Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/05/2025, n. 3214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3214 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 67/2024 TRA
Parte_1
(Avv. Stefano Santarosa) PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE E PARTE APPELLATA E
Controparte_1
(Avv.ti Claudio Maria Oriolo, Paolo Carbone, Guido Mancini e Maria Bruna Chito )
PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE E PARTE APPELLANTE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento, da parte della Corte di Cassazione con ordinanza n. 28277/23, della sentenza della Corte d'appello n. 2336/2018 emessa in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 20541/2014
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 20541/2014, ha rigettato l'opposizione, proposta da al Decreto ingiuntivo n. 18563/12 con il Controparte_1 quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'Ing. , della Parte_1 somma di €. 92.736,82 (oltre le spese di procedura) quale quota parte del compenso a quest'ultimo liquidato - giuste ordinanze del 16.9.2009 e 24.1.2012 - dal Collegio Arbitrale che lo aveva nominato CT per la risoluzione della controversia insorta tra ed già ).
La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2336/18 , in esito al procedimento di gravame svolto da ha accolto l'appello e ha quantificato il compenso CP_1
(liquidabile per materia, valore e difficoltà) spettante al nella minor somma Pt_1 pari ad €.19.703,46; ha poi ritenuto che avendo la Fiat s.p.a. corrisposto al la Pt_1 somma di € 117.500,00 il credito doveva considerarsi integralmente soddisfatto ed ha, in riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla R.F.I., revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda proposta da Parte_1
che ha poi condannato al pagamento delle spese di giudizio del primo e
[...] secondo grado.
d'Appello di Roma in diversa composizione, per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il giudizio è stato riassunto da il quale ha chiesto in via Parte_1 principale: “ (…) previo accertamento e declaratoria della natura e del tenore Autonomo ed Interdipendente dei Quesiti Peritali in parola, assegnati dal Collegio Arbitrale all'Ing. , ivi incluso il Supplemento di Perizia, alla luce di tutte Parte_1 le motivazioni rese nei Superiori Paragrafi CONDANNARE a corrispondere CP_1 all'attore un compenso specifico e distinto per Quesito Peritale, secondo i criteri di legge applicabili al caso di specie (D.P.R. 115/2002 e, quindi, le Tabelle approvate dal D.M. del 30.05.2002)”; in ogni caso “..confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, Giudice Nicola Saracino, n. 18963/2012, pronunziato sul ricorso RGN 56239/2012, e depositato in Cancelleria in data 4 ottobre 2012, con il quale è stato ingiunto alla parte odierna appellata il pagamento delle seguenti somme: “A. quanto alla somma Netta di euro 92.736,82, oltre interessi legali a decorrere dal giorno 14 settembre 2012 e sino all'integrale ed effettivo soddisfo;
B. quanto alle spese legali del monitorio, nella misura e come ivi liquidate”; accogliere le conclusioni rassegnate in primo e secondo grado (alle quali si rimanda per relationem) con vittoria delle spese di lite e, per l'effetto, con condanna di lla refusione delle stesse per tutti i precedenti gradi del giudizio e del presente, da liquidarsi al sottoscritto procuratore nominato antistatario, oltre alle spese generali al 15%, alla Cassa Avvocati ed all'Iva nella misura di legge, oltre al rimborso dei Contributi Unificati pagati”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la la quale Controparte_1 ha chiesto:
1. di “disporre che il compenso per l'attività di consulenza tecnica svolta dall'Ing. nell'ambito del procedimento arbitrale per la definizione delle Pt_1 controversie tra la e la – oggi insorte Controparte_4
della esecuzione dei lavori di realizzazione della linea AV/AC Firenze – CP_5
Bologna, non può eccedere l'importo di € 19.703,46 – ove il compenso debba essere parametrato all'ammontare cumulativo dei vari accertamenti eseguiti – ovvero l'importo di € 19.408,40, ove il compenso debba essere ragguagliato a ciascun singolo accertamento autonomamente considerato e, per l'effetto, respingere il primo motivo di appello in riassunzione”;
2. di “stabilire che, in ogni caso, nulla è dovuto da
[...] all'Ing. ove il compenso a questi dovuto per Controparte_6 Pt_1
l'attività di CT sia inferiore ad € 117.500,00” 3. di “respingere il secondo motivo di appello in riassunzione”; 4. “in ogni caso, condannare l'Ing. a Parte_1 corrispondere a le spese ed onorari del Controparte_1 procedimento di legittimità svoltosi dinanzi alla Cote di cassazione, nonché dei due procedimenti svoltisi dinanzi alla Corte di Appello”. La causa è stata rinviata all'udienza del 10.4.2025 ed è stata, in tale udienza, riservata in decisione.
Il fatto, o piuttosto quanto ritenuto nella sentenza cassata di questa Corte, è così narrato nella sentenza di rinvio:
“Con sentenza n. 20541/2014 il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo con il quale la società Controparte_1 era stata condannata a pagare Euro 117.500,00 a favore di , quale Parte_1 quota parte a suo carico del compenso liquidato con le ordinanze 16.9.2009 e 24.1.2012 dal Collegio arbitrale che lo aveva nominato consulente d'ufficio in un arbitrato in materia di contratto pubblico tra Fiat s.p.a. e poi CP_7 [...]
Con sentenza n. 2336 pubblicata il 10-4-2018 la Controparte_6
Corte d'Appello di Roma ha accolto l'appello di Controparte_1 ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda proposta da
[...]
nei confronti della società; ha condannato alla Pt_1 Parte_1 rifusione a favore della società delle spese di lite di entrambi i gradi…. ”. Per quel che riguarda il presente giudizio di rinvio la Corte di Cassazione ha precisato che “La sentenza (della Corte di Appello) ha accolto anche il terzo motivo di appello, relativo alla quantificazione del compenso. Ha rilevato che si applicava l'art. 11 D.M. 30 maggio 2002, vertendo l'incarico peritale in materia di ferrovie, e si applicava lo scaglione massimo, che consentiva il riconoscimento di Euro 9.851,73, da raddoppiare ex art. 52 d.P.R. 115/2002; quindi, poiché risultava che il consulente d'ufficio aveva già ottenuto da FIAT s.p.a. la complessiva somma lorda di Euro 117.500,00, il suo credito doveva considerarsi integralmente soddisfatto.”.
Al fine di definire compiutamente l'ambito del presente giudizio, giova riportare anche la motivazione della sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha cassato in parte qua la sentenza della Corte di Appello: “Con il primo motivo "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) in relazione al D.M. 30 maggio 2002 e al d.P.R. n. 115/2002 e/o omesso esame di un fatto/elemento/circostanza decisiva ai fini della controversia (art. 360 n. 5, cod. proc. civ.)" il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare che l'incarico conferito al c.t.u. si articolava in dieci distinti macro-quesiti, a loro volta articolati in una pluralità di quesiti, e quindi in una pluralità di accertamenti implicanti attività di indagine tra loro diverse, dotate di autonomia, che richiedevano soluzione di questioni tecniche di notevolissima difficoltà, con implicazioni economiche per cinquecento milioni di Euro;
evidenzia che a ciò si era aggiunto il supplemento di perizia, che era a sua volta un'altra e autonoma perizia. Quindi sostiene che il principio di onnicomprensività di cui all'art. 29 D.M. 30 maggio 2002 non possa trovare applicazione con riguardo a una pluralità di accertamenti e che l'art. 11 D.M. 30 maggio 2002 fosse stato correttamente applicato nella liquidazione del Collegio Arbitrale, riconoscendo compenso per ciascuno dei dieci macro-quesiti implicanti distinti e autonomi accertamenti. Con il secondo motivo "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) in relazione all'art. 241 del Codice dei Contratti e relativo Regolamento Arbitrale applicato nonché in riferimento all'art. 814 cod. proc. civ." il ricorrente sostiene che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto l'ordinanza di liquidazione dei compensi al c.t.u. non vincolante per R.F.I. e non accettata dalla società per fatti concludenti. Evidenzia che la sentenza, contraddicendosi pienamente, da una parte ha affermato l'applicabilità dell'art. 241
Codice dei Contratti e delle eccezioni previste dai commi da 3 a 14, così in sostanza riconoscendo l'inapplicabilità dell'art. 814 co. 2 cod. proc. civ., e dall'altra ha affermato che R.F.I. non aveva accettato la liquidazione e che pertanto la liquidazione non era vincolante. Rileva che l'art. 241 co. 12 attribuisce all'ordinanza di liquidazione efficacia di titolo per l'ingiunzione e non richiede alcuna accettazione, derogando in tale modo all'art. 814 co.2 cod. proc. civ., che fa riferimento alla "proposta" di liquidazione. Aggiunge che aveva accettato la liquidazione, in quanto non aveva mai CP_8 contestato gli importi liquidati al c.t.u. in sede arbitrale, le ordinanze di liquidazione erano state approvate e firmate anche dall'arbitro di parte nominato dalla stessa R.F.I., lo stesso legale della società era stato presente alla nomina del c.t.u. e alla determinazione del suo compenso senza nulla opporre, la società non aveva mai contestato le note di pagamento e non aveva contestato neppure il lodo”. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il solo primo motivo del ricorso in quanto:
“La sentenza impugnata (pag. 10) si è limitata a considerare che l'incarico al consulente d'ufficio era in materia di ferrovie, ma non ha considerato il contenuto del quesito, che il ricorrente documenta essere composto da dieci specifici complessi quesiti. In. questo modo la sentenza non ha considerato fatto decisivo, relativo al concreto contenuto del quesito, che invece avrebbe dovuto esaminare per fare applicazione dei principi in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, valevoli nella fattispecie in forza della specifica previsione dell'art. 241 co. 13 d.lgs. 163/2006 secondo la quale la liquidazione doveva essere eseguita ai sensi dei d.P.R. 115/2002 e delle tabelle dallo stesso richiamate. Secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, al quale si deve dare continuità, ove l'indagine effettuata dal consulente sia sostanzialmente unitaria, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, mentre deve essere riconosciuto un corrispettivo ragguagliato a ogni singolo rapporto solo qualora il consulente d'ufficio sia stato incaricato di autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass. Sez. 2 13-6-2023 n. 16768 Rv. 668049- 01, in relazione a compenso liquidato ex art. 11 D.M. 30-5-2002 come nella fattispecie;
Cass. Sez. 2 7-11-2018 n. 28417 Rv. 651045, anche per l'analisi dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità; cfr. altresì Cass. Sez. 2 23-11-2021 n. 36292, Cass. Sez. 2 20-8-2019 n. 21487, per tutte). Quindi, occorre verificare se i singoli accertamenti richiesti al consulente d'ufficio siano interdipendenti o autonomi, perché se la pluralità di operazioni è legata da un vincolo di unitarietà funzionale, tale che le singole risposte siano il risultato di attività ripetitiva o almeno omogenea e analoga e perciò priva di autonomia, l'indagine è sostanzialmente unitaria e il compenso deve essere parametrato all'ammontare cumulativo dei vari accertamenti eseguiti;
se invece gli accertamenti richiesti sono autonomi e diversi, tali da comportare indagini e valutazioni distinte, fondamentalmente autosufficienti, il compenso deve essere ragguagliato a ogni accertamento avente tali caratteristiche”. In sintesi, nell'odierna fase di giudizio, alla luce del suddetto principio, rimane da accertare se i quesiti posti al CT – ed oggetto dell'attività resa Pt_1 nell'ambito del procedimento arbitrale avente ad oggetto le controversie (per un ammontare di € 500 milione di euro) insorte tra la e la poi CP_2 CP_7 CP_1 nel corso dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria alta velocità Firenze-Bologna (cfr. atti delle parti) siano interdipendenti e/o omogenei (cosicché il compenso debba essere determinato in modo unitario) o – invece – siano autonomi e indipendenti l'uno dall'altro (cosicché il compenso debba essere dato dalla somma degli onorari previsti per ogni singolo quesito). Il primo motivo di riassunzione così rubricato “Vaglio della Corte di Appello: Esame dei quesiti peritali e dell'attività svolta dall'Ing. – Conseguente Pt_1 diritto ad un compenso specifico per ogni indagine: conferma del decreto ingiuntivo opposto” (al quale si rimanda per relationem) è fondato nei limiti di seguito precisati. C'è da premettere, innanzitutto, che dagli atti del giudizio risulta non contestato che, sia il Tribunale di Roma, sia la Corte di Appello hanno applicato, per la determinazione del compenso del CT, i parametri di cui al D.P.R. 115/2002 e, quindi, le Tabelle approvate dal D.M. del 30.05.2002. Inoltre, non è stata contestata l'attività espletata dal ctu per la risposta ai quesiti indicati, come esplicitata in un lavoro consistito in perizie, elaborati, supplemento di perizia e relativi allegati, il tutto inserito nei 5 CD (in relazione a cui la parte appellante e riassumente ha chiesto, ed è stata concessa, l'autorizzazione, per il deposito materiale non essendo possibile l'allegazione telematica in ragione delle abnormi dimensioni cfr. istanza di deposito).
Il cui contenuto, del resto, oltre che non censurato dalla odierna convenuta, essendo stati depositati i supporti sin dall'introduzione del giudizio monitorio (cfr. doc. n. 7 dell'indice del fascicolo), appare, altresì, ininfluente per l'accertamento che è stato demandato a questo Collegio, circoscritto piuttosto alla formulazione dei quesiti (così come sembra richiedere la stessa parte riassumente “previo accertamento e declaratoria della natura e del tenore autonomo ed interdipendente dei quesiti peritali”), oltre che per il fatto che comunque è stato pacificamente ritenuto il raddoppio dell'importo dovuto per l'importanza, complessità e difficolta dell'attività svolta. Come espressamente indicato nell'ordinanza del Collegio “le questioni prospettate dalle parti comportano accertamenti e valutazioni di carattere tecnico, fattuale e contabile (…)”, pertanto i quesiti posti al CT (come indicati nell'atto di riassunzione alle pag. 9, 10, 11 e 12 e formulati con ordinanza del Collegio Arbitrale del 21.7.09), possono essere accorpati, per l'omogeneità degli accertamenti richiesti, in tre macroaree: 1) verifica delle “riserve”; 2) accertamento dei maggiori oneri e costi per prescrizioni ed attività di supplenza rispetto alla committente e verifica dei maggiori oneri connessi alla predisposizione tecnico progettuale;
3) accertamento degli oneri connessi alla impossibilità di smantellare gli impalcati. Bisogna, altresì, considerare che la molteplicità degli accertamenti richiesti al CT
, la loro complessità e difficoltà giustificano l'aumento (così come detto non Pt_1 contestato) – nella misura del doppio – degli onorari liquidabili. Infine, il supplemento di perizia (disposto con l'ordinanza arbitrale del 25.01.11) in merito alla riserva n. 115 nonché le risposte fornite alle osservazioni delle parti giustificano il riconoscimento di un ulteriore onorario – non esplicitamente contestato da R.F.I. - corrispondente all'importo base di €. 9.851,73. Alla luce di quanto sopra detto al spetterebbe, a titolo di compensi Pt_1 professionali, complessivamente il seguente importo così calcolato:
€. 9.851,73 x2 (onorari raddoppiati) = 19.703,46 x n. 3 “macroaree” €. 59.110,38 Supplemento di perizia + risposte osservazioni delle parti €. 9.851,73
TOTALE €. 68.962,11 Così come eccepito da e confermato dallo stesso appellante l'odierno attore ha CP_1 già percepito da l'importo di € 117.500,00; pertanto il credito vantato dal deve considerarsi pienamente soddisfatto. Pt_1
Talché, alla stregua delle esposte ragioni, l'appello proposto da Controparte_1 va accolto e dunque fondata, sul punto, è l'opposizione svolta avverso il decreto
[...] ingiuntivo, numero 18963 del 2012, con il quale è stato ingiunto a detta parte appellante (quale quota parte del compenso liquidato dal Collegio Arbitrale) il pagamento della somma di euro 92.736,82 (comprensiva degli interessi di mora fino al 13.9.2012 e oltre gli interessi legali come richiesti – cfr. ricorso decreto ingiuntivo e decreto) il quale deve essere, conseguentemente, revocato. Quanto alle spese di lite, occorre considerare che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.18 è tuttora corretto affermare che al criterio della soccombenza di cui all'art. 92.c.p.c. possa derogarsi, tra l'altro, per “gravi ed eccezionali ragioni” e queste non costituiscono oggetto di un'aprioristica tipizzazione;
tal che i possibili casi di compensazione fondati sulla valutazione giudiziale della
“gravità” ed “eccezionalità” delle ragioni poste a fondamento di una decisione in tal senso possono essere innumerevoli e tra essi rientrano ad esempio l'ipotesi di complessità dei processi con pluralità di parti, con interventi o chiamate di terzi, o - come nel caso di specie - ipotesi in cui la condanna al pagamento delle spese di lite – del giudizio di primo grado, dei due giudizi di appello e di quello di legittimità - da parte del soccombente comporterebbe a carico dello stesso esorbitanti oneri economici. Ne deriva che le spese di lite di tutti i gradi di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti sussistendo quei “gravi ed eccezionali motivi” di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in accoglimento dell'appello proposto da in Controparte_1 riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 20541/2014, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 18963/2012 e per l'effetto rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_1 compensa, tra le parti, integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino