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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 407 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, in materia di pensione di anzianità, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. S. DE FELICE e G. INSALATA
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte 1 rappr.e difeso dall'avv. M. NASSO
-Appellata-
OGGETTO: "ricostituzione pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 27/10/2021 Parte 1 premesso di essere titolare di pensione VO n. 10069191 con decorrenza 3/2001, ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di
Taranto-Sezione Lavoro lo ha dichiarato decaduto ai sensi dell'art 47 DPR 639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011 in relazione alla domanda di ricostituzione di pensione mediante neutralizzazione dei contributi minori versati nell'anno 1997, domanda presentata con ricorso del
20/2/2020. Ha assunto l'erroneità della pronuncia di decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione la spettanza di una neutralizzazione del suddetto anno, rientrante nell'ultimo quinquennio di lavoro, non necessario per accedere al trattamento pensionistico in godimento, potendo egli far valere una maggiore anzianità in relazione alla quota A di pensione, grazie alla rivalutazione per l'esposizione all'amianto. In sostanza egli, in pensione dal marzo 2001, ha beneficiato del trattamento pensionistico con n. 1655 contributi settimanali in quota A e n. 425 in quota B, per un totale di 2080. Invece, avendo ottenuto la CP rivalutazione amianto, che non è stata utilizzata interamente dall' 1' CP 3 avrebbe potuto
-
riconoscere n. 1707settimane in quota A, utilizzando 52 settimane di rivalutazione amianto e n.
373 in quota B, con un risultato più favorevole per il pensionato, in quanto il calcolo della quota pensione riferito alla quota A è più favorevole.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda posta in primo grado e la ricostituzione di pensione mediante innalzamento del rateo. CP Si è costituito l' rilevando l'infondatezza nel merito della domanda, perchè l'istante vorrebbe neutralizzare un anno intermedio e non finale del rapporto, dimenticando che tale anno è necessario per il raggiungimento del requisito pensionistico minimo, nel senso che alla data del 1997 egli non aveva ancora raggiunto la minima anzianità per andare in pensione e non è possibile scegliere gli anni da neutralizzare, dovendo ricadere la neutralizzazione sugli ultimi anni del rapporto dopo il raggiungimento del requisito pensionistico
Ha domandato il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato nel merito. In ordine alla decadenza, posto che la sentenza di primo grado ha respinto la domanda sulla questione preliminare, deve affermarsi che a parere di questa Corte essa non doveva essere considerata tombale e la causa avrebbe dovuto essere istruita in primo grado.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che "Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria".
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale". Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121-01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965-01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto il ricorrente sarebbe in ogni caso decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 20/2/2020.
Nel merito tuttavia la domanda è infondata. Difatti come anche affermato dal ricorrente nel richiamare le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di cassazione sul tema della neutralizzazione, “In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione"³.
Infatti "l'art. 3, comma 8,legge 29 maggio 1982, n. 297 (che prevede che "Per le pensioni liquidate con 5 decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione") è stato oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale, che l'hanno dichiarata numerose volte costituzionalmente illegittima (sentenza n. 822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 408 del 1992, n. 264 del 1994, n. 388 del 1995, n. 427 del 1997, n. 82 del 2017, n. 173
del 2018), ed hanno portato all'affermazione di un principio di carattere generale di
"neutralizzazione", secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico"4.
Insomma la giurisprudenza della Corte di cassazione è ferma in tutte le sue pronunce sull'argomento, a subordinare la neutralizzazione alla sussistenza del doppio requisito, ossia che si tratti di contribuzioni non necessarie ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico richiesto e che si tratti di contribuzioni ridotte.
Nel caso di specie il ricorrente vorrebbe neutralizzare l'anno 1997 e conservare le contribuzioni versate successivamente fino al 2001, ma alla data del 1997 egli non possedeva il requisito minimo per andare in pensione, cioè non raggiungeva i 2080 contributi settimanali. Dunque non può dirsi a rigore che l'anno 1997 contenga contribuzioni non necessarie. Ma vi è di più. Il ricorrente vorrebbe espungere dall'estratto contributivo un anno di effettivo lavoro e incrementare la quota A di un corrispondente periodo di rivalutazione amianto. Sul punto e con riferimento ad un caso analogo, si
è di recente pronunciata la Corte di Cassazione sostenendo un importante principio che si adatta al caso di specie e che è opportuno esporre come di seguito: "Ritiene il Collegio che si debba dar seguito all'orientamento già espresso da questa Corte in materia non essendo state prospettate ragioni per discostarsene in virtù del quale si è ritenuto che il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa (cfr. Cass. n. 783 del 2024 ed anche Cass. n. 528 del 2023
e n. 13870 del 2015).
5.2. In particolare, con la citata Cass. n. 528 del 2023, è stato affermato che la maturazione del diritto alla rivalutazione pensionistica, dovuta all'esposizione all'amianto non rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quarant'anni di contribuzione massima utile.
5.3. Nella specie, la Corte d'appello ha correttamente rilevato che la maggiorazione contributiva, che non comporta l'applicazione di meccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le "scoperture" contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l'ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole.
5.4. Il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto beneficiare dell'incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all'amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli".
L'appello deve allora essere rigettato.
La natura della causa e la peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Dichiara ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che la natura della pronuncia è idonea a giustificare il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 12/11/2025
Il Presidente Il Relatore
dott ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019
2 Cass. Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021
3 Cass Sez. L , Sentenza n. 26442 del 29/09/2021, conforme Sez. L-, Sentenza n. 29967 del 13/10/2022
4 Sentenza Cass sez L, n. 29967 del 13/10/2022 5Cass sez L, ord. N. 30625/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
- Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 407 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, in materia di pensione di anzianità, promossa da:
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. S. DE FELICE e G. INSALATA
- Appellante -
contro
,in persona del Presidente pro tempore, Controparte 1 rappr.e difeso dall'avv. M. NASSO
-Appellata-
OGGETTO: "ricostituzione pensione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 27/10/2021 Parte 1 premesso di essere titolare di pensione VO n. 10069191 con decorrenza 3/2001, ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di
Taranto-Sezione Lavoro lo ha dichiarato decaduto ai sensi dell'art 47 DPR 639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011 in relazione alla domanda di ricostituzione di pensione mediante neutralizzazione dei contributi minori versati nell'anno 1997, domanda presentata con ricorso del
20/2/2020. Ha assunto l'erroneità della pronuncia di decadenza tombale pronunciata dal Tribunale, in contrasto con l'orientamento consolidato della Cassazione la spettanza di una neutralizzazione del suddetto anno, rientrante nell'ultimo quinquennio di lavoro, non necessario per accedere al trattamento pensionistico in godimento, potendo egli far valere una maggiore anzianità in relazione alla quota A di pensione, grazie alla rivalutazione per l'esposizione all'amianto. In sostanza egli, in pensione dal marzo 2001, ha beneficiato del trattamento pensionistico con n. 1655 contributi settimanali in quota A e n. 425 in quota B, per un totale di 2080. Invece, avendo ottenuto la CP rivalutazione amianto, che non è stata utilizzata interamente dall' 1' CP 3 avrebbe potuto
-
riconoscere n. 1707settimane in quota A, utilizzando 52 settimane di rivalutazione amianto e n.
373 in quota B, con un risultato più favorevole per il pensionato, in quanto il calcolo della quota pensione riferito alla quota A è più favorevole.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda posta in primo grado e la ricostituzione di pensione mediante innalzamento del rateo. CP Si è costituito l' rilevando l'infondatezza nel merito della domanda, perchè l'istante vorrebbe neutralizzare un anno intermedio e non finale del rapporto, dimenticando che tale anno è necessario per il raggiungimento del requisito pensionistico minimo, nel senso che alla data del 1997 egli non aveva ancora raggiunto la minima anzianità per andare in pensione e non è possibile scegliere gli anni da neutralizzare, dovendo ricadere la neutralizzazione sugli ultimi anni del rapporto dopo il raggiungimento del requisito pensionistico
Ha domandato il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato nel merito. In ordine alla decadenza, posto che la sentenza di primo grado ha respinto la domanda sulla questione preliminare, deve affermarsi che a parere di questa Corte essa non doveva essere considerata tombale e la causa avrebbe dovuto essere istruita in primo grado.
È pacifico che la disciplina del 2011(art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L 111/2011), ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70(per proporre l'azione giudiziaria) valida in materia di pensioni anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale".
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte Costituzionale con la sentenza
3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo
2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che "Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria".
Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale". Essa ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv.
522121-01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965-01); quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile., in ragione della loro autonoma cadenza temporale;
infine ha richiamato i principi affermati in materia dalla
Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto il ricorrente sarebbe in ogni caso decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 20/2/2020.
Nel merito tuttavia la domanda è infondata. Difatti come anche affermato dal ricorrente nel richiamare le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di cassazione sul tema della neutralizzazione, “In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di neutralizzazione può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione"³.
Infatti "l'art. 3, comma 8,legge 29 maggio 1982, n. 297 (che prevede che "Per le pensioni liquidate con 5 decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e' costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione") è stato oggetto di diverse pronunce di legittimità costituzionale, che l'hanno dichiarata numerose volte costituzionalmente illegittima (sentenza n. 822 del 1988, n. 307 del 1989, n. 408 del 1992, n. 264 del 1994, n. 388 del 1995, n. 427 del 1997, n. 82 del 2017, n. 173
del 2018), ed hanno portato all'affermazione di un principio di carattere generale di
"neutralizzazione", secondo il quale la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata, e comporta, conseguentemente, che i periodi contributivi che abbiano comportato una minore contribuzione vanno esclusi ai fini del calcolo della pensione, con conseguente immodificabilità in peius dell'importo della prestazione determinabile alla data del conseguimento del requisito per l'accesso al trattamento pensionistico"4.
Insomma la giurisprudenza della Corte di cassazione è ferma in tutte le sue pronunce sull'argomento, a subordinare la neutralizzazione alla sussistenza del doppio requisito, ossia che si tratti di contribuzioni non necessarie ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico richiesto e che si tratti di contribuzioni ridotte.
Nel caso di specie il ricorrente vorrebbe neutralizzare l'anno 1997 e conservare le contribuzioni versate successivamente fino al 2001, ma alla data del 1997 egli non possedeva il requisito minimo per andare in pensione, cioè non raggiungeva i 2080 contributi settimanali. Dunque non può dirsi a rigore che l'anno 1997 contenga contribuzioni non necessarie. Ma vi è di più. Il ricorrente vorrebbe espungere dall'estratto contributivo un anno di effettivo lavoro e incrementare la quota A di un corrispondente periodo di rivalutazione amianto. Sul punto e con riferimento ad un caso analogo, si
è di recente pronunciata la Corte di Cassazione sostenendo un importante principio che si adatta al caso di specie e che è opportuno esporre come di seguito: "Ritiene il Collegio che si debba dar seguito all'orientamento già espresso da questa Corte in materia non essendo state prospettate ragioni per discostarsene in virtù del quale si è ritenuto che il diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, dei contributi relativi al periodo di esposizione ad amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, non spetta a chi, avendo già raggiunto l'anzianità contributiva massima nel regime pensionistico di appartenenza, non otterrebbe comunque, dall'applicazione del coefficiente moltiplicatore, un concreto vantaggio né ai fini dell'anticipazione della pensione, né dell'incremento della misura della stessa (cfr. Cass. n. 783 del 2024 ed anche Cass. n. 528 del 2023
e n. 13870 del 2015).
5.2. In particolare, con la citata Cass. n. 528 del 2023, è stato affermato che la maturazione del diritto alla rivalutazione pensionistica, dovuta all'esposizione all'amianto non rende possibile la riliquidazione della pensione sulla base di una contribuzione superiore al limite di legge di quarant'anni di contribuzione massima utile.
5.3. Nella specie, la Corte d'appello ha correttamente rilevato che la maggiorazione contributiva, che non comporta l'applicazione di meccanismi di neutralizzazione, può operare, in coerenza con la precipua funzione del beneficio, solo in aumento e non in sostituzione, totale o parziale, della contribuzione già accreditata, ossia nei limiti necessari a colmare le "scoperture" contributive fino al conseguimento della massima anzianità conseguibile, senza che sia possibile, una volta conseguite le 2080 settimane di anzianità massima contributiva, aggiungere l'ulteriore incremento derivante da esposizione ad amianto, o procedere al ricalcolo con esclusione della contribuzione meno favorevole.
5.4. Il ricorrente, pertanto, avrebbe potuto beneficiare dell'incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all'amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli".
L'appello deve allora essere rigettato.
La natura della causa e la peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Dichiara ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che la natura della pronuncia è idonea a giustificare il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 12/11/2025
Il Presidente Il Relatore
dott ssa A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cassazione, sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019
2 Cass. Sez. L , Sentenza n. 17430 del 17/06/2021
3 Cass Sez. L , Sentenza n. 26442 del 29/09/2021, conforme Sez. L-, Sentenza n. 29967 del 13/10/2022
4 Sentenza Cass sez L, n. 29967 del 13/10/2022 5Cass sez L, ord. N. 30625/2024