CASS
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2025, n. 22029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22029 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CE RO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 03/01/2025 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito l'Avvocato Luigi Pipitone, nell'interesse di RO CE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Palermo, previo accoglimento dell'istanza di riesame proposta da RO CE in ordine al capo 1) - partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, mandamento di Mazara del Vallo -, ha confermato l'ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, emessa in data 5 dicembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo, per la ritenuta gravità /// Penale Sent. Sez. 6 Num. 22029 Anno 2025 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 13/05/2025 indiziaria concernente il capo 3), concorso nella turbativa d'asta giudiziaria nell'ambito di una procedura esecutiva aggravata dall'art. 416-bis.1, cod. pen. (dal 28 aprile al 27 ottobre 2021) e il capo 4), concorso in tentata estorsione nei confronti di PA EL, aggiudicatario del bene, aggravata dall'art. 416- bis.1, cod. pen. (dal 27 ottobre 2021 a data successiva). 2. Avverso detta ordinanza la difesa di RO CE, tramite il proprio difensore, propone ricorso con i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'ordinanza impugnata non ha rispettato il principio dell'autonoma valutazione - già accolto con riguardo ad altri ricorrenti con posizione analoga - avendo fatto propri gli argomenti dell'ordinanza genetica che, a sua volta, ha riportato testualmente la richiesta cautelare del Pubblico ministero, limitandosi ad un utilizzo cumulativo del patrimonio indiziario relativo ai familiari del ricorrente ("i CE") senza indicare il contributo concorsuale dell'impugnante. Identica violazione ha riguardato il profilo delle esigenze cautelari, soprattutto alla luce dell'età del ricorrente. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni da captatore informatico, scaturite dal decreto n. 1283/21 emesso in assenza dei requisiti di necessità e atteso il richiamo anziché a OM CE, destinatario del provvedimento, a LO CE. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 3) dell'imputazione di turbativa d'asta aggravata, per mancata indicazione della condotta concretamente posta in essere da RO CE e in assenza di minacce, doni, promesse o accordi collusivi, non potendo ritenersi avvenuto l'ipotizzato condizionamento per l'udienza di aggiudicazione del 14 luglio 2021, in base alle intercettazioni del 13 luglio 2021. Queste, infatti, oltre ad essere tardive rispetto all'offerta per il giorno successivo (con limite di presentazione entro le ore 11:00 del 13 luglio 2021 a pena di inefficacia), hanno solo espresso la volontà del ricorrente di conoscere la presenza di cointeressati, così da collocarsi in una fase meramente preparatoria in cui, peraltro, erroneamente, l'epiteto "nano" è stato attribuito a NI EL e non a MO SF. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 4) dell'imputazione di tentata estorsione aggravata ai danni di PA EL, in cui il contributo partecipativo del ricorrente si era esaurito nella sola presenza all'incontro del 27 ottobre 2021 fissato per trovare un accordo e per meri rapporti di conoscenza. La circostanza che il figlio, OM CE, avesse percosso EL non era volta ad a imporre la divisione, concordata tra questi e LL, in una logica spartitoria mafiosa, come ritenuto dal provvedimento impugnato, 2 hfl tanto che proprio il ricorrente, successivamente, aveva dissuaso il figlio dall'intrattenere rapporti con EL che comunque assumeva le proprie decisioni fuori da qualsiasi coartazione. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto, in violazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, il provvedimento impugnato non ha tenuto conto che: a) il ricorrente, OM CE ed LE ME per la prima volta siano stati attinti da una misura cautelare per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; b) non risultano intercettazioni in cui RO CE avesse utilizzato il cosiddetto metodo mafioso, o fosse a conoscenza dell'uso di tali modalità, tanto da essere stata esclusa la gravità indiziaria per la partecipazione ad associazione mafiosa. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha omesso qualsiasi motivazione in ordine al profilo dell'agevolazione mafiosa. 2.6. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale, con riguardo al profilo della pericolosità attuale del ricorrente, non ha considerato l'avvenuta esclusione della gravità indiziaria per la partecipazione ad associazione mafiosa e non ha congruamente argomentato in ordine all'età e alle gravi condizioni di salute del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. 2. Il primo motivo di ricorso è generico. Il Tribunale del riesame, con ampia motivazione contenuta nelle pagg. 3-7, ha correttamente rigettato l'eccezione sull'assenza di un'autonoma valutazione dell'ordinanza genetica rispetto alla richiesta del Pubblico ministro, dando specifico atto degli elementi dimostrativi che il Giudice per le indagini preliminari aveva selezionato e rielaborato fra quelli offerti al suo esame (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648), avuto riguardo ai singoli capi di imputazione e alla specifica condotta tenuta da RO CE. D'altra parte, la sanzione che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine non ha una dimensione formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva solo sul rilievo di particolari tecniche di redazione del provvedimento che, al più, costituiscono indici sintomatici, ma non sono ragioni del vizio (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760). Ricorre, infatti, il presupposto dell'autonoma valutazione anche quando, come nella specie, venga richiamato, in maniera più o 3 meno estesa, l'atto di riferimento con la condivisione delle considerazioni in esso svolte, purché emerga una conoscenza degli atti che il ricorso non ha efficacemente contestato. 3. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso generico. L'ordinanza impugnata, dopo avere premesso che il decreto n. 1283/2021 del 23 aprile 2021 - sottratto dunque al regime stabilito con la legge 137 del 2023 - costituisce stralcio di quello originariamente emesso per il reato di cui all'art. 416- bis, cod. pen. (relativo al mandamento mafioso di Mazara del Vallo), in relazione al coindagato OM CE, ha dato atto come esso sia stato puntualmente motivato dal Giudice per le indagini preliminari sia con richiamo alla nota della polizia giudiziaria del 21 aprile 2021, allegata al medesimo decreto di autorizzazione, sia in ordine alla assoluta indispensabilità delle operazioni captate volte alla ricostruzione delle dinamiche e dei rapporti interpersonali del sodalizio mafioso oggetto di indagine. 4. I motivi di ricorso relativi all'assenza dei gravi indizi di colpevolezza per i delitti di turbata libertà degli incanti e tentata estorsione, entrambi aggravati dall'art. 416-bis.
1. cod. pen., possono essere trattati congiuntamente, in quanto appartengono ad un unico contesto delittuoso, e sono inammissibili perché formulati in termini generici e comunque contenenti mere censure in fatto. 4.1. Il provvedimento impugnato non presenta vizi di illogicità o contraddittorietà, individuando analiticamente gli elementi che consentono di ritenere, sia pure a livello di gravità indiziaria, la sussistenza delle condotte contestate avuto specifico riguardo al contenuto univoco delle intercettazioni (ambientali e telefoniche), per come comprovate dagli esiti dell'asta giudiziaria. Il Tribunale, in base alla completa attività investigativa e indicando, per ogni passaggio della motivazione, le singole conversazioni, ha dimostrato come l'aggiudicazione del fondo e degli altri immobili già di proprietà della società fallita Orto Verde fossero sottoposti all'interesse e al controllo del mandamento mafioso di Mazara del Vallo all'interno del quale si erano create due cordate a sostegno dei due aspiranti aggiudicatari: da un lato NT LL, gia locatario dei beni, sostenuto da LE ME per il tramite dei coindagati CE (RO CE e il figlio, OM CE, gravemente indiziato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1); dall'altro lato PA EL, coindagato per il capo 3) e persona offesa per il capo 4), sostenuto da MI RI, nipote del defunto capo mafia TO OL. Il giudice delegato ai fallimenti aveva stabilito lo svolgimento di tre udienze (28 aprile, 14 luglio e 27 ottobre 2021); le prime due erano andate deserte per il 4 decisivo intervento del ricorrente attraverso incontri - in cui si menzionano "accordi nostri" - e convocazioni al suo cospetto dei due aspiranti, che, infatti, non vi avevano partecipato, e soprattutto con incontri con lo stesso EL, anche su richiesta di questi (intercettazioni riportate alle pagg. 9 e 10), il tutto nel contesto delle rispettive protezioni mafiose. In esito all'asta fallimentare del 27 ottobre 2021, l'aggiudicazione era avvenuta a favore della G&G Primizie Cooperativa agricola, legalmente rappresentata da AT TE TI, ma riferibile di fatto a PA EL che, infatti, lo stesso giorno era stato sottoposto ad un vero e proprio pestaggio nel corso della riunione (in cui erano presenti MI RI, RO CE classe 1959, OM CE, EL NO e NI IA) presso l'abitazione e alla presenza di RO CE che aveva espressamente stabilito che EL «va da quelli e va a cedere metà di terreno», in tal modo esplicitando la finalità dell'aggressione fisica all'aggiudicatario. A fronte di questi elementi, il ricorso propone censure non solo non consentite in questa sede perché, come è noto, il contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sottratta al giudizio di legittimità se, come nella specie, la valutazione risulti logica, ma anche del tutto irrilevanti (l'ipotesi che il richiamo al "nano" nell'intercettazione del 13 luglio 2021 fosse riferibile "probabilmente a SF" anziché a EL, senza alcuna indicazione delle ragioni;
la tempistica della partecipazione all'asta del 14 luglio 2021, che infatti era andata deserta;
gli inviti di RO CE al figlio di non interloquire più con EL sulla divisione del terreno, dopo che comunque aveva provveduto al suo pestaggio alla sua presenza), limitandosi a prospettare la ricerca di un accordo tra le parti interessate. 5. Il motivo di ricorso che censura la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è generico. Il provvedimento impugnato ha inserito i delitti provvisoriamente contestati al ricorrente nel più ampio ambito delle attività criminali del mandamento mafioso di Mazara del Vallo il cui interesse di elezione è ritenuto essere il controllo dei pascoli dei relativi territori, tra i quali rientrano quelli oggetto dell'asta fallimentare in esame. In particolare, l'ordinanza a pag. 12 valorizza le modalità con le quali era avvenuto "il pestaggio" ai danni di EL, immediatamente dopo l'aggiudicazione a suo favore dell'immobile e a seguito delle pressioni e delle convocazioni affinchè non vi partecipasse. Questo era avvenuto proprio nell'appartamento del ricorrente e alla sua presenza, tanto da dimostrarne il suo diretto coinvolgimento, allo scopo di portare la persona offesa "a più miti 5 (P consigli...con le buone o con le cattive" prospettando come le istanze del contendente LL fossero sostenute da cosa nostra mazarese. Si tratta di modalità che esprimono in modo inequivoco il "metodo mafioso", inteso come condotta idonea ad esercitare una particolare coazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza del suo impiego perché riferito alle modalità di commissione dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103), così da rendere recessivo il dato che OM CE ed LE ME siano stati attinti per la prima volta da una misura cautelare per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Una volta ritenuta sussistente la circostanza aggravante nella declinazione del "metodo mafioso" diventa priva di rilievo la censura relativa alla mancata valutazione, da parte del provvedimento impugnato, della finalità agevolativa. 6. Anche il motivo relativo all'assenza delle esigenze cautelari è generico. Il provvedimento impugnato, dopo un corretto richiamo alla presunzione che assiste le condotte contestate ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. precisando come essa non sia stata contrastata da elementi di segno contrario, con argomenti logici e completi dà conto, alle pagg. 19 e 20, del pericolo di inquinamento probatorio delle fonti di prova, soprattutto orali, valorizzando i contatti diretti di RO CE, anche risalenti nel tempo, con vari esponenti mafiosi del territorio per il controllo dei pascoli, e il rapporto ambivalente e manipolatorio, di complicità e soggezione, proprio con la persona offesa del delitto di estorsione aggravata. A questo primo e più rilevante profilo cautelare - cui il provvedimento aggiunge quello del rischio di recidiva di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. richiamando la violazione delle legge armi da parte di CE - il ricorso non pone alcuna censura né in ordine alla sua sussistenza, né in ordine alla sua attualità, limitandosi a rappresentare l'età e lo stato di salute del ricorrente, condizioni entrambe prese in considerazione dall'Autorità giudiziaria con l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 6. Dagli argomenti esposti consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
6 La Consigliera estensora la Pr nte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso Roma, 13/05/2025
sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito l'Avvocato Luigi Pipitone, nell'interesse di RO CE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Palermo, previo accoglimento dell'istanza di riesame proposta da RO CE in ordine al capo 1) - partecipazione all'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, mandamento di Mazara del Vallo -, ha confermato l'ordinanza cautelare applicativa degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, emessa in data 5 dicembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari di Palermo, per la ritenuta gravità /// Penale Sent. Sez. 6 Num. 22029 Anno 2025 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 13/05/2025 indiziaria concernente il capo 3), concorso nella turbativa d'asta giudiziaria nell'ambito di una procedura esecutiva aggravata dall'art. 416-bis.1, cod. pen. (dal 28 aprile al 27 ottobre 2021) e il capo 4), concorso in tentata estorsione nei confronti di PA EL, aggiudicatario del bene, aggravata dall'art. 416- bis.1, cod. pen. (dal 27 ottobre 2021 a data successiva). 2. Avverso detta ordinanza la difesa di RO CE, tramite il proprio difensore, propone ricorso con i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l'ordinanza impugnata non ha rispettato il principio dell'autonoma valutazione - già accolto con riguardo ad altri ricorrenti con posizione analoga - avendo fatto propri gli argomenti dell'ordinanza genetica che, a sua volta, ha riportato testualmente la richiesta cautelare del Pubblico ministero, limitandosi ad un utilizzo cumulativo del patrimonio indiziario relativo ai familiari del ricorrente ("i CE") senza indicare il contributo concorsuale dell'impugnante. Identica violazione ha riguardato il profilo delle esigenze cautelari, soprattutto alla luce dell'età del ricorrente. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'inutilizzabilità delle intercettazioni da captatore informatico, scaturite dal decreto n. 1283/21 emesso in assenza dei requisiti di necessità e atteso il richiamo anziché a OM CE, destinatario del provvedimento, a LO CE. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 3) dell'imputazione di turbativa d'asta aggravata, per mancata indicazione della condotta concretamente posta in essere da RO CE e in assenza di minacce, doni, promesse o accordi collusivi, non potendo ritenersi avvenuto l'ipotizzato condizionamento per l'udienza di aggiudicazione del 14 luglio 2021, in base alle intercettazioni del 13 luglio 2021. Queste, infatti, oltre ad essere tardive rispetto all'offerta per il giorno successivo (con limite di presentazione entro le ore 11:00 del 13 luglio 2021 a pena di inefficacia), hanno solo espresso la volontà del ricorrente di conoscere la presenza di cointeressati, così da collocarsi in una fase meramente preparatoria in cui, peraltro, erroneamente, l'epiteto "nano" è stato attribuito a NI EL e non a MO SF. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo 4) dell'imputazione di tentata estorsione aggravata ai danni di PA EL, in cui il contributo partecipativo del ricorrente si era esaurito nella sola presenza all'incontro del 27 ottobre 2021 fissato per trovare un accordo e per meri rapporti di conoscenza. La circostanza che il figlio, OM CE, avesse percosso EL non era volta ad a imporre la divisione, concordata tra questi e LL, in una logica spartitoria mafiosa, come ritenuto dal provvedimento impugnato, 2 hfl tanto che proprio il ricorrente, successivamente, aveva dissuaso il figlio dall'intrattenere rapporti con EL che comunque assumeva le proprie decisioni fuori da qualsiasi coartazione. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in quanto, in violazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, il provvedimento impugnato non ha tenuto conto che: a) il ricorrente, OM CE ed LE ME per la prima volta siano stati attinti da una misura cautelare per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; b) non risultano intercettazioni in cui RO CE avesse utilizzato il cosiddetto metodo mafioso, o fosse a conoscenza dell'uso di tali modalità, tanto da essere stata esclusa la gravità indiziaria per la partecipazione ad associazione mafiosa. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha omesso qualsiasi motivazione in ordine al profilo dell'agevolazione mafiosa. 2.6. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale, con riguardo al profilo della pericolosità attuale del ricorrente, non ha considerato l'avvenuta esclusione della gravità indiziaria per la partecipazione ad associazione mafiosa e non ha congruamente argomentato in ordine all'età e alle gravi condizioni di salute del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. 2. Il primo motivo di ricorso è generico. Il Tribunale del riesame, con ampia motivazione contenuta nelle pagg. 3-7, ha correttamente rigettato l'eccezione sull'assenza di un'autonoma valutazione dell'ordinanza genetica rispetto alla richiesta del Pubblico ministro, dando specifico atto degli elementi dimostrativi che il Giudice per le indagini preliminari aveva selezionato e rielaborato fra quelli offerti al suo esame (Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648), avuto riguardo ai singoli capi di imputazione e alla specifica condotta tenuta da RO CE. D'altra parte, la sanzione che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine non ha una dimensione formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva solo sul rilievo di particolari tecniche di redazione del provvedimento che, al più, costituiscono indici sintomatici, ma non sono ragioni del vizio (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760). Ricorre, infatti, il presupposto dell'autonoma valutazione anche quando, come nella specie, venga richiamato, in maniera più o 3 meno estesa, l'atto di riferimento con la condivisione delle considerazioni in esso svolte, purché emerga una conoscenza degli atti che il ricorso non ha efficacemente contestato. 3. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso generico. L'ordinanza impugnata, dopo avere premesso che il decreto n. 1283/2021 del 23 aprile 2021 - sottratto dunque al regime stabilito con la legge 137 del 2023 - costituisce stralcio di quello originariamente emesso per il reato di cui all'art. 416- bis, cod. pen. (relativo al mandamento mafioso di Mazara del Vallo), in relazione al coindagato OM CE, ha dato atto come esso sia stato puntualmente motivato dal Giudice per le indagini preliminari sia con richiamo alla nota della polizia giudiziaria del 21 aprile 2021, allegata al medesimo decreto di autorizzazione, sia in ordine alla assoluta indispensabilità delle operazioni captate volte alla ricostruzione delle dinamiche e dei rapporti interpersonali del sodalizio mafioso oggetto di indagine. 4. I motivi di ricorso relativi all'assenza dei gravi indizi di colpevolezza per i delitti di turbata libertà degli incanti e tentata estorsione, entrambi aggravati dall'art. 416-bis.
1. cod. pen., possono essere trattati congiuntamente, in quanto appartengono ad un unico contesto delittuoso, e sono inammissibili perché formulati in termini generici e comunque contenenti mere censure in fatto. 4.1. Il provvedimento impugnato non presenta vizi di illogicità o contraddittorietà, individuando analiticamente gli elementi che consentono di ritenere, sia pure a livello di gravità indiziaria, la sussistenza delle condotte contestate avuto specifico riguardo al contenuto univoco delle intercettazioni (ambientali e telefoniche), per come comprovate dagli esiti dell'asta giudiziaria. Il Tribunale, in base alla completa attività investigativa e indicando, per ogni passaggio della motivazione, le singole conversazioni, ha dimostrato come l'aggiudicazione del fondo e degli altri immobili già di proprietà della società fallita Orto Verde fossero sottoposti all'interesse e al controllo del mandamento mafioso di Mazara del Vallo all'interno del quale si erano create due cordate a sostegno dei due aspiranti aggiudicatari: da un lato NT LL, gia locatario dei beni, sostenuto da LE ME per il tramite dei coindagati CE (RO CE e il figlio, OM CE, gravemente indiziato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1); dall'altro lato PA EL, coindagato per il capo 3) e persona offesa per il capo 4), sostenuto da MI RI, nipote del defunto capo mafia TO OL. Il giudice delegato ai fallimenti aveva stabilito lo svolgimento di tre udienze (28 aprile, 14 luglio e 27 ottobre 2021); le prime due erano andate deserte per il 4 decisivo intervento del ricorrente attraverso incontri - in cui si menzionano "accordi nostri" - e convocazioni al suo cospetto dei due aspiranti, che, infatti, non vi avevano partecipato, e soprattutto con incontri con lo stesso EL, anche su richiesta di questi (intercettazioni riportate alle pagg. 9 e 10), il tutto nel contesto delle rispettive protezioni mafiose. In esito all'asta fallimentare del 27 ottobre 2021, l'aggiudicazione era avvenuta a favore della G&G Primizie Cooperativa agricola, legalmente rappresentata da AT TE TI, ma riferibile di fatto a PA EL che, infatti, lo stesso giorno era stato sottoposto ad un vero e proprio pestaggio nel corso della riunione (in cui erano presenti MI RI, RO CE classe 1959, OM CE, EL NO e NI IA) presso l'abitazione e alla presenza di RO CE che aveva espressamente stabilito che EL «va da quelli e va a cedere metà di terreno», in tal modo esplicitando la finalità dell'aggressione fisica all'aggiudicatario. A fronte di questi elementi, il ricorso propone censure non solo non consentite in questa sede perché, come è noto, il contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, sottratta al giudizio di legittimità se, come nella specie, la valutazione risulti logica, ma anche del tutto irrilevanti (l'ipotesi che il richiamo al "nano" nell'intercettazione del 13 luglio 2021 fosse riferibile "probabilmente a SF" anziché a EL, senza alcuna indicazione delle ragioni;
la tempistica della partecipazione all'asta del 14 luglio 2021, che infatti era andata deserta;
gli inviti di RO CE al figlio di non interloquire più con EL sulla divisione del terreno, dopo che comunque aveva provveduto al suo pestaggio alla sua presenza), limitandosi a prospettare la ricerca di un accordo tra le parti interessate. 5. Il motivo di ricorso che censura la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è generico. Il provvedimento impugnato ha inserito i delitti provvisoriamente contestati al ricorrente nel più ampio ambito delle attività criminali del mandamento mafioso di Mazara del Vallo il cui interesse di elezione è ritenuto essere il controllo dei pascoli dei relativi territori, tra i quali rientrano quelli oggetto dell'asta fallimentare in esame. In particolare, l'ordinanza a pag. 12 valorizza le modalità con le quali era avvenuto "il pestaggio" ai danni di EL, immediatamente dopo l'aggiudicazione a suo favore dell'immobile e a seguito delle pressioni e delle convocazioni affinchè non vi partecipasse. Questo era avvenuto proprio nell'appartamento del ricorrente e alla sua presenza, tanto da dimostrarne il suo diretto coinvolgimento, allo scopo di portare la persona offesa "a più miti 5 (P consigli...con le buone o con le cattive" prospettando come le istanze del contendente LL fossero sostenute da cosa nostra mazarese. Si tratta di modalità che esprimono in modo inequivoco il "metodo mafioso", inteso come condotta idonea ad esercitare una particolare coazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza del suo impiego perché riferito alle modalità di commissione dell'azione criminosa (Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103), così da rendere recessivo il dato che OM CE ed LE ME siano stati attinti per la prima volta da una misura cautelare per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Una volta ritenuta sussistente la circostanza aggravante nella declinazione del "metodo mafioso" diventa priva di rilievo la censura relativa alla mancata valutazione, da parte del provvedimento impugnato, della finalità agevolativa. 6. Anche il motivo relativo all'assenza delle esigenze cautelari è generico. Il provvedimento impugnato, dopo un corretto richiamo alla presunzione che assiste le condotte contestate ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. precisando come essa non sia stata contrastata da elementi di segno contrario, con argomenti logici e completi dà conto, alle pagg. 19 e 20, del pericolo di inquinamento probatorio delle fonti di prova, soprattutto orali, valorizzando i contatti diretti di RO CE, anche risalenti nel tempo, con vari esponenti mafiosi del territorio per il controllo dei pascoli, e il rapporto ambivalente e manipolatorio, di complicità e soggezione, proprio con la persona offesa del delitto di estorsione aggravata. A questo primo e più rilevante profilo cautelare - cui il provvedimento aggiunge quello del rischio di recidiva di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. richiamando la violazione delle legge armi da parte di CE - il ricorso non pone alcuna censura né in ordine alla sua sussistenza, né in ordine alla sua attualità, limitandosi a rappresentare l'età e lo stato di salute del ricorrente, condizioni entrambe prese in considerazione dall'Autorità giudiziaria con l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari. 6. Dagli argomenti esposti consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
6 La Consigliera estensora la Pr nte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso Roma, 13/05/2025