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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 6040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6040 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9549/2024 R.Gen.Aff.Cont.;
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Russo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Giuseppe
Vitagliano n.15.;
- OPPONENTE -
E
c.f. - P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., e per essa quale mandataria rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paola Santoro in Napoli alla Piazza Mascagni n. 64;
- OPPOSTA –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1286/24 del Parte_1
07/03/2024, concesso dal Tribunale di Napoli, notificato il 13/03/24, con il quale veniva condannato al pagamento, in favore di della somma di euro 15.417,89, oltre interessi, Controparte_1
spese e competenze, quale esposizione debitoria derivante dal contratto di finanziamento n.
23655224 sottoscritto dall'opponente in data 03/03/2021 con Compass Banca S.p.A., eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, l'inidoneità della documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio, la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine,
l'applicazione di interessi usurari e di capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la quale, rimettendo le proprie difese alla Controparte_1
documentazione probante del credito già depositata nella fase monitoria, contestava le difese di controparte e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il GU, all'udienza del 29/11/2024, constatato l'esperimento del procedimento di mediazione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 16/05/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 13/03/2024 e l'opposizione notificata il 22/04/2024, nonchè la sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo nei successivi 10 giorni (30/04/24).
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancato accordo, come da verbale dell'11/11/2024 allegato.
In via ancora preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Sul punto va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Il difetto di "legitimatio ad causam", quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore. Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della "legitimatio ad causam" sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto nei confronti del quale può essere richiesta la pronuncia giurisdizionale.
La legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è
“affermato” titolare del diritto (c.d. “legitimatio ad causam” attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. “legitimatio ad causam” passiva); inoltre, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza;
ne consegue che, a differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione e la titolarità attiva della società opposta, in quanto la agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario, in virtù Controparte_1 di cessione di crediti in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario, del
22/11/2022, dalla Compass Banca S.p.A. ad tra cui anche quello vantato Controparte_1 dalla cedente nei confronti dell'opponente e prova la titolarità del credito con il deposito del contratto di cessione (doc.4 fascicolo monitorio) indicante all'art. 2 i criteri in virtù dei quali è possibile far rientrare tra i crediti ceduti anche quello vantato nei confronti del , dell'elenco Pt_1 dei crediti ceduti (doc. 6 opposta) e della dichiarazione della cedente (pag. 2 doc. 5 fascicolo monitorio).
Tale dichiarazione, che nella fattispecie è pienamente valida in quanto sottoscritta (con esplicitazione dei poteri di rappresentanza) e dettagliata, ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (in tal senso Trib. Cassino
15/11/2022 n. 1528; v. anche Trib. Torino 12/10/2022 n. 3943), “al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa” (Cass. n. 10200/2021).
Parimenti la giurisprudenza di merito ha osservato che la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (in tal senso App. Milano 24/01/2023
n. 220) e non solo ha una “indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva” come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n.10200/2021), ma “in ogni caso rappresenta un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti” (App. Venezia n.2253/2024). Passando alle ulteriori questioni di merito, l'opposizione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
L'opponente lamenta l'infondatezza del credito relativo al rapporto n. 23655224 a causa della inidoneità della documentazione probatoria posta a fondamento della domanda monitoria.
Sul punto, deve rilevarsi che parte opponente non ha prontamente disconosciuto alcuno dei documenti depositati da parte opposta già in sede monitoria, né le sottoscrizioni in calce agli stessi, con conseguente prova in ordine alla conclusione del contratto di conto corrente ed alla piena conoscenza e consenso delle condizioni ivi contenute.
Premesso, quindi, che la certezza e l'esistenza dei rapporti contrattuali non sono oggetto di contestazione nel presente giudizio, va rilevato che i documenti prodotti dalla creditrice (copia del contratto di finanziamento ed elenco movimento contabili con certificazione ex art. 50 TUB), sin dalla fase monitoria, costituiscono prova delle condizioni economiche pattuite ed un'attestazione di tutti i movimenti contabili eseguiti dalle parti ed attraverso i quali l'opposta ha provato il titolo della propria pretesa, incombendo, pertanto, sul debitore l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione restitutoria.
Parte opponente lamenta, poi, la mancata comunicazione di decadenza del beneficio del termine.
Premesso che la comunicazione di intervenuta cessione, regolarmente ricevuta dal debitore (doc. 5 fascicolo monitorio), con l'espressa richiesta di pagamento del debito residuo e con l'avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbero state intraprese tutte le iniziative volte al recupero di quanto dovuto, evidenza inequivocabilmente la volontà della creditrice di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine, è ormai pacifico in giurisprudenza che la creditrice possa agire anche in mancanza di preventiva comunicazione.
Sul punto, deve rilevarsi che “La decadenza del beneficio del termine comporta, in capo all'istituto di credito che ha concesso il finanziamento, la possibilità di richiedere al debitore la restituzione immediata del debito in seguito ad inadempienze contrattuali, senza attendere l'ordinario pagamento rateale. Requisito essenziale affinché possa operare tale garanzia è la necessità che il creditore richieda l'immediato pagamento al debitore, richiesta che può ritenersi effettuata anche solo con la domanda giudiziale di pagamento del debito, non occorrendo una distinta e preventiva intimazione (cfr. Tribunale Vicenza sez. I, 29/08/2023, n.1565). Pertanto, anche ove non volesse ritenersi intervenuta la preventiva intimazione, in ogni caso, stante le incontestate inadempienze contrattuali, la parte opposta legittimamente avrebbe potuto adire l'Autorità Giudiziaria per il recupero dell'intera somma mutuata” (Tribunale di Brindisi, 06/05/2024).
Risolutivo sul punto il costante insegnamento della Suprema Corte, la quale ha statuito che “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (Cass. civ., Sez. III, n.
6984 dell'8 maggio 2003; Cass. civ., Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020) e che “il diritto al pagamento immediato può essere dedotto con il ricorso per ingiunzione, in quanto il decreto che accoglie tale domanda contiene già un positivo accertamento per l'applicabilità della norma di cui all'art. 1186 cod. civ. (Cass. n. 6984/2003)” (Corte appello Milano, 07/11/2019, n.4429). Nel caso in esame, venendo in rilievo un contratto stipulato con un consumatore, deve ritenersi nulla la previsione di cui all'art. 12 delle condizioni generali del contratto per cui è causa, secondo il quale la banca poteva di dichiarare il soggetto finanziato decaduto dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento “di una o più rate” del prestito.
Tale clausola va, pertanto, sostituita con la previsione di cui all'art. 1186 c.c. che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Tale condizione, nel caso di specie, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dalla documentazione in atti.
Ancora, parte opponente si duole dell'applicazione di tassi usurari e anatocistici, svolgendo allegazioni di tipo assolutamente generico.
Invero, nel caso di specie, il debitore non ha allegato alcun elemento atto a suffragare le proprie affermazioni, limitandosi ad eccepire in maniera estremamente generica l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca.
A tal riguardo occorre ricordare la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha dettato i principi informanti l'onere probatorio nelle controversie in materia di interessi usurari, secondo la quale “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19597 del 2020).
Difatti, la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede una precisa allegazione di parte sul superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale in quanto una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei suddetti tassi, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta.
Invero, in merito all'asserita violazione del tasso soglia, nell'atto introduttivo del giudizio non sono indicati, né meglio specificati, i motivi e gli elementi per cui sarebbe rinvenibile un tasso usurario nel contratto sottoscritto dal con Compass Banca S.p.A., limitandosi la stessa parte Pt_1 opponente a delle considerazioni estremamente generiche.
È principio pacifico che “Nelle controversie bancarie, in applicazione dei principi generali ex art.
2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano
(necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Infatti costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (cfr. Tribunale Roma, n.3869 del 20/02/2019).
Da ultimo anche le Sezioni Unite hanno confermato che “il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.” (cfr. Cass. S.U. n.15597/2020).
In merito, poi, al controllo sull'abusività delle clausole contenute nel contratto in oggetto, va rilevato che, accertata la qualifica di consumatore dell'ingiunto, l'ingiunzione è stata proposta presso il foro di residenza del consumatore e che, da un sommario esame delle clausole contrattuali ed alla luce delle indicazioni contenute nel ricorso cui si rinvia, non vi sono altre clausole vessatorie nulle ai sensi degli art. 33 e ss. Cod. Consumo.
Va peraltro evidenziato che, nella fattispecie, dal ricorso e dagli estratti conto risulta che la richiesta della creditrice è limitata agli importi indicati a titolo di capitale, oltre spese non manifestamente eccessive, per complessivi euro 15.417,89 a fronte del debito maturato pari ad euro 17.848,94 (cfr. estratto conto doc. 7 fascicolo monitorio).
Facendo applicazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria, il giudice del monitorio non è tenuto a disaminare tutte le clausole contenute nel contratto concluso con il consumatore, ma solo quelle su cui si fonda il credito azionato in giudizio (CGUE, 11 marzo 2020, causa C-511/17,
Cass. 9479/2023 pag. 26 e ss), in quanto il giudice nazionale chiamato ad Controparte_3
“accertare il carattere abusivo di talune clausole contenute in un contratto che quest'ultimo ha concluso con un professionista, non è tenuto ad esaminare d'ufficio e individualmente l'insieme delle altre clausole contrattuali, che non sono state impugnate da tale consumatore, al fine di verificare se esse possano essere considerate abusive, ma solo quelle che sono connesse all'oggetto della controversia, come delimitato dalle parti, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tale scopo”.
Alla luce di quanto detto l'opposizione è integralmente infondata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato.
La liquidazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M. 147/22, considerando il valore della lite e l'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1286/24 del depositato dal Tribunale di Napoli in data 07/03/2024;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
4.077,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 16/06/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello