Articolo 5 della Legge 31 ottobre 1953, n. 806
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 novembre 1953
Art. 5.
Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1953-54 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:
1) sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 , lire 1.000.000.000;
2) contributi a favore di enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , lire 30.000.000;
3) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , lire 30.000.000;
4) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , lire 1.800.000.000 di cui:
a) per la costruzione di opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 589, lire 150.000.000, destinate per lire 75.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 589, lire 30.000.000;
c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 589, lire 50.000.000, destinate per lire 25.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere di edilizia scolastica da eseguirsi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 589, lire 750.000.000, destinate per lire 375.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
e) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 620.000.000, destinate per lire 310.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
f) per opere ospedaliere di cui all'art. 7 della citata legge n. 589, lire 200.000.000;
5) spese per l'attuazione di piani di ricostruzione di abitati danneggiati o distrutti da eventi bellici autorizzate dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , lire 60.000.000.
Entrata in vigore il 15 novembre 1953