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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
ORDINANZA
- art. 669 terdecies c.p.c. -
R.G. Reclamo n. 1691/2025
Il Tribunale di Napoli riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici: dott.ssa Roberta De Luca Presidente dott.ssa Nunzia Tesone Giudice dott.ssa Anna Maria Diana Giudice rel. nel giudizio di reclamo presentato su istanza dell'avv. nata a Parte_1
Napoli il 16.05.1976 (C.F. ), con studio in Napoli, alla C.F._1
Via Toledo n. 429, rappresentata e difesa da sé stessa, avverso l'ordinanza emessa fuori udienza dal Giudice dott.ssa Valeria Conforti, in data
16.01.2025, nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis cpc n. RG. 20449/2024, con la quale veniva rigettato il ricorso per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c, con condanna alle spese di lite;
- letti gli atti;
- sciogliendo la riserva, di cui al separato verbale di udienza collegiale del
02.04.2025
OSSERVA
Il presente giudizio ha ad oggetto l'ordinanza emanata dal Giudice dott.ssa
Valeria Conforti, in data 16.01.2025, nell'ambito del giudizio n. RG.
20449/2024, che rigettava il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. con il quale si
1 chiedeva la nomina di un C.T.U. affinchè, previo sopralluogo, accertasse e descrivesse lo stato manutentivo attuale dei luoghi, le cause, la natura degli eventuali danni all'immobile sito in Napoli, al Vico II Cisterna dell'Olio n. 3, con contestuale indicazione delle opere a farsi per la loro eliminazione e stima dei relativi costi.
L'avv. ha censurato l'ordinanza impugnata reiterando, con Parte_1
l'atto di reclamo, le doglianze sollevate in primo grado.
In particolare, la reclamante, a sostegno delle proprie eccezioni, ha lamentato che:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Napoli al Vico II Cisterna dell'Olio n. 3, di circa 170 mq, identificato al Catasto del Comune di Napoli sez. SGU foglio 1, particella 147 sub 19 e particella 147 sub 18, in virtù di testamento olografo della madre , deceduta in data Persona_1
28.12.2000, pubblicato in data 23.1.2000 per Notaio di Napoli, rep. Per_2
22901;
- il predetto immobile è attualmente occupato dal fratello, Persona_3
titolare di un diritto di abitazione in base al medesimo testamento;
- dopo aver lasciato l'appartamento nel 2002 a causa di una grave conflittualità con il fratello, non vi è più entrata da oltre vent'anni;
- tuttavia, nel giugno 2024, ha appreso dell'esistenza di infiltrazioni provenienti dall'unità immobiliare abitata dal fratello, che hanno arrecato danni ad un appartamento attiguo, già oggetto di problematiche analoghe nel
2023 e, per tale motivo, ha chiesto più volte di poter effettuare un sopralluogo, senza ottenere alcuna collaborazione dal fratello, il quale ha persino inviato più comunicazioni formali per negare l'accesso e nonostante vari tentativi, la reclamante non è riuscita ad accertare direttamente lo stato manutentivo dell'immobile, pur essendone proprietaria e avendo il diritto di verificare che
2 l'occupante ne faccia un uso conforme alla diligenza del buon padre di famiglia;
-a fronte di questa situazione, la reclamante ha promosso ricorso ex art. 669 bis per la nomina di un C.T.U. volto a verificare lo stato dell'immobile, le cause dei danni e l'eventuale necessità di interventi manutentivi;
Parte reclamante ha lamentato che:
1) il Giudice ha travisato il contenuto della domanda, atteso che l'istanza non era volta all'accertamento di danni di terzi, ma esclusivamente alla verifica dello stato di degrado dell'immobile e delle responsabilità connesse, stante la grave situazione manutentiva della proprietà, comprovata dalla circostanza che lo stesso fratello aveva più volte lamentato infiltrazioni e condizioni di insalubrità, a riprova della necessità di un intervento per accertare l'entità dei problemi e prevenire danni strutturali;
2) il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. è ammissibile, in quanto, come strumento processuale, esso ha una duplice funzione: da un lato, favorire la composizione della lite tra le parti attraverso un accertamento tecnico neutrale;
dall'altro, precostituire una prova utile in un eventuale giudizio di merito e la richiesta di nomina di un C.T.U. era volta proprio a ottenere un'analisi preliminare dello stato dell'immobile,
3) il ricorso ex art. 696 bis cpc proposto dalla reclamante non ha alcuna finalità pretestuosa, tanto più che ha ricevuto ulteriori segnalazioni di infiltrazioni, provenienti dal proprio immobile, all'appartamento sottostante ed anche l'amministratore condominiale le aveva intimato un intervento immediato, evidenziando il rischio di cedimenti strutturali in un edificio storico con solai in legno.
Parte reclamante ha concluso chiedendo, in accoglimento del reclamo, di nominare, un C.T.U., che, previo sopralluogo, accerti e descriva lo stato
3 manutentivo attuale dei luoghi, le cause, la natura degli eventuali danni all'immobile sito in Napoli, al Vico II Cisterna dell'Olio n. 3, con contestuale indicazione delle opere a farsi per la loro eliminazione e stima dei relativi costi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio con la notifica del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, in data 20.03.2025, si costituiva il reclamato , il quale, nel contestare le eccezioni sollevate Persona_3
da evidenziava che: Parte_1
- l'istanza della sorella risulta priva di fondamento giuridico e basata su una volontà di interferire nella sua sfera privata, anziché su un reale interesse alla manutenzione dell'immobile, sostenendo la correttezza della decisione del
Tribunale di primo grado, che ha rigettato la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio;
- l'immobile in questione, di proprietà della reclamante, è gravato da un diritto di abitazione a suo favore, attribuitogli per disposizione testamentaria della madre e, nel corso degli anni, sono state effettuate le necessarie manutenzioni ordinarie, non essendovi alcun diritto della sorella di entrare nella casa senza il suo consenso, salvo situazioni eccezionali, che non ricorrono nel caso di specie;
- il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. non può essere utilizzato come mezzo esplorativo per accertare eventuali danni futuri e ipotetici, ma deve fondarsi su un credito certo e attuale, derivante da una specifica violazione contrattuale o da un illecito;
- l'impugnata impugnata ordinanza è corretta in quanto la reclamante non ha indicato in modo chiaro e inequivocabile l'oggetto del proprio ricorso né ha fornito elementi tali da giustificare la nomina di un consulente tecnico d'ufficio;
4 - le comunicazioni intercorse con la reclamante e con l'amministratore del condominio non dimostrano alcuna urgenza o pericolo concreto che possa giustificare un intervento giudiziale d'urgenza.
Parte reclamata concludeva, quindi, per il rigetto del reclamo con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione. Inoltre chiedeva il risarcimento dei danni per lite temeraria in favore di . Persona_3
All'udienza del 02.04.2025, il Collegio ha riservato la decisione.
L'ordinanza impugnata risulta correttamente motivata e, pertanto, va confermata.
In particolare, il rigetto del ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato motivato sulla base della seguente statuizione: “nel caso in esame non è chiaro se il diritto che la ricorrente vorrebbe tutelare sia il diritto di accedere all'immobile quale proprietaria nei riguardi del titolare del diritto di abitazione, diritto rispetto al quale l'accertamento tecnico richiesto appare non pertinente oltre che estremamente esplorativo ovvero se la lite (che si vorrebbe evitare con la previa conciliazione) abbia piuttosto ad oggetto eventuali danni da risarcire a terzi in ragione delle infiltrazioni sopra indicate, ove determinate dallo stato manutentivo del bene (come sembra avere precisato la ricorrente all'udienza del 10.12.2024) ed in tale caso si tratterebbe di una possibile lite con terzi e non già con il germano citato in giudizio”.
Il Collegio osserva che il procedimento di accertamento tecnico preventivo (tanto quello ordinario previsto dall'art. 696 c.p.c. quanto quello “conciliativo” previsto dall'art 696 – bis c.p.c.) assolve alla funzione di anticipare l'istruttoria tecnica di un futuro giudizio quando, rispettivamente, vi siano ragioni di urgenza o al fine di favorire la conciliazione delle parti.
5 Oltre alla funzione descrittiva con finalità probatorie, l'accertamento può estendersi anche alle valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.
Il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie, è caratterizzato sia da una funzione accertativa del danno che da una funzione conciliativa, stante l'obbligo in capo al consulente di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti, e non richiede il requisito dell'urgenza, ben potendo essere esperito anche al di fuori delle condizioni previste dall'art. 696 c.p.c.
Tanto premesso, l'indicazione della domanda di merito (intesa quale petitum e causa petendi), a parere del Tribunale, è indispensabile ai fini della validità sia del ricorso per ATP ex art.696 c.p.c. sia del ricorso ex art.696 bis c.p.c..
Quanto al ricorso ex art.696 bis c.p.c., la indicazione della domanda di merito
(sempre intesa come petitum e causa petendi) è necessaria al fine di consentire al giudice di verificarne i presupposti di legge, in quanto non per ogni controversia è previsto il ricorso di cui all'art.696 bis, ma solo per quelle nelle quali la consulenza sia dirimente “ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” : è evidente come la Ctu possa ritenersi risolutiva della controversia solo se nel ricorso sia indicato l'oggetto della lite e cioè della domanda che si intende proporre nel giudizio di merito.
Si aggiunga, poi , che solamente una sufficiente allegazione dell'oggetto della causa di merito può consentire alla parte convenuta un'adeguata difesa e valutare, all'esito dell'esperimento della Ctu, se sia conveniente conciliare .
L''istituto della consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. vale, innanzitutto, a far sì che la conoscenza anticipata del futuro, probabile esito della causa di merito, sia tale da dissuadere le parti dall'instaurarla o dal
6 coltivarla, a fronte di una prognosi sfavorevole ad una delle due parti o comunque a seguito della valutazione dei contrapposti diritti ed interessi, ovvero di una soccombenza parziale reciproca.
Il ricorso deve, dunque, indicare (oltre al nominativo della parte nei cui confronti è richiesto l'accertamento) il contenuto della futura domanda di merito, non soltanto per quanto richiesto dall'art. 693 c.p.c. (e implicitamente desumibile dal comma 5 dell'696 bis c.p.c., che prevede l'acquisizione della consulenza agli atti «del successivo giudizio di merito»), ma, essenzialmente, per determinare sia l'oggetto della consulenza tecnica sia l'ambito del tentativo di conciliazione (Trib. Nocera Inferiore 19.9.2022).
Ebbene, nel caso in esame, ha dapprima rappresentato, al punto Parte_1
6) del ricorso, di aver chiesto, nel mese di giugno 2024, al proprio germano di poter effettuare un sopralluogo nell'appartamento in quanto Le era stato segnalato che si era verificata un'infiltrazione all'interno di un appartamento attiguo, condotto in locazione dalla Dott.ssa e del Dott. Persona_4
nel prosieguo del ricorso, al punto 8), ha dedotto che, Persona_5
“in quanto proprietaria dell'immobile e in considerazione che lo stesso è detenuto da oltre un ventennio dal proprio germano, ha diritto di effettuare un sopralluogo allo stesso al fine di valutarne lo stato manutentivo dal momento che il titolare del diritto di abitazione è tenuto a osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi del bene e comunque compiere le riparazioni ordinarie: si è costretti a ricorrere alla Giustizia stante l'evidente comportamento ostativo del sig. TE ”. Per_3
Dunque, come evidenziato nell'ordinanza impugnata non è chiarita la domanda di merito che intende proporre e, conseguentemente, Parte_1
non si comprende quali siano le finalità conciliative alle quali la consulenza preventiva sarebbe preposta.
7 Nella fattispecie, quindi, il ricorso va rigettato per omessa indicazione della domanda che verrà proposta nella causa di merito.
Né tantomeno può supplire alla carenza del ricorso testè indicata l'allegazione, effettuata in sede di reclamo, di ulteriori fenomeni infiltrativi, lamentati dal proprietario dell'appartamento sottostante, trattandosi di fatto nuovo e diverso rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo (ove le lamentate infiltrazioni si riferiscono all'immobile attiguo).
Né può sottacersi che, qualora la domanda di merito alla quale parte reclamante intende fare riferimento fosse una domanda di risarcimento danni per le infiltrazioni lamentate dai vicini, si tratterebbe di una lite con soggetti terzi, nei confronti dei quali, in quanto estranei e non citati nel procedimento per A.T.P., l'accertamento in questa sede compiuto non sarebbe pienamente utilizzabile.
Pertanto, il reclamo va rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese di lite del presente giudizio vanno regolate in base al principio della soccombenza, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Lo scaglione di riferimento è quello previsto per i procedimenti di istruzione preventiva di valore da euro 5.201,00 fino ad € 26.000,00. Vanno liquidate, con i valori medi, le fasi di studio e introduttiva, mentre la fase di trattazione viene liquidate con i valori minimi, stante l'esiguità dell'attività svolta.
Inoltre, in base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, a mente del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento
8 della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, il Tribunale deve infine dare atto della sussistenza dei presupposti di cui alla detta norma, perché l'impugnazione proposta dai reclamanti è stata integralmente respinta.
Si provvede, quindi, come da dispositivo.
P.Q.M.
Letto l'artt. 669terdecies c.p.c.
- Rigetta il reclamo;
- Condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali in favore di controparte, che liquida in euro 1.807,00, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Valeria Speranza, dichiaratasi anticipataria;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Maria Diana dott. ssa Roberta De Luca
9
ORDINANZA
- art. 669 terdecies c.p.c. -
R.G. Reclamo n. 1691/2025
Il Tribunale di Napoli riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici: dott.ssa Roberta De Luca Presidente dott.ssa Nunzia Tesone Giudice dott.ssa Anna Maria Diana Giudice rel. nel giudizio di reclamo presentato su istanza dell'avv. nata a Parte_1
Napoli il 16.05.1976 (C.F. ), con studio in Napoli, alla C.F._1
Via Toledo n. 429, rappresentata e difesa da sé stessa, avverso l'ordinanza emessa fuori udienza dal Giudice dott.ssa Valeria Conforti, in data
16.01.2025, nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis cpc n. RG. 20449/2024, con la quale veniva rigettato il ricorso per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c, con condanna alle spese di lite;
- letti gli atti;
- sciogliendo la riserva, di cui al separato verbale di udienza collegiale del
02.04.2025
OSSERVA
Il presente giudizio ha ad oggetto l'ordinanza emanata dal Giudice dott.ssa
Valeria Conforti, in data 16.01.2025, nell'ambito del giudizio n. RG.
20449/2024, che rigettava il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. con il quale si
1 chiedeva la nomina di un C.T.U. affinchè, previo sopralluogo, accertasse e descrivesse lo stato manutentivo attuale dei luoghi, le cause, la natura degli eventuali danni all'immobile sito in Napoli, al Vico II Cisterna dell'Olio n. 3, con contestuale indicazione delle opere a farsi per la loro eliminazione e stima dei relativi costi.
L'avv. ha censurato l'ordinanza impugnata reiterando, con Parte_1
l'atto di reclamo, le doglianze sollevate in primo grado.
In particolare, la reclamante, a sostegno delle proprie eccezioni, ha lamentato che:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Napoli al Vico II Cisterna dell'Olio n. 3, di circa 170 mq, identificato al Catasto del Comune di Napoli sez. SGU foglio 1, particella 147 sub 19 e particella 147 sub 18, in virtù di testamento olografo della madre , deceduta in data Persona_1
28.12.2000, pubblicato in data 23.1.2000 per Notaio di Napoli, rep. Per_2
22901;
- il predetto immobile è attualmente occupato dal fratello, Persona_3
titolare di un diritto di abitazione in base al medesimo testamento;
- dopo aver lasciato l'appartamento nel 2002 a causa di una grave conflittualità con il fratello, non vi è più entrata da oltre vent'anni;
- tuttavia, nel giugno 2024, ha appreso dell'esistenza di infiltrazioni provenienti dall'unità immobiliare abitata dal fratello, che hanno arrecato danni ad un appartamento attiguo, già oggetto di problematiche analoghe nel
2023 e, per tale motivo, ha chiesto più volte di poter effettuare un sopralluogo, senza ottenere alcuna collaborazione dal fratello, il quale ha persino inviato più comunicazioni formali per negare l'accesso e nonostante vari tentativi, la reclamante non è riuscita ad accertare direttamente lo stato manutentivo dell'immobile, pur essendone proprietaria e avendo il diritto di verificare che
2 l'occupante ne faccia un uso conforme alla diligenza del buon padre di famiglia;
-a fronte di questa situazione, la reclamante ha promosso ricorso ex art. 669 bis per la nomina di un C.T.U. volto a verificare lo stato dell'immobile, le cause dei danni e l'eventuale necessità di interventi manutentivi;
Parte reclamante ha lamentato che:
1) il Giudice ha travisato il contenuto della domanda, atteso che l'istanza non era volta all'accertamento di danni di terzi, ma esclusivamente alla verifica dello stato di degrado dell'immobile e delle responsabilità connesse, stante la grave situazione manutentiva della proprietà, comprovata dalla circostanza che lo stesso fratello aveva più volte lamentato infiltrazioni e condizioni di insalubrità, a riprova della necessità di un intervento per accertare l'entità dei problemi e prevenire danni strutturali;
2) il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. è ammissibile, in quanto, come strumento processuale, esso ha una duplice funzione: da un lato, favorire la composizione della lite tra le parti attraverso un accertamento tecnico neutrale;
dall'altro, precostituire una prova utile in un eventuale giudizio di merito e la richiesta di nomina di un C.T.U. era volta proprio a ottenere un'analisi preliminare dello stato dell'immobile,
3) il ricorso ex art. 696 bis cpc proposto dalla reclamante non ha alcuna finalità pretestuosa, tanto più che ha ricevuto ulteriori segnalazioni di infiltrazioni, provenienti dal proprio immobile, all'appartamento sottostante ed anche l'amministratore condominiale le aveva intimato un intervento immediato, evidenziando il rischio di cedimenti strutturali in un edificio storico con solai in legno.
Parte reclamante ha concluso chiedendo, in accoglimento del reclamo, di nominare, un C.T.U., che, previo sopralluogo, accerti e descriva lo stato
3 manutentivo attuale dei luoghi, le cause, la natura degli eventuali danni all'immobile sito in Napoli, al Vico II Cisterna dell'Olio n. 3, con contestuale indicazione delle opere a farsi per la loro eliminazione e stima dei relativi costi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio con la notifica del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, in data 20.03.2025, si costituiva il reclamato , il quale, nel contestare le eccezioni sollevate Persona_3
da evidenziava che: Parte_1
- l'istanza della sorella risulta priva di fondamento giuridico e basata su una volontà di interferire nella sua sfera privata, anziché su un reale interesse alla manutenzione dell'immobile, sostenendo la correttezza della decisione del
Tribunale di primo grado, che ha rigettato la richiesta di nomina di un consulente tecnico d'ufficio;
- l'immobile in questione, di proprietà della reclamante, è gravato da un diritto di abitazione a suo favore, attribuitogli per disposizione testamentaria della madre e, nel corso degli anni, sono state effettuate le necessarie manutenzioni ordinarie, non essendovi alcun diritto della sorella di entrare nella casa senza il suo consenso, salvo situazioni eccezionali, che non ricorrono nel caso di specie;
- il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. non può essere utilizzato come mezzo esplorativo per accertare eventuali danni futuri e ipotetici, ma deve fondarsi su un credito certo e attuale, derivante da una specifica violazione contrattuale o da un illecito;
- l'impugnata impugnata ordinanza è corretta in quanto la reclamante non ha indicato in modo chiaro e inequivocabile l'oggetto del proprio ricorso né ha fornito elementi tali da giustificare la nomina di un consulente tecnico d'ufficio;
4 - le comunicazioni intercorse con la reclamante e con l'amministratore del condominio non dimostrano alcuna urgenza o pericolo concreto che possa giustificare un intervento giudiziale d'urgenza.
Parte reclamata concludeva, quindi, per il rigetto del reclamo con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione. Inoltre chiedeva il risarcimento dei danni per lite temeraria in favore di . Persona_3
All'udienza del 02.04.2025, il Collegio ha riservato la decisione.
L'ordinanza impugnata risulta correttamente motivata e, pertanto, va confermata.
In particolare, il rigetto del ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato motivato sulla base della seguente statuizione: “nel caso in esame non è chiaro se il diritto che la ricorrente vorrebbe tutelare sia il diritto di accedere all'immobile quale proprietaria nei riguardi del titolare del diritto di abitazione, diritto rispetto al quale l'accertamento tecnico richiesto appare non pertinente oltre che estremamente esplorativo ovvero se la lite (che si vorrebbe evitare con la previa conciliazione) abbia piuttosto ad oggetto eventuali danni da risarcire a terzi in ragione delle infiltrazioni sopra indicate, ove determinate dallo stato manutentivo del bene (come sembra avere precisato la ricorrente all'udienza del 10.12.2024) ed in tale caso si tratterebbe di una possibile lite con terzi e non già con il germano citato in giudizio”.
Il Collegio osserva che il procedimento di accertamento tecnico preventivo (tanto quello ordinario previsto dall'art. 696 c.p.c. quanto quello “conciliativo” previsto dall'art 696 – bis c.p.c.) assolve alla funzione di anticipare l'istruttoria tecnica di un futuro giudizio quando, rispettivamente, vi siano ragioni di urgenza o al fine di favorire la conciliazione delle parti.
5 Oltre alla funzione descrittiva con finalità probatorie, l'accertamento può estendersi anche alle valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica.
Il procedimento ex art. 696 bis c.p.c., quale strumento alternativo di risoluzione delle controversie, è caratterizzato sia da una funzione accertativa del danno che da una funzione conciliativa, stante l'obbligo in capo al consulente di esperire un tentativo di conciliazione tra le parti, e non richiede il requisito dell'urgenza, ben potendo essere esperito anche al di fuori delle condizioni previste dall'art. 696 c.p.c.
Tanto premesso, l'indicazione della domanda di merito (intesa quale petitum e causa petendi), a parere del Tribunale, è indispensabile ai fini della validità sia del ricorso per ATP ex art.696 c.p.c. sia del ricorso ex art.696 bis c.p.c..
Quanto al ricorso ex art.696 bis c.p.c., la indicazione della domanda di merito
(sempre intesa come petitum e causa petendi) è necessaria al fine di consentire al giudice di verificarne i presupposti di legge, in quanto non per ogni controversia è previsto il ricorso di cui all'art.696 bis, ma solo per quelle nelle quali la consulenza sia dirimente “ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” : è evidente come la Ctu possa ritenersi risolutiva della controversia solo se nel ricorso sia indicato l'oggetto della lite e cioè della domanda che si intende proporre nel giudizio di merito.
