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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2155/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16678/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250154087440 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1325/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno collegate alle ore 10,50
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 3.10.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.07120250154087440 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2020, scaturente da due distinti ruoli riferiti a due veicoli emessi dalla Regione Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 438,86 per omesso versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 16.10.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizioi, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica dei sottesi, all'odierno provvedimento opposto, avvisi di accertamento e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con nota del 21.11.2025, la Regione Campania, nel costituirsi anch'essa in giudizio, rilevava di aver regolarmente notificato i prodromici avvisi di accertamento che, in assenza di impugnazione risultavano essere divenuti definitivi ed all'uopo nel chiedere confermarsi l'attività di recupero del credito vantato concludeva con la richiesta di declaratoria di rigetto del gravame.
Con memoria del 14.1.2026, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parti resistenti e la documentazione ex adverso versata agli atti del giudizio.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che rigettarlo.
I motivi sono infondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che asorbe i restanti motivi di contestazione.
La controversia prende le mosse dall'impugnazione di una cartella di pagamento in relazione alla quale viene contestata l'omissione della notifica di atti prodromici ad essa sottesi e, comunque l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
Il ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prima del provvedimento qui impugnato, segnatamente di non aver ricevuto alcun avviso di accertamento.
Dalla documentazione versata in atti dalla Regione Resistente, di contro, è risultta provata l'esecuzione della notifica, per compiuta giacenza di entrambi i provvedimenti sottessi alla cartella di pagamento opposta.
Valga la pena qui specificare che effettivamente dall'esame degli avvisi di accertamento è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza gli stessi sono stati restituiti al mittente.
A tal riguardo, si precisa che gli avvisi di accertamento sono stati notificati al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007.
Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge
890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
In proposito si rimanda al principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82.
In riferimento, poi ed ove ed in quanto occorresse all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza ed anche più in generale in ordine alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, sempre la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha anche precisato in particolare, con Ordinanza n.
2339/2021 sez. VI come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Infine, relativamente all'eccepita prescrizione del diritto alla riscossione, va rilevato che non appare assolutamente maturata alla luce della validità delle valutate notifiche degli atti interruttivi ed alla luce della natura del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 100,00 (cento) oltre oneri accessori se dovuti in favore dell' Agenzia delle Entrate e Riscossioni ed euro 100,00 (cento) oltre oneri accessori se dovuti in favore della Regione Campania.
Napoli 27.1.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16678/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250154087440 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1325/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno collegate alle ore 10,50
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 3.10.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.07120250154087440 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2020, scaturente da due distinti ruoli riferiti a due veicoli emessi dalla Regione Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 438,86 per omesso versamento dei tributi.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 16.10.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizioi, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica dei sottesi, all'odierno provvedimento opposto, avvisi di accertamento e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con nota del 21.11.2025, la Regione Campania, nel costituirsi anch'essa in giudizio, rilevava di aver regolarmente notificato i prodromici avvisi di accertamento che, in assenza di impugnazione risultavano essere divenuti definitivi ed all'uopo nel chiedere confermarsi l'attività di recupero del credito vantato concludeva con la richiesta di declaratoria di rigetto del gravame.
Con memoria del 14.1.2026, parte ricorrente, nel riportarsi integralmente all'atto introduttivo del giudizio ed alle conclusioni ivi rassegnate, impugnava la costituzione di parti resistenti e la documentazione ex adverso versata agli atti del giudizio.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che rigettarlo.
I motivi sono infondati precisandosi che la controversia viene decisa in relazione alla questione più liquida che asorbe i restanti motivi di contestazione.
La controversia prende le mosse dall'impugnazione di una cartella di pagamento in relazione alla quale viene contestata l'omissione della notifica di atti prodromici ad essa sottesi e, comunque l'intervenuta prescrizione del credito vantato.
Il ricorrente assume di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prima del provvedimento qui impugnato, segnatamente di non aver ricevuto alcun avviso di accertamento.
Dalla documentazione versata in atti dalla Regione Resistente, di contro, è risultta provata l'esecuzione della notifica, per compiuta giacenza di entrambi i provvedimenti sottessi alla cartella di pagamento opposta.
Valga la pena qui specificare che effettivamente dall'esame degli avvisi di accertamento è emerso che il recapito non ha avuto esito positivo per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverlo), di conseguenza gli stessi sono stati restituiti al mittente.
A tal riguardo, si precisa che gli avvisi di accertamento sono stati notificati al contribuente con semplice raccomandata A.R.; tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art.
3-comma 5- del D.L. 261/90, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007.
Orbene, alla spedizione degli atti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento non risulta applicabile la normativa in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta di cui alla legge
890/82, ma esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
In proposito si rimanda al principio, più volte enunciato dalla Corte di Cassazione, anche in epoca successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 346/98, secondo cui per il perfezionamento delle notificazioni effettuate con semplice raccomandata A.R non si applicano le disposizioni della legge 890/82.
In riferimento, poi ed ove ed in quanto occorresse all'aspetto del perfezionamento per compiuta giacenza ed anche più in generale in ordine alle norme applicabili alla notificazione a mezzo posta dell'atto tributario, sempre la giurisprudenza di legittimità da ultimo ha anche precisato in particolare, con Ordinanza n.
2339/2021 sez. VI come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010) e ritenendo valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Infine, relativamente all'eccepita prescrizione del diritto alla riscossione, va rilevato che non appare assolutamente maturata alla luce della validità delle valutate notifiche degli atti interruttivi ed alla luce della natura del tributo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in euro 100,00 (cento) oltre oneri accessori se dovuti in favore dell' Agenzia delle Entrate e Riscossioni ed euro 100,00 (cento) oltre oneri accessori se dovuti in favore della Regione Campania.
Napoli 27.1.2026