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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/07/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1130/2022
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. Rg. 1130/2022 promossa da:
, , , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nicola Larosa ( ), Antonella Edvige Larosa ( ) e C.F._1 C.F._2
( ed elettivamente domiciliati presso il loro Parte_4 C.F._3 studio in Barletta al C.so Cavour n. 22;
Appellanti - contro
, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo CP_1 Controparte_2
Ingravalle e dall'avv. Domenico Caruso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Appellati -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 19.3.2024.
Motivi della decisione.
Con atto di appello ritualmente notificato, l'arch. , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
impugnavano la sentenza n. 762/2022, resa dal tribunale di Trani in data
[...]
9.5.2022 e notificata in data 29.6.2022, esponendo:
- che, con citazione notificata il 31.8.2018, nella loro qualità di condomini (proprietari di tre appartamenti in 2° e 3° piano con i pertinenti box auto e di un locale commerciale nel
Condominio di Via Giovanni Pascoli, n. 3, in Barletta), esponevano che, intorno all'originario vano tecnico non residenziale di mq 18, presente sul lastrico solare, in quarto piano, era sorta una sopraelevazione, ampliata successivamente fino a pagina 1 di 20 configurare una nuova unità abitativa con strutture in c.a., di 169 mq e 507 mc., senza che nel P.R.G. fosse disponibile anche solo 1 mc. di volumetria residenziale residuale
(essendo, quella prevista per l'intero edificio, tutta sfruttata col parziale terzo piano) e, per di più, senza l'obbligatoria autorizzazione sismica;
- che, rimaste prive di esito quattro segnalazioni di abuso edilizio inoltrate alla Polizia
Municipale di Barletta nell'anno 2018, stante l'inerzia dell'amministratore, mediante accesso agli atti acquisivano dal Comune di Barletta la conoscenza della pratica edilizia, registrando l'insussistenza dell'autorizzazione sismica inerente le effettive opere in c.a. sopraelevate;
- che infatti, l'autorizzazione richiesta dal proprietario ( ) rilasciata Persona_1 dall'Ufficio Regionale, avente nr. 173/2012, riguardava solo lo spostamento di un muro di tompagno in laterizio, non in c.a. e privo di funzione strutturale, allo scopo di ampliare il volume calpestabile della sopraelevazione de qua, ma non ineriva ai carichi sull'edificio preesistente dell'intera costruzione in sopraelevazione;
- che, pertanto, convenivano dinanzi al Tribunale di Trani i sigg. e CP_1
, per sentirli, tra l'altro, condannare in via principale alla demolizione Controparte_2 della sopraelevazione in quanto in violazione dell'art. 1127, commi 2 e 3, c.c., in correlazione alla normativa antisismica speciale (NTC), versando l'edificio in “zona sismica”; in via subordinata, alla demolizione della stessa costruzione in quanto lesiva dell'aspetto architettonico dell'edificio, in violazione dell'art. 1127, comma 3°, c.c. e delle prescrizioni degli atti di acquisto degli appartamenti e relativo regolamento contrattuale, recepito nei titoli negoziali;
- che si costituivano in giudizio i sigg. e , eccependo in CP_1 Controparte_2 rito la carenza di giurisdizione del giudice adito, essendo competente il giudice amministrativo, la mancanza di legittimazione attiva degli attori in quanto competente all'azione il Condominio, e, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto;
- che, sul punto, deducevano che parte delle opere (mq. 101) era stata “sanata” con il
Permesso di Costruire in sanatoria ed ampliamento (nr. 590/2012), riconoscendo che l'autorizzazione sismica rilasciata (la n. 173/2012) fosse unica per l'intera sopraelevazione;
- che la causa veniva istruita con una CTU, per la verifica del rispetto delle N.T.C. vigenti e della sussistenza delle necessarie autorizzazioni antisismiche di tutte le opere costruite in aggiunta sul lastrico solare dopo il 24.06.2002 (data di ultimazione dei lavori pagina 2 di 20 dell'edificio originario, autorizzato dal Comune di Barletta con la Concessione edilizia n.
439/2000 ed il Deposito Sismico n. 3/2001), nonché per l'accertamento della lesione dell'aspetto architettonico dell'edificio causata dalla suddetta sopraelevazione;
- che, con sentenza n. 762/2022, il Tribunale, in accoglimento parziale della domanda, condannava i convenuti a predisporre la sanatoria sismica nonchè ad eseguire i lavori di adeguamento sismico dell'intero edificio condominiale per fronteggiare il riconosciuto rischio sismico, nonché ad eseguire i lavori di demolizione come indicati dal CTU alle pagg. 17 e ss. della relazione (ossia le opere costruite successivamente al Permesso di costruire in sanatoria e in ampliamento n. 590/2012), in quanto in violazione dell'aspetto e del decoro architettonico dell'edificio;
- che, pertanto, il giudice a quo non aveva disposto la demolizione di tutte le opere in c.a. sopraelevate sul lastrico solare per insussistenza delle autorizzazioni sismiche, ma solo l'adeguamento sismico dell'intero edificio, facendo salve - dalla demolizione - le opere sopraelevate (oggetto del p.d.c. in sanatoria ed in ampliamento del 2012), reputando l'autorizzazione sismica n. 173/2012 riferita al solo spostamento di muro di tompagno (non in c.a.), presentata dal costruttore;
- che, inoltre, la sentenza aveva disposto la demolizione delle opere successive al suddetto p.d.c. in sanatoria, individuate dal CTU a pag. 17 della Relazione con le lettere a), b), c) e d) solo perchè lesive dell'aspetto architettonico - domanda avanzata in via subordinata - e non già per essere del tutto prive dell'autorizzazione sismica, circostanza pacifica in causa, in quanto era stata totalmente omessa dai convenuti la richiesta di autorizzazione sismica della sopraelevazione aggiunta sul lastrico dopo il 13.06.2013;
- che, pertanto, chiedevano venisse riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice a quo aveva condannato i convenuti anziché alla demolizione della sopraelevazione dell'appartamento in quarto piano, non previsto nel progetto originario del fabbricato, all'adeguamento sismico dell'intero edificio condominiale, mediante redazione di sanatoria sismica a sopraelevazione eseguita, non oggetto di richiesta da parte di essi attori e comportante un pressoché impossibile e costosissimo traguardo nell'ambito di un contesto condominiale;
- che, invero, l'adeguamento sismico incontrava due ostacoli pregiudiziali:
a) implicava l'esecuzione di opere di rafforzamento sismico nei singoli appartamenti sottostanti dei numerosi condomini estranei al giudizio;
b) le opere di rafforzamento sismico afferenti le fondazioni e soprastanti strutture in c.a.
- pilastri, travi, solai - dovendo rispondere ai canoni prescritti dalle NTC vigenti (D.M. pagina 3 di 20 17.01.2018) avrebbero comportato la messa a nudo di dette strutture, con ingente spesa, disagio e danno agli abitanti, che avrebbero dovuto, oltretutto, abbandonare temporaneamente le loro case, per rendere possibile l'esecuzione di dette invasive opere;
- che sussisteva la violazione del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c., contraddittorietà della motivazione, stante il fatto che il Giudice
a quo, pur dichiarando (a pag. 5, 1° cpv.) di aderire alle risultanze della CTU, non si era attenuto in concreto al dato accertato ed attestato dal CTU, ossia l'insussistenza delle necessarie autorizzazioni sismiche delle opere edificate sul lastrico solare dopo il
24.06.2002 (ultimazione dei lavori dell'edificio originario), giustificando la mancata condanna alla demolizione di tutte le opere in cemento armato a cagione della presenza di un P.d.C. in sanatoria ed in ampliamento (n. 590/2012), reputando non completa anzichè insussistente (od inconferente, quanto al suo contenuto ed inerenza alle effettive opere sopraelevate), l'autorizzazione sismica n. 173/2012, avente ad oggetto e portata il solo spostamento di un muro di tompagno, manufatto in laterizio privo di funzione strutturale della stessa costruzione sopraelevata;
- che la sentenza era erronea altresì nella parte in cui il Giudice aveva, in modo contraddittorio, dapprima rilevato che il diritto di sopraelevare sul lastrico esclusivo non può sorgere allorquando viene violata la normativa antisismica correlata alla tutela della statica di cui all'art. 1127 c.c. (trattandosi di un limite assoluto al sorgere dello ius aedificandi) e, poi, escluso dalla demolizione parte delle opere sopraelevate in quanto oggetto del Permesso di Costruire in sanatoria ed ampliamento (n. 590/2012), titolo amministrativo del tutto ininfluente, limitandosi a condannare i convenuti ad un complicatissimo adeguamento sismico dell'intero edificio condominiale, coinvolgente condomini estranei al giudizio anziché alla demolizione della sola sopraelevazione, che oltretutto avrebbe colpito unicamente chi l'aveva illegittimamente realizzata;
- che inoltre il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'autorizzazione sismica n.
173/2012, “riguardante solo lo spostamento di un muro di tompagno” nella sopraelevazione, estesa mq 78, più mq 23 di ampliamento, per un totale di mq 101, generante un carico aggiuntivo sul fabbricato di circa 120 tonnellate, fosse “incompleta”
e non, viceversa, insussistente, come incontrovertibilmente verificato ed attestato dal
CTU a pag. 14- 15; ed invero, la sanatoria edilizia, ove rispettato il principio della doppia conformità, estingueva solo le violazioni delle norme urbanistiche, non quelle della disciplina delle costruzioni in zona sismica;
pagina 4 di 20 - che, pertanto, la circostanza che parte della sopraelevazione fosse stata oggetto di sanatoria da parte dell'amministrazione comunale non ne impediva la demolizione, poiché la regolarità dell'opera dal punto di vista urbanistico non può incidere negativamente sui diritti degli altri condòmini discendenti da violazioni della normativa antisismica;
- che, nel Comune di Barletta, ai sensi degli artt. 90 e 94 del T.U.E., bisognava verificare
- preventivamente alla costruzione della sopraelevazione - che il fabbricato esistente, su cui veniva eretta, fosse staticamente idoneo a sopportare il nuovo peso in caso di sollecitazioni sismiche e solo i condomini erano deputati ad autorizzare gli adeguamenti edilizi strutturali all'uopo occorrenti;
- che i convenuti avevano quindi violato tutti i loro obblighi, non verificando principalmente la preventiva sussistenza delle condizioni statiche ed antisismiche, il tutto come documentato con le perizie tecniche di parte;
- che i convenuti non avevano superato tale presunzione di pericolosità, ma si erano limitati a produrre il collaudo statico del 2001, attinente l'edificio condominiale originario, ovvero una situazione in cui la sopraelevazione non esisteva, come si evinceva dalle planimetrie, dai prospetti e dalle sezioni allegate al Deposito Sismico n. 3/2001;
- che tale presunzione poteva essere vinta solo producendo previamente (art. 94 T.U.E.) all'Ufficio Regionale competente, preposto alla tutela antisismica delle sopraelevazioni, la verifica sismica globale dell'edificio nella condizione post-intervento, ex cap.
8.4.1 delle
NTC del 2008, unitamente al certificato di collaudo statico dell'intero edificio sopraelevato al 2008; ma, a tanto, i convenuti non avevano affatto adempiuto;
- che tale presunzione non era superabile dalla sanatoria sismica prospettata dal Giudice
a quo, che postulava la conformità del costruito alla normativa, sia al tempo della sua realizzazione che al tempo della richiesta, in quanto la costruzione oggetto di causa violava il principio della doppia conformità sismica, necessitando invece di opere di preventivo adeguamento sismico;
- che, pertanto, chiedevano che i Sigg.ri e venissero CP_1 Controparte_2 condannati alla demolizione anche delle opere comprese e descritte ai punti e) e g) della
CTU, pagg. 17-18, unitamente alla copertura latero-cementizia ed a tutte le opere oggetto del Permesso di Costruire in sanatoria ed in ampliamento n. 590/2012, atteso che dette costruzioni erano “state eseguite in assenza di autorizzazioni sismiche e del deliberato dell'assemblea condominiale”, al fine di ripristinare lo stato quo ante costituito dal progetto originario del fabbricato condominiale, costituito dalla Variante del pagina 5 di 20 04.07.2001 alla Concessione Edilizia n. 439/2000, accogliendosi pienamente le conclusioni di primo grado di essi appellanti, di cui alle lettere A), B) e D);
- che il primo giudice, per le opere oggetto del permesso di costruire in sanatoria e in ampliamento n. 590/2012, aveva erroneamente ritenuto che, per dette opere, la richiesta di demolizione non fosse praticabile perché trattavasi di opere strutturali, in continuità strutturale con l'esistente e, quindi, parte integrante dell'intero fabbricato, con conseguente pregiudizio per la restante parte del fabbricato, ma tale valutazione si fondava su un'errata valutazione temporale, che collocava la sopraelevazione del quarto piano e delle relative opere strutturali in modo contestuale alla realizzazione del fabbricato (24.6.2002), laddove la CTU aveva accertato che la sopraelevazione dell'intero quarto piano era avvenuta tra il 24.6.2002 e il 31.3.2003 e, poi, un ulteriore ampliamento pari a 23 mq. (verso via Pascoli) fu realizzato tra il 31.8.2012 e il
10.8.2013 e autorizzato con p.d.c. in sanatoria e ampliamento (590/12);
- che, pertanto, anche l'invocata “continuità strutturale” tra le opere illegittimamente sopraelevate sul lastrico solare e quelle costituenti l'intero edificio condominiale, non era mai stata accertata dalla CTU, che non aveva mai redatto un dettagliato stato dei luoghi al solo fine di stralciare dalla demolizione tutte le opere oggetto di p.d.c. in sanatoria, seppure le stesse fossero sprovviste di autorizzazione sismica;
- che la condanna dei convenuti ad eseguire lavori di adeguamento per la sanatoria sismica costituiva una soluzione non richiesta da essi attori e si infrangeva contro limiti giuridici insormontabili, posto che l'intera struttura condominiale non era nella reale proprietà dei coniugi;
Persona_2
- che il giudice, anziché attenersi a quanto disposto dall'art. 1127 c.c., aveva condannato i convenuti ad eseguire i lavori di adeguamento statico dell'intero edificio, condannando di fatto essi attori e i restanti condomini a subire i relativi lavori all'interno delle sottostanti proprietà immobiliari, salvaguardando quanto illegittimamente sopraelevato, in contrasto con i principi giurisprudenziali richiamati;
- che, per quanto concerneva, poi, la violazione del decoro architettonico, per uniformare la costruzione al progetto originario (variante del 4.7.2001 alla concessione edilizia n.
439/00), all'elenco delle opere da demolire contenuto nella sentenza, occorreva aggiungere le restanti opere indicate dal CTU alle pagg. 17/18, ovvero: demolizione della copertura in cemento armato con alleggerimento tra i travetti frangisole di pag. 17 della
CTU; demolizione di tutte le murature sottostanti la copertura in cemento armato a pag.
17 della CTU, perchè manufatti privi di funzione strutturale;
tutta la muratura non pagina 6 di 20 portante sottostante la copertura in cemento armato alleggerita, costituente l'ulteriore ampliamento di mq. 23, implementato tra il 31 agosto 2012 e il 18 febbraio 2013; la porzione di copertura latero cementizia verso via Cioce in adiacenza ed in ampliamento all'originario vano tecnico;
le travi pilastro in cemento armato poste in facciata verso via
Cioce; tanto premesso, chiedevano che tutte le opere edificate in sede del lastrico solare posto in 4° piano successivamente alla data di sua ultimazione dell'edificio condominiale di Via
Pascoli, 3, avvenuta il 24.06.2002, ovvero tutte le costruzioni che, per differenza, esulavano da quelle del fabbricato originario legittimamente autorizzate e graficamente rappresentate negli elaborati grafici allegati alla Variante del 04.07.2001 alla Concessione
Edilizia 439/2000, fossero demolite, in quanto prive di idonee autorizzazioni sismiche, eseguite in violazione del cap.
8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 14.01.2008, dell'aspetto architettonico del fabbricato condominiale (art. 1127, comma 3°, c.c.) 5) e delle prescrizioni degli atti di acquisto e dell'art. 8 del Regolamento di Condominio di natura contrattuale.
Si costituivano i coniugi , che resistevano all'appello evidenziando: Controparte_3
- che erano incomprensibili i motivi addotti in sede di appello;
- che sussisteva carenza di interesse all'impugnazione in quanto il Giudice aveva ordinato la demolizione delle opere di cui alla pag. 17 della CTU;
- che le opere realizzate erano coperte dalla pratica sismica n. 3/2021; in particolare la tavola 10 evidenziava la previsione del solaio di copertura del quarto piano per una estensione pari a quella oggetto del permesso di costruire in sanatoria;
- che se il progetto urbanistico prevedeva al quarto piano, inizialmente, un vano tecnico di mq. 18, in realtà ciò che era stato calcolato e poi realizzato era una copertura di solaio, con relativi pilastri, di mq. 60, a dimostrazione del fatto che l'impresa costruttrice aveva già in procinto di realizzare tale vano che, pur non essendo stato graficizzato nel progetto urbanistico, era stato contemplato nel progetto strutturale, che aveva legittimato, nel rispetto delle normative sismiche allora vigenti, sia il solaio di copertura che i pilastri 7 – 8 – 10 – 12- 13 -14- 15- 16 17;
- che lo stesso CTU si era contraddetto, allorquando prima aveva affermato che il solaio di copertura si presentava senza soluzione di discontinuità e poi che erano state realizzate volumetrie aggiuntive in adiacenza al vano tecnico originario, della superficie di mq. 60;
pagina 7 di 20 - che, invece, i pilastri e il solaio di copertura erano stati realizzati - seppure successivamente denunciati - durante la costruzione del fabbricato e contemporaneamente calcolati in superficie;
- che anche per i pilastri nn. 2, 3, 4, 5, 9, 15 e 18, dalla tavola unica della ulteriore variante alla concessione n. 439/00, venivano riportati tutti i pilastri in questione e pertanto, trattandosi di variante in corso d'opera, era stata prevista e calcolata strutturalmente;
- che, pertanto, non vi era alcun pericolo compromettente la staticità del fabbricato;
- che, in ordine al decoro architettonico, il condominio aveva preso atto della nuova costruzione e modificato le tabelle millesimali, nulla rilevando in ordine al decoro architettonico dell'edificio;
- che, quanto alla realizzazione di una tettoia in legno e di una serra, il CTU non aveva accertato un pericolo di natura statica o di violazione del decoro architettonico, trattandosi di opere minime, strutturalmente leggere e interne al perimetro del lastrico solare;
- che il condominio di via pascoli in seduta qualificata aveva approvato la modifica delle tabelle millesimali così approvando implicitamente anche la modifica del prospetto architettonico;
tanto premesso, concludevano per il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 25.6.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per una indagine suppletiva del CTU.
All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.4.2025 e ivi riservata per la decisione, con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
Va premesso che, con la sentenza impugnata n. 762/2022, il giudice di primo grado, condividendo le risultanze della CTU redatta dall'ing. , in quanto immuni da vizi Per_3 logici e giuridici, ha evidenziato:
1.- che, per le opere di sopraelevazione del quarto piano, risultava rilasciato il permesso di costruire in sanatoria e in ampliamento n. 590/2012 per i “lavori eseguiti in difformità al P.d.C. n. 439/2000 e successive varianti (del 04.07.2001 e del 14.05.2002) e in ampliamento”, nonché Autorizzazione Sismica n. 173/2012 in data 16.10.2012, avente ad oggetto la verifica di stabilità del solaio, ma limitatamente allo spostamento di muro di tompagno;
pagina 8 di 20 2. - che, per garantire la staticità dell'edificio, era necessario procedere (con riferimento alle opere di elevazione di pilastri e travi portanti, corredate di solaio e frangisole ed alle opere di copertura in c.a. in prosecuzione a quella esistente di copertura con pannelli sandwich), ad una “sanatoria sismica” con lavori di adeguamento, non risultando praticabile, per dette opere, la richiesta di demolizione in quanto opere strutturali in continuità con l'esistente e, quindi, parte integrante dell'intero fabbricato, con pregiudizio per la restante parte del fabbricato, come indicato dal progettista e direttore dei lavori strutturali dell'originario fabbricato;
3.- che, in relazione al rispetto dell'aspetto architettonico, il CTU aveva poi elencato le opere da demolire al fine di uniformare la costruzione al progetto originario, ovvero:
a) rimozione degli infissi che delimitano le “serre solari”;
b) rimozione della copertura con pannelli sandwich e della corrispondente sottostante controsoffittatura;
c) rimozione della tettoia e della pensilina in legno;
d) demolizione della copertura in c.a., presumibilmente con alleggerimento tra i travetti-frangisole.
Ha pertanto concluso il giudice di primo grado che, in conformità alle risultanze degli accertamenti tecnici, i convenuti dovevano essere condannati all'esecuzione delle opere indicate dalla CTU dell'ing. . Per_3
Avverso dette statuizioni, si sono appuntante le critiche alla sentenza di primo grado degli appellanti, che hanno evidenziato il fatto che, trattandosi di opere in sopraelevazione eseguite senza la necessaria autorizzazione sismica, non era stata affatto superata la presunzione di pericolosità di cui all'art. 1127, 2 e 3 co. c.c., per cui, risultando violata la normativa antisismica correlata alla tutela della statica di cui all'art. 1127 c.c. (limite assoluto al sorgere dello ius aedificandi), l'adeguamento sismico dell'intero edificio condominiale non era affatto praticabile, sia perché coinvolgente condomini estranei al giudizio, sia in quanto avrebbe comportato ingenti e costose modifiche strutturali al fabbricato condominiale, che non erano state né volute né autorizzate dagli stessi condomini.
Il motivo, a parere della odierna Corte, è fondato.
Ed invero, la sopraelevazione realizzata dal proprietario dell'ultimo piano di edificio condominiale, in violazione delle prescrizioni e cautele tecniche fissate dalle norme speciali antisismiche, è riconducibile - come chiarito dalla Corte di Cassazione a sezioni pagina 9 di 20 unite con la sentenza n. 1552 del 1986 - nell'ambito della previsione dell'art. 1127 c.c., comma 2, in tema di sopraelevazioni non consentite dalle condizioni statiche del fabbricato.
Il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127 c.c., comma 2, va infatti interpretato non nel senso che la sopraelevazione
è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica.
Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi preventivamente, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127 c.c., comma 2, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico (v. tra le tante Cass., sent. n.
3196 del 2008).
Dunque, l'art. 1127 cod. civ., che vieta al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato medesimo,
e, quindi, consente all'altro condomino di agire per la demolizione delle opere realizzate in violazione di detto divieto, trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche.
Ne consegue che la necessità di adeguamento alla normativa tecnica antisismica prescinde dall'accertamento della necessità concreta dello stesso, attesa la richiamata presunzione di pericolosità.
In particolare, poi, deve ritenersi irrilevante l'avvenuta concessione in sanatoria in relazione alle realizzazioni edilizie di cui si tratta.
E' noto, infatti, che il conseguimento della concessione in sanatoria in relazione ai corpi di fabbrica realizzati sul terrazzo dell'edificio condominiale di cui si tratta, non rileva ai fini della valutazione di illegittimità delle costruzioni sotto il profilo del pregiudizio per la statica dell'edificio, in quanto la concessione in sanatoria non ha riguardo ad un giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione (v. Cass. 10082/2013; 32281/2023).
Né, nella specie, l'atto concessivo faceva alcun riferimento ad un siffatto giudizio.
pagina 10 di 20 E' stato poi sottolineato in giurisprudenza che la domanda di demolizione può essere paralizzata unicamente dalla prova che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia adeguata a fronteggiare il rischio sismico;
di tal che, se detta prova non è acquisita, il diritto di sopraelevare non può sorgere.
Condizione di liceità della sopraelevazione eseguita è, dunque, la verifica che il fabbricato sia stato reso conforme alle prescrizioni tecniche dettate dalla legislazione speciale, dovendosi acquisire elementi sufficienti a dimostrare scientificamente la sicurezza antisismica della sopraelevazione e dell'edificio sottostante.
Soltanto la presentazione di una progettazione antisismica dell'opera eseguita e dell'intero edificio, conseguente ad una verifica della struttura complessiva e delle fondazioni del fabbricato, permette di ottemperare alla presunzione di pericolosità derivante dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa speciale.
Ora, conviene lo stesso giudice di primo grado con gli odierni appellanti che l'autorizzazione sismica del 2001 non concernesse affatto le opere realizzate (tra il
24.6.2002 e il 31.3.2003 e tra il 31.8.2012 e il 10.8.2013) dopo il 24.6.2002, data di ultimazione dell'edificio e che la successiva autorizzazione richiesta nel 2012 (173/2012) riguardasse solo lo spostamento di un muro di tompagno in laterizio non portante;
ne deriva, dunque, che difetta del tutto la presentazione di una progettazione antisismica dell'opera eseguita in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 90 e ss. TUE e delle NTC del 14.1.2008 in materia di sopraelevazione in zona sismica vigente alla data di presentazione del P.d.C. oltre che dell'intero edificio, conseguente a una verifica strutturale del fabbricato, onde superare la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 1127 secondo comma c.c.
Non ha pertanto pregio l'obiezione di parte appellata secondo cui la tenuta della costruzione al quarto piano sarebbe attestata dalla autorizzazione sismica n. 173/2012, richiesta e ottenuta in adempimento delle prescrizioni del permesso di costruire in Cont sanatoria rilasciato dalla e relativa a tutte le opere oggetto di sanatoria e ampliamento;
né appare fondata l'obiezione che la sopraelevazione fosse stata già prevista - e vagliata da un punto di vista sismico - nel progetto originario, come può evincersi dalla tavola della variante alla concessione edilizia del 4.7.2001: sul punto, a prescindere dal fatto che tale allegazione non è mai stata svolta nel giudizio di primo grado, sicchè è stata per la prima volta enunciata in questa sede, appare evidente che dette opere non sono mai state denunciate – neppure con l'istanza di sanatoria e pagina 11 di 20 ampliamento dell'8.5.2012 e dell'autorizzazione sismica n. 173/2012 - al Genio civile ex art. 94 TUE e sono difformi rispetto al progetto presentato.
Ed invero, nella autorizzazione sismica n. 173/12 non v'è alcun riferimento a tale sopraelevazione né a calcoli sismici inerenti detta sopraelevazione, posto che l'unico intervento citato è quello relativo – come detto – allo spostamento di un muro di tompagno.
Peraltro, la documentazione fotografica versata agli atti dagli appellanti dimostra inequivocabilmente che, alla data di ultimazione del fabbricato (24.6.2002) esistevano solo gli elementi frangisole sulla porzione di lastrico solare compresa tra il vano tecnico originariamente esistente e via Pascoli.
Deve dunque ritenersi, conformemente a quanto rilevato dal CTU, che la copertura e i nuovi volumi residenziali furono eretti solo successivamente a tale data.
A riprova di quanto detto, nella CTU in atti si legge che:
- nella pratica sismica n. 3/01, concernente il progetto strutturale del fabbricato, i grafici architettonici allegati a tale pratica sono solo quelli oggetto della variante del 4.7.2001, ovvero: pianta 3° piano, pianta piano terrazzo;
pianta copertura;
prospetti e sezioni;
- in data 12.7.2001, poi, è stato depositato certificato di collaudo statico delle strutture e, dall'esame degli elaborati allegati alla pratica sismica n. 3/2001, collegata alla concessione edilizia n. 439/00 e alle successive varianti, risulta che le tavole degli elaborati architettonici sono quelli di cui alla variante del 4.7.2001, mentre le tavole strutturali (pianta tracciamento, tabella pilastri, copertura e travi torrino) divergono dagli elaborati architettonici ed evidenziano che la 6° tesa dei pilastri (ossia la tesa terrazzo/copertura) riguarda solo i pilastri n. 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e nulla si rileva in merito alla presenza degli elementi frangisole in c.a.
Ancora, con riguardo all'argomentazione che i pilastri e il solaio di copertura fossero stati già realizzati all'atto della ultimazione del fabbricato, va detto - oltre a quanto evidenziato dal CTU - che l'attestazione che le opere di sopraelevazione furono realizzate tra il 24.6.2002 e il 31.3.2003 e tra il 31.8.2012 e il 10.8.2013 risulta effettuata dal progettista dell'istanza di sanatoria ed ampliamento n. 590/2012 allegata al p.d.c.: “le opere di edificazione del fabbricato sono state ultimate il 24.6.2002… Successivamente sono state realizzate a piano quarto delle opere in assenza di titolo edilizio”.
Detta circostanza risulta acclarata anche in virtù del fatto che i volumi del comparto erano stati già esauriti e pertanto non può ritenersi che i calcoli delle strutture del p.d.c.
pagina 12 di 20 in sanatoria fossero previsti già nel deposito sismico n. 3/2001, né che l'autorizzazione sismica n. 173/12 si riferisse a dette strutture in sopraelevazione.
E' poi il caso di precisare che la tavola n. 10 del deposito sismico n. 3/2001, oltre a non essere conforme al progetto architettonico, non poteva mai accertare la regolarità sismica, in quanto non corrispondente all'art. 94 del TUE, che prevede, oltre all'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, l'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione (nella specie mancante); essa si riferiva, oltretutto, alla distribuzione interna degli ambienti e non alle sopraelevazioni e non risulta né nel collaudo del fabbricato né nella comunicazione di ultimazione dei lavori del 24.6.2002.
Deve pertanto ribadirsi la mancanza di prova circa il superamento della presunzione di pericolosità di cui all'art. 1127, secondo comma, c.c., che deve essere verificata prima dell'intervento che si intende realizzare, essendo essa parte integrante del diritto a sopraelevare (v. Cass. 23256/2016).
Quanto all'argomento relativo all'approvazione delle tabelle millesimali da parte del condominio in seduta qualificata, durante la quale l'assemblea avrebbe preso atto della nuova costruzione ed approvato la modifica delle tabelle, così approvando anche la modifica dell'aspetto architettonico dell'edificio, è appena il caso di rilevare che l'approvazione delle tabelle millesimali è cosa ben diversa dalla modifica del regolamento condominiale, che richiede – com'è noto - il consenso di tutti i condomini per ogni innovazione, appositamente e a tale scopo raccolto in una delibera assembleare.
Deve dunque darsi per acclarato:
- che, tra il 24.6.2002 (data di ultimazione lavori) e il 31.3.2003, furono realizzate dal proprietario dell'ultimo piano volumetrie aggiuntive, della superficie di circa 60 mq., nonché ulteriori opere strutturali (pilastri, travi portanti corredate da solaio e frangisole);
- che, con il P.d.C. in sanatoria ed ampliamento, avente nr. 590/12, sono state poi regolarizzate le opere realizzate in difformità dall'originario permesso di costruire, sia in termini di ampliamenti volumetrici che di opere strutturali (pilastri, travi e solai di copertura e frangisole), con un ulteriore ampliamento volumetrico, determinato dallo spostamento di un muro di tompagno di 23 mq. circa;
- che dal 2013 all'attualità sono stati realizzati sul quarto piano ulteriori ampliamenti
(ovvero, serre solari) e copertura (in cemento e pannelli sandwich), oltre che ulteriori coperture (pensilina in legno di 1,20 mq. e tettoia in legno di 9 mq.).
Il fabbricato risulta però privo delle necessarie autorizzazioni sismiche relative alle opere strutturali eseguite al quarto piano dopo il 24.6.2002, ovvero: pagina 13 di 20 1. elevazione di pilastri e travi portanti corredate da solaio e frangisole;
2. realizzazione di ulteriore copertura in ca. e copertura con pannelli sandwich.
Secondo il CTU nominato in primo grado, per tali opere, realizzate dopo il 24.6.2002, la demolizione di tutte le opere realizzate in ampliamento rispetto all'originario vano tecnico sul terrazzo (ovvero le opere di cui alle lettere e, f e g della relazione), essendo queste in
“continuità strutturale” con l'esistente e, quindi, parte integrante dell'edificio, arrecherebbe pregiudizio per la restante parte del fabbricato.
Rispetto a tali conclusioni, è stato allora disposto un supplemento di CTU, con sottoposizione all'esperto di alcuni quesiti supplementari, e in particolare:
“- quali opere strutturali relative alla sopraelevazione per cui è causa siano coperte dalla pratica sismica dell'8.3.2001 (e dai calcoli strutturali allegati);
- se sia stata fornita la prova della adeguatezza della sopraelevazione (e della struttura sottostante) rispetto al rischio sismico tenuto conto che soltanto la presentazione di una progettazione antisismica dell'intera opera eseguita e dell'intero edificio, conseguente ad una verifica della struttura complessiva e delle fondazioni del fabbricato, permette di ottemperare alla presunzione di pericolosità derivante dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa speciale;
- se per le opere realizzate dopo il 24.6.2002 ed entro il 31.3.2003 e per quelle successive realizzate dal 6.6.2013, siano state richieste le autorizzazioni sismiche e/o comunque abbiano rispettato le prescrizioni tecniche dettate per la sicurezza sismica;
- se la presunzione di pericolosità di tali opere sia stata superata dalle osservazioni del
CTP di parte convenuta (il quale ha evidenziato che il direttore dei lavori ha redatto una relazione a struttura ultimate in data 29.3.2001 regolarmente depositata al genio civile e tali strutture sono state collaudate in data 9.9.2001);
- se sia possibile la demolizione senza causare pregiudizio alla statica dell'edificio e in quale modalità;
- se sia tecnicamente fattibile e con quali modalità il ripristino dello status quo ante mediante la demolizione delle opere di cui ai punti sub b a – g;
- se sia condivisibile quanto affermato alle pag. 17 delle osservazioni dal CTP di parte appellante, ovvero se la demolizione non sia eseguibile senza pregiudizio all'intero edificio, posto che dapprima, nella bozza alla relazione, viene richiamato quanto detto dall'Ing. a proposito della impossibilità di demolizione senza arrecare pregiudizio Per_4 all'intero edificio e poi si concorda col CTP a proposito delle modalità delle demolizioni degli elementi strutturali”. pagina 14 di 20 Orbene, sul punto, il CTU ha evidenziato che:
1.- Le opere che hanno determinato la sopraelevazione in quarto piano, per cui è causa, confluite nel Permesso di Costruire in sanatoria ed ampliamento n. 590/2012, rilasciato in data 31.08.2012 e poi annullato in autotutela dal Settore Edilizia Pubblica e Privata del comune di Barletta con Atto del 27.10.2023, sono rappresentate da:
a) murature di tamponamento (chiusure perimetrali) e tramezzature divisorie degli spazi interni, realizzate al di sotto della copertura in piano quarto (come rappresentata, ad eccezione dello sbalzo dal filo fabbricato con esposizione sud-ovest, nella tavola 10 della pratica sismica n. 3/2001 - cfr. Allegato n. 6), che di fatto hanno costituito l'ampliamento del vano tecnico della superficie di circa 18 mq, corrispondente all'appartamento oggi di proprietà convenuta;
b) porzione di copertura in c.a. alleggerito (come verificato nel corso degli interventi eseguiti in ottemperanza all'incarico di CTU nel proc. n. 1191/2022 R.G. Esecuzioni
Mobiliari del Tribunale di Trani) sovrastante i frangisole.
2.- in difformità rispetto al progetto strutturale del fabbricato di cui alla pratica sismica n.
03/2001 dell'08.01.2001, sebbene conformi (per l'aspetto architettonico) alla Variante del 04.07.2001 alla Concessione Edilizia n. 439/2000, con riferimento all'attuale proprietà dei convenuti, risultano:
c) i pilastri nn. 4-5-9-15-18, le travi di collegamento ASC-4, ASC-9, 14-15, 17-18 (per le parti che fuoriescono dall'ingombro del solaio di copertura del piano 4°, come riportato nella tavola 10 “copertura e travi torrino” allegata alla pratica sismica n. 03/2001 – le ulteriori travi di collegamento 4-5, 5-9-15-18, nonché tutti gli elementi frangisole in c.a. supportati dalle strutture appena indicate, con i relativi sbalzi verso i prospetti.
Il CTU ha ribadito che le opere sub A) e B) non risultano coperte dalla pratica sismica del
2001, nè è stata fornita prova della adeguatezza della sopraelevazione (e della struttura sottostante) rispetto al rischio sismico.1 Quanto al quesito più importante, ovvero se la demolizione delle opere indicate in precedenza è possibile, senza causare pregiudizio alla statica dell'edificio, va detto che il
CTU ha risposto positivamente;
ed infatti:
“-) le murature di tamponamento (chiusure perimetrali) e le tramezzature divisorie degli spazi interni non sono opere strutturali e, pertanto, possono essere demolite senza che ciò possa causare pregiudizio alla statica dell'edificio;
-) la porzione di copertura in c.a. alleggerito sovrastante i frangisole può essere demolita senza che ciò possa causare pregiudizio alla statica dell'edificio, in quanto non è in continuità strutturale con l'edificio esistente, come peraltro verificato nel corso delle demolizioni eseguite in fase di adempimento all'incarico conferito quale CTU, nella procedura di esecuzione mobiliare;
-) i pilastri nn. 4-5-9-15-18, le travi di collegamento ASC-4, ASC-9, 14-15, 17-18 (per le parti che fuoriescono dall'ingombro del solaio di copertura del piano 4°, come riportato nella tavola 10 “copertura e travi torrino” allegata alla pratica sismica n. 03/2001), le ulteriori travi di collegamento 4-5, 5-9-15-18, nonché tutti gli elementi frangisole in c.a. supportati dalle strutture appena indicate, con i relativi sbalzi verso i prospetti, pur essendo in continuità strutturale con il resto dell'edificio, possono essere demolite senza pregiudizio alla statica dell'edificio, purché si operi con le demolizioni secondo questo ordine (elementi frangisole in c.a. - travi di collegamento e solette – pilastri); in riferimento alla demolizione delle travi di collegamento, particolare attenzione dovrà essere posta per le porzioni che fuoriescono dall'ingombro del solaio;
quest'ultimo dovrà essere puntellato per la porzione che dai pila stri ASC, 14 e 17 procede “a sbalzo” verso il filo esterno del solaio di coper tura come da tavola 10 già citata, al fine di verificare
l'effettiva presenza del cordolo di coronamento (così come previsto nella stessa tavola).
Inoltre, per la demolizione delle travi e dei pilastri, poiché in continuità strutturale con il resto dell'edificio, si dovrà procedere mediante “demoli zione controllata”, da eseguirsi con la tecnologia del taglio a filo diamanta to evitando, con questa modalità, di provocare rumori, polveri e vibrazioni sulle strutture esistenti del fabbricato”.
Ciò posto, va detto che la domanda degli attori va interamente accolta.
12.07.2001 (depositato presso l'ex Genio Civile di Bari in data 19.09.2001), a firma dell'ing. e Persona_5 lo stesso certificato di collaudo statico], si riferiscono al progetto strutturale di cui alla pratica sismica n.
03/2001 dell'08.01.2001.
pagina 16 di 20 Ed invero, non può concordarsi col fatto che gli appellanti sono carenti di interesse perché sarebbero state ordinate delle demolizioni ed in quanto deve procedersi ad un adeguamento sismico dell'intero edificio condominiale;
in primo luogo, detta sopraelevazione non è stata assentita dalla totalità dei condomini (e men che meno dagli odierni appellanti) e l'art. 1127, comma 2 c.c. pone il divieto assoluto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio nell'ipotesi in cui non permettano di sopportare il peso della nuova costruzione o non siano in grado di sopportare l'urto di forze in movimento, quali le sollecitazioni di origine sismica;
deve essere, quindi, acquisito il consenso unanime degli altri proprietari dell'edificio ed il sopraelevante deve eseguire opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione.
In secondo luogo, detto adeguamento comporterebbe un pregiudizio per i proprietari delle varie unità immobiliari del fabbricato, i quali sarebbero costretti a subire lunghi e costosi lavori di adeguamento del fabbricato, che non sono stati assentiti.
In terzo luogo, in quanto non possono farsi ricadere sul fabbricato le CP_5 conseguenze di una sopraelevazione eseguita in totale assenza delle norme antisismiche.
Sgombrato il campo dunque dalla assenza di interesse degli appellanti, premesso che nella definizione enunciata da Cass., Sez. Un., 30/07/2007, n. 16794, la nozione di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. comprende, peraltro, non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, seppur indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato, il limite segnato dalle condizioni statiche dell'edificio è espressivo di un divieto assoluto, cui è possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione;
a tanto parte appellata non ha minimamente adempiuto e il CTU ha riconosciuto il mancato superamento della presunzione di pericolosità dovuta all'assenza di una progettazione sismica regolarmente assentita dall'ufficio del genio civile.
Le condizioni statiche dell'edificio rappresentano, pertanto, un limite all'esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, atteso il potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla sopraelevazione (Cass. 30/11/2012 n. 21491), a nulla rilevando il P.d.C. in sanatoria e l'autorizzazione del 2012 riferita a un mero muro di tompagno.
pagina 17 di 20 Pertanto, trattandosi di sopraelevazione realizzata in zona sismica, prescrivendo le leggi antisismiche particolari cautele tecniche da adottarsi, da considerarsi integrative dell'art. 1127, comma 2 c.c., la loro inosservanza ha determinato una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che non è stata vinta dalla prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico (Cass. 29/01/2020 n. 2000).
Ne deriva la necessità di ripristinare la situazione quo ante.
Peraltro, anche da un punto di vista urbanistico, giova rammentare che, in corso di causa, il ha dapprima annullato il p.d.c. in autotutela n. 590/2012 e Controparte_6 poi emesso in data 12.1.2024 ordinanza di demolizione delle opere abusive eseguite in conformità, trasmettendo notizia alla Procura della Repubblica.
Né sussiste, con la demolizione della sopraelevazione, pregiudizio per la statica dell'edifico, come detto dal CTU, purchè vengano rispettate le particolari cautele di cui alle pagg. 11 e ss. della relazione integrativa.
In definitiva, deve ordinarsi la demolizione delle opere di cui ai punti e), f) e g) della CTU di secondo grado agli atti, secondo le prescrizioni indicate dal CTU alle pagg. 11 e ss. del suo elaborato, ovvero: e) demolizione della copertura in c.a., presumibilmente con alleggerimento tra i travetti-frangisole (vedi retino celeste Allegato n. 27); f) demolizione dell'ultima tesa (terrazzo/copertura) dei pilastri nn. 2-3 4-5-9-15 e 18, delle travi di collegamento 7-2, 8-3, ASC.-4, ASC.-9 14-15, 17-18, 2-3-4-5, 5-9-15-18, dei relativi sbalzi verso i prospetti del fabbricato, e di tutti gli elementi frangisole in c.a. (vedi indicazioni in celeste Allegato n. 27); g) demolizione di tutte le murature sottostanti la copertura in c.a. continua realizzata con la pratica sismica n. 03/2001 (vedi retino giallo
Allegato n. 27) che di fatto hanno ampliato l'originario vano tecnico sul piano terrazzo.
Con riguardo all'argomentazione sostenuta nella comparsa conclusionale degli appellati, secondo cui, a seguito dell'annullamento in autotutela del P.d.C. n. 590/2012, trova applicazione la normativa in materia di stato legittimo introdotta dal DL n. 69/2024 convertito in legge 105/2024 (c.d. Salva casa) per cui lo stato legittimo può essere salvaguardato provvedendo al pagamento delle sanzioni previste, reputa la Corte che tale argomento sia inconferente, posto che, come detto in precedenza, pur considerando il permesso in sanatoria, esso non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione della fondatezza dell'azione proposta dagli attori, avendo la giurisprudenza della Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 10082/2013) chiarito che l'art. 1127 c.c., comma 2
(il quale fa divieto al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale di realizzare pagina 18 di 20 sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato e consente agli altri condomini di agire per la demolizione del manufatto eseguito in violazione di tale limite), impedisce altresì di costruire sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, fondandosi la necessità di adeguamento alla relativa normativa tecnica su una presunzione di pericolosità, senza che abbia rilievo, ai fini della valutazione della legittimità delle opere sotto il profilo del pregiudizio statico, il conseguimento della concessione in sanatoria relativa ai corpi di fabbrica elevati sul terrazzo dell'edificio, atteso che tale provvedimento prescinde da un giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione (v. Cass. 2115/2018).
In ogni caso va ribadito che è pacifico il principio secondo cui la (eventuale) sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici amministrativi, penali e/o fiscali - e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali o degli altri limiti legali di vicinato previsti dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici dello stesso codice (v. Cass. Sez. U. n. 11260/1992; Cass. n.
12966/2006 e Cass. n. 3031/2009).
In ordine alle spese del doppio grado di giudizio, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo, comprese le spese tecniche (DM 55/2014 e succ. modific.; valore indeterminabile, complessità media, parametri tra i minimi e i medi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di Parte_2 Parte_3 CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 762/2022 del Tribunale di Trani, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, accertata la illegittimità delle opere edificate in sede del lastrico solare posto in 4° piano dell'edificio condominiale di Via Pascoli, 3, in quanto costruite in assenza di relative autorizzazioni sismiche, in violazione del cap.
8.4.1 delle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008, ne ordina la demolizione;
- limita la demolizione alle sole opere di cui alle lett. e), f) e g) della relazione integrativa del CTU nominato, Ing. , in quanto le opere di cui alle lett. a), b), c) e d) Per_3 risultano già demolite alla data della pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che la demolizione avvenga nel rispetto ed in assoluta conformità alle prescrizioni indicate dal CTU alle pagg. 11 e ss. della relazione integrativa, che qui debbono intendersi integralmente richiamate;
pagina 19 di 20 - dichiara tenuti e condanna gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di lite in favore di parte appellante, che liquida in complessivi € 9.117,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a come per legge;
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 8.7.2025.
Il Consigliere rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente est.
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Infatti, per gli immobili oggetto di causa, l'unica pratica sismica successiva a quella citata (n. 3/2001 dell'08.01.2001) è rappresentata dall'Autorizzazione Sismica n. 173/2012, collegata al PdC in sanatoria ed ampliamento n. 590/2012, e relativa alla “semplice” verifica di stabilità locale del solaio di copertura del piano terzo, conseguente allo spostamento di un muro di tompagno presso l'immobile in 4° piano, da cui derivava un ulteriore ampliamento.
Non risultano depositati presso gli enti preposti progetti strutturali che comprendano verifiche sismiche, derivante dall'elevazione delle strutture in c.a. in 4° piano.
Il CTU ha altresì evidenziato che i due documenti richiamati dal CTP di parte convenuta, [e cioè la relazione a struttura ultimata del 29.03.2001, a firma dell'ing. , citata nel certificato di collaudo statico del Per_4 pagina 15 di 20
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. Rg. 1130/2022 promossa da:
, , , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nicola Larosa ( ), Antonella Edvige Larosa ( ) e C.F._1 C.F._2
( ed elettivamente domiciliati presso il loro Parte_4 C.F._3 studio in Barletta al C.so Cavour n. 22;
Appellanti - contro
, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo CP_1 Controparte_2
Ingravalle e dall'avv. Domenico Caruso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Appellati -
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui al decreto di svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta del 19.3.2024.
Motivi della decisione.
Con atto di appello ritualmente notificato, l'arch. , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
impugnavano la sentenza n. 762/2022, resa dal tribunale di Trani in data
[...]
9.5.2022 e notificata in data 29.6.2022, esponendo:
- che, con citazione notificata il 31.8.2018, nella loro qualità di condomini (proprietari di tre appartamenti in 2° e 3° piano con i pertinenti box auto e di un locale commerciale nel
Condominio di Via Giovanni Pascoli, n. 3, in Barletta), esponevano che, intorno all'originario vano tecnico non residenziale di mq 18, presente sul lastrico solare, in quarto piano, era sorta una sopraelevazione, ampliata successivamente fino a pagina 1 di 20 configurare una nuova unità abitativa con strutture in c.a., di 169 mq e 507 mc., senza che nel P.R.G. fosse disponibile anche solo 1 mc. di volumetria residenziale residuale
(essendo, quella prevista per l'intero edificio, tutta sfruttata col parziale terzo piano) e, per di più, senza l'obbligatoria autorizzazione sismica;
- che, rimaste prive di esito quattro segnalazioni di abuso edilizio inoltrate alla Polizia
Municipale di Barletta nell'anno 2018, stante l'inerzia dell'amministratore, mediante accesso agli atti acquisivano dal Comune di Barletta la conoscenza della pratica edilizia, registrando l'insussistenza dell'autorizzazione sismica inerente le effettive opere in c.a. sopraelevate;
- che infatti, l'autorizzazione richiesta dal proprietario ( ) rilasciata Persona_1 dall'Ufficio Regionale, avente nr. 173/2012, riguardava solo lo spostamento di un muro di tompagno in laterizio, non in c.a. e privo di funzione strutturale, allo scopo di ampliare il volume calpestabile della sopraelevazione de qua, ma non ineriva ai carichi sull'edificio preesistente dell'intera costruzione in sopraelevazione;
- che, pertanto, convenivano dinanzi al Tribunale di Trani i sigg. e CP_1
, per sentirli, tra l'altro, condannare in via principale alla demolizione Controparte_2 della sopraelevazione in quanto in violazione dell'art. 1127, commi 2 e 3, c.c., in correlazione alla normativa antisismica speciale (NTC), versando l'edificio in “zona sismica”; in via subordinata, alla demolizione della stessa costruzione in quanto lesiva dell'aspetto architettonico dell'edificio, in violazione dell'art. 1127, comma 3°, c.c. e delle prescrizioni degli atti di acquisto degli appartamenti e relativo regolamento contrattuale, recepito nei titoli negoziali;
- che si costituivano in giudizio i sigg. e , eccependo in CP_1 Controparte_2 rito la carenza di giurisdizione del giudice adito, essendo competente il giudice amministrativo, la mancanza di legittimazione attiva degli attori in quanto competente all'azione il Condominio, e, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedevano il rigetto;
- che, sul punto, deducevano che parte delle opere (mq. 101) era stata “sanata” con il
Permesso di Costruire in sanatoria ed ampliamento (nr. 590/2012), riconoscendo che l'autorizzazione sismica rilasciata (la n. 173/2012) fosse unica per l'intera sopraelevazione;
- che la causa veniva istruita con una CTU, per la verifica del rispetto delle N.T.C. vigenti e della sussistenza delle necessarie autorizzazioni antisismiche di tutte le opere costruite in aggiunta sul lastrico solare dopo il 24.06.2002 (data di ultimazione dei lavori pagina 2 di 20 dell'edificio originario, autorizzato dal Comune di Barletta con la Concessione edilizia n.
439/2000 ed il Deposito Sismico n. 3/2001), nonché per l'accertamento della lesione dell'aspetto architettonico dell'edificio causata dalla suddetta sopraelevazione;
- che, con sentenza n. 762/2022, il Tribunale, in accoglimento parziale della domanda, condannava i convenuti a predisporre la sanatoria sismica nonchè ad eseguire i lavori di adeguamento sismico dell'intero edificio condominiale per fronteggiare il riconosciuto rischio sismico, nonché ad eseguire i lavori di demolizione come indicati dal CTU alle pagg. 17 e ss. della relazione (ossia le opere costruite successivamente al Permesso di costruire in sanatoria e in ampliamento n. 590/2012), in quanto in violazione dell'aspetto e del decoro architettonico dell'edificio;
- che, pertanto, il giudice a quo non aveva disposto la demolizione di tutte le opere in c.a. sopraelevate sul lastrico solare per insussistenza delle autorizzazioni sismiche, ma solo l'adeguamento sismico dell'intero edificio, facendo salve - dalla demolizione - le opere sopraelevate (oggetto del p.d.c. in sanatoria ed in ampliamento del 2012), reputando l'autorizzazione sismica n. 173/2012 riferita al solo spostamento di muro di tompagno (non in c.a.), presentata dal costruttore;
- che, inoltre, la sentenza aveva disposto la demolizione delle opere successive al suddetto p.d.c. in sanatoria, individuate dal CTU a pag. 17 della Relazione con le lettere a), b), c) e d) solo perchè lesive dell'aspetto architettonico - domanda avanzata in via subordinata - e non già per essere del tutto prive dell'autorizzazione sismica, circostanza pacifica in causa, in quanto era stata totalmente omessa dai convenuti la richiesta di autorizzazione sismica della sopraelevazione aggiunta sul lastrico dopo il 13.06.2013;
- che, pertanto, chiedevano venisse riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice a quo aveva condannato i convenuti anziché alla demolizione della sopraelevazione dell'appartamento in quarto piano, non previsto nel progetto originario del fabbricato, all'adeguamento sismico dell'intero edificio condominiale, mediante redazione di sanatoria sismica a sopraelevazione eseguita, non oggetto di richiesta da parte di essi attori e comportante un pressoché impossibile e costosissimo traguardo nell'ambito di un contesto condominiale;
- che, invero, l'adeguamento sismico incontrava due ostacoli pregiudiziali:
a) implicava l'esecuzione di opere di rafforzamento sismico nei singoli appartamenti sottostanti dei numerosi condomini estranei al giudizio;
b) le opere di rafforzamento sismico afferenti le fondazioni e soprastanti strutture in c.a.
- pilastri, travi, solai - dovendo rispondere ai canoni prescritti dalle NTC vigenti (D.M. pagina 3 di 20 17.01.2018) avrebbero comportato la messa a nudo di dette strutture, con ingente spesa, disagio e danno agli abitanti, che avrebbero dovuto, oltretutto, abbandonare temporaneamente le loro case, per rendere possibile l'esecuzione di dette invasive opere;
- che sussisteva la violazione del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118, primo comma, disp. att. c.p.c., contraddittorietà della motivazione, stante il fatto che il Giudice
a quo, pur dichiarando (a pag. 5, 1° cpv.) di aderire alle risultanze della CTU, non si era attenuto in concreto al dato accertato ed attestato dal CTU, ossia l'insussistenza delle necessarie autorizzazioni sismiche delle opere edificate sul lastrico solare dopo il
24.06.2002 (ultimazione dei lavori dell'edificio originario), giustificando la mancata condanna alla demolizione di tutte le opere in cemento armato a cagione della presenza di un P.d.C. in sanatoria ed in ampliamento (n. 590/2012), reputando non completa anzichè insussistente (od inconferente, quanto al suo contenuto ed inerenza alle effettive opere sopraelevate), l'autorizzazione sismica n. 173/2012, avente ad oggetto e portata il solo spostamento di un muro di tompagno, manufatto in laterizio privo di funzione strutturale della stessa costruzione sopraelevata;
- che la sentenza era erronea altresì nella parte in cui il Giudice aveva, in modo contraddittorio, dapprima rilevato che il diritto di sopraelevare sul lastrico esclusivo non può sorgere allorquando viene violata la normativa antisismica correlata alla tutela della statica di cui all'art. 1127 c.c. (trattandosi di un limite assoluto al sorgere dello ius aedificandi) e, poi, escluso dalla demolizione parte delle opere sopraelevate in quanto oggetto del Permesso di Costruire in sanatoria ed ampliamento (n. 590/2012), titolo amministrativo del tutto ininfluente, limitandosi a condannare i convenuti ad un complicatissimo adeguamento sismico dell'intero edificio condominiale, coinvolgente condomini estranei al giudizio anziché alla demolizione della sola sopraelevazione, che oltretutto avrebbe colpito unicamente chi l'aveva illegittimamente realizzata;
- che inoltre il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'autorizzazione sismica n.
173/2012, “riguardante solo lo spostamento di un muro di tompagno” nella sopraelevazione, estesa mq 78, più mq 23 di ampliamento, per un totale di mq 101, generante un carico aggiuntivo sul fabbricato di circa 120 tonnellate, fosse “incompleta”
e non, viceversa, insussistente, come incontrovertibilmente verificato ed attestato dal
CTU a pag. 14- 15; ed invero, la sanatoria edilizia, ove rispettato il principio della doppia conformità, estingueva solo le violazioni delle norme urbanistiche, non quelle della disciplina delle costruzioni in zona sismica;
pagina 4 di 20 - che, pertanto, la circostanza che parte della sopraelevazione fosse stata oggetto di sanatoria da parte dell'amministrazione comunale non ne impediva la demolizione, poiché la regolarità dell'opera dal punto di vista urbanistico non può incidere negativamente sui diritti degli altri condòmini discendenti da violazioni della normativa antisismica;
- che, nel Comune di Barletta, ai sensi degli artt. 90 e 94 del T.U.E., bisognava verificare
- preventivamente alla costruzione della sopraelevazione - che il fabbricato esistente, su cui veniva eretta, fosse staticamente idoneo a sopportare il nuovo peso in caso di sollecitazioni sismiche e solo i condomini erano deputati ad autorizzare gli adeguamenti edilizi strutturali all'uopo occorrenti;
- che i convenuti avevano quindi violato tutti i loro obblighi, non verificando principalmente la preventiva sussistenza delle condizioni statiche ed antisismiche, il tutto come documentato con le perizie tecniche di parte;
- che i convenuti non avevano superato tale presunzione di pericolosità, ma si erano limitati a produrre il collaudo statico del 2001, attinente l'edificio condominiale originario, ovvero una situazione in cui la sopraelevazione non esisteva, come si evinceva dalle planimetrie, dai prospetti e dalle sezioni allegate al Deposito Sismico n. 3/2001;
- che tale presunzione poteva essere vinta solo producendo previamente (art. 94 T.U.E.) all'Ufficio Regionale competente, preposto alla tutela antisismica delle sopraelevazioni, la verifica sismica globale dell'edificio nella condizione post-intervento, ex cap.
8.4.1 delle
NTC del 2008, unitamente al certificato di collaudo statico dell'intero edificio sopraelevato al 2008; ma, a tanto, i convenuti non avevano affatto adempiuto;
- che tale presunzione non era superabile dalla sanatoria sismica prospettata dal Giudice
a quo, che postulava la conformità del costruito alla normativa, sia al tempo della sua realizzazione che al tempo della richiesta, in quanto la costruzione oggetto di causa violava il principio della doppia conformità sismica, necessitando invece di opere di preventivo adeguamento sismico;
- che, pertanto, chiedevano che i Sigg.ri e venissero CP_1 Controparte_2 condannati alla demolizione anche delle opere comprese e descritte ai punti e) e g) della
CTU, pagg. 17-18, unitamente alla copertura latero-cementizia ed a tutte le opere oggetto del Permesso di Costruire in sanatoria ed in ampliamento n. 590/2012, atteso che dette costruzioni erano “state eseguite in assenza di autorizzazioni sismiche e del deliberato dell'assemblea condominiale”, al fine di ripristinare lo stato quo ante costituito dal progetto originario del fabbricato condominiale, costituito dalla Variante del pagina 5 di 20 04.07.2001 alla Concessione Edilizia n. 439/2000, accogliendosi pienamente le conclusioni di primo grado di essi appellanti, di cui alle lettere A), B) e D);
- che il primo giudice, per le opere oggetto del permesso di costruire in sanatoria e in ampliamento n. 590/2012, aveva erroneamente ritenuto che, per dette opere, la richiesta di demolizione non fosse praticabile perché trattavasi di opere strutturali, in continuità strutturale con l'esistente e, quindi, parte integrante dell'intero fabbricato, con conseguente pregiudizio per la restante parte del fabbricato, ma tale valutazione si fondava su un'errata valutazione temporale, che collocava la sopraelevazione del quarto piano e delle relative opere strutturali in modo contestuale alla realizzazione del fabbricato (24.6.2002), laddove la CTU aveva accertato che la sopraelevazione dell'intero quarto piano era avvenuta tra il 24.6.2002 e il 31.3.2003 e, poi, un ulteriore ampliamento pari a 23 mq. (verso via Pascoli) fu realizzato tra il 31.8.2012 e il
10.8.2013 e autorizzato con p.d.c. in sanatoria e ampliamento (590/12);
- che, pertanto, anche l'invocata “continuità strutturale” tra le opere illegittimamente sopraelevate sul lastrico solare e quelle costituenti l'intero edificio condominiale, non era mai stata accertata dalla CTU, che non aveva mai redatto un dettagliato stato dei luoghi al solo fine di stralciare dalla demolizione tutte le opere oggetto di p.d.c. in sanatoria, seppure le stesse fossero sprovviste di autorizzazione sismica;
- che la condanna dei convenuti ad eseguire lavori di adeguamento per la sanatoria sismica costituiva una soluzione non richiesta da essi attori e si infrangeva contro limiti giuridici insormontabili, posto che l'intera struttura condominiale non era nella reale proprietà dei coniugi;
Persona_2
- che il giudice, anziché attenersi a quanto disposto dall'art. 1127 c.c., aveva condannato i convenuti ad eseguire i lavori di adeguamento statico dell'intero edificio, condannando di fatto essi attori e i restanti condomini a subire i relativi lavori all'interno delle sottostanti proprietà immobiliari, salvaguardando quanto illegittimamente sopraelevato, in contrasto con i principi giurisprudenziali richiamati;
- che, per quanto concerneva, poi, la violazione del decoro architettonico, per uniformare la costruzione al progetto originario (variante del 4.7.2001 alla concessione edilizia n.
439/00), all'elenco delle opere da demolire contenuto nella sentenza, occorreva aggiungere le restanti opere indicate dal CTU alle pagg. 17/18, ovvero: demolizione della copertura in cemento armato con alleggerimento tra i travetti frangisole di pag. 17 della
CTU; demolizione di tutte le murature sottostanti la copertura in cemento armato a pag.
17 della CTU, perchè manufatti privi di funzione strutturale;
tutta la muratura non pagina 6 di 20 portante sottostante la copertura in cemento armato alleggerita, costituente l'ulteriore ampliamento di mq. 23, implementato tra il 31 agosto 2012 e il 18 febbraio 2013; la porzione di copertura latero cementizia verso via Cioce in adiacenza ed in ampliamento all'originario vano tecnico;
le travi pilastro in cemento armato poste in facciata verso via
Cioce; tanto premesso, chiedevano che tutte le opere edificate in sede del lastrico solare posto in 4° piano successivamente alla data di sua ultimazione dell'edificio condominiale di Via
Pascoli, 3, avvenuta il 24.06.2002, ovvero tutte le costruzioni che, per differenza, esulavano da quelle del fabbricato originario legittimamente autorizzate e graficamente rappresentate negli elaborati grafici allegati alla Variante del 04.07.2001 alla Concessione
Edilizia 439/2000, fossero demolite, in quanto prive di idonee autorizzazioni sismiche, eseguite in violazione del cap.
8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al
D.M. 14.01.2008, dell'aspetto architettonico del fabbricato condominiale (art. 1127, comma 3°, c.c.) 5) e delle prescrizioni degli atti di acquisto e dell'art. 8 del Regolamento di Condominio di natura contrattuale.
Si costituivano i coniugi , che resistevano all'appello evidenziando: Controparte_3
- che erano incomprensibili i motivi addotti in sede di appello;
- che sussisteva carenza di interesse all'impugnazione in quanto il Giudice aveva ordinato la demolizione delle opere di cui alla pag. 17 della CTU;
- che le opere realizzate erano coperte dalla pratica sismica n. 3/2021; in particolare la tavola 10 evidenziava la previsione del solaio di copertura del quarto piano per una estensione pari a quella oggetto del permesso di costruire in sanatoria;
- che se il progetto urbanistico prevedeva al quarto piano, inizialmente, un vano tecnico di mq. 18, in realtà ciò che era stato calcolato e poi realizzato era una copertura di solaio, con relativi pilastri, di mq. 60, a dimostrazione del fatto che l'impresa costruttrice aveva già in procinto di realizzare tale vano che, pur non essendo stato graficizzato nel progetto urbanistico, era stato contemplato nel progetto strutturale, che aveva legittimato, nel rispetto delle normative sismiche allora vigenti, sia il solaio di copertura che i pilastri 7 – 8 – 10 – 12- 13 -14- 15- 16 17;
- che lo stesso CTU si era contraddetto, allorquando prima aveva affermato che il solaio di copertura si presentava senza soluzione di discontinuità e poi che erano state realizzate volumetrie aggiuntive in adiacenza al vano tecnico originario, della superficie di mq. 60;
pagina 7 di 20 - che, invece, i pilastri e il solaio di copertura erano stati realizzati - seppure successivamente denunciati - durante la costruzione del fabbricato e contemporaneamente calcolati in superficie;
- che anche per i pilastri nn. 2, 3, 4, 5, 9, 15 e 18, dalla tavola unica della ulteriore variante alla concessione n. 439/00, venivano riportati tutti i pilastri in questione e pertanto, trattandosi di variante in corso d'opera, era stata prevista e calcolata strutturalmente;
- che, pertanto, non vi era alcun pericolo compromettente la staticità del fabbricato;
- che, in ordine al decoro architettonico, il condominio aveva preso atto della nuova costruzione e modificato le tabelle millesimali, nulla rilevando in ordine al decoro architettonico dell'edificio;
- che, quanto alla realizzazione di una tettoia in legno e di una serra, il CTU non aveva accertato un pericolo di natura statica o di violazione del decoro architettonico, trattandosi di opere minime, strutturalmente leggere e interne al perimetro del lastrico solare;
- che il condominio di via pascoli in seduta qualificata aveva approvato la modifica delle tabelle millesimali così approvando implicitamente anche la modifica del prospetto architettonico;
tanto premesso, concludevano per il rigetto della domanda.
Con ordinanza del 25.6.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per una indagine suppletiva del CTU.
All'esito, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.4.2025 e ivi riservata per la decisione, con assegnazione del termine ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
Va premesso che, con la sentenza impugnata n. 762/2022, il giudice di primo grado, condividendo le risultanze della CTU redatta dall'ing. , in quanto immuni da vizi Per_3 logici e giuridici, ha evidenziato:
1.- che, per le opere di sopraelevazione del quarto piano, risultava rilasciato il permesso di costruire in sanatoria e in ampliamento n. 590/2012 per i “lavori eseguiti in difformità al P.d.C. n. 439/2000 e successive varianti (del 04.07.2001 e del 14.05.2002) e in ampliamento”, nonché Autorizzazione Sismica n. 173/2012 in data 16.10.2012, avente ad oggetto la verifica di stabilità del solaio, ma limitatamente allo spostamento di muro di tompagno;
pagina 8 di 20 2. - che, per garantire la staticità dell'edificio, era necessario procedere (con riferimento alle opere di elevazione di pilastri e travi portanti, corredate di solaio e frangisole ed alle opere di copertura in c.a. in prosecuzione a quella esistente di copertura con pannelli sandwich), ad una “sanatoria sismica” con lavori di adeguamento, non risultando praticabile, per dette opere, la richiesta di demolizione in quanto opere strutturali in continuità con l'esistente e, quindi, parte integrante dell'intero fabbricato, con pregiudizio per la restante parte del fabbricato, come indicato dal progettista e direttore dei lavori strutturali dell'originario fabbricato;
3.- che, in relazione al rispetto dell'aspetto architettonico, il CTU aveva poi elencato le opere da demolire al fine di uniformare la costruzione al progetto originario, ovvero:
a) rimozione degli infissi che delimitano le “serre solari”;
b) rimozione della copertura con pannelli sandwich e della corrispondente sottostante controsoffittatura;
c) rimozione della tettoia e della pensilina in legno;
d) demolizione della copertura in c.a., presumibilmente con alleggerimento tra i travetti-frangisole.
Ha pertanto concluso il giudice di primo grado che, in conformità alle risultanze degli accertamenti tecnici, i convenuti dovevano essere condannati all'esecuzione delle opere indicate dalla CTU dell'ing. . Per_3
Avverso dette statuizioni, si sono appuntante le critiche alla sentenza di primo grado degli appellanti, che hanno evidenziato il fatto che, trattandosi di opere in sopraelevazione eseguite senza la necessaria autorizzazione sismica, non era stata affatto superata la presunzione di pericolosità di cui all'art. 1127, 2 e 3 co. c.c., per cui, risultando violata la normativa antisismica correlata alla tutela della statica di cui all'art. 1127 c.c. (limite assoluto al sorgere dello ius aedificandi), l'adeguamento sismico dell'intero edificio condominiale non era affatto praticabile, sia perché coinvolgente condomini estranei al giudizio, sia in quanto avrebbe comportato ingenti e costose modifiche strutturali al fabbricato condominiale, che non erano state né volute né autorizzate dagli stessi condomini.
Il motivo, a parere della odierna Corte, è fondato.
Ed invero, la sopraelevazione realizzata dal proprietario dell'ultimo piano di edificio condominiale, in violazione delle prescrizioni e cautele tecniche fissate dalle norme speciali antisismiche, è riconducibile - come chiarito dalla Corte di Cassazione a sezioni pagina 9 di 20 unite con la sentenza n. 1552 del 1986 - nell'ambito della previsione dell'art. 1127 c.c., comma 2, in tema di sopraelevazioni non consentite dalle condizioni statiche del fabbricato.
Il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio, previsto dall'art. 1127 c.c., comma 2, va infatti interpretato non nel senso che la sopraelevazione
è vietata soltanto se le strutture dell'edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l'urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica.
Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi preventivamente, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell'art. 1127 c.c., comma 2, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico (v. tra le tante Cass., sent. n.
3196 del 2008).
Dunque, l'art. 1127 cod. civ., che vieta al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato medesimo,
e, quindi, consente all'altro condomino di agire per la demolizione delle opere realizzate in violazione di detto divieto, trova applicazione pure nel caso di sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche.
Ne consegue che la necessità di adeguamento alla normativa tecnica antisismica prescinde dall'accertamento della necessità concreta dello stesso, attesa la richiamata presunzione di pericolosità.
In particolare, poi, deve ritenersi irrilevante l'avvenuta concessione in sanatoria in relazione alle realizzazioni edilizie di cui si tratta.
E' noto, infatti, che il conseguimento della concessione in sanatoria in relazione ai corpi di fabbrica realizzati sul terrazzo dell'edificio condominiale di cui si tratta, non rileva ai fini della valutazione di illegittimità delle costruzioni sotto il profilo del pregiudizio per la statica dell'edificio, in quanto la concessione in sanatoria non ha riguardo ad un giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione (v. Cass. 10082/2013; 32281/2023).
Né, nella specie, l'atto concessivo faceva alcun riferimento ad un siffatto giudizio.
pagina 10 di 20 E' stato poi sottolineato in giurisprudenza che la domanda di demolizione può essere paralizzata unicamente dalla prova che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia adeguata a fronteggiare il rischio sismico;
di tal che, se detta prova non è acquisita, il diritto di sopraelevare non può sorgere.
Condizione di liceità della sopraelevazione eseguita è, dunque, la verifica che il fabbricato sia stato reso conforme alle prescrizioni tecniche dettate dalla legislazione speciale, dovendosi acquisire elementi sufficienti a dimostrare scientificamente la sicurezza antisismica della sopraelevazione e dell'edificio sottostante.
Soltanto la presentazione di una progettazione antisismica dell'opera eseguita e dell'intero edificio, conseguente ad una verifica della struttura complessiva e delle fondazioni del fabbricato, permette di ottemperare alla presunzione di pericolosità derivante dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa speciale.
Ora, conviene lo stesso giudice di primo grado con gli odierni appellanti che l'autorizzazione sismica del 2001 non concernesse affatto le opere realizzate (tra il
24.6.2002 e il 31.3.2003 e tra il 31.8.2012 e il 10.8.2013) dopo il 24.6.2002, data di ultimazione dell'edificio e che la successiva autorizzazione richiesta nel 2012 (173/2012) riguardasse solo lo spostamento di un muro di tompagno in laterizio non portante;
ne deriva, dunque, che difetta del tutto la presentazione di una progettazione antisismica dell'opera eseguita in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 90 e ss. TUE e delle NTC del 14.1.2008 in materia di sopraelevazione in zona sismica vigente alla data di presentazione del P.d.C. oltre che dell'intero edificio, conseguente a una verifica strutturale del fabbricato, onde superare la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 1127 secondo comma c.c.
Non ha pertanto pregio l'obiezione di parte appellata secondo cui la tenuta della costruzione al quarto piano sarebbe attestata dalla autorizzazione sismica n. 173/2012, richiesta e ottenuta in adempimento delle prescrizioni del permesso di costruire in Cont sanatoria rilasciato dalla e relativa a tutte le opere oggetto di sanatoria e ampliamento;
né appare fondata l'obiezione che la sopraelevazione fosse stata già prevista - e vagliata da un punto di vista sismico - nel progetto originario, come può evincersi dalla tavola della variante alla concessione edilizia del 4.7.2001: sul punto, a prescindere dal fatto che tale allegazione non è mai stata svolta nel giudizio di primo grado, sicchè è stata per la prima volta enunciata in questa sede, appare evidente che dette opere non sono mai state denunciate – neppure con l'istanza di sanatoria e pagina 11 di 20 ampliamento dell'8.5.2012 e dell'autorizzazione sismica n. 173/2012 - al Genio civile ex art. 94 TUE e sono difformi rispetto al progetto presentato.
Ed invero, nella autorizzazione sismica n. 173/12 non v'è alcun riferimento a tale sopraelevazione né a calcoli sismici inerenti detta sopraelevazione, posto che l'unico intervento citato è quello relativo – come detto – allo spostamento di un muro di tompagno.
Peraltro, la documentazione fotografica versata agli atti dagli appellanti dimostra inequivocabilmente che, alla data di ultimazione del fabbricato (24.6.2002) esistevano solo gli elementi frangisole sulla porzione di lastrico solare compresa tra il vano tecnico originariamente esistente e via Pascoli.
Deve dunque ritenersi, conformemente a quanto rilevato dal CTU, che la copertura e i nuovi volumi residenziali furono eretti solo successivamente a tale data.
A riprova di quanto detto, nella CTU in atti si legge che:
- nella pratica sismica n. 3/01, concernente il progetto strutturale del fabbricato, i grafici architettonici allegati a tale pratica sono solo quelli oggetto della variante del 4.7.2001, ovvero: pianta 3° piano, pianta piano terrazzo;
pianta copertura;
prospetti e sezioni;
- in data 12.7.2001, poi, è stato depositato certificato di collaudo statico delle strutture e, dall'esame degli elaborati allegati alla pratica sismica n. 3/2001, collegata alla concessione edilizia n. 439/00 e alle successive varianti, risulta che le tavole degli elaborati architettonici sono quelli di cui alla variante del 4.7.2001, mentre le tavole strutturali (pianta tracciamento, tabella pilastri, copertura e travi torrino) divergono dagli elaborati architettonici ed evidenziano che la 6° tesa dei pilastri (ossia la tesa terrazzo/copertura) riguarda solo i pilastri n. 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e nulla si rileva in merito alla presenza degli elementi frangisole in c.a.
Ancora, con riguardo all'argomentazione che i pilastri e il solaio di copertura fossero stati già realizzati all'atto della ultimazione del fabbricato, va detto - oltre a quanto evidenziato dal CTU - che l'attestazione che le opere di sopraelevazione furono realizzate tra il 24.6.2002 e il 31.3.2003 e tra il 31.8.2012 e il 10.8.2013 risulta effettuata dal progettista dell'istanza di sanatoria ed ampliamento n. 590/2012 allegata al p.d.c.: “le opere di edificazione del fabbricato sono state ultimate il 24.6.2002… Successivamente sono state realizzate a piano quarto delle opere in assenza di titolo edilizio”.
Detta circostanza risulta acclarata anche in virtù del fatto che i volumi del comparto erano stati già esauriti e pertanto non può ritenersi che i calcoli delle strutture del p.d.c.
pagina 12 di 20 in sanatoria fossero previsti già nel deposito sismico n. 3/2001, né che l'autorizzazione sismica n. 173/12 si riferisse a dette strutture in sopraelevazione.
E' poi il caso di precisare che la tavola n. 10 del deposito sismico n. 3/2001, oltre a non essere conforme al progetto architettonico, non poteva mai accertare la regolarità sismica, in quanto non corrispondente all'art. 94 del TUE, che prevede, oltre all'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, l'autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione (nella specie mancante); essa si riferiva, oltretutto, alla distribuzione interna degli ambienti e non alle sopraelevazioni e non risulta né nel collaudo del fabbricato né nella comunicazione di ultimazione dei lavori del 24.6.2002.
Deve pertanto ribadirsi la mancanza di prova circa il superamento della presunzione di pericolosità di cui all'art. 1127, secondo comma, c.c., che deve essere verificata prima dell'intervento che si intende realizzare, essendo essa parte integrante del diritto a sopraelevare (v. Cass. 23256/2016).
Quanto all'argomento relativo all'approvazione delle tabelle millesimali da parte del condominio in seduta qualificata, durante la quale l'assemblea avrebbe preso atto della nuova costruzione ed approvato la modifica delle tabelle, così approvando anche la modifica dell'aspetto architettonico dell'edificio, è appena il caso di rilevare che l'approvazione delle tabelle millesimali è cosa ben diversa dalla modifica del regolamento condominiale, che richiede – com'è noto - il consenso di tutti i condomini per ogni innovazione, appositamente e a tale scopo raccolto in una delibera assembleare.
Deve dunque darsi per acclarato:
- che, tra il 24.6.2002 (data di ultimazione lavori) e il 31.3.2003, furono realizzate dal proprietario dell'ultimo piano volumetrie aggiuntive, della superficie di circa 60 mq., nonché ulteriori opere strutturali (pilastri, travi portanti corredate da solaio e frangisole);
- che, con il P.d.C. in sanatoria ed ampliamento, avente nr. 590/12, sono state poi regolarizzate le opere realizzate in difformità dall'originario permesso di costruire, sia in termini di ampliamenti volumetrici che di opere strutturali (pilastri, travi e solai di copertura e frangisole), con un ulteriore ampliamento volumetrico, determinato dallo spostamento di un muro di tompagno di 23 mq. circa;
- che dal 2013 all'attualità sono stati realizzati sul quarto piano ulteriori ampliamenti
(ovvero, serre solari) e copertura (in cemento e pannelli sandwich), oltre che ulteriori coperture (pensilina in legno di 1,20 mq. e tettoia in legno di 9 mq.).
Il fabbricato risulta però privo delle necessarie autorizzazioni sismiche relative alle opere strutturali eseguite al quarto piano dopo il 24.6.2002, ovvero: pagina 13 di 20 1. elevazione di pilastri e travi portanti corredate da solaio e frangisole;
2. realizzazione di ulteriore copertura in ca. e copertura con pannelli sandwich.
Secondo il CTU nominato in primo grado, per tali opere, realizzate dopo il 24.6.2002, la demolizione di tutte le opere realizzate in ampliamento rispetto all'originario vano tecnico sul terrazzo (ovvero le opere di cui alle lettere e, f e g della relazione), essendo queste in
“continuità strutturale” con l'esistente e, quindi, parte integrante dell'edificio, arrecherebbe pregiudizio per la restante parte del fabbricato.
Rispetto a tali conclusioni, è stato allora disposto un supplemento di CTU, con sottoposizione all'esperto di alcuni quesiti supplementari, e in particolare:
“- quali opere strutturali relative alla sopraelevazione per cui è causa siano coperte dalla pratica sismica dell'8.3.2001 (e dai calcoli strutturali allegati);
- se sia stata fornita la prova della adeguatezza della sopraelevazione (e della struttura sottostante) rispetto al rischio sismico tenuto conto che soltanto la presentazione di una progettazione antisismica dell'intera opera eseguita e dell'intero edificio, conseguente ad una verifica della struttura complessiva e delle fondazioni del fabbricato, permette di ottemperare alla presunzione di pericolosità derivante dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa speciale;
- se per le opere realizzate dopo il 24.6.2002 ed entro il 31.3.2003 e per quelle successive realizzate dal 6.6.2013, siano state richieste le autorizzazioni sismiche e/o comunque abbiano rispettato le prescrizioni tecniche dettate per la sicurezza sismica;
- se la presunzione di pericolosità di tali opere sia stata superata dalle osservazioni del
CTP di parte convenuta (il quale ha evidenziato che il direttore dei lavori ha redatto una relazione a struttura ultimate in data 29.3.2001 regolarmente depositata al genio civile e tali strutture sono state collaudate in data 9.9.2001);
- se sia possibile la demolizione senza causare pregiudizio alla statica dell'edificio e in quale modalità;
- se sia tecnicamente fattibile e con quali modalità il ripristino dello status quo ante mediante la demolizione delle opere di cui ai punti sub b a – g;
- se sia condivisibile quanto affermato alle pag. 17 delle osservazioni dal CTP di parte appellante, ovvero se la demolizione non sia eseguibile senza pregiudizio all'intero edificio, posto che dapprima, nella bozza alla relazione, viene richiamato quanto detto dall'Ing. a proposito della impossibilità di demolizione senza arrecare pregiudizio Per_4 all'intero edificio e poi si concorda col CTP a proposito delle modalità delle demolizioni degli elementi strutturali”. pagina 14 di 20 Orbene, sul punto, il CTU ha evidenziato che:
1.- Le opere che hanno determinato la sopraelevazione in quarto piano, per cui è causa, confluite nel Permesso di Costruire in sanatoria ed ampliamento n. 590/2012, rilasciato in data 31.08.2012 e poi annullato in autotutela dal Settore Edilizia Pubblica e Privata del comune di Barletta con Atto del 27.10.2023, sono rappresentate da:
a) murature di tamponamento (chiusure perimetrali) e tramezzature divisorie degli spazi interni, realizzate al di sotto della copertura in piano quarto (come rappresentata, ad eccezione dello sbalzo dal filo fabbricato con esposizione sud-ovest, nella tavola 10 della pratica sismica n. 3/2001 - cfr. Allegato n. 6), che di fatto hanno costituito l'ampliamento del vano tecnico della superficie di circa 18 mq, corrispondente all'appartamento oggi di proprietà convenuta;
b) porzione di copertura in c.a. alleggerito (come verificato nel corso degli interventi eseguiti in ottemperanza all'incarico di CTU nel proc. n. 1191/2022 R.G. Esecuzioni
Mobiliari del Tribunale di Trani) sovrastante i frangisole.
2.- in difformità rispetto al progetto strutturale del fabbricato di cui alla pratica sismica n.
03/2001 dell'08.01.2001, sebbene conformi (per l'aspetto architettonico) alla Variante del 04.07.2001 alla Concessione Edilizia n. 439/2000, con riferimento all'attuale proprietà dei convenuti, risultano:
c) i pilastri nn. 4-5-9-15-18, le travi di collegamento ASC-4, ASC-9, 14-15, 17-18 (per le parti che fuoriescono dall'ingombro del solaio di copertura del piano 4°, come riportato nella tavola 10 “copertura e travi torrino” allegata alla pratica sismica n. 03/2001 – le ulteriori travi di collegamento 4-5, 5-9-15-18, nonché tutti gli elementi frangisole in c.a. supportati dalle strutture appena indicate, con i relativi sbalzi verso i prospetti.
Il CTU ha ribadito che le opere sub A) e B) non risultano coperte dalla pratica sismica del
2001, nè è stata fornita prova della adeguatezza della sopraelevazione (e della struttura sottostante) rispetto al rischio sismico.1 Quanto al quesito più importante, ovvero se la demolizione delle opere indicate in precedenza è possibile, senza causare pregiudizio alla statica dell'edificio, va detto che il
CTU ha risposto positivamente;
ed infatti:
“-) le murature di tamponamento (chiusure perimetrali) e le tramezzature divisorie degli spazi interni non sono opere strutturali e, pertanto, possono essere demolite senza che ciò possa causare pregiudizio alla statica dell'edificio;
-) la porzione di copertura in c.a. alleggerito sovrastante i frangisole può essere demolita senza che ciò possa causare pregiudizio alla statica dell'edificio, in quanto non è in continuità strutturale con l'edificio esistente, come peraltro verificato nel corso delle demolizioni eseguite in fase di adempimento all'incarico conferito quale CTU, nella procedura di esecuzione mobiliare;
-) i pilastri nn. 4-5-9-15-18, le travi di collegamento ASC-4, ASC-9, 14-15, 17-18 (per le parti che fuoriescono dall'ingombro del solaio di copertura del piano 4°, come riportato nella tavola 10 “copertura e travi torrino” allegata alla pratica sismica n. 03/2001), le ulteriori travi di collegamento 4-5, 5-9-15-18, nonché tutti gli elementi frangisole in c.a. supportati dalle strutture appena indicate, con i relativi sbalzi verso i prospetti, pur essendo in continuità strutturale con il resto dell'edificio, possono essere demolite senza pregiudizio alla statica dell'edificio, purché si operi con le demolizioni secondo questo ordine (elementi frangisole in c.a. - travi di collegamento e solette – pilastri); in riferimento alla demolizione delle travi di collegamento, particolare attenzione dovrà essere posta per le porzioni che fuoriescono dall'ingombro del solaio;
quest'ultimo dovrà essere puntellato per la porzione che dai pila stri ASC, 14 e 17 procede “a sbalzo” verso il filo esterno del solaio di coper tura come da tavola 10 già citata, al fine di verificare
l'effettiva presenza del cordolo di coronamento (così come previsto nella stessa tavola).
Inoltre, per la demolizione delle travi e dei pilastri, poiché in continuità strutturale con il resto dell'edificio, si dovrà procedere mediante “demoli zione controllata”, da eseguirsi con la tecnologia del taglio a filo diamanta to evitando, con questa modalità, di provocare rumori, polveri e vibrazioni sulle strutture esistenti del fabbricato”.
Ciò posto, va detto che la domanda degli attori va interamente accolta.
12.07.2001 (depositato presso l'ex Genio Civile di Bari in data 19.09.2001), a firma dell'ing. e Persona_5 lo stesso certificato di collaudo statico], si riferiscono al progetto strutturale di cui alla pratica sismica n.
03/2001 dell'08.01.2001.
pagina 16 di 20 Ed invero, non può concordarsi col fatto che gli appellanti sono carenti di interesse perché sarebbero state ordinate delle demolizioni ed in quanto deve procedersi ad un adeguamento sismico dell'intero edificio condominiale;
in primo luogo, detta sopraelevazione non è stata assentita dalla totalità dei condomini (e men che meno dagli odierni appellanti) e l'art. 1127, comma 2 c.c. pone il divieto assoluto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell'edificio nell'ipotesi in cui non permettano di sopportare il peso della nuova costruzione o non siano in grado di sopportare l'urto di forze in movimento, quali le sollecitazioni di origine sismica;
deve essere, quindi, acquisito il consenso unanime degli altri proprietari dell'edificio ed il sopraelevante deve eseguire opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione.
In secondo luogo, detto adeguamento comporterebbe un pregiudizio per i proprietari delle varie unità immobiliari del fabbricato, i quali sarebbero costretti a subire lunghi e costosi lavori di adeguamento del fabbricato, che non sono stati assentiti.
In terzo luogo, in quanto non possono farsi ricadere sul fabbricato le CP_5 conseguenze di una sopraelevazione eseguita in totale assenza delle norme antisismiche.
Sgombrato il campo dunque dalla assenza di interesse degli appellanti, premesso che nella definizione enunciata da Cass., Sez. Un., 30/07/2007, n. 16794, la nozione di sopraelevazione ex art. 1127 c.c. comprende, peraltro, non solo il caso della realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche quello della trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie, seppur indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato, il limite segnato dalle condizioni statiche dell'edificio è espressivo di un divieto assoluto, cui è possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all'esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione;
a tanto parte appellata non ha minimamente adempiuto e il CTU ha riconosciuto il mancato superamento della presunzione di pericolosità dovuta all'assenza di una progettazione sismica regolarmente assentita dall'ufficio del genio civile.
Le condizioni statiche dell'edificio rappresentano, pertanto, un limite all'esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, atteso il potenziale pericolo per la stabilità del fabbricato derivante dalla sopraelevazione (Cass. 30/11/2012 n. 21491), a nulla rilevando il P.d.C. in sanatoria e l'autorizzazione del 2012 riferita a un mero muro di tompagno.
pagina 17 di 20 Pertanto, trattandosi di sopraelevazione realizzata in zona sismica, prescrivendo le leggi antisismiche particolari cautele tecniche da adottarsi, da considerarsi integrative dell'art. 1127, comma 2 c.c., la loro inosservanza ha determinato una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che non è stata vinta dalla prova, incombente sull'autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico (Cass. 29/01/2020 n. 2000).
Ne deriva la necessità di ripristinare la situazione quo ante.
Peraltro, anche da un punto di vista urbanistico, giova rammentare che, in corso di causa, il ha dapprima annullato il p.d.c. in autotutela n. 590/2012 e Controparte_6 poi emesso in data 12.1.2024 ordinanza di demolizione delle opere abusive eseguite in conformità, trasmettendo notizia alla Procura della Repubblica.
Né sussiste, con la demolizione della sopraelevazione, pregiudizio per la statica dell'edifico, come detto dal CTU, purchè vengano rispettate le particolari cautele di cui alle pagg. 11 e ss. della relazione integrativa.
In definitiva, deve ordinarsi la demolizione delle opere di cui ai punti e), f) e g) della CTU di secondo grado agli atti, secondo le prescrizioni indicate dal CTU alle pagg. 11 e ss. del suo elaborato, ovvero: e) demolizione della copertura in c.a., presumibilmente con alleggerimento tra i travetti-frangisole (vedi retino celeste Allegato n. 27); f) demolizione dell'ultima tesa (terrazzo/copertura) dei pilastri nn. 2-3 4-5-9-15 e 18, delle travi di collegamento 7-2, 8-3, ASC.-4, ASC.-9 14-15, 17-18, 2-3-4-5, 5-9-15-18, dei relativi sbalzi verso i prospetti del fabbricato, e di tutti gli elementi frangisole in c.a. (vedi indicazioni in celeste Allegato n. 27); g) demolizione di tutte le murature sottostanti la copertura in c.a. continua realizzata con la pratica sismica n. 03/2001 (vedi retino giallo
Allegato n. 27) che di fatto hanno ampliato l'originario vano tecnico sul piano terrazzo.
Con riguardo all'argomentazione sostenuta nella comparsa conclusionale degli appellati, secondo cui, a seguito dell'annullamento in autotutela del P.d.C. n. 590/2012, trova applicazione la normativa in materia di stato legittimo introdotta dal DL n. 69/2024 convertito in legge 105/2024 (c.d. Salva casa) per cui lo stato legittimo può essere salvaguardato provvedendo al pagamento delle sanzioni previste, reputa la Corte che tale argomento sia inconferente, posto che, come detto in precedenza, pur considerando il permesso in sanatoria, esso non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione della fondatezza dell'azione proposta dagli attori, avendo la giurisprudenza della Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 10082/2013) chiarito che l'art. 1127 c.c., comma 2
(il quale fa divieto al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio condominiale di realizzare pagina 18 di 20 sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato e consente agli altri condomini di agire per la demolizione del manufatto eseguito in violazione di tale limite), impedisce altresì di costruire sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, fondandosi la necessità di adeguamento alla relativa normativa tecnica su una presunzione di pericolosità, senza che abbia rilievo, ai fini della valutazione della legittimità delle opere sotto il profilo del pregiudizio statico, il conseguimento della concessione in sanatoria relativa ai corpi di fabbrica elevati sul terrazzo dell'edificio, atteso che tale provvedimento prescinde da un giudizio tecnico di conformità alle regole di costruzione (v. Cass. 2115/2018).
In ogni caso va ribadito che è pacifico il principio secondo cui la (eventuale) sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici, inerendo al rapporto fra P.A. e privato costruttore, esplicano i loro effetti soltanto sul piano dei rapporti pubblicistici amministrativi, penali e/o fiscali - e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati, lasciando impregiudicati i diritti dei privati confinanti derivanti dalla eventuale violazione delle distanze legali o degli altri limiti legali di vicinato previsti dal codice civile e dalle norme regolamentari integratrici dello stesso codice (v. Cass. Sez. U. n. 11260/1992; Cass. n.
12966/2006 e Cass. n. 3031/2009).
In ordine alle spese del doppio grado di giudizio, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo, comprese le spese tecniche (DM 55/2014 e succ. modific.; valore indeterminabile, complessità media, parametri tra i minimi e i medi).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di Parte_2 Parte_3 CP_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 762/2022 del Tribunale di Trani, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, accertata la illegittimità delle opere edificate in sede del lastrico solare posto in 4° piano dell'edificio condominiale di Via Pascoli, 3, in quanto costruite in assenza di relative autorizzazioni sismiche, in violazione del cap.
8.4.1 delle
Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008, ne ordina la demolizione;
- limita la demolizione alle sole opere di cui alle lett. e), f) e g) della relazione integrativa del CTU nominato, Ing. , in quanto le opere di cui alle lett. a), b), c) e d) Per_3 risultano già demolite alla data della pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che la demolizione avvenga nel rispetto ed in assoluta conformità alle prescrizioni indicate dal CTU alle pagg. 11 e ss. della relazione integrativa, che qui debbono intendersi integralmente richiamate;
pagina 19 di 20 - dichiara tenuti e condanna gli appellati alla rifusione delle spese del doppio grado di lite in favore di parte appellante, che liquida in complessivi € 9.117,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e C.p.a come per legge;
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 8.7.2025.
Il Consigliere rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente est.
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Infatti, per gli immobili oggetto di causa, l'unica pratica sismica successiva a quella citata (n. 3/2001 dell'08.01.2001) è rappresentata dall'Autorizzazione Sismica n. 173/2012, collegata al PdC in sanatoria ed ampliamento n. 590/2012, e relativa alla “semplice” verifica di stabilità locale del solaio di copertura del piano terzo, conseguente allo spostamento di un muro di tompagno presso l'immobile in 4° piano, da cui derivava un ulteriore ampliamento.
Non risultano depositati presso gli enti preposti progetti strutturali che comprendano verifiche sismiche, derivante dall'elevazione delle strutture in c.a. in 4° piano.
Il CTU ha altresì evidenziato che i due documenti richiamati dal CTP di parte convenuta, [e cioè la relazione a struttura ultimata del 29.03.2001, a firma dell'ing. , citata nel certificato di collaudo statico del Per_4 pagina 15 di 20