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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 25/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2820 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. in proprio, con domicilio eletto in Cavaria con Premezzo alla via Amendola n.200/A, Parte_1 presso il difensore avv. ; Parte_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del Ministro por tempore domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 presso la sede dell'Avvocatura dello Stato in Milano alla via Freguglia n.1;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed ex artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 l'avv.
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 01.07.2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, Pt_1
Tribunale Monocratico penale, procedimento n. 330/2024 R.G., notificato il 02.07.2024, in forza del quale è stato liquidato in favore della ricorrente l'importo di Euro 1933,33 oltre spese generali e oneri accessori, per l'attività svolta quale difensore di fiducia di ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 22.02.2024. CP_2
A motivo dell'opposizione la ricorrente ha dedotto: l'erronea applicazione da parte del Tribunale del Protocollo sottoscritto nel giugno 2017 dal Tribunale di Busto Arsizio dovendosi applicare i parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 alla luce della complessità dell'attività svolta dalla ricorrente;
l'erroneità da parte del giudice nel non liquidare la fase cautelare e di ritenere comprese nella fase “ Tribunale Monocratico” le istanze di revoca delle misure cautelari.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto impugnato e la conseguente liquidazione degli onorari dovuti nella misura indicata nell'istanza presentata al giudice del processo penale pari ad euro 3088,00 ( già operata la riduzione di un terzo ex articolo 106 bis D.P.R. 115/2002) o il compenso maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia tenuto conto delle previsioni del DM 55/2014.
Seppur ritualmente citato il non si è costituito in giudizio e veniva dichiarato contumace Controparte_1 all'udienza del 25.02.2025.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale, ai sensi
- 1 - dell'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Parte ricorrente contesta, in primo luogo, la circostanza che il Tribunale Monocratico abbia applicato il Protocollo
stipulato dal Tribunale di Busto Arsizio nel 2017 e invece avrebbe dovuto applicare i parametri del decreto ministeriale 55/2014 come modificati dal d.m. 147/2022.
Ebbene sul punto va osservato che i protocolli possono assumersi come parametri orientativi, anche se va escluso che gli stessi possano in alcun modo vincolare il giudice della liquidazione in quanto privi di valore normativo e cogente per l'interprete.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha, di recente, chiarito che: “Quanto ai protocolli stipulati presso molte sedi giudiziarie, essi hanno acquisito un rilievo spiccato negli ultimi decenni, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise. Essi sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati e
di funzionari amministrativi che si assumono l'impegno di cooperare per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale. Accanto alla responsabilità imputabile individualmente, sulla base delle norme che definiscono i loro ruoli professionali nell'organizzazione giudiziaria e nel processo, questi gruppi si fanno liberamente carico di una responsabilità ulteriore, imputabile collettivamente alle persone che con la
loro attività, secondo le proprie competenze, incidono sulla amministrazione della giustizia. Tuttavia, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva. In ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali” (Cassazione civile sez. II,
20/10/2023, n. 29184).
Ed ancora, la Cassazione ha affermato con sentenza n. 32549/2023 che “si esclude che l'atto convenzionale derogatorio alla tariffa professionale possa essere posto a fondamento della decisione nei confronti del difensore opponente, in quanto privo di valore normativo e di efficacia vincolante verso di lui (Cass. Sez. 6-2 21-
2-2012 n. 2527 Rv. 621828-01, con specifico riferimento a protocollo per la liquidazione dei compensi ai
difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
cfr. altresì Cass. Sez. 2 13-6-2022 n. 19041.
Sull'assenza di carattere precettivo dei protocolli di intesa per la redazione degli atti processuali, cfr. Cass. Sez.
1 31-5-2022 n. 17667, Cass. Sez. 2 3-9-2021 n. 23873, Cass. Sez. 1 24-4-2018 n. 10112).”
Ciò posto dunque, non essendo il protocollo vincolante per il giudice e alla luce dell'istanza di liquidazione depositata da parte ricorrente, il compenso da liquidare deve essere determinato nella somma di euro 3025,00 da decurtare di 1/3 ex articolo 106 bis D.P.R. 115/02 e quindi nell'importo di euro 2016,67.
Non può invece condividersi quanto richiesto dal difensore con riferimento alle ulteriori somme richieste e cioè con riferimento alla somma di euro 378,00 e di euro 1229,00 richieste per le fasi di studio e introduttiva indicate nella tabella “cautelare personale”.
Ed infatti, come correttamente affermato dal Giudice penale, la fase cautelare (e cioè quella in relazione alla quale il difensore chiede il compenso) si è svolta innanzi al Gip/Gup: le mere istanze di revoca/sostituzione della misura richieste al Tribunale non possono essere liquidate autonomamente in quanto ricomprese nella liquidazione dei compensi delle fasi nelle quali sono state presentate.
Ed infatti il decreto ministeriale D.M. 55/2014 come novellato dal decreto ministeriale 147/2022 prevede che all'interno della fase introduttiva del giudizio ( i cui compensi sono stati riconosciuti) sono previsti: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi,
- 2 - impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Quindi le istanze in relazione alle quali la parte ricorrente chiede il pagamento rientrano in quelle già ricomprese nella fase introduttiva.
D'altronde, consentire la liquidazione di una fase di studio ed introduttiva relativa alla fase cautelare personale
(pacificamente non avvenuta innanzi al giudice penale ma innanzi al Gip/gup) potrebbe costituire una duplicazione dei compensi per attività che in realtà sono state svolte innanzi ad un ufficio differente, mentre il giusto riconoscimento per l'attività difensiva relativa alle mere richieste di revoca della misura in sede dibattimentale è ricompreso nella fase introduttiva del giudizio ( in questo caso quello innanzi al Tribunale monocratico).
La circostanza che la parte ricorrente chiede l'applicazione del decreto ministeriale e non del protocollo fa sì che non possa esserle riconosciuto neanche l'aumento che il giudice penale aveva riconosciuto per lo stato di detenzione dell'assistito, previsto dal Protocollo ma non dal decreto ministeriale.
In conclusione, in parziale riforma del decreto di liquidazione del 1.07.2024 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio, Tribunale penale monocratico, nel procedimento n. 330/2024 R.G. n. 498/2024 Liq. e n. 105/2024 G.P. il compenso spettante in favore dell'avvocato deve essere rideterminato nella misura di euro Parte_1
2016,67 oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
La parziale soccombenza giustifica l'irripetibilità delle spese sostenute dal ricorrente per il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. Carlo Barile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv. nei confronti del , disattesa ogni altra istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione dei compensi, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale penale monocratico, nel procedimento n. 330/2024 R.G. n. 498/2024 Liq. e n. 105/2024 G.P. ridetermina e liquida in favore dell'avv. l'importo totale di € 2016,67 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
b) dichiara irripetibili le spese sostenute dal ricorrente per il presente giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio, il 25/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 3 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2820 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. in proprio, con domicilio eletto in Cavaria con Premezzo alla via Amendola n.200/A, Parte_1 presso il difensore avv. ; Parte_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(p. iva n. ), in persona del Ministro por tempore domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 presso la sede dell'Avvocatura dello Stato in Milano alla via Freguglia n.1;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ed ex artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 l'avv.
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 01.07.2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, Pt_1
Tribunale Monocratico penale, procedimento n. 330/2024 R.G., notificato il 02.07.2024, in forza del quale è stato liquidato in favore della ricorrente l'importo di Euro 1933,33 oltre spese generali e oneri accessori, per l'attività svolta quale difensore di fiducia di ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data 22.02.2024. CP_2
A motivo dell'opposizione la ricorrente ha dedotto: l'erronea applicazione da parte del Tribunale del Protocollo sottoscritto nel giugno 2017 dal Tribunale di Busto Arsizio dovendosi applicare i parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 alla luce della complessità dell'attività svolta dalla ricorrente;
l'erroneità da parte del giudice nel non liquidare la fase cautelare e di ritenere comprese nella fase “ Tribunale Monocratico” le istanze di revoca delle misure cautelari.
Ha concluso chiedendo la revoca del decreto impugnato e la conseguente liquidazione degli onorari dovuti nella misura indicata nell'istanza presentata al giudice del processo penale pari ad euro 3088,00 ( già operata la riduzione di un terzo ex articolo 106 bis D.P.R. 115/2002) o il compenso maggiore o minore che verrà ritenuto di giustizia tenuto conto delle previsioni del DM 55/2014.
Seppur ritualmente citato il non si è costituito in giudizio e veniva dichiarato contumace Controparte_1 all'udienza del 25.02.2025.
La causa è stata istruita documentalmente e trattenuta in decisione, a seguito di discussione orale, ai sensi
- 1 - dell'articolo 281 sexies comma 3 c.p.c.
Parte ricorrente contesta, in primo luogo, la circostanza che il Tribunale Monocratico abbia applicato il Protocollo
stipulato dal Tribunale di Busto Arsizio nel 2017 e invece avrebbe dovuto applicare i parametri del decreto ministeriale 55/2014 come modificati dal d.m. 147/2022.
Ebbene sul punto va osservato che i protocolli possono assumersi come parametri orientativi, anche se va escluso che gli stessi possano in alcun modo vincolare il giudice della liquidazione in quanto privi di valore normativo e cogente per l'interprete.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha, di recente, chiarito che: “Quanto ai protocolli stipulati presso molte sedi giudiziarie, essi hanno acquisito un rilievo spiccato negli ultimi decenni, quali forme di autoregolamentazione di prassi condivise. Essi sono generalmente promossi da gruppi di magistrati, avvocati e
di funzionari amministrativi che si assumono l'impegno di cooperare per migliorare l'amministrazione della giustizia in un determinato ambito territoriale. Accanto alla responsabilità imputabile individualmente, sulla base delle norme che definiscono i loro ruoli professionali nell'organizzazione giudiziaria e nel processo, questi gruppi si fanno liberamente carico di una responsabilità ulteriore, imputabile collettivamente alle persone che con la
loro attività, secondo le proprie competenze, incidono sulla amministrazione della giustizia. Tuttavia, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva. In ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali” (Cassazione civile sez. II,
20/10/2023, n. 29184).
Ed ancora, la Cassazione ha affermato con sentenza n. 32549/2023 che “si esclude che l'atto convenzionale derogatorio alla tariffa professionale possa essere posto a fondamento della decisione nei confronti del difensore opponente, in quanto privo di valore normativo e di efficacia vincolante verso di lui (Cass. Sez. 6-2 21-
2-2012 n. 2527 Rv. 621828-01, con specifico riferimento a protocollo per la liquidazione dei compensi ai
difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
cfr. altresì Cass. Sez. 2 13-6-2022 n. 19041.
Sull'assenza di carattere precettivo dei protocolli di intesa per la redazione degli atti processuali, cfr. Cass. Sez.
1 31-5-2022 n. 17667, Cass. Sez. 2 3-9-2021 n. 23873, Cass. Sez. 1 24-4-2018 n. 10112).”
Ciò posto dunque, non essendo il protocollo vincolante per il giudice e alla luce dell'istanza di liquidazione depositata da parte ricorrente, il compenso da liquidare deve essere determinato nella somma di euro 3025,00 da decurtare di 1/3 ex articolo 106 bis D.P.R. 115/02 e quindi nell'importo di euro 2016,67.
Non può invece condividersi quanto richiesto dal difensore con riferimento alle ulteriori somme richieste e cioè con riferimento alla somma di euro 378,00 e di euro 1229,00 richieste per le fasi di studio e introduttiva indicate nella tabella “cautelare personale”.
Ed infatti, come correttamente affermato dal Giudice penale, la fase cautelare (e cioè quella in relazione alla quale il difensore chiede il compenso) si è svolta innanzi al Gip/Gup: le mere istanze di revoca/sostituzione della misura richieste al Tribunale non possono essere liquidate autonomamente in quanto ricomprese nella liquidazione dei compensi delle fasi nelle quali sono state presentate.
Ed infatti il decreto ministeriale D.M. 55/2014 come novellato dal decreto ministeriale 147/2022 prevede che all'interno della fase introduttiva del giudizio ( i cui compensi sono stati riconosciuti) sono previsti: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi,
- 2 - impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Quindi le istanze in relazione alle quali la parte ricorrente chiede il pagamento rientrano in quelle già ricomprese nella fase introduttiva.
D'altronde, consentire la liquidazione di una fase di studio ed introduttiva relativa alla fase cautelare personale
(pacificamente non avvenuta innanzi al giudice penale ma innanzi al Gip/gup) potrebbe costituire una duplicazione dei compensi per attività che in realtà sono state svolte innanzi ad un ufficio differente, mentre il giusto riconoscimento per l'attività difensiva relativa alle mere richieste di revoca della misura in sede dibattimentale è ricompreso nella fase introduttiva del giudizio ( in questo caso quello innanzi al Tribunale monocratico).
La circostanza che la parte ricorrente chiede l'applicazione del decreto ministeriale e non del protocollo fa sì che non possa esserle riconosciuto neanche l'aumento che il giudice penale aveva riconosciuto per lo stato di detenzione dell'assistito, previsto dal Protocollo ma non dal decreto ministeriale.
In conclusione, in parziale riforma del decreto di liquidazione del 1.07.2024 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio, Tribunale penale monocratico, nel procedimento n. 330/2024 R.G. n. 498/2024 Liq. e n. 105/2024 G.P. il compenso spettante in favore dell'avvocato deve essere rideterminato nella misura di euro Parte_1
2016,67 oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
La parziale soccombenza giustifica l'irripetibilità delle spese sostenute dal ricorrente per il presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, nella persona del G.U. Carlo Barile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'avv. nei confronti del , disattesa ogni altra istanza ed Parte_1 Controparte_1 eccezione, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto di liquidazione dei compensi, emesso dal
Tribunale di Busto Arsizio, Tribunale penale monocratico, nel procedimento n. 330/2024 R.G. n. 498/2024 Liq. e n. 105/2024 G.P. ridetermina e liquida in favore dell'avv. l'importo totale di € 2016,67 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
b) dichiara irripetibili le spese sostenute dal ricorrente per il presente giudizio.
Così deciso in Busto Arsizio, il 25/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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