Articolo 27 della Legge 18 febbraio 1963, n. 86
Articolo 26Articolo 28
Versione
12 marzo 1963
Art. 27.
L'ufficiale che sia venuto o che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 28 - ter della legge 29 marzo 1956, n. 288 , e' trasferito nell'ausiliaria e vi rimane fino al compimento del periodo indicato, dall'articolo 42, primo comma, della stessa legge, computandosi l'inizio di tale periodo dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria e' subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sulla idoneita' fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.
Entrata in vigore il 12 marzo 1963