Articolo 76 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
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4 gennaio 1966
Art. 76.
Dopo l' articolo 15 della legge 29 marzo 1956, n. 288 , e' inserito il seguente articolo 15-bis:
"La posizione di " a disposizione " e' quella dell'ufficiale idoneo al servizio incondizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.
L'ufficiale a disposizione puo' essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopperire a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione e per ogni altra necessita' di servizio.
L'ufficiale collocato a disposizione permane in detta posizione fino al raggiungimento del limite di eta' del grado conseguito in tale posizione ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.
All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per eta'".
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966