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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Rgac n. 1571/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. AN AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1571/2024
TRA
( , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
v i, sito in Civitavecchia via Traiana n. 73, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e endo: -che era Controparte_1 Controparte_2 propriet n no n. 17 identificato al FG 23, part.281sub 502 già sub 3; -che con ricorso ex art. 696 c.p.c., dopo aver esperito la mediazione con esito negativo, aveva chiesto la nomina di un CTU per l'accertamento tecnico preventivo, anche ai fini conciliativi, diretto a verificare lo stato dell'immobile, ed in particolare, parte istante aveva richiesto: “- In via preliminare, descrivere lo stato dei luoghi dell'unità immobiliare;
- Verificare se il serbatoio sia coperto da amianto e pertanto debba essere smantellato a cura e spese delle parti resistenti;
- Verificare ogni altro danno causato dal serbatoio e/o da tubi che asservono le proprietà limitrofe anche se sostituite ex novo dalle parti resistenti;
- Determinare il quantum di tutti i danni subiti e subendi dall'odierna istante sia all'interno dell'immobile sia alla propria persona;
All'esito, il CTU tenti la conciliazione dell'instauranda lite giudiziaria ai sensi dell'art. 696 – bis cpc redigendo, nel caso di esito favorevole, apposito verbale di conciliazione;
Conseguentemente attribuire, in caso di esito positivo, con decreto, efficacia di titolo esecutivo a detto processo verbale di conciliazione”; -che veniva nominato il ctu Ing.
il quale aveva accertato che “Ritiene probabile una Persona_1 perdita di tenuta del serbatoio idrico e dell'impianto di riserva idrica, comprensivo di tubazioni in pressione, che potrebbe generare percolamenti con conseguente inibizione del terreno con successiva risalita dell'umidità tramite le fondazioni a sacco, sulla muratura portante del fabbricato;
….per effettuare il ripristino dello stato dei luoghi ed attuare il risanamento dell'unità immobiliare bisognerà demolire, rimuovere e smantellare il serbatoio idrico ripristinando le zone ammalorate”; -che il serbatoio non era stato ancora smantellato, sebbene si era dimostrata disponibile. Controparte_2
Sulla scorta delle co precedono, rassegnava nel seguente modo: “- Accertato e dichiarato, come da CTU dell'Ing. , che le Persona_1 infiltrazioni di acqua dell'immobile dell'istante siano da i rbatoio insistente nella proprietà della Sig.ra e asservente anche Controparte_2 all'immobile di proprietà del Sig. ondannare le parti Parte_2 convenute al ripristino dello stato d e indicato nell'allegato della perizia;
- Condannare le parti convenute al pagamento delle spese per l'esecuzione delle opere cosi come quantificate nell'elaborato peritale pari ad
€.11.012,50; - Condannare le parti convenute al pagamento delle spese della Ctu, relativa all'Atp, liquidate in €.2.663,97; - Condannare le parti convenute al pagamento dei danni subiti e subendi da parte istante per il comportamento processuale tenuto dalle parti, sin dalla mediazione, nonché al pagamento dei danni morali subiti da parte istante e dalla di lui moglie per aver vissuto nell'immobile ammalorato e che si quantificano in €. 10.000,00 e/o in quella somma di giustizia che si riterrà più opportuna. - con vittoria di spese e compensi di lite della presente causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2.Nessuno si costituivano in giudizio per e Controparte_3 CP_2 he rimanevano contumaci.
[...]
3.La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Sulla scorta della documentazione versata in atti e di quanto verificato e accertato dal ctu Ing. , in sede di atp, è emerso la Persona_1 presenza di tracce di u parte bassa delle tramezzature e tamponature dell'unità immobiliare, con deterioramento della tinteggiatura e ammaloramento dell'intonaco. Il fenomeno descritto e l'ammaloramento sono distribuiti maggiormente nella parte laterale della camera da letto, in concomitanza con il confine che separa l'unità immobiliare della ricorrente con l'unità immobiliare della resistente con epicentro nell'angolo tra CP_2 il confine di adiacenza tra le tamponat confine con l'area esterna di pertinenza. Tuttavia, il ctu ha anche constatato la presenza di umidità di risalita, con effetti minori, ma sempre rilevanti, estesa all'intera unità immobiliare. Ulteriore fenomeno presente è quello di tracce di condensa distribuita in concomitanza degli angoli degli ambienti, anch'essa distribuita in maniera uniforme nell'ambito dell'intera unità immobiliare. Il ctu ha eseguito una prova igrometrica effettuata mediante Igrometro FLIR MR 59 (Misuratore di umidità con sonda a sfera) e Termoigrometro FLIR MR160 (con misurazione guidata a infrarossi IGMTM), le cui risultanze hanno evidenziato un fenomeno sicuramente ancora presente.
5.In relazione alle cause, il ctu ha appurato “• le prove igrometriche hanno dato riscontri di murature con umidità presente, nonostante i sopralluoghi siano stati effettuati in periodo non invernale;
• le prove termografiche hanno dato riscontri di maggior umidità di risalita, distribuite in tutta l'unità immobiliare ma più rilevanti in camera da letto, in corrispondenza del confine con la proprietà resistente ( come dalle evidenze di cui alla;
• lo stato di CP_2 scarsa manutenzione dell' di riserva idrica, dotato di serbatoio di accumulo e collegato sistema di sollevamento, dotato di pompa elettrica e tubazioni di collegamento e distribuzione acqua, con particolare riferimento al serbatoio rivestito nella parte interna da teli in plastica, posti in maniera provvisoria e fissati in maniera posticcia su assi di legno, come a denunciare presumibilmente un tentativo di bloccare perdite pregresse” per poi concludere sulla scorta del criterio del “più probabile che non” che vi è una
“perdita di tenuta del serbatoio idrico e dell'impianto di riserva idrica, comprensivo di tubazioni in pressione, che potrebbe generare percolamenti con conseguente imbibizione del terreno con successiva risalita dell'umidità, tramite le fondazioni a sacco, sulla muratura portante del fabbricato. Tali strutture infatti, essendo di costruzione non recente, possiedono sicuramente carenze costruttive in ordine all'impermeabilizzazione nei confronti del terreno e delle strutture verticali a diretto contatto con il terreno circostante, anche in relazione al fatto che le aree esterne al fabbricato che ospita le unità immobiliari in argomento non sono isolate ed hanno un alto indice di permeabilità (anche il consulente di parte ricorrente tratta la inefficiente impermeabilizzazione della pavimentazione esterna, post ad una quota superiore all'immobile di parte ricorrente) in riferimento alle aree esterne. Il sottoscritto vuole inoltre rappresentare che, tutte le prove effettuate sono di carattere non distruttivo e non possono dare la certezza fornita da una ricerca mediante demolizione, non possibile a causa della particolare situazione di contumacia delle parti resistenti”.
6.Risulta dalla ctu -ma anche dall'ammissione contenuta nel verbale di mediazione da parte di che il serbatoio insiste e si trova Controparte_2 all'interno dell'area conf ietà. Pertanto, risponde dei danni derivanti dalla “perdita di Controparte_2 tenuta de e dell'impianto di riserva idrica, comprensivo di tubazioni in pressione” quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo proprietaria dell'area dove il serbatorio si trova ed insiste;
viceversa, non è emersa agli atti alcuna chiara posizione di custode (art. 2051 c.c.) o di condotta illecita colpevole (art. 2043 c.c.) di che abbia Controparte_1 concorso alla causazione del danni imputabi tenuta del serbatorio idrico posto nell'area di proprietà di e rispetto al Controparte_2 quale ella è custode.
7.I lavori da eseguire si riassumono in “opere di demolizione, rimozione e smaltimento, rimozione serbatoio idrico, collaudo di tenuta, ripristino delle zone ammalorate, comprensive di risanamento del muro di confine” per un costo di euro 11.012,50. In particolare, all'esito del deposito della nota di precisazione e suddivisione dei costi per la risoluzione delle cause (ossia la rimozione del serbatoio) e per il ripristino dei locali di proprietà del ricorrente, si evince che per le opere di ripristino i costi ammontano ad euro 4.094,14.
