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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2025, n. 4771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4771 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10768/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Via A. Gramsci 112 Gravina Di Catania, presso lo studio dell'avvocato LA VENIA VINCENZO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata a Via Umberto I, 272, Catania, presso lo studio C.F._2 dell'avvocato MAUGERI ROBERTA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 05/10/2023, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Catania il 28/06/1997, dal quale sono nati quattro figli, Controparte_1 di cui due maggiorenni ed autosufficienti che risiedono fuori dal territorio catanese e due non ancora autonomi ed autosufficienti, ovvero nato a [...] il [...] e nato a Persona_1 Persona_2
Catania il 16.12.2014; ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie, e di disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente dei minori presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre come indicato in ricorso, di assegnare alla moglie la casa coniugale e di porre a suo carico un assegno mensile per il mantenimento dei figli in € 300,00 mensili,( € 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto la separazione personale dal Controparte_1 marito con addebito a carico del ricorrente;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, Per_2 nonché di statuire un assegno di mantenimento a favore dei figli e in capo al marito Per_2 Per_1 di € 500,00 mensili (250,00 per ciascun figlio) o nella diversa misura ritenuta idonea dal decidente, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e mediche.
Alla prima udienza del 27/03/2024 il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e il giudice delegato, dopo aver sentito liberamente le parti, ha disposto in via provvisoria l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, che gli incontri padre-figlio Persona_2 avvengano esclusivamente per il tramite del servizio di educativa domiciliare, in spazio aperto o chiuso, a cura dei Servizi sociali territorialmente competenti del Comune di Catania e ha posto a carico di un assegno mensile di mantenimento di euro 250,00 per il figlio minore Parte_1 Per_2 assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nella medesima udienza, il giudice ha nominato il curatore speciale del minore in Persona_2 persona dell'avv. Valeria Felice Calì.
All'udienza del 11.06.2025., la causa, vista l'istanza di emissione di sentenza non definitiva sulla separazione, è stata posta in decisione solo sullo status.
Il pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia di separazione.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di separazione personale dei coniugi la richiesta di declaratoria di addebito della separazione stessa, avanzata ai sensi dell'art. 2 151 cod. civ., comma 2, dalla parte attrice con l'atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale, ha natura di "domanda autonoma", pure se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, in quanto non sollecita modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni di detta pronuncia, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva, priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri effetti di natura patrimoniale.
Da ciò discende la consentita scindibilità della pronuncia sulla domanda di separazione e la stabilità della stessa (ove non impugnata) nel giudicato, che autorizza la proposizione della successiva domanda di divorzio, nonostante la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di addebito dalla separazione (Cass civ., Sez. 1, Sentenza n. 5173 del 30/03/2012).
Nel merito, la domanda relativa alla separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta tenuto conto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, delle doglianze delle parti nel giudizio e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto di coniugio per disaffezione reciproca ormai irreversibile.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito e la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione con separata ordinanza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10768/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR
3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Catania, atto n. 201, parte 1, anno 1997;
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
RISERVA la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Catania, il 22/09/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Eleonora Guarnera Giudice
dott. Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10768/2023
PROMOSSA DA
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Via A. Gramsci 112 Gravina Di Catania, presso lo studio dell'avvocato LA VENIA VINCENZO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nata il [...] a [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliata a Via Umberto I, 272, Catania, presso lo studio C.F._2 dell'avvocato MAUGERI ROBERTA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 05/10/2023, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in Catania il 28/06/1997, dal quale sono nati quattro figli, Controparte_1 di cui due maggiorenni ed autosufficienti che risiedono fuori dal territorio catanese e due non ancora autonomi ed autosufficienti, ovvero nato a [...] il [...] e nato a Persona_1 Persona_2
Catania il 16.12.2014; ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dalla moglie, e di disporre l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente dei minori presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre come indicato in ricorso, di assegnare alla moglie la casa coniugale e di porre a suo carico un assegno mensile per il mantenimento dei figli in € 300,00 mensili,( € 150,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio , la quale ha chiesto la separazione personale dal Controparte_1 marito con addebito a carico del ricorrente;
di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, Per_2 nonché di statuire un assegno di mantenimento a favore dei figli e in capo al marito Per_2 Per_1 di € 500,00 mensili (250,00 per ciascun figlio) o nella diversa misura ritenuta idonea dal decidente, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie e mediche.
Alla prima udienza del 27/03/2024 il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e il giudice delegato, dopo aver sentito liberamente le parti, ha disposto in via provvisoria l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento prevalente presso la stessa, che gli incontri padre-figlio Persona_2 avvengano esclusivamente per il tramite del servizio di educativa domiciliare, in spazio aperto o chiuso, a cura dei Servizi sociali territorialmente competenti del Comune di Catania e ha posto a carico di un assegno mensile di mantenimento di euro 250,00 per il figlio minore Parte_1 Per_2 assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nella medesima udienza, il giudice ha nominato il curatore speciale del minore in Persona_2 persona dell'avv. Valeria Felice Calì.
All'udienza del 11.06.2025., la causa, vista l'istanza di emissione di sentenza non definitiva sulla separazione, è stata posta in decisione solo sullo status.
Il pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia di separazione.
Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di separazione personale dei coniugi la richiesta di declaratoria di addebito della separazione stessa, avanzata ai sensi dell'art. 2 151 cod. civ., comma 2, dalla parte attrice con l'atto introduttivo o dalla parte convenuta in via riconvenzionale, ha natura di "domanda autonoma", pure se logicamente subordinata alla pronuncia di separazione, in quanto non sollecita modalità o varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la domanda di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni di detta pronuncia, ma amplia il tema dell'indagine su fatti ulteriori ed indipendenti da quelli giustificativi del regime di separazione, ed inoltre tende ad una statuizione aggiuntiva, priva di riflessi sulla pronuncia di separazione e dotata di propri effetti di natura patrimoniale.
Da ciò discende la consentita scindibilità della pronuncia sulla domanda di separazione e la stabilità della stessa (ove non impugnata) nel giudicato, che autorizza la proposizione della successiva domanda di divorzio, nonostante la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di addebito dalla separazione (Cass civ., Sez. 1, Sentenza n. 5173 del 30/03/2012).
Nel merito, la domanda relativa alla separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta tenuto conto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, delle doglianze delle parti nel giudizio e dell'impossibilità di ricostituire il rapporto di coniugio per disaffezione reciproca ormai irreversibile.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito e la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione con separata ordinanza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10768/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR
3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Catania, atto n. 201, parte 1, anno 1997;
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
RISERVA la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Catania, il 22/09/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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