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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 579 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. ), con l'avvocato Gregorio Parte_1 C.F._1
Tino
-attore-
E
(c.f. ), con l'avvocato Raffaele Fioresta Parte_2 C.F._2
-convenuta-
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza dell'8/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha evocato in giudizio , al fine di Parte_1 Parte_2 sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti, in conseguenza del giudicato penale di condanna formatosi nei confronti del convenuto, imputato dei reati di cui agli artt. 81 cpv,
476, 482, 640, 380 c.p., per aver formato falsamente la sentenza del 3/7/2008, apparentemente emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, con ciò e con il complessivo
Pag. 1 a 4 contegno serbato durante il patrocinio rendendosi infedele ai suoi doveri professionali ed arrecando nocumento agli interessi della parte patrocinata (ossia, l'odierno attore) ed, infine, inducendo in errore il medesimo con artifici e raggiri consistiti nel rassicurarlo continuamente a mezzo notizie false, compresa l'emissione della sentenza falsificata, circa la conduzione della causa affidatagli, procurandosi l'ingiusto profitto corrispondente agli onorari versatigli con relativo danno alla p.o.
Più in particolare, la Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione penale, con sentenza n. 121/2016 (divenuta irrevocabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'odierno convenuto), ha confermato la sentenza n.
325/2011 del Tribunale di Catanzaro, prima sezione penale, la quale, a sua volta, aveva riconosciuto la penale responsabilità di in ordine ai reati di cui agli artt. Parte_2
476-482 e 380 c.p. e lo aveva condannato alla pena finale di mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni nei confronti del
(costituito parte civile); mentre aveva dichiarato non doversi procedere per il Parte_1 reato di cui all'art. 640 c.p. per difetto di querela.
Si è costituita la parte convenuta, eccependo l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'8/7/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. La domanda di parte attrice è infondata.
Con l'odierna azione giudiziaria, chiede, anzitutto, il Parte_1 risarcimento dei danni morali, biologici, esistenziali e cagionati dalla condotta del , Pt_2 senza, tuttavia, minimamente allegare e provare la sussistenza dei suddetti pregiudizi, indicati indistintamente e cumulativamente e non supportati da alcuna dimostrazione.
Non può essere sufficiente, al riguardo, la documentazione sanitaria allegata da parte attrice e consistente in un lungo elenco di certificati medici riportanti prescrizioni farmacologiche, accertamenti diagnostici, effettuati nel periodo 2012/2018, e ciò in quanto
Pag. 2 a 4 la documentazione dovrebbe servire da riscontro ad un allegazione compiutamente effettuata negli atti di causa, anche al fine di consentire al convenuto di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa, prendendo posizione sul punto. Ma, nel caso di specie, detta allegazione manca, non essendo state indicate in citazione (e neppure nelle memorie integrative ex art. 183, co. 6, c.p.c.) le patologie riportate dall'attore, la sussistenza di postumi permanenti derivanti dalle stesse, la loro incidenza in termini percentuali sulla complessiva integrità psico-fisica del danneggiato e, soprattutto, il nesso di causalità tra la condotta foriera del danno (consumatasi nel gennaio 2009 – cfr. capo d'imputazione) e l'insorgenza, a distanza di circa tre anni, dei disturbi psicologici e fisici lamentati dalla persona offesa.
In assenza di siffatte circostanziate, specifiche e puntuali allegazioni, nonché di una sia pur minima quantificazione dei danni dei quali viene chiesto il ristoro, l'ammissione di una c.t.u. si rivelerebbe meramente esplorativa, in quanto volta a supplire le lacune assertive dalle quali è inficiata la domanda introduttiva del giudizio.
Per ciò che attiene ai danni conseguenti al mancato conseguimento del risultato sperato (recupero della contribuzione perduta), a causa dell'infedele patrocinio del convenuto, nessuna dimostrazione è stata offerta al fine di corroborare l'assunto per il quale, ove il professionista avesse diligentemente e tempestivamente coltivato le opportune iniziative giudiziarie in adempimento del mandato ricevuto, l'attore sarebbe risultato vittorioso nella controversia giuslavoristica intentata nei confronti del suo datore di lavoro
( ). Controparte_1
Non può essere, poi, accolta la domanda di restituzione dei compensi professionali corrisposti al convenuto per prestazioni mai eseguite, mancando agli atti la prova che l'attore abbia versato alcunché al convenuto a titolo di onorari. Anzi, dagli atti di causa emerge il contrario: a pag. 3 della sentenza n. 325/2011 del Tribunale di Catanzaro, prima sezione penale, si legge testualmente che “Il ha precisato … che allo stesso (ossia, al Parte_1
), in quanto legale assegnatogli dalla CISL, non aveva mai versato alcuna somma di Pt_2 denaro”.
Inammissibile appare, infine, la richiesta di condanna del convenuto al pagamento delle spese di costituzione di parte civile nel giudizio penale di primo grado, atteso che
Pag. 3 a 4 l'attore è già in possesso di un titolo per il recupero delle predette somme, costituito dalla già richiamata sentenza n. 325/2011, la quale, sul punto, ha così statuito: “visto l'art. 538
c.p.p. condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita parte Parte_2 civile da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento delle spese di costituzione di parte civile che liquida nella somma di € 1000,00 oltre iva e c.p.a. ed accessori come per legge”.
Da quanto sin qui esposto, discende il rigetto delle domande proposte da parte attrice.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (indeterminabile
– complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro
5.201,00 e 26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria) e di un importo pari al minimo tariffario, in ragione della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice;
2. condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 22/09/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
Stefano Costarella
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