Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott. Ulisse Forziati, esaminati gli atti delle cause riunite n. 5692/2023 e n. 10659/2023 di R.G.; rilevato che l'udienza di discussione è stata sostituita, ex artt. 127 ter e 128, comma 1,
c.p.c., con un termine sino al 28.04.2025 per il deposito di note scritte;
lette le note con cui lo ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in CP_1 ricorso;
lette le note della che ha concluso come da comparsa Parte_1 di costituzione e risposta;
tenuto conto del disposto dell'art. 127 ter ultimo comma c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), n. 3, del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, decide la presente controversia mediante il deposito della seguente:
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nelle cause riunite iscritte ai numeri del ruolo generale in epigrafe indicati, introdotte:
1) la n. di r.g. 5692/2023 con ricorso depositato in data 23.02.2023
DA
partita IVA in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. , cod. fiscale Parte_3 Parte_4
, elettivamente domiciliati in Napoli, via Roberto Bracco n. 45, presso C.F._1 lo studio degli Avv.ti Tiziana MA e IO Attore, che li rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_2
– sede di Napoli, in persona del direttore dell'ufficio, dott.
[...] CP_3
, con sede in Napoli, via Vespucci n. 168
[...]
RESISTENTE
2) la n. di r.g.10659/2023 introdotta con ricorso depositato in data 04.05.2023 da cod. fiscale , elettivamente domiciliato in Parte_4 C.F._1
Napoli, via Roberto Bracco n. 45, presso lo studio degli Avv.ti Tiziana MA e IO
Attore, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2 Controparte_2
– sede di Napoli, in persona del direttore dell'ufficio, dott.
[...] CP_3
, con sede in Napoli, via Vespucci n. 168
[...]
1
resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Entrambe le cause riunite hanno ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 3306 del 19.01.2023, con la quale l Parte_1
(di seguito ) ha ingiunto a , in qualità di legale rappresentante della Pt_1 Parte_4
e alla di pagare, in solido tra loro, € Parte_2 Parte_2
7.000,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 7, comma 8, del decreto-legge n. 158 del 13/09/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del
08/11/2012. Inoltre, con la stessa ordinanza, l ha applicato la sanzione accessoria Pt_1 della chiusura, per un periodo di giorni 10, dell'esercizio pubblico con insegna “Better
Iavarone”, sito in Napoli, piazza Gabriele D'Annunzio n. 25/29.
I due opponenti sono stati sanzionati a causa della presenza di un minore di anni 18 (tale
, nato a [...] in data [...]) all'interno del predetto esercizio pubblico, Persona_1 ove si praticava, quale attività principale, la raccolta di scommesse. La condotta illecita è stata accertata durante un controllo effettuato dalla Polizia di Stato in data 28.10.2021.
L'ordinanza ingiunzione è stata notificata, una prima volta, in data 24.01.2023 a Pt_4
e, una seconda volta, in data 05.04.2023, a in proprio e quale
[...] Parte_4 legale rappresentante della Parte_2
A seguito della doppia notificazione, sono state proposte due opposizioni (la prima da e dalla società obbligata in solido, la seconda dal solo ), che sono Parte_4 CP_1 state riunite all'udienza del 12.10.2023, in quanto relative alla medesima ordinanza ingiunzione e basate sugli stessi motivi.
§ 1.1. A fondamento dell'opposizione, i ricorrenti hanno dedotto che: - l'ordinanza ingiunzione era nulla, non essendo munita di una “motivazione-contenuto”; - il provvedimento, infatti, non enunciava i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della sanzione, ma si limitava ad effettuare dei richiami normativi;
- si trattava, in sostanza, di una motivazione apparente, inidonea a rendere percepibili le ragioni della decisione;
- l'atto impugnato era illegittimo, in quanto era stato emanato senza considerare gli scritti difensivi ex art. 18 della legge n. 689 del 1981, che erano stati inviati all nel termine di 30 Pt_1 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione;
- l'autorità amministrativa aveva il dovere di prendere in considerazione le difese degli interessati, mentre nel caso in esame le aveva ignorate;
- l'illecito era escluso dall'esimente di cui all'art. 3 della legge n. 689 del 1981; - la condotta non era accompagnata dall'elemento soggettivo;
- secondo quanto esposto nel verbale di accertamento, all'interno del locale era presente un certo , il quale aveva chiesto il documento di identità al minore, che aveva Controparte_4 rifiutato di esibirlo;
- non era un suo dipendente né era preposto all'esercizio Controparte_4 delle attività di controllo degli ingressi;
- i verbalizzanti avrebbero dovuto rivolgersi
2 direttamente al legale rappresentante;
- ai fini dell'applicazione della sanzione, occorreva accertare che la condotta del titolare della sala era stata negligente nell'esercizio dell'attività di controllo degli ingressi, ponendo così l'attenzione sulle circostanze in cui si era verificata l'infrazione; - nel caso in esame, la condotta dell'agente accertatore era stata illegittima, in quanto la violazione era stata contestata ad un soggetto terzo, estraneo alla compagine dei dipendenti e neanche legale rappresentante;
- la condotta in esame poteva essere contestata solo alle persone fisiche preposte al controllo e quindi o al legale rappresentante o ai dipendenti;
- il verbale era stato notificato circa un mese dopo;
- dalla semplice ricostruzione dei fatti emergeva l'insussistenza dell'elemento soggettivo;
- nei loro confronti non poteva essere mosso alcun rimprovero. Ciò dedotto, hanno concluso nel seguente modo: “1) respinta ogni avversa richiesta, dichiarare nulla, annullare e comunque revocare la stessa ordinanza impugnata, in quanto del tutto illegittima ed infondata in fatto ed in diritto. 2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione ai sottoscritti procuratori ex art. 93 c.p.c.”.
