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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11863 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Napoli, Sezione civile undicesima in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7721/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: simulazione soggettiva di atto di cessione di azienda TRA
Parte_1
, in persona del socio amministratore – P.IVA_1 Parte_1
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Renato C.F._1
Veneruso, come da procura in atti;
ATTRICE E
– CF: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Maddalena Errico, come da procura in atti;
PI: , in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_2
– CF: nonché Controparte_3 C.F._3 Pt_2
– CF: e – CF:
[...] C.F._4 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Di Marino, C.F._5 come da procura in atti;
CONVENUTI NONCHE'
– CF: , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_6 dall'avv. Renato Veneruso, come da procura in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in data 6.02.2023, spedito per la notifica in data 28.02.2023 quale socio amministratore della Parte_1 Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 s.n.c. di e , esponeva che in tale qualità Parte_1 Parte_1 aveva sottoscritto un contratto preliminare, nelle forme della scrittura privata, Par con e , con la quale entrambi si erano Controparte_1 Parte_2 obbligati a versare una caparra confirmatoria, quale manifestazione di impegno alla valutazione della futura acquisizione della cessione di azienda
, relativa alla attività di bar, ristorazione ed intrattenimento, con Parte_1 sede in Bacoli (Na) alla via Terme Romane n.
1. In particolare, parte attrice, sul presupposto che tale scrittura privata rappresentava, a suo dire, la vera manifestazione di volontà di acquisizione della azienda, da parte del convenuto , lo conveniva in giudizio al fine di accertare e Controparte_1 dichiarare la simulazione per interposizione fittizia del unitamente CP_1 all' , nel successivo contratto di cessione di azienda stipulato per Parte_2 rogito notarile in data 10.10. 2013, identificandoli quali reali interessati all'acquisto, in luogo della ” di e CP_2 Controparte_3 Parte_3
, quale parte cessionaria del contratto di cessione di azienda, e quindi
[...] accertarsi il vincolo di solidarietà passiva dei due convenuti, tra cui il
[...]
con la terza quanto all'obbligazione di pagare il prezzo della cessione. CP_1
Allegava che a seguito del rogito di cessione di azienda del 10.10.2013, con il quale e quali soci amministratori della Parte_1 Parte_1
di e , avevano ceduto Parte_1 Parte_1 Parte_1
l'attività alla CP_2 Parte_4 per il prezzo di euro 25.000,00 detta somma concordata nell'atto notarile di cessione non veniva corrisposta, per cui il aveva ottenuto, Parte_1 in virtù di tale atto, decreto ingiuntivo poi notificato alla ” di CP_2
e quali debitori, ma tale decreto Controparte_3 Parte_3 ingiuntivo rimaneva poi inevaso. Fatta tale premessa, parte attrice deduceva di avere interesse a far valere la simulazione soggettiva – o interposizione fittizia, dell'atto notarile di cessione redatto il 10.10.2013 rep.1620 racc. n.8421, sul presupposto che, essendo il il marito della CP_1 Parte_3
, socia della ed avendo questi versato la caparra
[...] Controparte_2 confirmatoria, con la sottoscrizione di un contratto preliminare per scrittura privata, precedente alla sottoscrizione dell'atto definitivo di cessione di attività, ed avendo indicato in tale atto, che la caparra veniva versata per l'acquisto della attività, tale elemento costituiva la prova scritta evidente della simulazione per interposizione fittizia, di ed Controparte_1 Pt_2
, in luogo della con conseguente loro solidale
[...] Controparte_2 legittimazione passiva al pagamento, in dipendenza del titolo esecutivo, della somma ingiunta.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 Si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente Controparte_1 rilevava che parte attrice aveva instaurato il giudizio nei confronti della sola individuando quale parte convenuta, unicamente la socia Controparte_2 amministratrice senza citare anche l'altra socia Controparte_3 amministratrice entrambe parti sottoscrittori dell'atto di Parte_3 cessione, ed entrambe socie amministratrici della al tempo Controparte_2 della redazione e sottoscrizione dell'atto notarile. Eccepiva, quindi, la violazione dell'art.102 c.p.c., vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, con necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di e di , anche questa sottoscrittrice dell'atto Parte_3 Parte_1 di cessione ed amministratrice della Parte_1
, parte cedente nel contratto di cessione di azienda del
[...]
