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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/09/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 40-1/2025 R.G.
(Ristrutturazione dei debiti): Parte_1 Gestore: avv. Valeria Ciancimino
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Silvia Capitano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 40-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da nata in [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
Ricorrente
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da;
Parte_1 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza – si trova in IG;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del gestore Avv. Valeria Ciancimino, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente, cagionato da problemi di salute e difficoltà economiche legate alla crescita dei figli;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che il piano proposto nella versione definitiva, a fronte di una esposizione debitoria di € 56.729,15, prevede il pagamento della somma complessiva di € 24.776,61 da corrispondere in 7 anni pari ad 80 rate mensili (di cui 79 rate da € 310,00 e la 80^ da € 486,61), con pagamenti ai creditori che saranno effettuati con cadenza semestrale posticipata nell'ordine del rango di prelazione riconosciuto;
1 il piano si propone il fine di:
- soddisfare integralmente i crediti in prededuzione;
- soddisfare nella misura del 40% il creditore ipotecario per la percentuale ipotecaria e chirografaria, oltre interessi moratori al 100% per una soddisfazione complessiva del 54,79%
- soddisfare nella misura del 25% i creditori privilegiati
- soddisfare nella misura del 15% i creditori chirografi;
dato atto che il gestore ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 14.7.2022 e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute alcune osservazioni qui di seguito illustrate:
ha rappresentato che risultano maturati ulteriori debiti a carico Controparte_1 dell'istante per complessivi € 1.199,03 in privilegio ed € 178,71 in chirografo;
preso atto di ciò il gestore ha apportato una modifica del piano di ristrutturazione con l'inserimento dell'ulteriore credito riscontrato;
l'Ufficio recupero crediti del Tribunale di IG ha rappresentato che risulta aperta ed in corso di riscossione a mezzo ruolo da parte di , la partita di credito Controparte_1
n.151/2022 il cui titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n.271/2018 per un credito complessivo da recuperare di € 350,00; tuttavia il gestore, nell'evidenziare che Controparte_1
non ha comunicato ad oggi la rettifica del credito iscritto e messo in riscossione, ha
[...] correttamente ritenuto di non apportare modifiche al credito nella parte relativa all'imposta di registro, mancando il ruolo integrativo;
è altresì condivisibile l'espunzione del credito di indicato originariamente Controparte_2 nel piano di ristrutturazione in chirografo per € 9.317,23 e oggetto di contenzioso con la debitrice, alla luce della definitività della sentenza di primo grado che ha revocato il decreto ingiuntivo su cui era fondato il credito;
non sono pervenute altre osservazioni da parte di altri creditori né tantomeno specifiche contestazioni sulla convenienza del piano;
considerato che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
considerato che
appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria;
difatti la relazione del gestore evidenzia che il piano è più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria In particolare dal confronto emerge la seguente situazione:
- Creditore ipotecario: 54,79% nel piano vs 42,77% nella liquidazione;
- Creditori privilegiati: 25% nel piano vs 100% nella liquidazione;
- Creditori chirografari: 15% nel piano vs 11,26% nella liquidazione;
inoltre il piano predisposto risulta a vantaggio di tutti i creditori poiché è finalizzato alla soddisfazione anche di quelli che non beneficerebbero dalla vendita dell'immobile, non potendo
2 aggiungersi al patrimonio immobiliare alcuna somma derivante dal precario reddito mobiliare della debitrice (gli assegni di mantenimento sono impignorabili e il residuo consente un margine di pignorabilità molto esiguo); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano, fermi eventuali acconti previa esecuzione di un progetto di ripartizione parziale : l'art. 71 comma 4 CCII- per come sostituito dall'art. 19, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – dispone invero che “il
l giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
nata in [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...], per come riformulato dal gestore in esito alle osservazioni dei creditori;
onera il gestore di comunicare la presente sentenza ai creditori avvertendoli della facoltà di proporre impugnazione ai sensi degli artt. 51- 70 co 8 CCII;
autorizza il gestore - allo scadere del termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 70 co 8 CCII - all'apertura di un conto corrente per i pagamenti;
dispone che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il gestore vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà
e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il gestore:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentita la debitrice, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro due giorni dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
3 inibisce a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di Parte_1 pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per la debitrice di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al gestore.
IG, 26/09/2025 Il Giudice Delegato
Silvia Capitano
4
(Ristrutturazione dei debiti): Parte_1 Gestore: avv. Valeria Ciancimino
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Silvia Capitano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 40-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso da nata in [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
Ricorrente
Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII depositata da;
Parte_1 ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali della debitrice – da presumersi coincidente con la residenza – si trova in IG;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;
letta la relazione del gestore Avv. Valeria Ciancimino, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;
considerato che
appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento della proponente, cagionato da problemi di salute e difficoltà economiche legate alla crescita dei figli;
osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che la ricorrente sia stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che la stessa abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
rilevato che il piano proposto nella versione definitiva, a fronte di una esposizione debitoria di € 56.729,15, prevede il pagamento della somma complessiva di € 24.776,61 da corrispondere in 7 anni pari ad 80 rate mensili (di cui 79 rate da € 310,00 e la 80^ da € 486,61), con pagamenti ai creditori che saranno effettuati con cadenza semestrale posticipata nell'ordine del rango di prelazione riconosciuto;
1 il piano si propone il fine di:
- soddisfare integralmente i crediti in prededuzione;
- soddisfare nella misura del 40% il creditore ipotecario per la percentuale ipotecaria e chirografaria, oltre interessi moratori al 100% per una soddisfazione complessiva del 54,79%
- soddisfare nella misura del 25% i creditori privilegiati
- soddisfare nella misura del 15% i creditori chirografi;
dato atto che il gestore ha documentato di aver provveduto agli adempimenti di cui al decreto del 14.7.2022 e ha rappresentato che, nel termine assegnato, sono pervenute alcune osservazioni qui di seguito illustrate:
ha rappresentato che risultano maturati ulteriori debiti a carico Controparte_1 dell'istante per complessivi € 1.199,03 in privilegio ed € 178,71 in chirografo;
preso atto di ciò il gestore ha apportato una modifica del piano di ristrutturazione con l'inserimento dell'ulteriore credito riscontrato;
l'Ufficio recupero crediti del Tribunale di IG ha rappresentato che risulta aperta ed in corso di riscossione a mezzo ruolo da parte di , la partita di credito Controparte_1
n.151/2022 il cui titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n.271/2018 per un credito complessivo da recuperare di € 350,00; tuttavia il gestore, nell'evidenziare che Controparte_1
non ha comunicato ad oggi la rettifica del credito iscritto e messo in riscossione, ha
[...] correttamente ritenuto di non apportare modifiche al credito nella parte relativa all'imposta di registro, mancando il ruolo integrativo;
è altresì condivisibile l'espunzione del credito di indicato originariamente Controparte_2 nel piano di ristrutturazione in chirografo per € 9.317,23 e oggetto di contenzioso con la debitrice, alla luce della definitività della sentenza di primo grado che ha revocato il decreto ingiuntivo su cui era fondato il credito;
non sono pervenute altre osservazioni da parte di altri creditori né tantomeno specifiche contestazioni sulla convenienza del piano;
considerato che
la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale della debitrice, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;
considerato che
appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria;
difatti la relazione del gestore evidenzia che il piano è più vantaggioso rispetto all'alternativa liquidatoria In particolare dal confronto emerge la seguente situazione:
- Creditore ipotecario: 54,79% nel piano vs 42,77% nella liquidazione;
- Creditori privilegiati: 25% nel piano vs 100% nella liquidazione;
- Creditori chirografari: 15% nel piano vs 11,26% nella liquidazione;
inoltre il piano predisposto risulta a vantaggio di tutti i creditori poiché è finalizzato alla soddisfazione anche di quelli che non beneficerebbero dalla vendita dell'immobile, non potendo
2 aggiungersi al patrimonio immobiliare alcuna somma derivante dal precario reddito mobiliare della debitrice (gli assegni di mantenimento sono impignorabili e il residuo consente un margine di pignorabilità molto esiguo); ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e che, pertanto, può essere omologato;
evidenziato, in ultimo, che il compenso spettante al professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano, fermi eventuali acconti previa esecuzione di un progetto di ripartizione parziale : l'art. 71 comma 4 CCII- per come sostituito dall'art. 19, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 – dispone invero che “il
l giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”;
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
nata in [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...], per come riformulato dal gestore in esito alle osservazioni dei creditori;
onera il gestore di comunicare la presente sentenza ai creditori avvertendoli della facoltà di proporre impugnazione ai sensi degli artt. 51- 70 co 8 CCII;
autorizza il gestore - allo scadere del termine per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 70 co 8 CCII - all'apertura di un conto corrente per i pagamenti;
dispone che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
dispone che il gestore vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà
e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
dispone che il gestore:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII, salva la liquidazione di acconti;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentita la debitrice, presenti al giudice una relazione finale;
dispone che, entro due giorni dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito del Tribunale e provveda a comunicarla ai creditori;
dispone la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;
3 inibisce a la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di Parte_1 pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;
dispone sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per la debitrice di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;
pone le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;
dichiara la chiusura della procedura.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al gestore.
IG, 26/09/2025 Il Giudice Delegato
Silvia Capitano
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