2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
6. PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 . PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 . PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 . Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita' fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita' tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
13. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
14. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
16. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
17. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
18. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
19. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .
20. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .