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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 404/2024 rgac, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Colaci e Claudia Romano, Parte_1
Appellante
E
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cafetzidakis, Controparte_1
Appellata
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Con le note di trattazione scritta del 7.11.2024 l'appellante ha insistito nella rinuncia agli atti del giudizio ed ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite.
Per l'appellata: Con le note di trattazione scritta del 12.11.2024 l'appellata ha ribadito l'accettazione della rinuncia ed ha chiesto la liquidazione delle spese processuali maturate
“come dovuto al medio tariffario”.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di appello ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 208/2024, pubblicata il 25/01/2024, del seguente tenore: << rigetta le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 CP_1
- condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte
[...] Parte_1
convenuta, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Cafetzidakis quale procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., che si liquidano in € 7.616,00, per compensi oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge>>.
In particolare, l'appellante affidava il gravame ai seguenti motivi di cesura:
1.Error in iudicando per la violazione dell'art 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio
1985, n. 52, degli artt.1325,1418 c.c. e 1346 del codice civile. Nullità parziale dell'atto notarile per omessa indicazione dei dati catastali e per indeterminatezza dell'oggetto.
2. Nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
3 Nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 112 c.p.c.
4 Errore in iudicando. Insufficiente e/o carente motivazione relativamente al rigetto della
CTU.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni: << voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reictis, previa sospensione dell'immediata esecutività della sentenza impugnata, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e riformare la sentenza n. 208/2024 pubbl. il 25/01/2024 del Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della Dr.ssa dott.ssa Song Damiani, emessa nel giudizio R.G. n. 2893/2020, notificata il 20.2.2024, e, per l'effetto: A) accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto notarile con riguardo all'unità immobiliare di cui alla particella
386 sub 3 (ora sub 5); B) accertare e dichiarare la nullità dell'atto transattivo citato in premessa per nullità dell'atto notarile sottostante;
C) accertare il diritto del sig. ad Parte_1 ottenere la restituzione del prezzo pagato per l'unità immobiliare di cui alla particella 386 sub 3 (ora sub 5), condannando la convenuta a restituire tale al sig. tale prezzo, Parte_1
oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
D) accertare il diritto del Sig. ad ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni causati dal comportamento scorretto della convenuta, condannando quest'ultima al pagamento di tali danni nella misura che sarà appositamente stabilita, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
5) condannare la convenuta al pagamento delle spese relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori costituiti >>.
In data 10.9.2024 l'appellante depositava, a mezzo dei propri difensori, atto di rinuncia agli atti del giudizio e chiedeva la declaratoria di estinzione del processo con compensazione delle spese di lite. In pari data si costituiva in giudizio contestando l'avverso gravame Controparte_1
del quale chiedeva il rigetto.
Successivamente, l'appellata accettava la rinuncia agli atti del giudizio e chiedeva la liquidazione delle spese di lite maturate.
All'udienza del 14.11.2024 la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2. Deve, innanzi tutto, premettersi che secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità la rinuncia agli atti del giudizio è ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306
c.p.c (cfr. Cass. n. 25311/2022 << La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame >>)
In particolare, la rinuncia agli atti del giudizio di appello, che comporta il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, è efficace o in quanto accettata o, in quanto non richieda accettazione.
Nel caso di specie detta rinuncia promana dai difensori dell'appellante in qualità di procuratori speciali (cfr. procura ad litem in atti: “…conferisco ai nominati difensori ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese quella di …. rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio…”) e non necessita di accettazione non avendo la controparte interesse alla prosecuzione del giudizio, dal momento che la sua estinzione comporta il passaggio in giudicato della sentenza gravata, avverso la quale non è stato proposto appello incidentale.
Tanto premesso e considerato che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio»,
s'impone l'emissione di sentenza in termini.
In mancanza di diverso accordo tra le parti, le spese del grado devono essere poste carico dell'appellate in qualità di parte rinunciante (art. 306 c.c., ultimo comma).
Dette spese, avuto riguardo al D.M. n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022, devono essere liquidate in euro 3.260,5 per compensi professionali (scaglione da euro
26.000,01 ad euro 52.000,00, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione, valori medi con riduzione del 50% in ragione della natura della decisione), oltre rimb. forf.15%, iva e cpa, come per legge. Non sono integrati i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R n. 115/02, applicabile nei soli casi, previsti testualmente, di rigetto integrale e di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3542/2017, la quale ha escluso la ricorrenza di tali presupposti nei casi di declaratoria di cessata materia del contendere).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 208/2024 del 25.1.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-dichiara l'estinzione del giudizio;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in euro
3.260,5 per compensi professionali, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile, tenutasi da remoto il 2.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo