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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 442/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4555/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250064335855000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 309/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento di una cartella di pagamento IRPEF relativa al 2021, pari a €1.200, oltre sanzioni e interessi.
La contestazione riguarda il mancato riconoscimento della detrazione per investimenti in start up o PMI innovative, azzerata dall'Ufficio per assenza di documentazione.
Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto richiesta di documenti e di essere comunque in possesso di quelli necessari, che allega ora al ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la restituzione di eventuali somme versate.
Sono prodotti vari documenti a supporto, tra cui la procura, la cartella di pagamento, la comunicazione dell'Ufficio e la certificazione degli investimenti.
Conclude il ricorrente chiedendo di annullare la cartella impugnata, con vittoria di spese.
La Direzione Provinciale II di Milano si è costituita e ha evidenziato che la detrazione per investimenti in start-up era stata azzerata per assenza di documentazione giustificativa, nonostante la richiesta fosse stata regolarmente inviata via PEC.
Il contribuente ha presentato tale documentazione solo in sede di ricorso.
In seguito all'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, l'Ufficio ha riconosciuto la spettanza della detrazione e ha emesso provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo. Conseguentemente chiede l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato l'avvenuto sgravio totale delle somme iscritte a ruolo con conseguente cessazione della materia del contendere a questa corte non rimane altro che dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate.
Il Giudice
PI IA HI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
SCHIAVINI PIETRO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4555/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250064335855000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 309/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Ricorrente_1, propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento di una cartella di pagamento IRPEF relativa al 2021, pari a €1.200, oltre sanzioni e interessi.
La contestazione riguarda il mancato riconoscimento della detrazione per investimenti in start up o PMI innovative, azzerata dall'Ufficio per assenza di documentazione.
Il ricorrente afferma di non aver mai ricevuto richiesta di documenti e di essere comunque in possesso di quelli necessari, che allega ora al ricorso, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato e la restituzione di eventuali somme versate.
Sono prodotti vari documenti a supporto, tra cui la procura, la cartella di pagamento, la comunicazione dell'Ufficio e la certificazione degli investimenti.
Conclude il ricorrente chiedendo di annullare la cartella impugnata, con vittoria di spese.
La Direzione Provinciale II di Milano si è costituita e ha evidenziato che la detrazione per investimenti in start-up era stata azzerata per assenza di documentazione giustificativa, nonostante la richiesta fosse stata regolarmente inviata via PEC.
Il contribuente ha presentato tale documentazione solo in sede di ricorso.
In seguito all'esame della documentazione prodotta dal ricorrente, l'Ufficio ha riconosciuto la spettanza della detrazione e ha emesso provvedimento di sgravio totale delle somme iscritte a ruolo. Conseguentemente chiede l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato l'avvenuto sgravio totale delle somme iscritte a ruolo con conseguente cessazione della materia del contendere a questa corte non rimane altro che dichiarare l'estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio;
spese compensate.
Il Giudice
PI IA HI