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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 07/08/2024 al n. 707 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 27/02/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. TOFFOLI PAOLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: piaccia al Tribunale
1) condannare la società resistente al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 della capitale somma di € 11.075,07 ovvero della diversa anche maggiore somma anche ai sensi dell'art. 36 Cost nella misura che verrà accertata in causa anche a mezzo di idonea consulenza tecnica
2) condannare la società resistente al pagamento in favore della ricorrente degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme di cui sopra dalla maturazione al deposito del presente ricorso nonché degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo (o in subordine degli interessi legali e della rivalutazione monetaria).
3) spese di causa rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/08/2024 esponeva di essere Parte_1
stata assunta dalla Controparte_1 Controparte_1
(d'ora in poi per brevità anche solo ) il 31.12.2020 con Controparte_1 inquadramento nel livello B2 con profilo di banconiera commessa secondo la classificazione del CCNL Panifici artigianali con orario part-time di 24 ore (60%). La allegava di aver prestato la propria attività presso il panificio pasticceria di Parte_1
NA in via Villa 79 osservando un orario che andava dalle 7 alle 12:30 da lunedì
a sabato e di aver regolarmente lavorato ogni giorno nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2022 senza però ottenere il pagamento della retribuzione.
In data 5.8.2022 si era perciò dimessa per giusta causa per il grave inadempimento datoriale.
Il panificio di NA era stato chiuso dopo le dimissioni della ricorrente.
A seguito dell'intervento dell'Ispettorato del Lavoro di Udine era stato emesso in data
19.6.2023 il verbale di diffida accertativa per i crediti maturati dalla in Parte_1
relazione alla gratifica natalizia 2021 e alle retribuzioni da gennaio a maggio 2022.
Per i mesi da giugno ad agosto 2022 e per il Trattamento di fine rapporto la società resistente non aveva consegnato alla la relativa busta paga. Parte_1
I tentativi di risolvere stragiudizialmente la vertenza e quindi si era reso necessario adire il Tribunale.
2. La società resistente non si costituiva in giudizio e quindi ne veniva dichiarata la contumacia.
Il procedimento veniva istruito documentalmente;
veniva inoltre ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente, il quale non CP_2
si presentava per renderlo nonostante la ritualità della notifica del provvedimento con il quale tale mezzo istruttorio era stato disposto.
3. La sola parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 27.02.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
4. I fatti posti a sostegno della domanda azionata sono in parte già provati sulla base della documentazione in atti. Le prove documentali, non contraddette da altri elementi, appaiono ulteriormente suffragate dal comportamento processuale della convenuta, il cui legale rappresentante non si è costituito in giudizio disinteressandosi, quindi, dell'intera vicenda e rinunciando così a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa avversaria.
Le circostanze di cui ai capitoli della narrativa dell'atto introduttivo devono, inoltre, ritenersi ammesse poiché il legale rappresentante della società non si è presentato, senza addurre alcun giustificato motivo, a rendere l'interpello formale.
In particolare, risultano provate le prestazioni lavorative rese dalla ricorrente con le modalità e tempistiche indicate in ricorso.
5. I crediti per le differenze retributive e le ulteriori voci accessorie sono stati dettagliatamente esplicati nel ricorso introduttivo ed appaiono immuni da vizi che inducano a discostarsene, dovendosi comunque dare per ammessa anche la correttezza degli importi per effetto della mancata prestazione dell'interrogatorio formale che anche su tali circostanze verteva ed era stato ammesso.
6. Ne consegue che la parte resistente Controparte_1
deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente
[...] della capitale somma di € 11.075,07 oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della società resistente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri dello scaglione di riferimento per ciascuna fase ridotti percentualmente essendo state affrontate e risolte di limitata complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) condanna la parte resistente Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della
[...] Parte_1 capitale somma di € 11.075,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) condanna la società resistente Controparte_1
all'integrale rifusione delle spese del presente procedimento
[...] sostenute dalla ricorrente spese che liquida in € 3000,00 per Parte_1 compensi ed € 118,50 per esborsi oltre al 15% dei compendi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 27/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 07/08/2024 al n. 707 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 27/02/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. TOFFOLI PAOLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: “retribuzione”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: piaccia al Tribunale
1) condannare la società resistente al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 della capitale somma di € 11.075,07 ovvero della diversa anche maggiore somma anche ai sensi dell'art. 36 Cost nella misura che verrà accertata in causa anche a mezzo di idonea consulenza tecnica
2) condannare la società resistente al pagamento in favore della ricorrente degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme di cui sopra dalla maturazione al deposito del presente ricorso nonché degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo (o in subordine degli interessi legali e della rivalutazione monetaria).
3) spese di causa rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 06/08/2024 esponeva di essere Parte_1
stata assunta dalla Controparte_1 Controparte_1
(d'ora in poi per brevità anche solo ) il 31.12.2020 con Controparte_1 inquadramento nel livello B2 con profilo di banconiera commessa secondo la classificazione del CCNL Panifici artigianali con orario part-time di 24 ore (60%). La allegava di aver prestato la propria attività presso il panificio pasticceria di Parte_1
NA in via Villa 79 osservando un orario che andava dalle 7 alle 12:30 da lunedì
a sabato e di aver regolarmente lavorato ogni giorno nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2022 senza però ottenere il pagamento della retribuzione.
In data 5.8.2022 si era perciò dimessa per giusta causa per il grave inadempimento datoriale.
Il panificio di NA era stato chiuso dopo le dimissioni della ricorrente.
A seguito dell'intervento dell'Ispettorato del Lavoro di Udine era stato emesso in data
19.6.2023 il verbale di diffida accertativa per i crediti maturati dalla in Parte_1
relazione alla gratifica natalizia 2021 e alle retribuzioni da gennaio a maggio 2022.
Per i mesi da giugno ad agosto 2022 e per il Trattamento di fine rapporto la società resistente non aveva consegnato alla la relativa busta paga. Parte_1
I tentativi di risolvere stragiudizialmente la vertenza e quindi si era reso necessario adire il Tribunale.
2. La società resistente non si costituiva in giudizio e quindi ne veniva dichiarata la contumacia.
Il procedimento veniva istruito documentalmente;
veniva inoltre ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente, il quale non CP_2
si presentava per renderlo nonostante la ritualità della notifica del provvedimento con il quale tale mezzo istruttorio era stato disposto.
3. La sola parte ricorrente precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 27.02.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
4. I fatti posti a sostegno della domanda azionata sono in parte già provati sulla base della documentazione in atti. Le prove documentali, non contraddette da altri elementi, appaiono ulteriormente suffragate dal comportamento processuale della convenuta, il cui legale rappresentante non si è costituito in giudizio disinteressandosi, quindi, dell'intera vicenda e rinunciando così a dimostrare l'esistenza di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa avversaria.
Le circostanze di cui ai capitoli della narrativa dell'atto introduttivo devono, inoltre, ritenersi ammesse poiché il legale rappresentante della società non si è presentato, senza addurre alcun giustificato motivo, a rendere l'interpello formale.
In particolare, risultano provate le prestazioni lavorative rese dalla ricorrente con le modalità e tempistiche indicate in ricorso.
5. I crediti per le differenze retributive e le ulteriori voci accessorie sono stati dettagliatamente esplicati nel ricorso introduttivo ed appaiono immuni da vizi che inducano a discostarsene, dovendosi comunque dare per ammessa anche la correttezza degli importi per effetto della mancata prestazione dell'interrogatorio formale che anche su tali circostanze verteva ed era stato ammesso.
6. Ne consegue che la parte resistente Controparte_1
deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente
[...] della capitale somma di € 11.075,07 oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
7. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della società resistente.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri dello scaglione di riferimento per ciascuna fase ridotti percentualmente essendo state affrontate e risolte di limitata complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) condanna la parte resistente Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della
[...] Parte_1 capitale somma di € 11.075,07 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
2) condanna la società resistente Controparte_1
all'integrale rifusione delle spese del presente procedimento
[...] sostenute dalla ricorrente spese che liquida in € 3000,00 per Parte_1 compensi ed € 118,50 per esborsi oltre al 15% dei compendi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 27/02/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli