Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
R.G.V.G. n. 1468/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1468 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare del
22.05.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
و rappresentata e difesa Parte_1 c.f.: C.F. 1
dall'avv. Giovanni Nardini presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Fuorigrotta n. 26, giusta procura in atti;
E
C.F._2 rappresentato e difeso Controparte_1 c.f.:
dall'avv. Giovanni Nardini presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Fuorigrotta n. 26, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 10.04.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria (NA) il 18.12.2023
e che dalla loro unione era nato un figlio, minorenne, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 22.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. e ribadivano la loro volontà di volersi separare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di separarsi alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione sul visto del PM apposto in data 23.05.2025.
***
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata formulata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso la madre, la quale si impegna a comunicare in tempo utile il sig. OD AT qualunque problematica concernente la vita del bambino, con particolare riferimento allo stato di salute ed al rendimento scolastico;
in ogni caso il sig. OD può e deve, in ogni momento, contattare la sig.ra FE per conoscere lo stato di salute del figliolo, il rendimento scolastico e tutte le relative informazioni ritenute opportune e di loro pertinenza. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, si conviene che il sig. OD potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vuole, previo avviso telefonico alla madre, compatibilmente con le esigenze scolastiche e di salute dello stesso. Lo stesso potrà tenerlo con sé un weekend ogni 15 giorni a settimana alterne comunicando il domicilio dove pernotterà.
- Il ritiro del figlio avverrà presso il domicilio della madre.
- Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza, nel senso che per il primo Natale il bambino sarà con il padre e per la prima Pasqua sarà con la madre e così ad avvicendarsi per i successivi anni. i coniugi in ordine alla disciplina del diritto di visita a modifica hanno così disciplinato:
Il padre terrà con sé il figlio minore due pomeriggi a settimana il martedi ed il giovedì nel periodo scolastico dall'uscita di scuola alle ore 20.30 con facoltà di riaccompagnarlo la mattina direttamente a scuola. Nel periodo non scolastico dalle ore 15.30 alle ore 20.30 con l'obbligo di riaccompagnarlo la mattina direttamente presso l'abitazione della madre.
Il padre avrà con sé i figli minori ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, nonché 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno
- per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, ovvero il primo giorno festivo a partire da oggi i minori lo trascorreranno con la madre ed il successivo con il padre ed anche i compleanni. Il bambino trascorrerà la festa della mamma con la madre la festa del papà, ovviamente, con l'altro genitore. Il giorno dell'onomastico e del compleanno di ciascun genitore, saranno trascorsi dai bambini preferibilmente con i genitori de quo. - Porre a carico del sig. OD AT un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento del figlio. Gli assegni familiari verranno percepiti finché il medesimo ne avrà diritto dalla sig. ZI PI FE. A tal fine la sig.ra ZI
PI FE tanto autorizza. Detta somma non varierà in caso di mancato percepimento degli assegni familiari. La coniuge rinuncia all'assegno di mantenimento.
- Porre a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, purchè, necessarie e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici ed altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal
S.S.N.
- I coniugi si rilasciano concordemente e reciprocamente, sin d'ora e preventivamente, consenso ad autorizzazione all'espatrio per motivi di viaggio, di vacanza, di lavoro, etc etc, nei limiti in cui l'espatrio non avvenga per fini di duraturo e definitivo cambio di residenza, ed in ogni caso si concedono vicendevole assenso per il rilascio dei passaporti.
- Le spese del presente giudizio rimangono a carico di entrambe le parti proporzionalmente al 50% per ognuna.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse del minore, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: a) Pronuncia la separazione personale di Parte_1 (c.f.:
(c.f.: C.F. 2 C.F. 1 ) e Controparte_1 "
ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (NA) (atto n.46, Parte I, Serie /, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2023) per la trascrizione, le annotazioni le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.6.25
Il giudice estensore dott.ssa Cristiana Satta
Il presidente dott.ssa Alessandra Tabarro