10.10.2013. In via subordinata, chiedeva al giudice di essere autorizzato alla chiamata in causa di quale amministratrice unitamente a Parte_3
della al momento della sottoscrizione Controparte_3 Controparte_2 dell'atto di cessione da parte della . Nel merito, evidenziava Parte_1 che il contratto preliminare sottoscritto da esso , non Controparte_1 costituiva prova valida e sufficiente al fine di ritenere realizzata la fattispecie di interposizione fittizia, così come sostenuto da parte attrice, in quanto l'impegno al versamento di una parte della somma di danaro (caparra confirmatoria) non era in alcun modo interpretabile come volontà di acquisizione della azienda da parte del stesso. Deduceva che CP_1 neanche il rapporto di coniugio esistente tra esso e la socia della CP_1 società - - poteva ritenersi quale indice Controparte_2 Parte_3 presuntivo di una volontà di acquistare l'azienda in luogo di un'altra persona. Tanto è vero che, dallo stesso tenore letterale del preliminare, si desumeva che la funzione era solo quella del versamento di una caparra confirmatoria, finalizzata alla valutazione della possibilità di sottoscrizione di un contratto di cessione di azienda. Argomentava che un contratto preliminare rappresenta la volontà delle parti ad un futuro impegno, che può anche non concretizzarsi tra i sottoscrittori del preliminare stesso e che quello che ha validità tra le parti è solo l'atto definitivo, Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del diritto azionato da parte attrice, essendo trascorsi più di dieci anni tra il presunto preliminare di vendita e la data di notifica della domanda. In via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui, al contrario, dovesse ritenersi sussistente la interposizione fittizia, deduceva che nulla doveva essere corrisposto dal
[...] alla parte attrice, quale residuo del prezzo convenuto, in quanto parte CP_1 cedente – venditrice non aveva sufficientemente garantito che la attività
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 ceduta fosse immune da vizi, tale da renderla inidonea all'uso cui era destinata e cagionato la diminuzione in modo apprezzabile del valore. In particolare, allegava che l'attività non poteva essere ubicata in una palazzina destinata a civile abitazione, tanto è vero che, parte cedente, pur essendo a conoscenza dei notevoli problemi creati dagli inquilini che abitavano nello stabile, e delle continue lamentele degli stessi, che resero impossibile la continuazione della attività, non ne aveva fatto alcuna menzione, come non aveva fatto menzione delle numerose controversie instaurate contro di loro, per il fastidio che arrecavano agli inquilini dello stabile. Precisava che per detta ragione la era stata costretta a chiudere l'attività, Controparte_2 essendo impossibilitata a continuare a svolgerla a seguito delle tante lamentele e degli interventi dei Carabinieri, con notevole perdita economica. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in suburdine, in caso di accertata interposizione fittizia, chiedeva di essere escluso da ogni vincolo di solidarietà passiva, con la in ordine al pagamento Controparte_2 del decreto ingiuntivo, avendo già risolto la sua obbligazione attraverso il versamento della caparra confirmatoria;
in via ancora più subordinata chiedeva che fosse accertato che nulla dovesse pagare esso convenuto, non avendo parte cedente sufficientemente garantito che il bene venduto fosse esente da vizi, e/o che pur essendo esente da vizi che non aveva le qualità promesse, ovvero quelle essenziali. Si costituivano in giudizio la in persona Controparte_4 dell'amministratore nonché i quali Controparte_3 Parte_2 impugnavano l'asserzione attorea secondo cui faceva derivare la volontà contrattuale del sig. di acquistare l'azienda con la sottoscrizione Pt_2 dell'atto impropriamente definito preliminare. Precisavano che esso Pt_2 con la sottoscrizione della scrittura privata, non aveva fatto altro che aiutare la moglie, che disoccupata, insieme alla sig.ra , intendeva Pt_3 intraprendere l'attività oggetto della cessione d'azienda, in piena autonomia di gestione posto che il marito era ed è tuttora impiegato presso il Ministero della difesa. Evidenziavano che il motivo della domanda attorea era che la aveva dovuto cessare l'attività dopo un circa un mese a seguito di CP_2 gravi perdite economiche, dunque il prezzo pattuito per la cessione non era stato pagato e, constatato che il l' come il sono impiegati Pt_2 CP_1 ministeriali, l'attrice tentava di realizzare il credito nei loro confronti. Evidenziavano che l'azienda ceduta era viziata, tale da renderla inidonea all'uso di bar nonché di esercizio pubblico per ristorazione, intrattenimento e musica, in quanto collocata in una palazzina formata da appartamenti per la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 civile abitazione, per cui vi erano stati non pochi problemi derivanti dalle varie richieste di intervento delle forze pubbliche da parte dei condomini. Per tali motivi chiedevano di rigettare la domanda attorea e in via subordinata, sollevavano eccezione di violazione del principio del litisconsorzio necessario, per cui chiedevano di essere autorizzati ad effettuare la chiamata in causa della sig.ra amministratrice della Parte_5 CP_2
in via gradata, ove venisse accertata la simulazione per interposizione
[...] fittizia di persona, chiedevano che l' venisse escluso da ogni vincolo Pt_2 di solidarietà passiva con la in ordine al pagamento del Controparte_2 decreto ingiuntivo indicato, avendo questi già risolto la sua obbligazione attraverso il versamento della caparra confirmatoria;
sempre in via subordinata, chiedevano la compensazione del prezzo pattuito per l'alienazione alla somma gia' corrisposta a titolo di caparra per le causali dianzi esposte circa i vizi di cui era affetto il bene venduto che lo hanno reso inutilizzabile;
in via del tutto subordinata chiedevano che nulla e' dovuto dall' alla parte attrice. Pt_2
Con comparsa di costituzione depositata in data 10.07.2023, interveniva volontariamente in giudizio , la quale si riportava a quanto Parte_1 dedotto e richiesto dall'attrice e chiedeva l'accoglimento della domanda attorea. Costituitasi in giudizio a seguito di chiamata in causa, Parte_3
, richiamava quanto già dedotto e richiesto dal ,
[...] Controparte_1
e chiedeva al giudice di accertare e dichiarare infondata e non provata la domanda contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, così come formulata dalla parte attrice, per mancanza assoluta di prova certa ed assoluta, circa la sussistenza di un accordo simulatorio e quindi all'avvenuta interposizione fittizia di persona, ossia che vi sia stato un reale occultamento di una persona rispetto ad un'altra, circa la sottoscrizione del contratto di cessione, e per l'effetto ritenere e dichiarare l'atto notarile del 10 ottobre 2013 effettivamente stipulato tra le reali parti contraenti, cedente – cessionario, non essendosi realizzata la simulazione per interposizione fittizia di persona, e per l'effetto, dichiarare ed accertare non realizzabile la chiesta solidarietà passiva in executivis chiesta, quanto all'obbligazione contenuta nel decreto ingiuntivo notificato alla società debitrice , che quindi deve essere negata, CP_2
In via riconvenzionale chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare che il bene ceduto non era esente da vizi, ma presentava anomalie tali che non ne rendevano possibile l'utilizzo, o che comunque ne diminuivano il valore, e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di cessione della azienda,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 redatto con atto notarile del 10 ottobre 2013 rep.1620 racc. n.8421 stabilendo che nulla più deve essere corrisposto a titolo di prezzo residuo per la cessione, da parte della alla con contestuale condanna Controparte_2 Parte_1 della al pagamento di una somma pari ad euro 5.000,00 da Parte_1 corrispondersi a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, per mancato guadagno e/o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta secondo giustizia. Depositate le memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, la causa veniva fissata per la decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa. La domanda dell'attrice è infondata in fatto e in diritto. Invero con precedente ricorso monitorio quale socio Parte_1 amministratore della Pt_1 Parte_1 Parte_1 ebbero ad ottenere decreto ingiuntivo esecutivo n. 6871/2022 del 23.09.2022, allegando che la aveva venduto alla Parte_1 CP_2 [...] la piena proprietà dell'azienda avente per Controparte_5 oggetto l'attività di bar, ristorazione ed intrattenimento corrente in Bacoli alla via delle Terme Romane 1, giusta atto di cessione d'azienda per notar
[...] del 10/10/2013, rep. n° 16120 racc. n° 8421 e di non aver ricevuto Per_1 il pagamento. Stante l'esercizio di tale domanda monitoria, che poi l'attrice non è riuscita ad eseguire giudizialmente per essere la società acquirente in passivo, vi è stata una confessione giudiziale della effettività della cessione di azienda tra le suddette società, per cui alcun spazio può avere una nuova domanda di simulazione soggettiva per interposizione fittizia di persone, contrastante con quanto allegato e accertato con il decreto ingiuntivo esecutivo. D'altra parte con la prima scrittura privata, il e Controparte_1
l' si impegnarono solo al versamento di una parte della somma Parte_2 di danaro (caparra confirmatoria), non di certo a promettere l'acquisto a loro nome della azienda, tanto è vero che la scrittura privata si concludeva con l'affermazione della mera valutazione della possibilità di sottoscrivere in futuro un contratto di cessione di azienda. Del resto, neanche il rapporto di coniugio esistente tra essi e e le socie della CP_1 Pt_2 CP_2
- e - poteva ritenersi quale indice
[...] Parte_3 Controparte_3 presuntivo di una volontà di acquistare l'azienda in luogo di un'altra persona. Anche se la scrittura privata avesse avuto valore di contratto preliminare di compravendita di azienda, una volta concluso il rogito definitivo con altro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 soggetto, è solo il definitivo che vale come reale volontà delle parti. E' evidente, nel caso in esame, che i mariti delle socie della società cessionaria, si prestarono al solo pagamento della caparra confirmatoria al fine di aiutare, con spirito di liberalità, le rispettive consorti, all'epoca disoccupate, a mettere su un'attività economica, mediante l'acquisto dell'azienda di cui al rogito notarile. A prova della simulazione soggettiva non è stata prodotta la contro scrittura, unica prova ammissibile e idonea a dimostrarla, né, come sopra detto, la scrittura privata, erroneamente definita dall'attrice come contratto preliminare, ha il valore di contro dichiarazione. Nulla induce a ritenere la simulazione soggettiva per interposizione fittizia di persona. Il rigetto della domanda attorea, rende superfluo l'esame delle domande proposte in via subordinata dai convenuti. Le spese seguono la soccombenza vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e della questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale, con aumento del 60% per il numero delle parti assistite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Condanna in solido l'attrice e al pagamento in favore dei Parte_1 convenuti delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per
[...]
e in euro 6.092,80 per gli altri convenuti, oltre rimborso Controparte_1 spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Lucia Di Marino. Così deciso in data 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7
Parte_1
, in persona del socio amministratore – P.IVA_1 Parte_1
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Renato C.F._1
Veneruso, come da procura in atti;
ATTRICE E
– CF: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Maddalena Errico, come da procura in atti;
PI: , in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_2
– CF: nonché Controparte_3 C.F._3 Pt_2
– CF: e – CF:
[...] C.F._4 Parte_3
, rappresentati e difesi dall'avv. Lucia Di Marino, C.F._5 come da procura in atti;
CONVENUTI NONCHE'
– CF: , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_6 dall'avv. Renato Veneruso, come da procura in atti;
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione in data 6.02.2023, spedito per la notifica in data 28.02.2023 quale socio amministratore della Parte_1 Pt_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/7 s.n.c. di e , esponeva che in tale qualità Parte_1 Parte_1 aveva sottoscritto un contratto preliminare, nelle forme della scrittura privata, Par con e , con la quale entrambi si erano Controparte_1 Parte_2 obbligati a versare una caparra confirmatoria, quale manifestazione di impegno alla valutazione della futura acquisizione della cessione di azienda
, relativa alla attività di bar, ristorazione ed intrattenimento, con Parte_1 sede in Bacoli (Na) alla via Terme Romane n.
1. In particolare, parte attrice, sul presupposto che tale scrittura privata rappresentava, a suo dire, la vera manifestazione di volontà di acquisizione della azienda, da parte del convenuto , lo conveniva in giudizio al fine di accertare e Controparte_1 dichiarare la simulazione per interposizione fittizia del unitamente CP_1 all' , nel successivo contratto di cessione di azienda stipulato per Parte_2 rogito notarile in data 10.10. 2013, identificandoli quali reali interessati all'acquisto, in luogo della ” di e CP_2 Controparte_3 Parte_3
, quale parte cessionaria del contratto di cessione di azienda, e quindi
[...] accertarsi il vincolo di solidarietà passiva dei due convenuti, tra cui il
[...]
con la terza quanto all'obbligazione di pagare il prezzo della cessione. CP_1
Allegava che a seguito del rogito di cessione di azienda del 10.10.2013, con il quale e quali soci amministratori della Parte_1 Parte_1
di e , avevano ceduto Parte_1 Parte_1 Parte_1
l'attività alla CP_2 Parte_4 per il prezzo di euro 25.000,00 detta somma concordata nell'atto notarile di cessione non veniva corrisposta, per cui il aveva ottenuto, Parte_1 in virtù di tale atto, decreto ingiuntivo poi notificato alla ” di CP_2
e quali debitori, ma tale decreto Controparte_3 Parte_3 ingiuntivo rimaneva poi inevaso. Fatta tale premessa, parte attrice deduceva di avere interesse a far valere la simulazione soggettiva – o interposizione fittizia, dell'atto notarile di cessione redatto il 10.10.2013 rep.1620 racc. n.8421, sul presupposto che, essendo il il marito della CP_1 Parte_3
, socia della ed avendo questi versato la caparra
[...] Controparte_2 confirmatoria, con la sottoscrizione di un contratto preliminare per scrittura privata, precedente alla sottoscrizione dell'atto definitivo di cessione di attività, ed avendo indicato in tale atto, che la caparra veniva versata per l'acquisto della attività, tale elemento costituiva la prova scritta evidente della simulazione per interposizione fittizia, di ed Controparte_1 Pt_2
, in luogo della con conseguente loro solidale
[...] Controparte_2 legittimazione passiva al pagamento, in dipendenza del titolo esecutivo, della somma ingiunta.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/7 Si costituiva in giudizio , il quale preliminarmente Controparte_1 rilevava che parte attrice aveva instaurato il giudizio nei confronti della sola individuando quale parte convenuta, unicamente la socia Controparte_2 amministratrice senza citare anche l'altra socia Controparte_3 amministratrice entrambe parti sottoscrittori dell'atto di Parte_3 cessione, ed entrambe socie amministratrici della al tempo Controparte_2 della redazione e sottoscrizione dell'atto notarile. Eccepiva, quindi, la violazione dell'art.102 c.p.c., vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, con necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di e di , anche questa sottoscrittrice dell'atto Parte_3 Parte_1 di cessione ed amministratrice della Parte_1
, parte cedente nel contratto di cessione di azienda del
[...]
10.10.2013. In via subordinata, chiedeva al giudice di essere autorizzato alla chiamata in causa di quale amministratrice unitamente a Parte_3
della al momento della sottoscrizione Controparte_3 Controparte_2 dell'atto di cessione da parte della . Nel merito, evidenziava Parte_1 che il contratto preliminare sottoscritto da esso , non Controparte_1 costituiva prova valida e sufficiente al fine di ritenere realizzata la fattispecie di interposizione fittizia, così come sostenuto da parte attrice, in quanto l'impegno al versamento di una parte della somma di danaro (caparra confirmatoria) non era in alcun modo interpretabile come volontà di acquisizione della azienda da parte del stesso. Deduceva che CP_1 neanche il rapporto di coniugio esistente tra esso e la socia della CP_1 società - - poteva ritenersi quale indice Controparte_2 Parte_3 presuntivo di una volontà di acquistare l'azienda in luogo di un'altra persona. Tanto è vero che, dallo stesso tenore letterale del preliminare, si desumeva che la funzione era solo quella del versamento di una caparra confirmatoria, finalizzata alla valutazione della possibilità di sottoscrizione di un contratto di cessione di azienda. Argomentava che un contratto preliminare rappresenta la volontà delle parti ad un futuro impegno, che può anche non concretizzarsi tra i sottoscrittori del preliminare stesso e che quello che ha validità tra le parti è solo l'atto definitivo, Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del diritto azionato da parte attrice, essendo trascorsi più di dieci anni tra il presunto preliminare di vendita e la data di notifica della domanda. In via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui, al contrario, dovesse ritenersi sussistente la interposizione fittizia, deduceva che nulla doveva essere corrisposto dal
[...] alla parte attrice, quale residuo del prezzo convenuto, in quanto parte CP_1 cedente – venditrice non aveva sufficientemente garantito che la attività
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/7 ceduta fosse immune da vizi, tale da renderla inidonea all'uso cui era destinata e cagionato la diminuzione in modo apprezzabile del valore. In particolare, allegava che l'attività non poteva essere ubicata in una palazzina destinata a civile abitazione, tanto è vero che, parte cedente, pur essendo a conoscenza dei notevoli problemi creati dagli inquilini che abitavano nello stabile, e delle continue lamentele degli stessi, che resero impossibile la continuazione della attività, non ne aveva fatto alcuna menzione, come non aveva fatto menzione delle numerose controversie instaurate contro di loro, per il fastidio che arrecavano agli inquilini dello stabile. Precisava che per detta ragione la era stata costretta a chiudere l'attività, Controparte_2 essendo impossibilitata a continuare a svolgerla a seguito delle tante lamentele e degli interventi dei Carabinieri, con notevole perdita economica. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in suburdine, in caso di accertata interposizione fittizia, chiedeva di essere escluso da ogni vincolo di solidarietà passiva, con la in ordine al pagamento Controparte_2 del decreto ingiuntivo, avendo già risolto la sua obbligazione attraverso il versamento della caparra confirmatoria;
in via ancora più subordinata chiedeva che fosse accertato che nulla dovesse pagare esso convenuto, non avendo parte cedente sufficientemente garantito che il bene venduto fosse esente da vizi, e/o che pur essendo esente da vizi che non aveva le qualità promesse, ovvero quelle essenziali. Si costituivano in giudizio la in persona Controparte_4 dell'amministratore nonché i quali Controparte_3 Parte_2 impugnavano l'asserzione attorea secondo cui faceva derivare la volontà contrattuale del sig. di acquistare l'azienda con la sottoscrizione Pt_2 dell'atto impropriamente definito preliminare. Precisavano che esso Pt_2 con la sottoscrizione della scrittura privata, non aveva fatto altro che aiutare la moglie, che disoccupata, insieme alla sig.ra , intendeva Pt_3 intraprendere l'attività oggetto della cessione d'azienda, in piena autonomia di gestione posto che il marito era ed è tuttora impiegato presso il Ministero della difesa. Evidenziavano che il motivo della domanda attorea era che la aveva dovuto cessare l'attività dopo un circa un mese a seguito di CP_2 gravi perdite economiche, dunque il prezzo pattuito per la cessione non era stato pagato e, constatato che il l' come il sono impiegati Pt_2 CP_1 ministeriali, l'attrice tentava di realizzare il credito nei loro confronti. Evidenziavano che l'azienda ceduta era viziata, tale da renderla inidonea all'uso di bar nonché di esercizio pubblico per ristorazione, intrattenimento e musica, in quanto collocata in una palazzina formata da appartamenti per la
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/7 civile abitazione, per cui vi erano stati non pochi problemi derivanti dalle varie richieste di intervento delle forze pubbliche da parte dei condomini. Per tali motivi chiedevano di rigettare la domanda attorea e in via subordinata, sollevavano eccezione di violazione del principio del litisconsorzio necessario, per cui chiedevano di essere autorizzati ad effettuare la chiamata in causa della sig.ra amministratrice della Parte_5 CP_2
in via gradata, ove venisse accertata la simulazione per interposizione
[...] fittizia di persona, chiedevano che l' venisse escluso da ogni vincolo Pt_2 di solidarietà passiva con la in ordine al pagamento del Controparte_2 decreto ingiuntivo indicato, avendo questi già risolto la sua obbligazione attraverso il versamento della caparra confirmatoria;
sempre in via subordinata, chiedevano la compensazione del prezzo pattuito per l'alienazione alla somma gia' corrisposta a titolo di caparra per le causali dianzi esposte circa i vizi di cui era affetto il bene venduto che lo hanno reso inutilizzabile;
in via del tutto subordinata chiedevano che nulla e' dovuto dall' alla parte attrice. Pt_2
Con comparsa di costituzione depositata in data 10.07.2023, interveniva volontariamente in giudizio , la quale si riportava a quanto Parte_1 dedotto e richiesto dall'attrice e chiedeva l'accoglimento della domanda attorea. Costituitasi in giudizio a seguito di chiamata in causa, Parte_3
, richiamava quanto già dedotto e richiesto dal ,
[...] Controparte_1
e chiedeva al giudice di accertare e dichiarare infondata e non provata la domanda contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio, così come formulata dalla parte attrice, per mancanza assoluta di prova certa ed assoluta, circa la sussistenza di un accordo simulatorio e quindi all'avvenuta interposizione fittizia di persona, ossia che vi sia stato un reale occultamento di una persona rispetto ad un'altra, circa la sottoscrizione del contratto di cessione, e per l'effetto ritenere e dichiarare l'atto notarile del 10 ottobre 2013 effettivamente stipulato tra le reali parti contraenti, cedente – cessionario, non essendosi realizzata la simulazione per interposizione fittizia di persona, e per l'effetto, dichiarare ed accertare non realizzabile la chiesta solidarietà passiva in executivis chiesta, quanto all'obbligazione contenuta nel decreto ingiuntivo notificato alla società debitrice , che quindi deve essere negata, CP_2
In via riconvenzionale chiedeva, inoltre, di accertare e dichiarare che il bene ceduto non era esente da vizi, ma presentava anomalie tali che non ne rendevano possibile l'utilizzo, o che comunque ne diminuivano il valore, e per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto di cessione della azienda,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/7 redatto con atto notarile del 10 ottobre 2013 rep.1620 racc. n.8421 stabilendo che nulla più deve essere corrisposto a titolo di prezzo residuo per la cessione, da parte della alla con contestuale condanna Controparte_2 Parte_1 della al pagamento di una somma pari ad euro 5.000,00 da Parte_1 corrispondersi a titolo di risarcimento del danno per lucro cessante, per mancato guadagno e/o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta secondo giustizia. Depositate le memorie istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione alla luce dei fatti non contestati e della documentazione prodotta, la causa veniva fissata per la decisione e, all'esito dell'udienza di discussione, veniva decisa. La domanda dell'attrice è infondata in fatto e in diritto. Invero con precedente ricorso monitorio quale socio Parte_1 amministratore della Pt_1 Parte_1 Parte_1 ebbero ad ottenere decreto ingiuntivo esecutivo n. 6871/2022 del 23.09.2022, allegando che la aveva venduto alla Parte_1 CP_2 [...] la piena proprietà dell'azienda avente per Controparte_5 oggetto l'attività di bar, ristorazione ed intrattenimento corrente in Bacoli alla via delle Terme Romane 1, giusta atto di cessione d'azienda per notar
[...] del 10/10/2013, rep. n° 16120 racc. n° 8421 e di non aver ricevuto Per_1 il pagamento. Stante l'esercizio di tale domanda monitoria, che poi l'attrice non è riuscita ad eseguire giudizialmente per essere la società acquirente in passivo, vi è stata una confessione giudiziale della effettività della cessione di azienda tra le suddette società, per cui alcun spazio può avere una nuova domanda di simulazione soggettiva per interposizione fittizia di persone, contrastante con quanto allegato e accertato con il decreto ingiuntivo esecutivo. D'altra parte con la prima scrittura privata, il e Controparte_1
l' si impegnarono solo al versamento di una parte della somma Parte_2 di danaro (caparra confirmatoria), non di certo a promettere l'acquisto a loro nome della azienda, tanto è vero che la scrittura privata si concludeva con l'affermazione della mera valutazione della possibilità di sottoscrivere in futuro un contratto di cessione di azienda. Del resto, neanche il rapporto di coniugio esistente tra essi e e le socie della CP_1 Pt_2 CP_2
- e - poteva ritenersi quale indice
[...] Parte_3 Controparte_3 presuntivo di una volontà di acquistare l'azienda in luogo di un'altra persona. Anche se la scrittura privata avesse avuto valore di contratto preliminare di compravendita di azienda, una volta concluso il rogito definitivo con altro
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 6/7 soggetto, è solo il definitivo che vale come reale volontà delle parti. E' evidente, nel caso in esame, che i mariti delle socie della società cessionaria, si prestarono al solo pagamento della caparra confirmatoria al fine di aiutare, con spirito di liberalità, le rispettive consorti, all'epoca disoccupate, a mettere su un'attività economica, mediante l'acquisto dell'azienda di cui al rogito notarile. A prova della simulazione soggettiva non è stata prodotta la contro scrittura, unica prova ammissibile e idonea a dimostrarla, né, come sopra detto, la scrittura privata, erroneamente definita dall'attrice come contratto preliminare, ha il valore di contro dichiarazione. Nulla induce a ritenere la simulazione soggettiva per interposizione fittizia di persona. Il rigetto della domanda attorea, rende superfluo l'esame delle domande proposte in via subordinata dai convenuti. Le spese seguono la soccombenza vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e della questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale, con aumento del 60% per il numero delle parti assistite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda
2) Condanna in solido l'attrice e al pagamento in favore dei Parte_1 convenuti delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.808,00 per
[...]
e in euro 6.092,80 per gli altri convenuti, oltre rimborso Controparte_1 spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Lucia Di Marino. Così deciso in data 16.12.2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 7/7