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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12858/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 12858/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gennaro Carnevale (C.F. ) elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio sito in LE HI (NA) alla Via Calabrese n. 11, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Michele Mauro (C.F. C.F._3
attore-opponente contro
(c.f./p. IVA n. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio Marinelli (C.F. ), presso C.F._4 il cui studio in Napoli alla via Andrea D'Isernia n.20 elett.te domicilia,
convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione mobiliare (art. 615 c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da verbale di udienza del 12.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 NT
, impugnando, ai sensi dell'art 615 cpc, una intimazione di pagamento
[...]
n. 09720219026884747/000 notificata in 17\03\2022, ove veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 12.052,89, per il mancato pagamento delle seguenti cartelle: n. 09720150048483410000, per un importo di € 347,89, n.
009720160075024373000, per un importo di € 877,21, n.
009720170240874084000, per un importo di € 5.181,82 e n.
09720180120084960000, per un importo di € 5.645,97. Tutte le cartelle e la collegata (impugnata) intimazione di pagamento riguardano mancati pagamenti, a vario titolo, di IRPEF per gli anni 2011,2012, 2014, 2015, con le relative sanzioni e interessi. A fondamento della sua impugnazione eccepiva: la mancata notificazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti vantati dall' NT
, la sospensione dell'intimazione di pagamento e della rateizzazione
[...] concordata. Si costituiva in giudizio , contestando NT le ragioni di parte attorea, attraverso le seguenti difese: difetto di giurisdizione, trattandosi di crediti Irpef. rientranti nella giurisdizione del giudice ammnistrativo, inammissibilità dell'opposizione in presenza di regolare notifica delle cartelle esattoriali cui fa riferimento l'attore-opponente, nullità e contraddittorietà dell'atto di citazione, improponibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tardività dell'opposizione, avendo parte opponente notificato senza il rispetto del termine previsto dall'art 617 cpc, qualificando tale impugnativa come mera opposizione agli atti esecutivi, difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, legittimità e correttezza dell'operato di NT CP_3
inesistenza dei presupposti per la richiesta sospensiva.
[...]
All'udienza del 12\11\2024 la causa era assegnata a sentenza con la concessione die termini di cui all'art. 190 cpc.
------
Va premesso che l'intimazione di pagamento è un atto prodromico all'esecuzione solo eventuale : è infatti l'atto che notifica quando è NT decorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale e l'esattore intende avviare l'esecuzione.
Ciò premesso, l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio riguarda una pretesa di pagamento relativa a mancati pagamenti di natura tributaria nella specie
(crediti IRPEF), fatto questo non oggetto di contestazione dalle parti in causa e comunque rilevabile da un semplice esame degli atti. Va accolta quindi l'eccezione di difetto di giurisdizione.
In punto di diritto, va rilevato che alla fattispecie oggetto di causa si applicano l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e l'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973.
Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati [...]. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».
A norma dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, poi, «non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo». Tale disposizione, si badi, è stata oggetto di una pronuncia additiva della
Corte costituzionale, che, con sentenza n. 114/2018, ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del c.p.c.
L'ampia dizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 ha indotto la giurisprudenza a interpretarla nel senso che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23832/2007, in cui
è anche puntualizzato che, facendosi valere mediante l'eccezione di prescrizione, come nel caso di specie, un fatto estintivo – relativo cioè all'an – dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione).
Va altresì rimarcato che in tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e civile, in ordine all'attuazione di una pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.7822/2020, hanno stabilito, alla luce del combinato disposto del d.lgs. 546/1992, art. 2 e del d.P.R.
602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla summenzionata sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, che la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale. In particolare, le SS.UU., con la pronuncia citata, hanno determinato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa tributaria sorta con un atto esecutivo, nel seguente modo:
• alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce in relazione all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o, come nel caso che ci interessa, dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di mancata notificazione od inesistente oppure nulla per quanto concerne fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui
è espressa la pretesa. Alla pari anche se si tratta di fatti inerenti all'esistenza oppure al modo di essere della pretesa dal punto di vista sostanziale.
• nella competenza del giudice ordinario rientra, invece, la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo e, come tale sia se conseguito a una valida notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione, non contestate e come tali, sia se conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in esecuzione successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione oppure in mancanza od inesistenza di detta notifica all'atto esecutivo che ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Di conseguenza vi è giurisdizione del Giudice Tributario, se il contribuente impugna la cartella di pagamento oppure, come nel caso che ci interessa, l'intimazione di pagamento (ex art. 50, co. 2, D.p.r. n. 602/1973). Vi
è altresì giurisdizione del Giudice Tributario se viene impugnato un atto della riscossione (ad esempio un atto di pignoramento), che è il primo atto notificato al contribuente (nell'ipotesi in cui la cartella e l'intimazione precedente non sono state notificate). Vi è, invece, giurisdizione del Giudice Ordinario, se il contribuente impugna un atto dell'esecuzione (ad esempio un pignoramento) e ne contesta la forma o la legittimità, indipendentemente dalla regolare, o meno, notifica della cartella esattoriale, o di atti esecutivi equipollenti. Vi è altresì la giurisdizione del Giudice Ordinario solo se vengono impugnati atti successivi alla cartella di pagamento ed all'intimazione di pagamento (validamente notificati).
Nel caso che ci interessa è stata impugnata una intimazione di pagamento per una pretesa economica di natura tributaria, e tale fatto, non contestato e documentalmente provato, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, comporta necessariamente che sui motivi di contestazione si debba pronunciare il giudice tributario.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in assenza di nota spese, con i valori medi ridotti alla metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal d.m. n. 55/2014, ed esclusa la fase istruttoria .
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sulla opposizione iscritta al n. R.G. 12858/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito avendo giurisdizione la
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
2. visto l'articolo 50 c.p.c., fissa termine di novanta giorni decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti alla predetta A.G.
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali liquidate nell'importo di euro 1700,00 per compensi oltre spese generali cpa ed iva nelle misure di legge.
Così deciso, in Napoli, il 24/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 12858/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gennaro Carnevale (C.F. ) elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio sito in LE HI (NA) alla Via Calabrese n. 11, unitamente e disgiuntamente, all'Avv. Michele Mauro (C.F. C.F._3
attore-opponente contro
(c.f./p. IVA n. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Fabio Marinelli (C.F. ), presso C.F._4 il cui studio in Napoli alla via Andrea D'Isernia n.20 elett.te domicilia,
convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione mobiliare (art. 615 c.p.c.).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e come da verbale di udienza del 12.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 NT
, impugnando, ai sensi dell'art 615 cpc, una intimazione di pagamento
[...]
n. 09720219026884747/000 notificata in 17\03\2022, ove veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 12.052,89, per il mancato pagamento delle seguenti cartelle: n. 09720150048483410000, per un importo di € 347,89, n.
009720160075024373000, per un importo di € 877,21, n.
009720170240874084000, per un importo di € 5.181,82 e n.
09720180120084960000, per un importo di € 5.645,97. Tutte le cartelle e la collegata (impugnata) intimazione di pagamento riguardano mancati pagamenti, a vario titolo, di IRPEF per gli anni 2011,2012, 2014, 2015, con le relative sanzioni e interessi. A fondamento della sua impugnazione eccepiva: la mancata notificazione delle cartelle, la prescrizione dei crediti vantati dall' NT
, la sospensione dell'intimazione di pagamento e della rateizzazione
[...] concordata. Si costituiva in giudizio , contestando NT le ragioni di parte attorea, attraverso le seguenti difese: difetto di giurisdizione, trattandosi di crediti Irpef. rientranti nella giurisdizione del giudice ammnistrativo, inammissibilità dell'opposizione in presenza di regolare notifica delle cartelle esattoriali cui fa riferimento l'attore-opponente, nullità e contraddittorietà dell'atto di citazione, improponibilità della domanda per difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., tardività dell'opposizione, avendo parte opponente notificato senza il rispetto del termine previsto dall'art 617 cpc, qualificando tale impugnativa come mera opposizione agli atti esecutivi, difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
, legittimità e correttezza dell'operato di NT CP_3
inesistenza dei presupposti per la richiesta sospensiva.
[...]
All'udienza del 12\11\2024 la causa era assegnata a sentenza con la concessione die termini di cui all'art. 190 cpc.
------
Va premesso che l'intimazione di pagamento è un atto prodromico all'esecuzione solo eventuale : è infatti l'atto che notifica quando è NT decorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale e l'esattore intende avviare l'esecuzione.
Ciò premesso, l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio riguarda una pretesa di pagamento relativa a mancati pagamenti di natura tributaria nella specie
(crediti IRPEF), fatto questo non oggetto di contestazione dalle parti in causa e comunque rilevabile da un semplice esame degli atti. Va accolta quindi l'eccezione di difetto di giurisdizione.
In punto di diritto, va rilevato che alla fattispecie oggetto di causa si applicano l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e l'art. 57 del d.P.R. n. 602/1973.
Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, «appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati [...]. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica».
A norma dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973, poi, «non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo». Tale disposizione, si badi, è stata oggetto di una pronuncia additiva della
Corte costituzionale, che, con sentenza n. 114/2018, ne ha dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del c.p.c.
L'ampia dizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 ha indotto la giurisprudenza a interpretarla nel senso che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria (cfr. Cass., Sez. Un., n. 23832/2007, in cui
è anche puntualizzato che, facendosi valere mediante l'eccezione di prescrizione, come nel caso di specie, un fatto estintivo – relativo cioè all'an – dell'obbligazione tributaria, conoscere della causa spetta al giudice che abbia giurisdizione in merito a tale obbligazione).
Va altresì rimarcato che in tema di riparto di giurisdizione tra giudice tributario e civile, in ordine all'attuazione di una pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, le SS.UU. della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.7822/2020, hanno stabilito, alla luce del combinato disposto del d.lgs. 546/1992, art. 2 e del d.P.R.
602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla summenzionata sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, che la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e quella tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale. In particolare, le SS.UU., con la pronuncia citata, hanno determinato il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine alla pretesa tributaria sorta con un atto esecutivo, nel seguente modo:
• alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce in relazione all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella o, come nel caso che ci interessa, dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di mancata notificazione od inesistente oppure nulla per quanto concerne fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui
è espressa la pretesa. Alla pari anche se si tratta di fatti inerenti all'esistenza oppure al modo di essere della pretesa dal punto di vista sostanziale.
• nella competenza del giudice ordinario rientra, invece, la cognizione delle questioni relative alla forma e alla legittimità formale dell'atto esecutivo e, come tale sia se conseguito a una valida notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione, non contestate e come tali, sia se conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in esecuzione successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione oppure in mancanza od inesistenza di detta notifica all'atto esecutivo che ha assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.
Di conseguenza vi è giurisdizione del Giudice Tributario, se il contribuente impugna la cartella di pagamento oppure, come nel caso che ci interessa, l'intimazione di pagamento (ex art. 50, co. 2, D.p.r. n. 602/1973). Vi
è altresì giurisdizione del Giudice Tributario se viene impugnato un atto della riscossione (ad esempio un atto di pignoramento), che è il primo atto notificato al contribuente (nell'ipotesi in cui la cartella e l'intimazione precedente non sono state notificate). Vi è, invece, giurisdizione del Giudice Ordinario, se il contribuente impugna un atto dell'esecuzione (ad esempio un pignoramento) e ne contesta la forma o la legittimità, indipendentemente dalla regolare, o meno, notifica della cartella esattoriale, o di atti esecutivi equipollenti. Vi è altresì la giurisdizione del Giudice Ordinario solo se vengono impugnati atti successivi alla cartella di pagamento ed all'intimazione di pagamento (validamente notificati).
Nel caso che ci interessa è stata impugnata una intimazione di pagamento per una pretesa economica di natura tributaria, e tale fatto, non contestato e documentalmente provato, alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, comporta necessariamente che sui motivi di contestazione si debba pronunciare il giudice tributario.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in assenza di nota spese, con i valori medi ridotti alla metà (considerata la limitata attività svolta) previsti dal d.m. n. 55/2014, ed esclusa la fase istruttoria .
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa Laura Martano definitivamente pronunziando sulla opposizione iscritta al n. R.G. 12858/2022, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito avendo giurisdizione la
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli;
2. visto l'articolo 50 c.p.c., fissa termine di novanta giorni decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza per la riassunzione della causa davanti alla predetta A.G.
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali liquidate nell'importo di euro 1700,00 per compensi oltre spese generali cpa ed iva nelle misure di legge.
Così deciso, in Napoli, il 24/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Martano