsto dall'art. 5, co. 1, terzo periodo, D.M.
55/2014. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il ad attribuire alla Controparte_1
ricorrente, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, l'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994;
2. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 300,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 04/06/2025
Il giudice
Matteo Moresco
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
LOMBARDO GIANDOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in via Renella n. 32, Caserta;
RICORRENTE contro
( e Controparte_1 P.IVA_1 relative articolazioni territoriali, in persona del rappresentato e CP_2 difeso in giudizio, ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa COLAFATI SABRINA ed elettivamente domiciliato in Stradone Martiri della Libertà n. 15, Parma;
CONVENUTA OGGETTO: retribuzione
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«affinché l'adita A.G. in funzione di G.L., ritenuta la propria competenza ed in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere:
a) previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la “Carta elettronica del Docente” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato;
b) per l'effetto, condannarsi il , in persona del Controparte_1 CP_2 alla corresponsione in favore della ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del
Docente, dell'importo nominale di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla sua formazione professionale, per gli anni scolastici nel corso dei quali ella ha lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente con CP_1 contratti a tempo determinato;
c) condannare il convenuto al pagamento di spese di lite del presente giudizio, oltre CP_1
C.P.A. al 4% e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, da corrispondersi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
-Rigettare il ricorso in parte qua, per intervenuta prescrizione quinquennale, in ordine alla annualità scolastica 2018/2019 e 2019/2020».
Pag. 2 di 7 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare il ad Controparte_1 attribuirle la Carta Elettronica di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico nel quale ha prestato servizio come insegnante.
2. La ricorrente ha documentato di aver prestato servizio in qualità di docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e di prestare tutt'ora servizio presso il convenuto in forza di contratto a CP_1 tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2023 (doc. 1).
3. Il si è costituito in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda relativamente agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/202 per intervenuta prescrizione quinquennale.
4. La causa è stata decisa a seguito di udienza di discussione dando lettura della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto.
6. La questione giuridica sottesa alla presente controversa riguarda il diritto dei docenti non di ruolo a ottenere l'assegnazione della c.d. Carta del Docente. Per la sua soluzione, è opportuno prendere le mosse dall'analisi della normativa che ha disciplinato l'erogazione di tale beneficio.
7. La “Carta del Docente” consiste in una erogazione di € 500 annui, effettuata su una carta elettronica, utilizzabili per l'acquisto di beni o servizi funzionali alla formazione continua del docente, come, per esempio, acquisto di libri o riviste, iscrizioni a corsi di aggiornamento o master, biglietti per l'ingresso a musei o eventi culturali, etc.
8. Essa trova la sua fonte normativa nell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, che dispone:
«Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in
Pag. 3 di 7 formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
9. L'art. 1 co. 122 l. 107/2015 stabiliva poi che i criteri e le modalità di assegnazione della Carta avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 60 giorni.
10. È stato dunque adottato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 ha identificato i destinatari del beneficio economico nei «docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova».
11. Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, all'art. 3 ha parimenti disposto:
«La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
12. Le norme attuative hanno quindi escluso il personale docente assunto con contratto a tempo determinato dai destinatari del beneficio in parola.
13. Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., in quanto realizza una discriminazione nei confronti del personale non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato 16 marzo
2022, n. 1842, le cui argomentazioni vengono di seguito richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
Pag. 4 di 7 «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole,
è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento».
14. Si ritiene che la normativa primaria possa essere sottoposta a interpretazione costituzionalmente orientata, senza la necessità di sottoporre la questione alla
Corte costituzionale, anche alla luce di quanto disposto dalla contrattazione collettiva;
gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutto il personale docente, sia di ruolo sia non di ruolo,
«strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione in servizio».
15. Il rapporto tra legge e contratto collettivo non è regolato dal criterio di posteriorità, ma da quello di competenza;
perciò, deve ritenersi che, alla luce delle
Pag. 5 di 7 citate disposizioni della contrattazione collettiva, le modalità di erogazione di sostegno alla formazione debbano essere garantite all'intero personale docente, anche precario, senza che a ciò osti la normativa integrativa a cui l'art. 1 co. 121 ss. l. 107/2015 ha delegato la regolamentazione della disciplina di dettaglio della
“Carta del Docente” (in questo senso ancora Cons. St. 16 marzo 2022, n. 1842).
16. Questa normativa si pone, peraltro, in contrasto anche con il diritto unionale, come recentemente riconosciuto dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, che ne ha evidenziato, in particolar modo, la contrarietà alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE (Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, 18 maggio 2022, n. 450). Essa deve perciò essere disapplicata dal giudice nazionale in virtù del principio di primazia del diritto unionale su quello interno.
17. Infine, in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dal , deve CP_1
innanzitutto rilevarsi che, per gli importi in esame, si applica il termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c., in quanto prestazioni da pagarsi con periodicità di un anno (come anche confermato di recente in Cass. 27 ottobre
2023, n. 29961).
18. La Cassazione ha altresì evidenziato che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ossia dalla data di conferimento dell'incarico o, se posteriore, dal momento in cui, per l'annata di riferimento, era consentito procedere alla registrazione telematica per fruire del beneficio.
19. Con riferimento all'a.s. 2018/2019, il termine deve essere identificato nel
27.09.2018, mentre con riferimento all'a.s. 2019/2020, il termine deve essere identificato nel 23.09.2019, in ragione del fatto che a queste date corrisponde il conferimento dell'incarico, ossia il primo giorno in cui la docente poteva registrarsi sulla piattaforma ministeriale e generare e scaricare il buono con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla normativa di riferimento.
Pag. 6 di 7 20. Poiché nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione consiste nella diffida del 23.12.2024 deve essere accolta l'eccezione di prescrizione del credito relativo agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 (prescrizione maturata relativamente in data 27.09.2023 e 23.09.2024).
21. Per tali ragioni il convenuto deve essere condannato a erogare alla CP_1
ricorrente la somma corrispondente a una annualità (€ 500,00) tramite il sistema della Carta docente.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della serialità della questione, del valore della causa e delle fasi processuali effettivamente espletate e precisandosi che il calcolo delle spese dovute è effettuato in base allo scaglione nel quale è compreso il valore del decisum e non quello del disputatum, così come previsto dall'art. 5, co. 1, terzo periodo, D.M.
55/2014. Si dispone la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna il ad attribuire alla Controparte_1
ricorrente, tramite il sistema della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, l'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994;
2. condanna il al pagamento in favore Controparte_1
di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 300,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, 04/06/2025
Il giudice
Matteo Moresco
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