8.In conclusione, va condannata ad eseguire i lavori indicati Controparte_2 dal ctu per la ri e delle infiltrazioni e tracce di umidità (di valore di euro 6.918,10) ed indicati nella nota di chiarimenti del 3.11.2025, nonché al risarcimento del danno in favore di mediante il Controparte_2 pagamento di euro 4.094,14 oltre rivalutazione posito della ctu nel giudizio di atp sino alla presente sentenza;
sulla somma complessiva risultante alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo. Spetta il rimborso delle spese della ctu del giudizio di atp liquidate nella somma di euro 2.663,97. Non risulta desumibile la prova per il risarcimento del danno morale o di altri danni indicati nelle conclusioni del ricorso. Va, infine, respinta la domanda nei confronti di . Parte_3
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a carico di tenuto conto del DM vigente, del Controparte_2 valore della causa, dell le svolta e della complessità della causa.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente nei confronti di CP_2
CONDANNANDO, per le ragioni di cui in motivazione,
[...] CP_2 ad eseguire i lavori indicati dal ctu Ing.
[...] Persona_1 rimozione delle cause delle infiltrazioni e tracce di umidità (di valore di euro 6.918,10) indicati nella nota di chiarimenti del 3.11.2025 (e nel computo metrico allegato con medesima data), nonché al risarcimento del danno in favore di mediante il pagamento in favore di Parte_1 quest'ultim e rivalutazione ed interessi dal deposito della ctu nel giudizio di atp sino alla presente sentenza;
sulla somma complessiva alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
el giudizio di atp (Rg n. 421 Parte_1 ro 2.663,97;
-RIGETTA per il resto la domanda di parte ricorrente nei confronti di
[...]
; Parte_3
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di Parte_1
di cui euro 145,00 per spese vive ed euro 4.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Guerrina Crescentini, difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Civitavecchia 7.11.2025
Il giudice
AN AN
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Nella persona del Giudice Dott. AN AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Rgac n. 1571/2024
TRA
( , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
v i, sito in Civitavecchia via Traiana n. 73, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e endo: -che era Controparte_1 Controparte_2 propriet n no n. 17 identificato al FG 23, part.281sub 502 già sub 3; -che con ricorso ex art. 696 c.p.c., dopo aver esperito la mediazione con esito negativo, aveva chiesto la nomina di un CTU per l'accertamento tecnico preventivo, anche ai fini conciliativi, diretto a verificare lo stato dell'immobile, ed in particolare, parte istante aveva richiesto: “- In via preliminare, descrivere lo stato dei luoghi dell'unità immobiliare;
- Verificare se il serbatoio sia coperto da amianto e pertanto debba essere smantellato a cura e spese delle parti resistenti;
- Verificare ogni altro danno causato dal serbatoio e/o da tubi che asservono le proprietà limitrofe anche se sostituite ex novo dalle parti resistenti;
- Determinare il quantum di tutti i danni subiti e subendi dall'odierna istante sia all'interno dell'immobile sia alla propria persona;
All'esito, il CTU tenti la conciliazione dell'instauranda lite giudiziaria ai sensi dell'art. 696 – bis cpc redigendo, nel caso di esito favorevole, apposito verbale di conciliazione;
Conseguentemente attribuire, in caso di esito positivo, con decreto, efficacia di titolo esecutivo a detto processo verbale di conciliazione”; -che veniva nominato il ctu Ing.
