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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 01/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente relatore - dott.ssa Barbara Vicario - giudice - dott.ssa Federica Abiuso - giudice - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 1591/2024 R.G. promossa da (c.f. rappresentato e difeso dall'avv. BONAZZI Parte_1 C.F._1 CANZIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, P.ZZA V. EMANUELE II, 177 45021 BADIA POLESINE, giusta procura allegata all ricorso;
- ricorrente - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ZERBINATI CP_1 C.F._2
DOMENICO, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in VIA CAPITELLO, 9 37043 CASTAGNARO, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- interveniente - Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi CP_1
e
[...] Parte_1
2. A titolo di assegno divorzile una tantum, il sig. si obbliga a corrispondere alla Parte_1 sig.ra entro e non oltre il 17 marzo 2025 (termine da considerarsi indifferibile) CP_1 la somma di euro 40.000,00 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2026 (termine da considerarsi indifferibile) l'importo residuo di euro 30.000,00;
3. Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 9-10-2024, chiedeva la declaratoria di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con il 24-8-1980 a Badia Polesine (RO), CP_1 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 29, Parte II, Serie A, anno 1980, ed esponeva che: Per
- dall'unione erano nati i figli , e , tutti e tre maggiorenni ed Per_1 Persona_3 economicamente autosufficienti;
- con sentenza del 17-1-2023, resa nella causa n. 1472/2019 RG, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito formulata dalla nei confronti del e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire CP_1 Pt_1 al mantenimento della moglie mediante la corresponsione di un assegno mensile di 500,00 euro;
- il ricorrente, pensionato e proprietario di un fabbricato ad uso abitativo ubicato in Badia Polesine, Via Croce n. 6, e di altro fabbricato, sempre ad uso abitativo, ubicato in Badia
1 Polesine, Via Cavallo n. 508, dove risiedeva, aveva dichiarato un reddito netto di 12.044,00 euro per l'anno 2021, 12.187,00 euro per l'anno 2022 e 13.170,00 euro per l'anno 2023;
- anche la resistente era divenuta titolare di un reddito da pensione e continuava a svolgere stabilmente l'attività di collaboratrice familiare, sicché nulla le era più dovuto a titolo di contributo al mantenimento.
Il chiedeva pertanto l'accertamento della insussistenza dei presupposti per Pt_1 l'attribuzione di un assegno divorzile in favore della . CP_1
Con decreto depositato il 14-10-2024 la Presidente designava sé stessa giudice relatore e fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 28-2-2025.
Costituitasi in giudizio, la resistente aderiva alla domanda di divorzio, ma si opponeva alla domanda di contenuto economico proposta dal evidenziando che il matrimonio era Pt_1 durato 38 anni, durante i quali il aveva svolto l'attività di imprenditore agricolo, mentre Pt_1 lei aveva lavorato come operaia dal 1976 al 1994 presso un'impresa di Badia Polesine e, successivamente, aveva sempre collaborato con il marito nell'impresa agricola, inquadrata come “coadiuvante agricola”. Assumeva di aver contribuito economicamente, con il proprio reddito di operaia, e di essersi dimessa su richiesta del marito per lavorare nell'impresa agricola di quest'ultimo, peraltro scoprendo poi di essere senza copertura contributiva INPS dall'anno 2012 in poi e senza percepire alcuna retribuzione. Deduceva che con la sentenza di separazione n. 72/2023 il Tribunale di Rovigo aveva accertato che il era diventato, nel Pt_1 corso del rapporto matrimoniale, proprietario di numerosi immobili, tanto che lo stesso Pt_1 aveva allegato di percepire mensilmente una pensione di circa 800,00 euro al mese, di svolgere l'attività di imprenditore agricolo, nonché di essere proprietario di beni immobili, quali quello già adibito a residenza familiare, costituito da una casa di abitazione di 224 mq con due capannoni e terreno circostante, oltre che di “fondi agricoli di circa 7 ettari di estensione, di beni mobili registrati, ossia di diverse macchine agricole e tre auto, di essere affittuario di un appezzamento di terreno di 7 ettari, che coltiva anche avvalendosi dell'opera di un terzista” (cfr. a pag. 7 della sentenza di separazione). La resistente esponeva altresì che, durante il procedimento di separazione, iniziato nel 2019 e terminato agli inizi del 2023, il aveva Pt_1 alienato in data 9-2-2021 alla società agricola LE GIARE di Badia Polesine, di cui era socio il fratello , tutti i terreni di sua proprietà, per complessivi Ha.
6.91.59 incassando l'importo Per_4 di 180.000,00 euro con assegni circolari.
La resistente domandava pertanto l'attribuzione di un assegno ex art. 5 L.898/1970 dell'importo di 700,00 euro mensili.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 28-2-2025 le parti raggiungevano un accordo sulla sola questione controversa, cosicché i difensori precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva rimessa dal giudice relatore al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 72/2023, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e autorizzati a vivere
2 separati con ordinanza depositata il 14-9-2019, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che l'assegno in unica soluzione di 70.000,00 euro che il si è Pt_1 obbligato a corrispondere alla in due tranches, sia congruo rispetto alla condizione CP_1 economico-patrimoniale dello stesso e idoneo a soddisfare le esigenze di mantenimento della moglie.
Come richiesto dalle parti, le spese si lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n.1591/2024 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
il 24-8-1980 a Badia Polesine (RO), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio di quel Comune al n. 29, Parte II, Serie A, anno 1980;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- accerta la congruità dell'assegno divorzile una tantum che è tenuto a Parte_1 corrispondere a entro non oltre il 17-3-2025 (termine da considerarsi CP_1 indifferibile) per l'importo di euro 40.000,00 ed entro e non oltre il 28-2-2026 (termine da considerarsi indifferibile) l'importo residuo di euro 30.000,00;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 28 febbraio 2025
il presidente estensore
Paola Di Francesco
3
- ricorrente - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. ZERBINATI CP_1 C.F._2
DOMENICO, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in VIA CAPITELLO, 9 37043 CASTAGNARO, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
- interveniente - Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente
1. Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi CP_1
e
[...] Parte_1
2. A titolo di assegno divorzile una tantum, il sig. si obbliga a corrispondere alla Parte_1 sig.ra entro e non oltre il 17 marzo 2025 (termine da considerarsi indifferibile) CP_1 la somma di euro 40.000,00 ed entro e non oltre il 28 febbraio 2026 (termine da considerarsi indifferibile) l'importo residuo di euro 30.000,00;
3. Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso depositato il 9-10-2024, chiedeva la declaratoria di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con il 24-8-1980 a Badia Polesine (RO), CP_1 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 29, Parte II, Serie A, anno 1980, ed esponeva che: Per
- dall'unione erano nati i figli , e , tutti e tre maggiorenni ed Per_1 Persona_3 economicamente autosufficienti;
- con sentenza del 17-1-2023, resa nella causa n. 1472/2019 RG, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, rigettando la domanda di addebito formulata dalla nei confronti del e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire CP_1 Pt_1 al mantenimento della moglie mediante la corresponsione di un assegno mensile di 500,00 euro;
- il ricorrente, pensionato e proprietario di un fabbricato ad uso abitativo ubicato in Badia Polesine, Via Croce n. 6, e di altro fabbricato, sempre ad uso abitativo, ubicato in Badia
1 Polesine, Via Cavallo n. 508, dove risiedeva, aveva dichiarato un reddito netto di 12.044,00 euro per l'anno 2021, 12.187,00 euro per l'anno 2022 e 13.170,00 euro per l'anno 2023;
- anche la resistente era divenuta titolare di un reddito da pensione e continuava a svolgere stabilmente l'attività di collaboratrice familiare, sicché nulla le era più dovuto a titolo di contributo al mantenimento.
Il chiedeva pertanto l'accertamento della insussistenza dei presupposti per Pt_1 l'attribuzione di un assegno divorzile in favore della . CP_1
Con decreto depositato il 14-10-2024 la Presidente designava sé stessa giudice relatore e fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 28-2-2025.
Costituitasi in giudizio, la resistente aderiva alla domanda di divorzio, ma si opponeva alla domanda di contenuto economico proposta dal evidenziando che il matrimonio era Pt_1 durato 38 anni, durante i quali il aveva svolto l'attività di imprenditore agricolo, mentre Pt_1 lei aveva lavorato come operaia dal 1976 al 1994 presso un'impresa di Badia Polesine e, successivamente, aveva sempre collaborato con il marito nell'impresa agricola, inquadrata come “coadiuvante agricola”. Assumeva di aver contribuito economicamente, con il proprio reddito di operaia, e di essersi dimessa su richiesta del marito per lavorare nell'impresa agricola di quest'ultimo, peraltro scoprendo poi di essere senza copertura contributiva INPS dall'anno 2012 in poi e senza percepire alcuna retribuzione. Deduceva che con la sentenza di separazione n. 72/2023 il Tribunale di Rovigo aveva accertato che il era diventato, nel Pt_1 corso del rapporto matrimoniale, proprietario di numerosi immobili, tanto che lo stesso Pt_1 aveva allegato di percepire mensilmente una pensione di circa 800,00 euro al mese, di svolgere l'attività di imprenditore agricolo, nonché di essere proprietario di beni immobili, quali quello già adibito a residenza familiare, costituito da una casa di abitazione di 224 mq con due capannoni e terreno circostante, oltre che di “fondi agricoli di circa 7 ettari di estensione, di beni mobili registrati, ossia di diverse macchine agricole e tre auto, di essere affittuario di un appezzamento di terreno di 7 ettari, che coltiva anche avvalendosi dell'opera di un terzista” (cfr. a pag. 7 della sentenza di separazione). La resistente esponeva altresì che, durante il procedimento di separazione, iniziato nel 2019 e terminato agli inizi del 2023, il aveva Pt_1 alienato in data 9-2-2021 alla società agricola LE GIARE di Badia Polesine, di cui era socio il fratello , tutti i terreni di sua proprietà, per complessivi Ha.
6.91.59 incassando l'importo Per_4 di 180.000,00 euro con assegni circolari.
La resistente domandava pertanto l'attribuzione di un assegno ex art. 5 L.898/1970 dell'importo di 700,00 euro mensili.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 28-2-2025 le parti raggiungevano un accordo sulla sola questione controversa, cosicché i difensori precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva rimessa dal giudice relatore al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, pronunciata dal Tribunale di Rovigo con la sentenza n. 72/2023, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e autorizzati a vivere
2 separati con ordinanza depositata il 14-9-2019, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che l'assegno in unica soluzione di 70.000,00 euro che il si è Pt_1 obbligato a corrispondere alla in due tranches, sia congruo rispetto alla condizione CP_1 economico-patrimoniale dello stesso e idoneo a soddisfare le esigenze di mantenimento della moglie.
Come richiesto dalle parti, le spese si lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n.1591/2024 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, CP_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
il 24-8-1980 a Badia Polesine (RO), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio di quel Comune al n. 29, Parte II, Serie A, anno 1980;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- accerta la congruità dell'assegno divorzile una tantum che è tenuto a Parte_1 corrispondere a entro non oltre il 17-3-2025 (termine da considerarsi CP_1 indifferibile) per l'importo di euro 40.000,00 ed entro e non oltre il 28-2-2026 (termine da considerarsi indifferibile) l'importo residuo di euro 30.000,00;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 28 febbraio 2025
il presidente estensore
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