Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1264
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Incompetenza territoriale Agenzia delle Entrate - Riscossione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché la competenza si determina in base al domicilio fiscale del contribuente al tempo della nascita dei tributi, non alla residenza successiva. Tuttavia, il ricorrente non ha fornito prova del domicilio fiscale a Treviso al momento dell'insorgenza dell'imposizione.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi

    La Corte ha ritenuto assorbente il motivo relativo alla prescrizione. L'intimazione di pagamento, notificata nel marzo 2023, attiene a pretese tributarie per gli anni 2006, 2007, 2008. Le cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative e tributi erariali risultano notificate in date anteriori al 2012. L'intimazione di pagamento è stata azionata oltre i termini prescrizionali quinquennali (per sanzioni) e decennali (per tributi erariali). La Corte ha escluso l'applicabilità della normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020) in quanto la sospensione dei termini si applica ai versamenti in scadenza nel periodo specificato e non a tutti i termini di prescrizione in generale. Anche la proroga dei termini prevista dal comma 4-bis non è applicabile ai carichi affidati all'agente della riscossione prima del periodo di sospensione.

  • Accolto
    Prescrizione delle sanzioni e interessi

    Questo motivo è assorbito dalla più ampia valutazione sulla prescrizione dei tributi principali.

  • Accolto
    Decadenza dal potere di riscossione

    Questo motivo è assorbito dalla più ampia valutazione sulla prescrizione dei tributi principali.

  • Rigettato
    Negazione prescrizione pretesa erariale

    La Corte ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che la pretesa erariale sia prescritta, anche per prescrizione sopravvenuta, escludendo l'applicabilità della normativa emergenziale COVID-19.

  • Accolto
    Compensazione spese primo grado

    L'appello incidentale del contribuente è stato accolto limitatamente alla regolamentazione delle spese del primo grado, tenuto conto dell'evidente soccombenza dell'Agenzia delle Entrate in tale sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1264
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1264
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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