L si è costituita, replicando alle argomentazioni di controparte e concludendo per il Pt_1 rigetto dell'opposizione.
§ 2. L'opposizione è infondata.
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981 di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto di tutelare i suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
inoltre, è ammissibile la motivazione
"per relationem", mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (cfr. Cass., sez. lav., n. 20189 del 22/07/2008, Cass., sez. II, n.
17345 del 23/07/2009, Cass., sez. lav., n. 9251 del 19/04/2010).
Nel caso in esame, l'ordinanza ingiunzione descrive il fatto sanzionato, ossia la presenza del minore di anni 18 all'interno dell'esercizio commerciale gestito dall'ingiunta, richiama le norme di legge violate e indica il verbale di accertamento e contestazione dell'illecito, sicché siamo in presenza di una motivazione completa di tutti gli elementi necessari a mettere il destinatario nella condizione di difendersi nel merito delle accuse mossegli.
Non sussiste, quindi, il vizio di nullità lamentato dai ricorrenti.
§ 3. Parimenti infondato è il motivo che fa leva sulla mancata considerazione degli scritti difensivi inviati a mezzo p.e.c. in data 20.12.2021.
Infatti, con riferimento alle deduzioni difensive del trasgressore, le Sezioni unite della
Corte di Cassazione hanno osservato che “i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi
l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del
3 giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa
(eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto” (cfr. Cass., Sez. un., n. 1786 del 28/01/2010; in senso conforme Cass., sez. II, n. 12503 del 21/05/2018).
§ 4. I ricorrenti hanno riproposto le difese esposte negli scritti difensivi con il terzo motivo di opposizione, che è infondato al pari degli altri due.
La presenza del minore all'interno del locale, provata dal verbale di accertamento del
28.10.2021 (prodotto dall in allegato alla comparsa di costituzione e risposta), Pt_1 dimostra la violazione dell'art. 7, comma 8, del d.l. n. 158 del 13/09/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 08/11/2012.
L'anzidetta norma vieta l'ingresso dei minori di anni 18 “nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi”. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 24, commi 21 e 22, del d.l. n. 98 del 06/07/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15/07/2011. In particolare, il comma 21 punisce il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 20.000,00 e con la chiusura del locale interessato da 10 a 30 giorni.
Con l'introduzione dell'art. 7, comma 8, del d.l. n. 158 del 2012, il legislatore ha reso ancora più incisiva la tutela dei minori, vietando a quest'ultimi l'ingresso nelle sale bingo e nei locali ove si raccolgono scommesse o si pratica il gioco con i videoterminali previsti dall'art. 110, comma 6, lett. b), del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS), e punendo i gestori degli esercizi commerciali che non impediscono la condotta vietata. Pertanto, la condotta illecita si concretizza con la mera presenza del minore all'interno dell'esercizio commerciale, la quale fa presumere una carenza dei dovuti controlli da parte del titolare del punto di raccolta delle scommesse. Infatti, in caso di illecito amministrativo, la colpa si presume (cfr., tra le tante,
Cass., sez. VI, n. 11777 del 18/06/2020), con la conseguenza che spetta al trasgressore dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza.
I ricorrenti, quindi, dovevano dimostrare di essersi comportati in modo diligente, ponendo in essere gli accorgimenti organizzativi necessari ad impedire l'ingresso del minore all'interno del locale. Ebbene, la prova liberatoria non è stata fornita, in quanto i ricorrenti si sono limitati a eccepire che il sig. , identificato dai verbalizzanti quale preposto alla Controparte_4 gestione del locale, non era un dipendente della ma tale Parte_2 circostanza, anche laddove corrispondesse al vero, non escluderebbe di certo la colpa, atteso che non sarebbe comunque idonea a dimostrare l'adozione di un'organizzazione tale da
4 impedire l'ingresso dei minori di anni 18.
In conclusione, i ricorsi sono respinti.
Nulla sulle spese, in quanto l si è difesa attraverso un funzionario e non ha Pt_1 presentato la nota delle spese vive sostenute per la difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta i ricorsi avverso l'ordinanza ingiunzione prot. 3306 emessa in data 19.01.2023 dall Parte_1
b) nulla sulle spese.
Napoli, 29.04.2025 Il Giudice
(dott. Ulisse Forziati)
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