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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/08/2025, n. 3511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3511 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13136/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 13136/2024, promosso da:
nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
; C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Aldo Luca NOBILI AMBROSINI;
RICORRENTE contro
(Questura di Brescia); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 10.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso depositato il 28.10.2024, cittadina brasiliana nata il Parte_1
13.3.1975, ha impugnato il silenzio (qualificato, erroneamente, quale silenzio-rigetto) della Questura di Brescia sulla sua istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata il 29.8.2023 quale coniuge del cittadino italiano , da lei sposato il precedente 3.6.2023 Persona_1
e deceduto il 7.6.2024 nelle more della definizione del procedimento amministrativo.
La ricorrente – nel contestare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza a lei comunicati dall'amministrazione con preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 del 20.8.2024 e legati alla ritenuta insussistenza dei requisiti posti dagli artt. 11-12 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 – ha chiesto al Tribunale l'accertamento del suo diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari, con ordine alla Questura di immediato rilascio dello stesso e con vittoria di spese.
In particolare, il difensore di ha evidenziato come la sua assistita avesse Parte_1 soggiornato sul territorio nazionale per più di un anno insieme al marito e come la convivenza con quest'ultimo, così come l'effettività del legame coniugale, fosse già stata ritenuta pacifica e verificata CP_ non soltanto dall' (ente che l'aveva fatta subentrare nel contratto di locazione in precedenza stipulato dal marito), ma anche dall'INPS ai fini dell'erogazione della pensione di reversibilità.
Pag. 1 di 5 2. Il si è costituito in giudizio il 15.1.2025, tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Brescia, rappresentando che il procedimento amministrativo era in fase di conclusione e che era imminente il rilascio in favore della ricorrente del permesso di soggiorno richiesto (alla luce dell'esame di quanto esposto dal legale dell'interessata con memorie del 4.9.2024 e del 10.10.2024, nonché degli accertamenti nelle more esperiti). Alla luce di tale dedotta circostanza, l'amministrazione resistente ha chiesto al Giudice di valutare la possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Delegata la trattazione della causa alla GOP dott.ssa Emanuela Maggiore, all'udienza del 20.1.2025 sono state sentite, su richiesta del difensore dell'istante, la suocera e la cognata della stessa, le quali hanno confermato che la ricorrente aveva vissuto con il coniuge e lo aveva assistito sino all'ultimo istante di vita.
4. Rimessa la causa a questo Giudice, è stata fissata udienza “cartolare” per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa in data 8.5.2025. In data 7.5.2025, parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta ex art. 127-ter c.p.c., con la quale ha rappresentato che non era ancóra stato rilasciato il titolo di soggiorno richiesto, in quanto la Questura sosteneva che non fosse stato pagato il contributo dovuto (adempimento a cui il difensore della ricorrente documentava, viceversa, di aver provveduto già il 24.1.2025), e ha insistito per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e condanna della controparte al pagamento di una somma in proprio favore per lite temeraria.
Il Giudice, preso atto che la resistente in sede di costituzione in giudizio aveva riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea e rilevato che l'omesso versamento del contributo dovuto non poteva ritenersi ostativo al rilascio del permesso di soggiorno (trattandosi di una mera irregolarità amministrativa sanabile ex art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286: v. TAR Toscana, 26 marzo 2024, n. 353), ha fissato nuova udienza “cartolare” ex artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c. il 10.7.2025, in attesa del prospettato rilascio del titolo di soggiorno richiesto.
L'amministrazione resistente, con nota del 23.6.2025, ha rappresentato l'avvenuto rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari alla ricorrente in data 23.5.2025, circostanza confermata dallo stesso difensore della straniera con nota scritta del 10.7.2025. Quest'ultimo, tuttavia, si è opposto alla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere avanzata dalla controparte, censurando il complessivo comportamento dell'amministrazione convenuta (che avrebbe negato alla sua assistita per oltre sedici mesi, senza alcuna motivazione, il rilascio del titolo richiesto e avrebbe consegnato all'istante un permesso di soggiorno della durata di soli dieci mesi, anziché di cinque anni, così come previsto dalla vigente normativa in materia) e chiedendo, pertanto, l'integrale accoglimento dell'originaria domanda, con vittoria di spese e condanna della controparte al pagamento di una somma in proprio favore per lite temeraria.
Il Giudice ha, quindi, trattenuto la causa in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Stima, innanzitutto, il Decidente che l'intervenuto rilascio – in favore della ricorrente e in integrale accoglimento dell'istanza da questa presentata in sede amministrativa il 29.8.2023 e poi reiterata mediante azione giudiziale – del permesso di soggiorno per motivi familiari rappresenta un fatto nuovo idoneo a modificare la situazione sostanziale su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.
2. Come è noto, in presenza di simili sopravvenienze di fatto, possono verificarsi la cessazione della materia del contendere ovvero la sopravvenuta carenza di interesse.
Sebbene i due istituti vengano talora accomunati (come quando si sostiene che «la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse»: Cass., sez. VI, 21 settembre 2016, n. 18530), conviene distinguere:
Pag. 2 di 5 • il primo postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di «fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti» ((Cass., sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 26537): il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti;
nel processo tributario, dalla rimozione in autotutela dell'atto impugnato (Cass., sez. V, 16 febbraio 2022, n. 5098; Cass., sez. V, 13 maggio 2022, n. 15432); in materia di immigrazione, è stato parimenti affermato che «nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione per revoca del permesso di soggiorno, la sopravvenuta concessione di un altro permesso di soggiorno, rendendo inefficace il provvedimento impugnato, determina la cessazione della materia del contendere» (Cass., sez. VI, 24 giugno 2014, n. 14268; Cass., sez. I, 7 gennaio 2020, n. 109);
• il secondo si verifica invece quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data; la fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale – come condizione dell'azione – deve persistere fino al momento della decisione (Cass., SS.UU., 28 aprile 2017, n. 10553) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (Cass., sez. VI, 22 aprile 2020, n. 8034) in ogni stato e grado del processo (Cass., sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3991);
3. Orbene, nel caso di specie – pur essendo stata integralmente soddisfatta, con l'ottenimento dell'invocato permesso di soggiorno per motivi familiari, la pretesa di di Parte_1 permanere legalmente sul territorio nazionale – il difensore della stessa si è opposto alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione del censurabile comportamento serbato dalla controparte tanto in sede di procedimento amministrativo quanto nel corso del presente processo.
Tali censure, tuttavia, non hanno alcuna attinenza con l'oggetto della causa instaurata dalla ricorrente, mediante la quale ella non ha chiesto il risarcimento di asseriti danni per il ritardo dell'amministrazione nella definizione del procedimento avviato su sua istanza, ma si è limitata a invocare (a fronte del silenzio-inadempimento della Questura, e non già del silenzio-rigetto come vorrebbe il suo procuratore) l'accertamento del suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari. I rilievi svolti dalla difesa della ricorrente con note scritte del 7.5.2025 e del 10.7.2025 non incidono, dunque, sulla fattispecie realizzatasi per effetto del rilascio del titolo di soggiorno richiesto, correttamente identificata dalla resistente nelle proprie difese come una situazione di pieno e integrale soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio.
4. Ciò posto, in mancanza di un accordo con cui le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e rassegnino conformi conclusioni in tal senso, è preclusa a questo Giudice una pronuncia definitiva di merito con cui accerti la cessata materia del contendere (cfr. Cass., sez. VI, 16 marzo 2015, n. 5188; Cass., sez. III, 8 luglio 2010, n. 16150).
L'accertato pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio dalla straniera (evincibile, a tacer d'altro, dalla perfetta coincidenza tra l'oggetto della domanda giudiziale di quest'ultima e la natura del titolo di soggiorno riconosciutole dall'amministrazione) è, tuttavia, circostanza apprezzabile, in ogni caso, dal Giudice sotto il (pur distinto) profilo del difetto sopravvenuto dell'interesse ad agire, che conduce a una pronuncia definitiva in rito, la quale – avendo ad oggetto l'appurata insussistenza (benché sopravvenuta) di un presupposto processuale (art. 100 c.p.c.) – non postula né l'accordo né il consenso delle parti (cfr. Cass., sez. III, 8 luglio 2010, cit.: «La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in
Pag. 3 di 5 questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali»).
L'esistenza di un residuo interesse ad agire non è, del resto, neppure ricavabile dalle difese da ultimo dispiegate dal procuratore della ricorrente nella nota scritta del 10.7.2025, là dove ha contestato, peraltro in via incidentale e senza formalizzare alcuna richiesta di emendatio libelli, la durata del titolo di soggiorno rilasciato alla sua assistita il 6.5.2025 (e in scadenza al 13.3.2026), a suo dire in contrasto con la normativa applicabile (non specificata) che prevederebbe una durata pari a cinque anni. L'assenza di qualsiasi riferimento specifico – sia nell'atto introduttivo del giudizio sia nelle conclusioni rassegnate in corso di causa – alla durata del permesso di soggiorno oggetto del diritto azionato (a fronte, peraltro, di una normativa che contempla permessi di soggiorno per motivi familiari di variabile durata: cfr. gli artt. 5, 30 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, 10 e 23, comma 1-bis, d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, norme che prevedono permessi di durata quinquennale, fino a due anni o annuale) impedisce, infatti, di annettere qualsiasi rilievo a tale circostanza al fine dell'individuazione e della valutazione dell'interesse ad agire. Esulando tale aspetto dal perimetro della domanda formulata con il ricorso, un'eventuale pronuncia di merito, del resto, mai potrebbe statuire al riguardo.
Per inciso, si osserva comunque che la determinazione della Questura sul punto non si espone – prima facie – a rilievi di sorta, dal momento che alla straniera (coniuge di cittadino italiano “statico”) non è certamente applicabile la disciplina di cui agli artt. 10-12 d.lgs. 30/2007 (che era divenuta inapplicabile ai familiari di cittadini “statici” già al momento della presentazione dell'istanza di Parte_1 in sede amministrativa: v. l'art. 18-ter d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv., con mod., dalla l. 10
[...] agosto 2023, n. 103), che l'art. 23, comma 1-bis, d.lgs. cit. non consente a sua volta il rilascio di un permesso quinquennale (in quanto al momento della definizione del procedimento amministrativo, la cui disciplina è retta dal principio del tempus regit actum, il coniuge della ricorrente era già morto) e che, pertanto, l'unica disciplina applicabile è quella residuale del testo unico in materia di immigrazione (peraltro benevolmente applicata dalla Questura di Brescia in ragione degli indubbi ritardi nella definizione del procedimento amministrativo e dell'accertata omessa notifica del provvedimento di diniego di precedente istanza presentata dalla richiedente alla Questura di Pisa).
5. Da quanto sopra esposto discende, allora, declaratoria di improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali – ricordato che alla declaratoria di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse ad agire «segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale» (cfr., ex multis, Cass., sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 26537) per ragioni di giustizia che impongono di porre gli oneri del processo a carico di chi ha agito o resistito con ragione – non si può fare a meno di rilevare come nel caso di specie, ove l'interesse ad agire fosse persistito al momento della decisione, questa sarebbe stata di inammissibilità del ricorso per mancanza di un altro presupposto processuale, rappresentato dall'avvenuto esercizio del potere amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso o tacito.
Contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dal difensore della ricorrente, infatti, il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di quest'ultima non poteva certamente qualificarsi, al momento della presentazione del ricorso, quale silenzio-rigetto e, dunque, quale silenzio significativo (non attribuendo la legge un simile effetto all'inerzia o al ritardo dell'amministrazione nella materia de qua e non emergendo da altri contegni della resistente un'implicita e inequivocabile determinazione nel senso del diniego del titolo di soggiorno richiesto, certamente non ricavabile da un ordinario atto endoprocedimentale quale la comunicazione ex art. 10-bis l. 241/1990), ma solo come silenzio- inadempimento.
Un tale silenzio – pur potendo certamente fondare pretese azionabili in giudizio (ad es. quella risarcitoria) – non è impugnabile con lo strumento del ricorso ex artt. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998 e 20 d.lgs. 150/2011, il quale postula, per espressa previsione di legge, che l'opposizione attorea abbia ad
Pag. 4 di 5 oggetto un “provvedimento” in materia di unità familiare (cfr. il citato art. 30, comma 6, d.lgs. 286/1998, là dove stabilisce che l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria «contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare», locuzione trasfusa nel successivo art. 3, comma 1, lett. e, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, che ha attribuito tali cause alla competenza delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea).
Ebbene, nel caso di specie, alla data di presentazione del ricorso difettava certamente l'adozione da parte dell'amministrazione di un provvedimento di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno presentata dalla straniera, tanto che in corso di causa è poi sopravvenuto il rilascio dell'invocato titolo di soggiorno, in accoglimento della stessa. Tale ultima circostanza non sarebbe, peraltro, idonea a sanare l'originario difetto del citato presupposto processuale (l'avvenuto esercizio, da parte della pubblica amministrazione competente, del proprio potere amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento), trattandosi ovviamente di condizione dell'azione che deve preesistere all'iniziativa processuale.
In ogni caso, pur a fronte della soccombenza “virtuale” della ricorrente, il notevole ritardo dell'amministrazione nella definizione del procedimento avviato su istanza della ricorrente e l'omessa risposta ai plurimi solleciti inviati dal legale di costei sono circostanze che rivelano la sussistenza di giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, visto l'art. 100 c.p.c., dichiara improcedibile il ricorso presentato da nata in Parte_1
Brasile il 13.3.1975, c.f. , per la sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
C.F._1 compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 10 agosto 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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