il quale aveva accertato che “Ritiene probabile una Persona_1 perdita di tenuta del serbatoio idrico e dell'impianto di riserva idrica, comprensivo di tubazioni in pressione, che potrebbe generare percolamenti con conseguente inibizione del terreno con successiva risalita dell'umidità tramite le fondazioni a sacco, sulla muratura portante del fabbricato;
….per effettuare il ripristino dello stato dei luoghi ed attuare il risanamento dell'unità immobiliare bisognerà demolire, rimuovere e smantellare il serbatoio idrico ripristinando le zone ammalorate”; -che il serbatoio non era stato ancora smantellato, sebbene si era dimostrata disponibile. Controparte_2
Sulla scorta delle co precedono, rassegnava nel seguente modo: “- Accertato e dichiarato, come da CTU dell'Ing. , che le Persona_1 infiltrazioni di acqua dell'immobile dell'istante siano da i rbatoio insistente nella proprietà della Sig.ra e asservente anche Controparte_2 all'immobile di proprietà del Sig. ondannare le parti Parte_2 convenute al ripristino dello stato d e indicato nell'allegato della perizia;
- Condannare le parti convenute al pagamento delle spese per l'esecuzione delle opere cosi come quantificate nell'elaborato peritale pari ad
€.11.012,50; - Condannare le parti convenute al pagamento delle spese della Ctu, relativa all'Atp, liquidate in €.2.663,97; - Condannare le parti convenute al pagamento dei danni subiti e subendi da parte istante per il comportamento processuale tenuto dalle parti, sin dalla mediazione, nonché al pagamento dei danni morali subiti da parte istante e dalla di lui moglie per aver vissuto nell'immobile ammalorato e che si quantificano in €. 10.000,00 e/o in quella somma di giustizia che si riterrà più opportuna. - con vittoria di spese e compensi di lite della presente causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
2.Nessuno si costituivano in giudizio per e Controparte_3 CP_2 he rimanevano contumaci.
[...]
3.La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Sulla scorta della documentazione versata in atti e di quanto verificato e accertato dal ctu Ing. , in sede di atp, è emerso la Persona_1 presenza di tracce di u parte bassa delle tramezzature e tamponature dell'unità immobiliare, con deterioramento della tinteggiatura e ammaloramento dell'intonaco. Il fenomeno descritto e l'ammaloramento sono distribuiti maggiormente nella parte laterale della camera da letto, in concomitanza con il confine che separa l'unità immobiliare della ricorrente con l'unità immobiliare della resistente con epicentro nell'angolo tra CP_2 il confine di adiacenza tra le tamponat confine con l'area esterna di pertinenza. Tuttavia, il ctu ha anche constatato la presenza di umidità di risalita, con effetti minori, ma sempre rilevanti, estesa all'intera unità immobiliare. Ulteriore fenomeno presente è quello di tracce di condensa distribuita in concomitanza degli angoli degli ambienti, anch'essa distribuita in maniera uniforme nell'ambito dell'intera unità immobiliare. Il ctu ha eseguito una prova igrometrica effettuata mediante Igrometro FLIR MR 59 (Misuratore di umidità con sonda a sfera) e Termoigrometro FLIR MR160 (con misurazione guidata a infrarossi IGMTM), le cui risultanze hanno evidenziato un fenomeno sicuramente ancora presente.
5.In relazione alle cause, il ctu ha appurato “• le prove igrometriche hanno dato riscontri di murature con umidità presente, nonostante i sopralluoghi siano stati effettuati in periodo non invernale;
• le prove termografiche hanno dato riscontri di maggior umidità di risalita, distribuite in tutta l'unità immobiliare ma più rilevanti in camera da letto, in corrispondenza del confine con la proprietà resistente ( come dalle evidenze di cui alla;
• lo stato di CP_2 scarsa manutenzione dell' di riserva idrica, dotato di serbatoio di accumulo e collegato sistema di sollevamento, dotato di pompa elettrica e tubazioni di collegamento e distribuzione acqua, con particolare riferimento al serbatoio rivestito nella parte interna da teli in plastica, posti in maniera provvisoria e fissati in maniera posticcia su assi di legno, come a denunciare presumibilmente un tentativo di bloccare perdite pregresse” per poi concludere sulla scorta del criterio del “più probabile che non” che vi è una
“perdita di tenuta del serbatoio idrico e dell'impianto di riserva idrica, comprensivo di tubazioni in pressione, che potrebbe generare percolamenti con conseguente imbibizione del terreno con successiva risalita dell'umidità, tramite le fondazioni a sacco, sulla muratura portante del fabbricato. Tali strutture infatti, essendo di costruzione non recente, possiedono sicuramente carenze costruttive in ordine all'impermeabilizzazione nei confronti del terreno e delle strutture verticali a diretto contatto con il terreno circostante, anche in relazione al fatto che le aree esterne al fabbricato che ospita le unità immobiliari in argomento non sono isolate ed hanno un alto indice di permeabilità (anche il consulente di parte ricorrente tratta la inefficiente impermeabilizzazione della pavimentazione esterna, post ad una quota superiore all'immobile di parte ricorrente) in riferimento alle aree esterne. Il sottoscritto vuole inoltre rappresentare che, tutte le prove effettuate sono di carattere non distruttivo e non possono dare la certezza fornita da una ricerca mediante demolizione, non possibile a causa della particolare situazione di contumacia delle parti resistenti”.
6.Risulta dalla ctu -ma anche dall'ammissione contenuta nel verbale di mediazione da parte di che il serbatoio insiste e si trova Controparte_2 all'interno dell'area conf ietà. Pertanto, risponde dei danni derivanti dalla “perdita di Controparte_2 tenuta de e dell'impianto di riserva idrica, comprensivo di tubazioni in pressione” quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo proprietaria dell'area dove il serbatorio si trova ed insiste;
viceversa, non è emersa agli atti alcuna chiara posizione di custode (art. 2051 c.c.) o di condotta illecita colpevole (art. 2043 c.c.) di che abbia Controparte_1 concorso alla causazione del danni imputabi tenuta del serbatorio idrico posto nell'area di proprietà di e rispetto al Controparte_2 quale ella è custode.
7.I lavori da eseguire si riassumono in “opere di demolizione, rimozione e smaltimento, rimozione serbatoio idrico, collaudo di tenuta, ripristino delle zone ammalorate, comprensive di risanamento del muro di confine” per un costo di euro 11.012,50. In particolare, all'esito del deposito della nota di precisazione e suddivisione dei costi per la risoluzione delle cause (ossia la rimozione del serbatoio) e per il ripristino dei locali di proprietà del ricorrente, si evince che per le opere di ripristino i costi ammontano ad euro 4.094,14.
8.In conclusione, va condannata ad eseguire i lavori indicati Controparte_2 dal ctu per la ri e delle infiltrazioni e tracce di umidità (di valore di euro 6.918,10) ed indicati nella nota di chiarimenti del 3.11.2025, nonché al risarcimento del danno in favore di mediante il Controparte_2 pagamento di euro 4.094,14 oltre rivalutazione posito della ctu nel giudizio di atp sino alla presente sentenza;
sulla somma complessiva risultante alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo. Spetta il rimborso delle spese della ctu del giudizio di atp liquidate nella somma di euro 2.663,97. Non risulta desumibile la prova per il risarcimento del danno morale o di altri danni indicati nelle conclusioni del ricorso. Va, infine, respinta la domanda nei confronti di . Parte_3
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo a carico di tenuto conto del DM vigente, del Controparte_2 valore della causa, dell le svolta e della complessità della causa.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE la domanda di parte ricorrente nei confronti di CP_2
CONDANNANDO, per le ragioni di cui in motivazione,
[...] CP_2 ad eseguire i lavori indicati dal ctu Ing.
[...] Persona_1 rimozione delle cause delle infiltrazioni e tracce di umidità (di valore di euro 6.918,10) indicati nella nota di chiarimenti del 3.11.2025 (e nel computo metrico allegato con medesima data), nonché al risarcimento del danno in favore di mediante il pagamento in favore di Parte_1 quest'ultim e rivalutazione ed interessi dal deposito della ctu nel giudizio di atp sino alla presente sentenza;
sulla somma complessiva alla data della presente sentenza sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo;
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
el giudizio di atp (Rg n. 421 Parte_1 ro 2.663,97;
-RIGETTA per il resto la domanda di parte ricorrente nei confronti di
[...]
; Parte_3
-CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
delle spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di Parte_1
di cui euro 145,00 per spese vive ed euro 4.000,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Guerrina Crescentini, difensore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Civitavecchia 7.11.2025
Il giudice
AN AN