TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12765/2024 r.g.v.g., promossa da
nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Gamberini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, alle condizioni concordate nel ricorso e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 25 marzo 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale,
1 rilevato che e con ricorso depositato il 29 ottobre Parte_1 Parte_2
2024, hanno chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, alle condizioni dagli stessi concordate;
osservato che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 25 marzo 2025, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato la volontà di divorziare espressa nel ricorso introduttivo, alle condizioni ivi previste e riportate a verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Bologna il 28 novembre 1992 e che dalla loro unione, a Bologna, è nato un figlio, , maggiorenne ed economicamente parzialmente autosufficiente, Per_1
tutt'ora convivente con la madre;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi il 16 settembre 2015, nel procedimento di separazione personale definito con il decreto di omologa del
Tribunale di Bologna del 29 settembre 2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni del divorzio concordate dai coniugi in sede di domanda congiunta, confermata all'udienza del 25 marzo 2025, è prevista la costituzione del diritto di usufrutto ed il trasferimento della nuda proprietà
2 immobiliare regolati dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“3) I ORi e , al fine di dare compiuta Parte_1 Parte_2
definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, convengono di effettuate il trasferimento immobiliare di cui in seguito.
La GNa è presente non solo in proprio, ma anche per conto ed Parte_1
in rappresentanza del figlio in virtù di procura speciale Persona_2
autenticata nelle firme in data 3 marzo 2025 dal notaio dott. notaio in Persona_3
Loiano, repertorio n. 4195, che in originale si allega al presente verbale sotto la lettera
A);
3.1) Consenso ed oggetto
A tal fine il OR , pieno ed esclusivo proprietario della porzione del Parte_2
fabbricato posto in Comune di Bologna, via Agucchi n. 10, costituito da un appartamento, ad uso civile abitazione, sito al piano primo con annesso un vano ad uso cantina al piano sotterraneo, costituisce a favore della ORa , che Parte_1
accetta ed acquista, l'usufrutto generale vitalizio, e trasferisce la nuda proprietà al figlio che, come sopra rappresentato, accetta ed acquista, Persona_2
dell'immobile distinto al Catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 100, particella 353 sub 34, via Agucchi, 10, piano 1-S1, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, rendita catastale euro 697,22.
In confine con beni ragioni già ragioni comuni su più lati salvo CP_1 Per_4
altri.
E' compresa nel trasferimento la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, come descritte ed individuate nel rogito
3 di provenienza, compresa la cabina elettrica comune, distinta al foglio 100 con il mappale 353 sub 89.
3.2) Provenienza
L' immobile è pervenuto al GN per acquisto fattone con atto del dr. Parte_2
Notaio in Bologna, in data 12 luglio 1990 repertorio Persona_5
n. 5000 raccolta 325, registrato a Bologna – Atti Pubblici il 1agosto 1990 serie 1V n.
8923 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bologna il 17 luglio 1990 al n. 21665 Registro Generale e n. 15214 Registro Particolare.
3.3) Modalità del trasferimento
L' immobile viene trasferito con riferimento al bene descritto preso a corpo non a misura, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti e disciplinati nel il citato atto di provenienza.
L' usufruttuaria è dispensata espressamente dal fare l'inventario.
3.4) Garanzie
La Parte cedente garantisce il rilievo delle Parti cessionarie in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione;
a tal fine garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La Parte cedente dichiara, e le Parti cessionarie, in proprio e come sopra rappresentate, ne prendono atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
La Parte cedente dà atto che gli impianti autonomi presenti nell' immobile sono stati realizzati anteriormente all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1990 n. 46 e non sono
4 conformi alle disposizioni in materia di sicurezza stabilite da tale legge e dai successivi regolamenti attuativi;
essa non assume quindi alcuna garanzia circa la conformità degli impianti alle norme di sicurezza vigenti, essendo l'immobile trasferito nello stato di fatto in cui si trova, ben noto alle parti cessionarie, che riconoscono di nulla avere da obiettare al riguardo ed esonerano la Parte cedente dal consegnare la relativa documentazione amministrativa e tecnica, fra cui, in particolare, le dichiarazioni di conformità o rispondenza degli impianti.
3.5) Urbanistica ed edilizia
La parte cedente GN consapevole delle sanzioni penali previste Parte_2
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi mendaci dichiarazioni, dichiara: che la costruzione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare in oggetto
è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che nell' immobile non sono stati effettuati altri interventi od eseguite opere e che lo stesso successivamente non ha subito o comunque non è stato oggetto di mutamenti tali da rendere necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia, il conseguimento di ulteriori titoli abilitativi o la presentazione di altre pratiche edilizie, neppure in sanatoria e garantisce la conformità e la regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile.
3.6) Conformità catastale
Ai sensi dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, il GN dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra Parte_2
riportati e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto Protocollo n. 10493 in data
25/10/1977, allegata sub B) al presente verbale alle quali le parti fanno riferimento.
Il GN , attuale intestatario dei diritti immobiliari oggetto del Parte_2
trasferimento, dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari e allo stato di fatto dell' immobile, che non
5 sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa e la GNa , in proprio ed in rappresentanza del Parte_1
figlio , conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle Persona_2
planimetrie allo stato di fatto resa;
dichiara inoltre che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
3.7) Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera C) l'originale dell'attestato di prestazione energetica n. 04542-612070-2024, rilasciato in data 1/10/2024 dal
Geom. quale Tecnico abilitato. La GNa , in CP_2 Parte_1
proprio ed in rappresentanza del figlio , dà atto di avere ricevuto le Persona_2
informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
3.8) Assenza di Mediazione - Corrispettivo in denaro
I sottoscritti GNi e , in proprio ed in Parte_2 Parte_1
rappresentanza del figlio , consapevoli delle responsabilità penali Persona_2
previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
- di non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento di cui al presente procedimento, di un mediatore;
- che la parte cedente GN non riceve alcun corrispettivo in denaro Parte_2
per il trasferimento immobiliare, in quanto dichiara che il trasferimento della nuda proprietà del suddetto immobile e relative pertinenze a favore del figlio Persona_2
6 e la costituzione del diritto di usufrutto a favore della GNa sono Parte_1
elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3.9) Rinuncia ad ipoteca legale
La Parte cedente GN rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
3.10) Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
3.11) Dichiarazioni fiscali
I ORi e , in proprio ed in rappresentanza del Parte_2 Parte_1
figlio , intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, Persona_2
tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione o divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014 e , e n. 27/E 21 giugno 2012, essendo il presente trasferimento elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3.12) Le parti, di comune accordo, in proprio o come sopra rappresentate, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando inoltre da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari in caso di errate o inesatte dichiarazioni rilasciate.
3.13) Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 90.000,00 ”; rilevato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 18 novembre 2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative alla costituzione del diritto di usufrutto ed al trasferimento della nuda proprietà immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” di quanto concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo
7 sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 12 marzo 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso congiuntamente dai ricorrenti, e l'accordo raggiunto dai coniugi anche in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28 novembre
1992 a Bologna da nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Bologna al n. 10, parte II, serie A, uff. 2, anno 1992;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già vivono, rimanendo la GNa nella ex casa coniugale sita in Bologna Via Agucchi n.10, in Parte_1
seguito più esattamente identificata.
2) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti.
3) I ORi e , al fine di dare compiuta Parte_1 Parte_2
definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali derivanti dal loro matrimonio, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed a tacitazione di ogni altra questione economica tra loro esistente, ai sensi dell'art. 1376 del codice civile, convengono di effettuate il trasferimento immobiliare di cui in seguito. La GNa è presente non solo in Parte_1
proprio, ma anche per conto ed in rappresentanza del figlio in Persona_2
8 virtù di procura speciale autenticata nelle firme in data 3 marzo 2025 dal notaio dott.
notaio in Loiano, repertorio n. 4195”. “A tal fine il OR Persona_3 Pt_2
, pieno ed esclusivo proprietario della porzione del fabbricato posto in Comune
[...]
di Bologna, via Agucchi n. 10, costituito da un appartamento, ad uso civile abitazione, sito al piano primo con annesso un vano ad uso cantina al piano sotterraneo, costituisce a favore della ORa , che accetta ed acquista, Parte_1
l'usufrutto generale vitalizio, e trasferisce la nuda proprietà al figlio Persona_2
che, come sopra rappresentato, accetta ed acquista, dell' immobile distinto al Catasto fabbricati del Comune di Bologna al foglio 100, particella 353 sub 34, via Agucchi,
10, piano 1-S1, categoria A/3, classe 3, vani 4,5, rendita catastale euro 697,22. In confine con beni ragioni già ragioni comuni su più lati salvo altri. CP_1 Per_4
E' compresa nel trasferimento la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione, come descritte ed individuate nel rogito di provenienza, compresa la cabina elettrica comune, distinta al foglio 100 con il mappale 353 sub 89”. I GNi “ e , in proprio ed in Parte_2 Parte_1
rappresentanza del figlio ”, dichiarano “che la parte cedente GN Persona_2
non riceve alcun corrispettivo in denaro per il trasferimento Parte_2
immobiliare, in quanto dichiara che il trasferimento della nuda proprietà del suddetto immobile e relative pertinenze a favore del figlio e la costituzione del Persona_2
diritto di usufrutto a favore della GNa sono elemento funzionale Parte_1
e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”. “La Parte cedente GN rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del Parte_2
presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di divorzio”. “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell'immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 90.000,00”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 25 marzo 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
9 “4) I GNi e dichiarano che in relazione ai Parte_2 Parte_1
rapporti economici e patrimoniali fra essi intercorrenti, con l'esatto adempimento di quanto indicato nel presente atto, nulla avranno a pretendere l'un l'altro”.
5) “Le spese del presente procedimento si vogliono compensate e poste per un mezzo a carico di ciascuna parte;
per quanto riguarda il compenso dell' Ausiliario incaricato del controllo di conformità della clausola di trasferimento e della trascrizione del trasferimento immobiliare ai sensi del protocollo persone e famiglia in data 8 luglio
2022, le spese sono a carico di entrambi i coniugi per un mezzo ciascuno”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
1° aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
10