Art. 27.
L'ufficiale che sia venuto o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 28 - ter della legge 29 marzo 1956, n. 288 , e' trasferito nell'ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo indicato, dall'articolo 42, primo comma, della stessa legge, computandosi l'inizio di tale periodo dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria e' subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sulla idoneita' fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.
L'ufficiale che sia venuto o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 28 - ter della legge 29 marzo 1956, n. 288 , e' trasferito nell'ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo indicato, dall'articolo 42, primo comma, della stessa legge, computandosi l'inizio di tale periodo dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria e' subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sulla idoneita' fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.