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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 6422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6422 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3853/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3853/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISSOLINO Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in VIA E. TAZZOLI, 2 00195 ROMA presso il difensore avv.
NISSOLINO LAURA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI GIOVANNI, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA CROCEFISSO N. 5 20122 MILANO presso il difensore avv. BASSI GIOVANNI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 9/5/2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice chiede il risarcimento dei danni Parte_1 subiti a seguito di una caduta nel bagno della camera d'hotel Grand Visconti Palace in Milano avvenuta in data 12/09/2022 mentre si trovava ospite dell'albergo. L'attrice lamenta di essere caduta a causa della scivolosità della pavimentazione del bagno in marmo lucido e della presenza di acqua in terra proveniente dai cristalli di protezione e colata fuori a causa degli inadeguati sigilli della doccia, procurandosi la frattura del polso sinistro.
Agisce pertanto per far valere la responsabilità della società convenuta ex art. 2051 c.c. o, in subordine ex art. 2043 c.c.
La società convenuta ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per incertezza della qualificazione della domanda, svolta sia ai sensi dell'art. 2051 che ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed anche perché in citazione non sono specificati né il numero della camera in cui avvenne il sinistro, né l'orario dello stesso. Nel merito, ha eccepito la mancanza di prova circa il sinistro e la sua dinamica e, in ogni caso, la responsabilità esclusiva dell'attrice per il sinistro stesso.
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ancora ribadita nelle conclusioni precisate è infondata. L'evento a cui si fa risalire la responsabilità della convenuta è sufficientemente descritto e circostanziato da parte attrice. L'assenza dell'orario o del numero di camera non ha impedito una adeguata difesa. La foto allegata all'atto di citazione, pur non essendo la foto del bagno in cui in effetti avvenne il sinistro, in quanto tratta dichiaratamente dal sito internet dell'hotel, mostra tuttavia la conformazione del bagno in cui avvenne la caduta, come poi confermato dal teste. La prospettazione di una domanda ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. non costituisce vizio di nullità, potendo comunque la difesa di parte convenuta essere articolata con riferimento ad entrambe le norme.
Nel merito, tuttavia, la domanda di parte attrice non può essere accolta.
Preliminarmente giova rilevare che alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Sul punto occorre premettere che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale pagina 2 di 4 (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno
(vedi Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve, però, intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279). Infatti, nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Nel caso concreto, è stata fornita da parte attrice la prova della caduta. Sul punto il teste ha Tes_1 riferito: “posso confermare di aver visto mia moglie nell'uscire dalla vasca, mettere il piede sul tappetino che era zuppo di acqua e scivolare con il piede cadendo sul lato sinistro.”
Sotto il profilo del nesso causale, deve tuttavia rilevarsi che parte attrice non ha provato che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013). La presenza di acqua a terra in un bagno dove vi è una doccia non chiusa ma con una paretina che, come riferito dal teste arrivava a metà della vasca, è una circostanza del Tes_1 tutto prevedibile che avrebbe dovuto indurre l'attrice a prestare maggiore attenzione. Ciò anche in considerazione del fatto che l'attrice e il marito avevano già soggiornato nella stanza nei giorni precedenti. Il teste riferisce con riguardo ai giorni precedenti: “la problematica dell'allagamento non si era manifestata con tale evidenza, probabilmente sarà stata assorbita dal tappetino”. Con riguardo alla conformazione della vasca/doccia e alla lamentata anomalia della paretina, il teste ha riportato:
“confermo che la paretina arrivava a metà della vasca come si vede nella foto e preciso che l'acqua batte lì e la paretina non è a tenuta e l'acqua esce di sotto a.d.r. dopo la caduta ho verificato che c'era abbondante acqua a terra che non vedevo perché il marmo era verde scuro e lucido ed anche ho visto che l'acqua scorreva da sotto la paretina a.d.r. l'acqua della doccia era stata chiusa mentre mia moglie usciva dalla vasca e tuttavia ho visto che l'acqua tracimava ancora dalla paretina”. Escludendo che la conformazione o la sigillatura della paretina possano essersi modificate rispetto ai giorni precedenti, probabilmente il giorno del sinistro è stata utilizzata acqua più abbondante o magari, inavvertitamente, l'acqua è stata schizzata fuori dalla parte non chiusa della vasca/doccia. In ogni caso, la presenza di acqua a terra dopo la fruizione di una doccia è certamente una eventualità non remota che avrebbe richiesto una condotta più attenta e prudente da parte dell'attrice e rientra nel rischio generico del luogo.
pagina 3 di 4 Secondo la condivisibile pronuncia della Suprema Corte, che, ponendosi in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non può che condividersi, “tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. (…) il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 c.c.. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” ( v.
Cass n. 9009/2015).
Nel caso di specie dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, considerando il principio di autoresponsabilità, deve ritenersi che la prova stringente, richiesta nelle ipotesi di cosa statica ed inerte, sia in specie del tutto carente, non avendo l'attrice provato la pericolosità della cosa, tale da poter far ritenere che la sua presenza e non anche la disattenzione della danneggiata sia stata l'unica causa determinante la sua caduta.
Alla luce delle considerazioni che precedono la società convenuta non può essere ritenuta responsabile né ex art. 2051 c.c., né ai sensi dell'art. 2043 c.c.Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 DM 55/2014 seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di parte attrice e condanna l'attrice a rifondere le spese di parte convenuta liquidate in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maria Rosaria Silvestro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3853/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NISSOLINO Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in VIA E. TAZZOLI, 2 00195 ROMA presso il difensore avv.
NISSOLINO LAURA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI GIOVANNI, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA CROCEFISSO N. 5 20122 MILANO presso il difensore avv. BASSI GIOVANNI
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 9/5/2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice chiede il risarcimento dei danni Parte_1 subiti a seguito di una caduta nel bagno della camera d'hotel Grand Visconti Palace in Milano avvenuta in data 12/09/2022 mentre si trovava ospite dell'albergo. L'attrice lamenta di essere caduta a causa della scivolosità della pavimentazione del bagno in marmo lucido e della presenza di acqua in terra proveniente dai cristalli di protezione e colata fuori a causa degli inadeguati sigilli della doccia, procurandosi la frattura del polso sinistro.
Agisce pertanto per far valere la responsabilità della società convenuta ex art. 2051 c.c. o, in subordine ex art. 2043 c.c.
La società convenuta ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per incertezza della qualificazione della domanda, svolta sia ai sensi dell'art. 2051 che ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed anche perché in citazione non sono specificati né il numero della camera in cui avvenne il sinistro, né l'orario dello stesso. Nel merito, ha eccepito la mancanza di prova circa il sinistro e la sua dinamica e, in ogni caso, la responsabilità esclusiva dell'attrice per il sinistro stesso.
La causa è stata istruita mediante prove testimoniali e poi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, ancora ribadita nelle conclusioni precisate è infondata. L'evento a cui si fa risalire la responsabilità della convenuta è sufficientemente descritto e circostanziato da parte attrice. L'assenza dell'orario o del numero di camera non ha impedito una adeguata difesa. La foto allegata all'atto di citazione, pur non essendo la foto del bagno in cui in effetti avvenne il sinistro, in quanto tratta dichiaratamente dal sito internet dell'hotel, mostra tuttavia la conformazione del bagno in cui avvenne la caduta, come poi confermato dal teste. La prospettazione di una domanda ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c. non costituisce vizio di nullità, potendo comunque la difesa di parte convenuta essere articolata con riferimento ad entrambe le norme.
Nel merito, tuttavia, la domanda di parte attrice non può essere accolta.
Preliminarmente giova rilevare che alla fattispecie in esame deve ritenersi applicabile l'invocato disposto normativo di cui all'art. 2051 c.c., ipotesi speciale di responsabilità extracontrattuale da cose in custodia.
Sul punto occorre premettere che, secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013).
Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384).
Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti.
L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale pagina 2 di 4 (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che – inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno
(vedi Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve, però, intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279). Infatti, nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteso che detta condotta interrompe il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n.
2660/2013).
Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013).
Nel caso concreto, è stata fornita da parte attrice la prova della caduta. Sul punto il teste ha Tes_1 riferito: “posso confermare di aver visto mia moglie nell'uscire dalla vasca, mettere il piede sul tappetino che era zuppo di acqua e scivolare con il piede cadendo sul lato sinistro.”
Sotto il profilo del nesso causale, deve tuttavia rilevarsi che parte attrice non ha provato che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013). La presenza di acqua a terra in un bagno dove vi è una doccia non chiusa ma con una paretina che, come riferito dal teste arrivava a metà della vasca, è una circostanza del Tes_1 tutto prevedibile che avrebbe dovuto indurre l'attrice a prestare maggiore attenzione. Ciò anche in considerazione del fatto che l'attrice e il marito avevano già soggiornato nella stanza nei giorni precedenti. Il teste riferisce con riguardo ai giorni precedenti: “la problematica dell'allagamento non si era manifestata con tale evidenza, probabilmente sarà stata assorbita dal tappetino”. Con riguardo alla conformazione della vasca/doccia e alla lamentata anomalia della paretina, il teste ha riportato:
“confermo che la paretina arrivava a metà della vasca come si vede nella foto e preciso che l'acqua batte lì e la paretina non è a tenuta e l'acqua esce di sotto a.d.r. dopo la caduta ho verificato che c'era abbondante acqua a terra che non vedevo perché il marmo era verde scuro e lucido ed anche ho visto che l'acqua scorreva da sotto la paretina a.d.r. l'acqua della doccia era stata chiusa mentre mia moglie usciva dalla vasca e tuttavia ho visto che l'acqua tracimava ancora dalla paretina”. Escludendo che la conformazione o la sigillatura della paretina possano essersi modificate rispetto ai giorni precedenti, probabilmente il giorno del sinistro è stata utilizzata acqua più abbondante o magari, inavvertitamente, l'acqua è stata schizzata fuori dalla parte non chiusa della vasca/doccia. In ogni caso, la presenza di acqua a terra dopo la fruizione di una doccia è certamente una eventualità non remota che avrebbe richiesto una condotta più attenta e prudente da parte dell'attrice e rientra nel rischio generico del luogo.
pagina 3 di 4 Secondo la condivisibile pronuncia della Suprema Corte, che, ponendosi in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non può che condividersi, “tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c. (…) il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 c.c.. In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” ( v.
Cass n. 9009/2015).
Nel caso di specie dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, considerando il principio di autoresponsabilità, deve ritenersi che la prova stringente, richiesta nelle ipotesi di cosa statica ed inerte, sia in specie del tutto carente, non avendo l'attrice provato la pericolosità della cosa, tale da poter far ritenere che la sua presenza e non anche la disattenzione della danneggiata sia stata l'unica causa determinante la sua caduta.
Alla luce delle considerazioni che precedono la società convenuta non può essere ritenuta responsabile né ex art. 2051 c.c., né ai sensi dell'art. 2043 c.c.Le spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri indicati dall'art. 4 DM 55/2014 seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di parte attrice e condanna l'attrice a rifondere le spese di parte convenuta liquidate in Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Milano, 5 agosto 2025
Il Giudice
dott. Sara Maria Rosaria Silvestro
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