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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/09/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 607/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]13 con l'Avv. Dalila Vanzella
e
Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: svizzero Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5 con l'Avv. Dalila Vanzella
sposati in Arbedo-Castione (Svizzera), in data 3.12.2016 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di LURATE CACCIVIO - anno 2016, n. 50, parte II, serie C, nonché del Comune di PALMA DI
MONTECHIARO - anno 2017, n. 1, parte 2, serie C)
con i seguenti figli MINORI:
• nata il [...] a [...]_2
• ata il 2.7.2016 a Bellinzona (Svizzera) Parte_3
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. FATTO
All'udienza del 17.9.2025, i coniugi sopraindicati hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle seguenti condizioni concordate:
1. i vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
Per_1
2. le Figlie Minori, e (nate 2.7.2016), vengono affidate congiuntamente Parte_2 Parte_3 ad entrambi i Genitori e collocate prevalentemente presso la Madre, con diritto del Padre di vederle e tenerle con sé, in base al calendario mensilmente predisposto dai Genitori, i quali si impegnano a prevedere che le Minori abbiano a trascorrere con il Padre quantomeno un week end al mese (dal sabato alla domenica, con pernottamento), nonché quantomeno un pernotto infrasettimanale e ulteriori pomeriggi infrasettimanali (cena compresa), compatibilmente alle loro esigenze e ai turni di lavoro del Padre;
3. le Minori trascorreranno, durante il periodo estivo, quindici giorni anche non consecutivi con ciascun
Genitore e, durante le festività, i giorni di Natale e Pasqua alternativamente con l'uno e l'altro
Genitore, accordandosi ogni anno compatibilmente agli orari di lavoro del Padre, anche per le giornate infrasettimanali libere dalla scuola;
4. la SI.ra , unitamente alle figlie e continuerà ad abitare nella casa coniugale, Pt_1 Pt_2 Pt_3 sita in Colverde (CO), Via Bottia n. 128/13, da lei condotta in locazione, che le viene assegnata con tutti gli arredi ivi esistenti;
5. il SI. continuerà a versare alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario entro il giorno P_ Pt_1
27 di ogni mese, la somma di € 700,00 a titolo di concorso al mantenimento delle Figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione le Parti fanno riferimento al protocollo del
Tribunale di Como del mese di aprile 2018, il contributo al mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT (prima rivalutazione marzo 2026), gli assegni familiari svizzeri saranno percepiti al 100% dalla SI.ra ; fintanto che saranno percepiti dal SI. Pt_1 P_ quest'ultimo si impegna a riversarli integralmente e mensilmente alla SI.ra ; Pt_1
6. le Parti si impegnano, in pari quota, al pagamento del debito mensile pari a circa Fr. 900,00; a tal fine il SI. si impegna a versare la propria quota del 50% sul conto corrente intestato alla P_
SI.ra , la quale provvederà al versamento integrale della rata, facendosi quindi carico della Pt_1 restante quota del 50%;
7. entrambi i Genitori si impegnano al versamento della somma complessiva di CHF Fr. 200,00 dovuta per il terzo pilastro svizzero stipulato in favore delle Figlie e mediante Persona_2 Pt_3 versamento del SI. della somma di CHF Fr. 100,00 sul conto della SI.ra , la quale, P_ Pt_1 attingendo alla propria provvista per i restanti CHR Fr. 100,00, provvederà al pagamento integrale del dovuto;
8. i Genitori si impegnano a mantenere in essere le proprie personali polizze sulla vita delle quali sono e si impegnano a mantenersi reciprocamente beneficiari, data la condivisa finalità di liquidità, nell'interesse delle Minori, in ipotesi di accadimento dell'evento;
9. l'autovettura Skoda Kamiq, targata GM184AV, intestata alla SI.ra resterà in uso Parte_1 esclusivo alla stessa, la quale provvederà al pagamento delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto, manlevando il SI. da tale obbligazione;
parimenti il SI. manterrà P_ P_
l'uso esclusivo dell'autovettura modello Skoda Karoq, targata GJ421KP, e del motociclo modello
Ducati Corse, 959 targato EP86473, già formalmente a lui intestati, facendosi carico del pagamento in via esclusiva delle rate dei finanziamenti accesi per gli acquisti, manlevando la SI.ra da Pt_1 tali obbligazioni;
10. i rinunciano sin d'ora alla corresponsione pro quota di quanto accantonato sui reciproci Per_1 pilastri svizzeri;
11. i prestano sin d'ora il consenso al rilascio uno per l'altro e in favore delle Minori dei Per_1 documenti validi per l'espatrio. In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PQM
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 sposati in Arbedo-Castione (Svizzera), in data 3.12.2016 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di LURATE CACCIVIO - anno 2016, n. 50, parte II, serie C, nonché del Comune di PALMA DI
MONTECHIARO - anno 2017, n. 1, parte 2, serie C);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LURATE CACCIVIO, nonché a quello del Comune di PALMA DI
MONTECHIARO, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.9. 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata, promossa con ricorso congiunto da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]13 con l'Avv. Dalila Vanzella
e
Controparte_1 nato a [...] il [...] cittadino: svizzero Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5 con l'Avv. Dalila Vanzella
sposati in Arbedo-Castione (Svizzera), in data 3.12.2016 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di LURATE CACCIVIO - anno 2016, n. 50, parte II, serie C, nonché del Comune di PALMA DI
MONTECHIARO - anno 2017, n. 1, parte 2, serie C)
con i seguenti figli MINORI:
• nata il [...] a [...]_2
• ata il 2.7.2016 a Bellinzona (Svizzera) Parte_3
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. FATTO
All'udienza del 17.9.2025, i coniugi sopraindicati hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e richiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle seguenti condizioni concordate:
1. i vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto;
Per_1
2. le Figlie Minori, e (nate 2.7.2016), vengono affidate congiuntamente Parte_2 Parte_3 ad entrambi i Genitori e collocate prevalentemente presso la Madre, con diritto del Padre di vederle e tenerle con sé, in base al calendario mensilmente predisposto dai Genitori, i quali si impegnano a prevedere che le Minori abbiano a trascorrere con il Padre quantomeno un week end al mese (dal sabato alla domenica, con pernottamento), nonché quantomeno un pernotto infrasettimanale e ulteriori pomeriggi infrasettimanali (cena compresa), compatibilmente alle loro esigenze e ai turni di lavoro del Padre;
3. le Minori trascorreranno, durante il periodo estivo, quindici giorni anche non consecutivi con ciascun
Genitore e, durante le festività, i giorni di Natale e Pasqua alternativamente con l'uno e l'altro
Genitore, accordandosi ogni anno compatibilmente agli orari di lavoro del Padre, anche per le giornate infrasettimanali libere dalla scuola;
4. la SI.ra , unitamente alle figlie e continuerà ad abitare nella casa coniugale, Pt_1 Pt_2 Pt_3 sita in Colverde (CO), Via Bottia n. 128/13, da lei condotta in locazione, che le viene assegnata con tutti gli arredi ivi esistenti;
5. il SI. continuerà a versare alla SI.ra , a mezzo bonifico bancario entro il giorno P_ Pt_1
27 di ogni mese, la somma di € 700,00 a titolo di concorso al mantenimento delle Figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie, per la cui individuazione le Parti fanno riferimento al protocollo del
Tribunale di Como del mese di aprile 2018, il contributo al mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT (prima rivalutazione marzo 2026), gli assegni familiari svizzeri saranno percepiti al 100% dalla SI.ra ; fintanto che saranno percepiti dal SI. Pt_1 P_ quest'ultimo si impegna a riversarli integralmente e mensilmente alla SI.ra ; Pt_1
6. le Parti si impegnano, in pari quota, al pagamento del debito mensile pari a circa Fr. 900,00; a tal fine il SI. si impegna a versare la propria quota del 50% sul conto corrente intestato alla P_
SI.ra , la quale provvederà al versamento integrale della rata, facendosi quindi carico della Pt_1 restante quota del 50%;
7. entrambi i Genitori si impegnano al versamento della somma complessiva di CHF Fr. 200,00 dovuta per il terzo pilastro svizzero stipulato in favore delle Figlie e mediante Persona_2 Pt_3 versamento del SI. della somma di CHF Fr. 100,00 sul conto della SI.ra , la quale, P_ Pt_1 attingendo alla propria provvista per i restanti CHR Fr. 100,00, provvederà al pagamento integrale del dovuto;
8. i Genitori si impegnano a mantenere in essere le proprie personali polizze sulla vita delle quali sono e si impegnano a mantenersi reciprocamente beneficiari, data la condivisa finalità di liquidità, nell'interesse delle Minori, in ipotesi di accadimento dell'evento;
9. l'autovettura Skoda Kamiq, targata GM184AV, intestata alla SI.ra resterà in uso Parte_1 esclusivo alla stessa, la quale provvederà al pagamento delle rate del finanziamento acceso per l'acquisto, manlevando il SI. da tale obbligazione;
parimenti il SI. manterrà P_ P_
l'uso esclusivo dell'autovettura modello Skoda Karoq, targata GJ421KP, e del motociclo modello
Ducati Corse, 959 targato EP86473, già formalmente a lui intestati, facendosi carico del pagamento in via esclusiva delle rate dei finanziamenti accesi per gli acquisti, manlevando la SI.ra da Pt_1 tali obbligazioni;
10. i rinunciano sin d'ora alla corresponsione pro quota di quanto accantonato sui reciproci Per_1 pilastri svizzeri;
11. i prestano sin d'ora il consenso al rilascio uno per l'altro e in favore delle Minori dei Per_1 documenti validi per l'espatrio. In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PQM
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 sposati in Arbedo-Castione (Svizzera), in data 3.12.2016 atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di LURATE CACCIVIO - anno 2016, n. 50, parte II, serie C, nonché del Comune di PALMA DI
MONTECHIARO - anno 2017, n. 1, parte 2, serie C);
OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LURATE CACCIVIO, nonché a quello del Comune di PALMA DI
MONTECHIARO, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 17.9. 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao