Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/06/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 28/4/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6631/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Rosario Luccio e Giacomo Grazioli, presso il cui studio elett.te domicilia in Torre del
Greco (NA) alla Via Vittorio Veneto n. 26 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv.to Stefano Azzano, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via A. De
Gasperi n. 55, presso l'Avvocatura CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' il riconoscimento della pensione di inabilità CP_1
e/o dell'assegno di invalidità ex L. n.118/71 e/o dei benefici ex L. 104/92, art. 3, comma 3 ; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il
18/11/2024, successivamente alla formulazione, nelle forme di legge, del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il TU nel procedimento per ATP recante N.R.G.
5013/2023, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 3/8/2023.
L si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il CP_1 rigetto.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal TU (pari al 53%, percentuale di poco superiore a quella del 50% riconosciuta in fase amministrativa), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a superare le rigorose argomentazioni della dott.ssa la quale ha dato Persona_1 conto esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante.
Si osserva altresì che il TU ha già risposto, nel proprio elaborato, alle contestazioni formulate dalla difesa dell'istante, specificando, in particolare, che, con riferimento alla patologia respiratoria “la paziente non riferisce alcun tipo di patologia respiratoria. La paziente non riferisce in anamnesi alcun tipo di sintomatologia respiratoria, non riferisce tosse, non riferisce dispnea , neanche per sforzi lievi (a significare che non riferisce dispnea né per sforzi lievi né per alcun tipo di altro sforzo).
La paziente non riferisce alcun tipo di sintomo riferibile a compromissione della finzione dell'apparato respiratorio…”, e precisando altresì che “la gran parte della documentazione versata in atti è priva dei requisiti minimi per essere presa in considerazione (firme illeggibili, timbri assenti), sebbene proveniente da struttura pubblica!”(vedasi consulenza in atti).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal TU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo
(in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009).
Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali (cfr. documentazione in atti).
Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 53%, così come già accertato dal TU, senza diritto ai benefici ex L. 104/92, art.3, comma 3.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli
76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n.
113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 18/11/2024 Parte_1 nei confronti dell così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente CP_1 non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in Torre Annunziata il 9/6/2025 Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco