CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1264/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2866/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale A. Diaz, 30-32 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 995/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 2 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239000628635 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IRAP 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore dell'ufficio si riporta agli atti di appello
Resistente/Appellato: il difensore della parte appellata insiste e si rimette agli atti depositati
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Enna, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420239000628635/000, con riferimento alla sottostante cartella di pagamento avente numeri finali “532341” relativa ad imposte erariali per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, sostenendo l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. Nullità dell'opposta intimazione di pagamento per difetto di competenza e carenza di potere dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione – sede di Enna: violazione degli articoli 26 e 46 del d.p.r. n. 602/1973;
2. Prescrizione anche successiva del diritto alla riscossione dei pretesi tributi per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. ovvero decennale ex art 2946 c.c.;
3. Intervenuta prescrizione anche successiva del diritto alla riscossione di sanzioni ed interessi ex art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997;
4. Decadenza dal potere di riscossione dell'imposta (art. 25 d.p.r. n. 602/1973, la C.G.T. di Enna, con la sentenza n. 995/02/2023 pubblicata in data 29 dicembre 2023, in accoglimento del ricorso, ha annullato gli atti impugnati, compensando tra le parti le spese del giudizio, così statuendo: “La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Al fine di dare contezza delle statuizioni cui perviene questa Corte, è necessario precisare che il ricorso spiegato dall'odierno ricorrente ha per oggetto l'intimazione di pagamento n. 29420239000628635/000 con riferimento le sottostanti cartelle di pagamento e avvisi accertamento per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008.
Precisato quanto sopra, in via preliminare occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia nella prospettazione formulata da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il ricorrente sostiene l'incompetenza territoriale della Corte in ragione del fatto che l'intimazione di pagamento gli è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Enna in assoluta carenza di potere e competenza in quanto egli è residente a [...], provincia di Treviso.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 31, co. 2 del D.P.R. 600/73 la competenza territoriale dei Concessionari della Riscossione appartiene all'Ufficio del luogo in cui il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale (residenza per le persone fisiche) al tempo della nascita dei tributi oggetto di contestazione. Pertanto, non è competente l'Ufficio provinciale del luogo dove il contribuente ha spostato successivamente la propria residenza.
Tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 4400 del 13 febbraio 2023 laddove si statuisce che “ in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle
Entrate, che la esercita tramite il concessionario, è previsto, da un lato, che, ai sensi dellìart. 31, comma 2 del D.P.R- 600/73, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del D.P.R. n. 602 del 1973 l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce”.
Sulla scorta del quadro normativo sopra evidenziato, nonché in ragione dell'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, l'eccezione risulta priva di pregio giuridico.
Infatti, l'odierno ricorrente non ha dato alcuna prova che al momento dell'insorgenza della imposizione tributaria di cui all'intimazione oggi impugnata avesse il domicilio fiscale nella attuale residenza corrente in
Castelfranco Veneto, provincia di Treviso.
Così definita l'eccezione preliminare e passando al merito delle questioni giuridiche, la Corte rileva che risulta assorbente tra gli altri motivi dedotti in ricorso che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr, Cass. Civ. Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020) non necessitano di autonomo e separato scrutinio, quello relativo alla prescrizione del diritto alla riscossione dei pretesi tributi per decorrenza, per alcuni, del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, per altri, del termine decennale ex art 2946 cc.
Ed invero, l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata, notificata in data 28.3.2023, attiene a pretese tributarie portate dalle cartelle di pagamento afferenti alcune a sanzioni amministrative, mentre altre riguardano tributi erariali. Prescindendo dalla circostanza, pure rilevante sotto il profilo delle legittimità della imposizione tributaria, che parte resistente non ha fornito la prova, tranne che per la cartella di pagamento n.29420110006532341000 che risulta notificata in data 23.11.2011, dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, occorre rilevare che la pretesa tributaria dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione di cui all'ingiunzione oggi avversata è stata azionata oltre i termini prescrizionali propri dei singoli tributi.
Infatti, le cartelle di pagamento afferenti alle sanzioni amministrative e, precisamente la n. 294201100050125734000 e la n. 29420110006532341000 risultano essere state notificate, secondo quanto riportato nell'ingiunzione di pagamento – circostanza, peraltro, come già detto, non provata – in data
21.12.2011, mentre la cartella di pagamento la n. 29420120002594982000 risulta notificata in data 23.11.2012, mentre è gli avvisi di accertamento afferenti a tributi erariali- parimenti privi di riscontro probatorio dell'avvenuta notifica - n. TYU01IT00114/2012 e n. TYU01T100115/2012 risultano essere stati notificati, rispettivamente, il 12.3.2012 e il 12.3.2012.
Da quanto sopra emerge in modo chiaro ed evidente che la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta 28.03.2023 di cui al presente giudizio è stata azionata oltre i termini di prescrizione che è quinquennale , ex art. 2948, n. 4, c.c , per le cartelle relative alle sanzioni amministrative e, decennale ex art. 2946 c. c. per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento relative ai tributi erariali.
Infatti, il termine di prescrizione del diritto dell'Agente della Riscossione a richiedere il pagamento delle obbligazioni tributarie segue quello della imposta richiamata nella cartella stessa mentre in caso di definizione giurisdizionale, cioè in caso di sentenza che definisce una controversia tributaria, opera il termine prescrizionale ordinario decennale” (…). 2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Enna), rimasta soccombente nel primo grado di giudizio, negando l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale de qua;
ha prodotto la documentazione posta a fondamento delle proprie argomentazioni, concludendo per la riforma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
3.- Costituendosi in giudizio, il contribuente appellato, con le proprie controdeduzioni ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello di questi, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio. Ha, inoltre, proposto appello incidentale avverso le statuizioni dei primi Giudici, nella parte in cui sono state respinte le doglianze non accolte o assorbite, lamentando, altresì la statuizione relativa alla disposta compensazione tra le parti dlle spese del primo grado di giudizio.
4.- All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- l'appello agenziale è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata;
va accolto l'appello incidentale del contribuente, con esclusivo riferimento alla regolamentazione delle spese del primo grado.
6.- Premesso che l'odierna controversia riguarda esclusivamente la cartella di pagamento sopra indicata
(al riguardo dovendo essere riscontrata una ricostruzione “in fatto” un po' confusa, da parte dei primi Giudici), va confermata la decisione dei primi Giudici, dal momento che, anche prendendo in considerazione e in esame la documentazione prodotta dall'Agenzia appellante, la pretesa erariale non sfugge alla intervenuta prescrizione, già statuita dai primi Giudici, se non altro, per prescrizione “sopravvenuta”.
7.- Infatti, nella fattispecie, non può trovare applicazione la normativa emergenziale COVID-19.
7.1.- Anche ammessa la regolarità (in verità assai dubbia) della notifica della cartella di pagamento di cui trattasi che dovrebbe essere avvenuta in data 23 novembre 2011, l'intimazione di pagamento – oggetto della presente controversia, è stata notificata in data 28 marzo 2023, quindi decorsi oltre dieci anni dalla notifica della cartella in discorso.
8.- Come già anticipato, sul punto l'Agenzia appellante, negando l'avverarsi della prescrizione della pretesa erariale de qua, in buona sostanza, invoca l'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, il quale ha previsto:
- al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e nl'on tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n. 78… Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”;
- al comma 2 che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'art. 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del d.l. 02.03.2012 n. 16, …e alle ingiunzioni di cui al r.d. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27.12.2019 n. 160”;
- al comma 2-bis che “nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21.02.2020”;
- e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di ventiquattro mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8.1.- Il Collegio non condivide tale ricostruzione delle norme di riferimento, come già precisato dalla Sezione con sentenza n. 9581 del 20.12.2024 (ed altre).
Il fatto è che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore … degli agenti della riscossione …”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
8.2.- Questo Giudice conosce l'ordinanza n. 960 del 15/01/2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica … l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che: - “occorre … interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159 del 2015…”. Però, in applicazione dello stesso principio invocato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, riferito al tenore letterale della disposizione, non può non essere rilevato che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già "emesse". E pertanto, in questi casi non
è ipotizzabile la sospensione “a catena” legittimata invece dalla Corte di Cassazione in fattispecie ben diversa. 8.3.- Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, … sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi … i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche il comma 4-bis, quindi, da una parte fa riferimento a un presupposto specifico affinché la descritta proroga possa trovare applicazione, e cioè che si tratti di carichi affidati all'agente della riscossione “durante il suddetto periodo di sospensione” “e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a),
b), e c), del d.l. 19.05.2020 n. 34”; dall'altra, disciplina tutt'altra fattispecie rispetto al comma 1, e cioè il caso in cui una cartella non sia ancora stata emessa, e si tratti quindi di carichi “affidati all'agente della riscossione” durante i descritti periodi.
Cosicché, non avendo ancora il concessionario emesso la cartella, visto che si tratta di carichi a esso affidati nel citato periodo, può usufruire della descritta proroga per emetterla.
Pertanto, come non è possibile ritenere applicabile al caso in esame la sospensione di cui al comma 1 dell'art. 68, analogamente non è possibile ritenere che il concessionario possa fruire di una proroga di termini pensata per fattispecie completamente diverse.
Nel caso in esame, non soltanto la pretesa de qua non era in scadenza nel periodo per il quale era scattata la sospensione dei termini, ma si tratta anche di ruoli consegnati evidentemente ben prima del citato periodo di sospensione, cosicché (anche) la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, per cui la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 28 marzo 2023, non è coperta dalla proroga, ed è quindi tardiva
(rispetto all'anno 2011 in cui venne notificata la cartella di pagamento e, conseguentemente, è intervenuta la prescrizione di tale pretesa.
9.- Per le considerazioni, in fatto e in diritto, sopra espresse, pertanto, deve essere respinto l'appello agenziale e, conseguentemente, va confermata la decisione impugnata.
10.- L'appello incidentale del contribuente va accolto, limitatamente alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio (assorbite le altre doglianze), tenuto conto della evidente soccombenza in tale sede della parte resistente.
11.- Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario del contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, in parziale riforma della decisione impugnata, respinge l'appello principale agenziale e accoglie quello incidentale del contribuente, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l'Agenzia appellante principale al pagamento, in favore dell'appellante incidentale, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 4.000,00 (quattromila/00) , oltre accessori di legge, per il primo grado, e in €. 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, per il grado di appello, disponendone la distrazione in favore del suo difensore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EN MIRABELLI AV SALVUCCI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI ID, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
COSTA GAETANO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2866/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale A. Diaz, 30-32 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 995/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 2 e pubblicata il 29/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420239000628635 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IRAP 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420110006532341000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore dell'ufficio si riporta agli atti di appello
Resistente/Appellato: il difensore della parte appellata insiste e si rimette agli atti depositati
La causa viene posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- All'esito del giudizio relativo al ricorso, proposto dal Sig. Resistente_1, rappresentato e difeso come in atti, contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Enna, per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29420239000628635/000, con riferimento alla sottostante cartella di pagamento avente numeri finali “532341” relativa ad imposte erariali per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, sostenendo l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1. Nullità dell'opposta intimazione di pagamento per difetto di competenza e carenza di potere dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione – sede di Enna: violazione degli articoli 26 e 46 del d.p.r. n. 602/1973;
2. Prescrizione anche successiva del diritto alla riscossione dei pretesi tributi per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. ovvero decennale ex art 2946 c.c.;
3. Intervenuta prescrizione anche successiva del diritto alla riscossione di sanzioni ed interessi ex art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997;
4. Decadenza dal potere di riscossione dell'imposta (art. 25 d.p.r. n. 602/1973, la C.G.T. di Enna, con la sentenza n. 995/02/2023 pubblicata in data 29 dicembre 2023, in accoglimento del ricorso, ha annullato gli atti impugnati, compensando tra le parti le spese del giudizio, così statuendo: “La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
Al fine di dare contezza delle statuizioni cui perviene questa Corte, è necessario precisare che il ricorso spiegato dall'odierno ricorrente ha per oggetto l'intimazione di pagamento n. 29420239000628635/000 con riferimento le sottostanti cartelle di pagamento e avvisi accertamento per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008.
Precisato quanto sopra, in via preliminare occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale di questa Corte di Giustizia nella prospettazione formulata da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il ricorrente sostiene l'incompetenza territoriale della Corte in ragione del fatto che l'intimazione di pagamento gli è stata notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione sede di Enna in assoluta carenza di potere e competenza in quanto egli è residente a [...], provincia di Treviso.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 31, co. 2 del D.P.R. 600/73 la competenza territoriale dei Concessionari della Riscossione appartiene all'Ufficio del luogo in cui il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale (residenza per le persone fisiche) al tempo della nascita dei tributi oggetto di contestazione. Pertanto, non è competente l'Ufficio provinciale del luogo dove il contribuente ha spostato successivamente la propria residenza.
Tale principio è stato confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 4400 del 13 febbraio 2023 laddove si statuisce che “ in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle
Entrate, che la esercita tramite il concessionario, è previsto, da un lato, che, ai sensi dellìart. 31, comma 2 del D.P.R- 600/73, ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'art. 24 del D.P.R. n. 602 del 1973 l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce”.
Sulla scorta del quadro normativo sopra evidenziato, nonché in ragione dell'arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, l'eccezione risulta priva di pregio giuridico.
Infatti, l'odierno ricorrente non ha dato alcuna prova che al momento dell'insorgenza della imposizione tributaria di cui all'intimazione oggi impugnata avesse il domicilio fiscale nella attuale residenza corrente in
Castelfranco Veneto, provincia di Treviso.
Così definita l'eccezione preliminare e passando al merito delle questioni giuridiche, la Corte rileva che risulta assorbente tra gli altri motivi dedotti in ricorso che, pertanto, in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr, Cass. Civ. Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020) non necessitano di autonomo e separato scrutinio, quello relativo alla prescrizione del diritto alla riscossione dei pretesi tributi per decorrenza, per alcuni, del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, per altri, del termine decennale ex art 2946 cc.
Ed invero, l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata, notificata in data 28.3.2023, attiene a pretese tributarie portate dalle cartelle di pagamento afferenti alcune a sanzioni amministrative, mentre altre riguardano tributi erariali. Prescindendo dalla circostanza, pure rilevante sotto il profilo delle legittimità della imposizione tributaria, che parte resistente non ha fornito la prova, tranne che per la cartella di pagamento n.29420110006532341000 che risulta notificata in data 23.11.2011, dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento, occorre rilevare che la pretesa tributaria dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione di cui all'ingiunzione oggi avversata è stata azionata oltre i termini prescrizionali propri dei singoli tributi.
Infatti, le cartelle di pagamento afferenti alle sanzioni amministrative e, precisamente la n. 294201100050125734000 e la n. 29420110006532341000 risultano essere state notificate, secondo quanto riportato nell'ingiunzione di pagamento – circostanza, peraltro, come già detto, non provata – in data
21.12.2011, mentre la cartella di pagamento la n. 29420120002594982000 risulta notificata in data 23.11.2012, mentre è gli avvisi di accertamento afferenti a tributi erariali- parimenti privi di riscontro probatorio dell'avvenuta notifica - n. TYU01IT00114/2012 e n. TYU01T100115/2012 risultano essere stati notificati, rispettivamente, il 12.3.2012 e il 12.3.2012.
Da quanto sopra emerge in modo chiaro ed evidente che la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta 28.03.2023 di cui al presente giudizio è stata azionata oltre i termini di prescrizione che è quinquennale , ex art. 2948, n. 4, c.c , per le cartelle relative alle sanzioni amministrative e, decennale ex art. 2946 c. c. per le cartelle di pagamento e gli avvisi di accertamento relative ai tributi erariali.
Infatti, il termine di prescrizione del diritto dell'Agente della Riscossione a richiedere il pagamento delle obbligazioni tributarie segue quello della imposta richiamata nella cartella stessa mentre in caso di definizione giurisdizionale, cioè in caso di sentenza che definisce una controversia tributaria, opera il termine prescrizionale ordinario decennale” (…). 2.- Ha proposto appello avverso la predetta sentenza l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Enna), rimasta soccombente nel primo grado di giudizio, negando l'intervenuta prescrizione della pretesa erariale de qua;
ha prodotto la documentazione posta a fondamento delle proprie argomentazioni, concludendo per la riforma della decisione impugnata, con vittoria di spese e compensi.
3.- Costituendosi in giudizio, il contribuente appellato, con le proprie controdeduzioni ha replicato alle argomentazioni dell'appellante, concludendo per il rigetto dell'appello di questi, con vittoria delle spese del presente grado di giudizio. Ha, inoltre, proposto appello incidentale avverso le statuizioni dei primi Giudici, nella parte in cui sono state respinte le doglianze non accolte o assorbite, lamentando, altresì la statuizione relativa alla disposta compensazione tra le parti dlle spese del primo grado di giudizio.
4.- All'udienza pubblica del 26 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- l'appello agenziale è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata;
va accolto l'appello incidentale del contribuente, con esclusivo riferimento alla regolamentazione delle spese del primo grado.
6.- Premesso che l'odierna controversia riguarda esclusivamente la cartella di pagamento sopra indicata
(al riguardo dovendo essere riscontrata una ricostruzione “in fatto” un po' confusa, da parte dei primi Giudici), va confermata la decisione dei primi Giudici, dal momento che, anche prendendo in considerazione e in esame la documentazione prodotta dall'Agenzia appellante, la pretesa erariale non sfugge alla intervenuta prescrizione, già statuita dai primi Giudici, se non altro, per prescrizione “sopravvenuta”.
7.- Infatti, nella fattispecie, non può trovare applicazione la normativa emergenziale COVID-19.
7.1.- Anche ammessa la regolarità (in verità assai dubbia) della notifica della cartella di pagamento di cui trattasi che dovrebbe essere avvenuta in data 23 novembre 2011, l'intimazione di pagamento – oggetto della presente controversia, è stata notificata in data 28 marzo 2023, quindi decorsi oltre dieci anni dalla notifica della cartella in discorso.
8.- Come già anticipato, sul punto l'Agenzia appellante, negando l'avverarsi della prescrizione della pretesa erariale de qua, in buona sostanza, invoca l'art. 68 del D.L. 17/03/2020 n. 18, il quale ha previsto:
- al comma 1 che “con riferimento alle entrate tributarie e nl'on tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del d.l. 31.05.2010 n. 78… Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159”;
- al comma 2 che “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'art. 9, commi da 3- bis a 3-sexies, del d.l. 02.03.2012 n. 16, …e alle ingiunzioni di cui al r.d. 14.04.1910 n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27.12.2019 n. 160”;
- al comma 2-bis che “nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21.02.2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21.02.2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21.02.2020”;
- e al comma 4-bis che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati”:
a) “di dodici mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di ventiquattro mesi…i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8.1.- Il Collegio non condivide tale ricostruzione delle norme di riferimento, come già precisato dalla Sezione con sentenza n. 9581 del 20.12.2024 (ed altre).
Il fatto è che il comma 1 dell'art. 68 è chiaro nel prevedere la sospensione dei termini dei “versamenti”, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, derivanti da cartelle di pagamento già “emesse” dagli agenti della riscossione.
E il richiamo delle “disposizioni di cui all'art. 12 del d.lgs. 24.09.2015 n. 159” ha solo il senso di integrare quella disposizione, con la previsione per cui la “sospensione dei termini di versamento dei tributi” comporta
“altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle "stesse entrate", la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione …”.
Vale a dire che è vero che è così disposta anche “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza”, anche “a favore … degli agenti della riscossione …”, ma fermo restando che deve trattarsi sempre e comunque, proprio ai sensi del comma 1 dell'art. 68, non soltanto di cartelle di pagamento (già) “emesse dagli agenti della riscossione”, ma anche di versamenti, ancora da effettuare, “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, cosicché al contribuente, proprio in ragione della pandemia, viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono già stati chiesti e che sono appunto “in scadenza” e, analogamente, ai concessionari della riscossione, in presenza degli stessi presupposti, viene dato più tempo.
Ma non è pensabile che (solo) in favore di questi ultimi quella sospensione dei termini si applichi in qualsiasi momento sia cominciato a decorrere il termine di prescrizione, a qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, e in qualsiasi momento scada il termine di versamento, perché: se le due norme (comma 1 art. 68 e art. 12 D.Lgs. n. 159/2015) vanno combinate, tale operazione interpretativa va fatta in tutti gli aspetti, come esposto, cioè secondo il tenore testuale e la loro ratio, e non secondo convenienza;
e perché significherebbe premiare inerzie e comportamenti negligenti che nulla hanno a che vedere con gli impedimenti legati alla pandemia.
8.2.- Questo Giudice conosce l'ordinanza n. 960 del 15/01/2025, con cui la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sui commi 1 e 4 dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dei quali “sono sospesi dall'8 marzo al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, e “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica … l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, ha chiarito che: - “occorre … interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; - “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma
1, d.lgs. n. 159 del 2015…”. Però, in applicazione dello stesso principio invocato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza citata, riferito al tenore letterale della disposizione, non può non essere rilevato che l'art. 67 non subordina quella sospensione di termini a nessun requisito, mentre per l'art. 68 la sospensione dei termini è applicabile solo laddove si tratti di "versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021", il cui obbligo consegua a cartelle di pagamento già "emesse". E pertanto, in questi casi non
è ipotizzabile la sospensione “a catena” legittimata invece dalla Corte di Cassazione in fattispecie ben diversa. 8.3.- Va poi ricordato che lo stesso art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha introdotto anche una “proroga” di termini, prevedendo, al comma 4-bis, che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre
2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 19.05.2020 n.
34, … sono prorogati”:
a) “di 12 mesi, il termine di cui all'art. 19, c.2, lett. a), del d.lgs. 13.04.99 n. 112”;
b) “di 24 mesi … i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
Anche il comma 4-bis, quindi, da una parte fa riferimento a un presupposto specifico affinché la descritta proroga possa trovare applicazione, e cioè che si tratti di carichi affidati all'agente della riscossione “durante il suddetto periodo di sospensione” “e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31.12.2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a),
b), e c), del d.l. 19.05.2020 n. 34”; dall'altra, disciplina tutt'altra fattispecie rispetto al comma 1, e cioè il caso in cui una cartella non sia ancora stata emessa, e si tratti quindi di carichi “affidati all'agente della riscossione” durante i descritti periodi.
Cosicché, non avendo ancora il concessionario emesso la cartella, visto che si tratta di carichi a esso affidati nel citato periodo, può usufruire della descritta proroga per emetterla.
Pertanto, come non è possibile ritenere applicabile al caso in esame la sospensione di cui al comma 1 dell'art. 68, analogamente non è possibile ritenere che il concessionario possa fruire di una proroga di termini pensata per fattispecie completamente diverse.
Nel caso in esame, non soltanto la pretesa de qua non era in scadenza nel periodo per il quale era scattata la sospensione dei termini, ma si tratta anche di ruoli consegnati evidentemente ben prima del citato periodo di sospensione, cosicché (anche) la suddetta proroga dei termini non trova applicazione, per cui la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 28 marzo 2023, non è coperta dalla proroga, ed è quindi tardiva
(rispetto all'anno 2011 in cui venne notificata la cartella di pagamento e, conseguentemente, è intervenuta la prescrizione di tale pretesa.
9.- Per le considerazioni, in fatto e in diritto, sopra espresse, pertanto, deve essere respinto l'appello agenziale e, conseguentemente, va confermata la decisione impugnata.
10.- L'appello incidentale del contribuente va accolto, limitatamente alla regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio (assorbite le altre doglianze), tenuto conto della evidente soccombenza in tale sede della parte resistente.
11.- Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, disponendosene la distrazione in favore del difensore antistatario del contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione VII, in parziale riforma della decisione impugnata, respinge l'appello principale agenziale e accoglie quello incidentale del contribuente, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l'Agenzia appellante principale al pagamento, in favore dell'appellante incidentale, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in €. 4.000,00 (quattromila/00) , oltre accessori di legge, per il primo grado, e in €. 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, per il grado di appello, disponendone la distrazione in favore del suo difensore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta, addì 26 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
EN MIRABELLI AV SALVUCCI