Si aggiunga, poi , che solamente una sufficiente allegazione dell'oggetto della causa di merito può consentire alla parte convenuta un'adeguata difesa e valutare, all'esito dell'esperimento della Ctu, se sia conveniente conciliare .
L''istituto della consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. vale, innanzitutto, a far sì che la conoscenza anticipata del futuro, probabile esito della causa di merito, sia tale da dissuadere le parti dall'instaurarla o dal
6 coltivarla, a fronte di una prognosi sfavorevole ad una delle due parti o comunque a seguito della valutazione dei contrapposti diritti ed interessi, ovvero di una soccombenza parziale reciproca.
Il ricorso deve, dunque, indicare (oltre al nominativo della parte nei cui confronti è richiesto l'accertamento) il contenuto della futura domanda di merito, non soltanto per quanto richiesto dall'art. 693 c.p.c. (e implicitamente desumibile dal comma 5 dell'696 bis c.p.c., che prevede l'acquisizione della consulenza agli atti «del successivo giudizio di merito»), ma, essenzialmente, per determinare sia l'oggetto della consulenza tecnica sia l'ambito del tentativo di conciliazione (Trib. Nocera Inferiore 19.9.2022).
Ebbene, nel caso in esame, ha dapprima rappresentato, al punto Parte_1
6) del ricorso, di aver chiesto, nel mese di giugno 2024, al proprio germano di poter effettuare un sopralluogo nell'appartamento in quanto Le era stato segnalato che si era verificata un'infiltrazione all'interno di un appartamento attiguo, condotto in locazione dalla Dott.ssa e del Dott. Persona_4
nel prosieguo del ricorso, al punto 8), ha dedotto che, Persona_5
“in quanto proprietaria dell'immobile e in considerazione che lo stesso è detenuto da oltre un ventennio dal proprio germano, ha diritto di effettuare un sopralluogo allo stesso al fine di valutarne lo stato manutentivo dal momento che il titolare del diritto di abitazione è tenuto a osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi del bene e comunque compiere le riparazioni ordinarie: si è costretti a ricorrere alla Giustizia stante l'evidente comportamento ostativo del sig. TE ”. Per_3
Dunque, come evidenziato nell'ordinanza impugnata non è chiarita la domanda di merito che intende proporre e, conseguentemente, Parte_1
non si comprende quali siano le finalità conciliative alle quali la consulenza preventiva sarebbe preposta.
7 Nella fattispecie, quindi, il ricorso va rigettato per omessa indicazione della domanda che verrà proposta nella causa di merito.
Né tantomeno può supplire alla carenza del ricorso testè indicata l'allegazione, effettuata in sede di reclamo, di ulteriori fenomeni infiltrativi, lamentati dal proprietario dell'appartamento sottostante, trattandosi di fatto nuovo e diverso rispetto a quello indicato nell'atto introduttivo (ove le lamentate infiltrazioni si riferiscono all'immobile attiguo).
Né può sottacersi che, qualora la domanda di merito alla quale parte reclamante intende fare riferimento fosse una domanda di risarcimento danni per le infiltrazioni lamentate dai vicini, si tratterebbe di una lite con soggetti terzi, nei confronti dei quali, in quanto estranei e non citati nel procedimento per A.T.P., l'accertamento in questa sede compiuto non sarebbe pienamente utilizzabile.
Pertanto, il reclamo va rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Le spese di lite del presente giudizio vanno regolate in base al principio della soccombenza, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Lo scaglione di riferimento è quello previsto per i procedimenti di istruzione preventiva di valore da euro 5.201,00 fino ad € 26.000,00. Vanno liquidate, con i valori medi, le fasi di studio e introduttiva, mentre la fase di trattazione viene liquidate con i valori minimi, stante l'esiguità dell'attività svolta.
Inoltre, in base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R.
115/2002, a mente del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento
8 della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, il Tribunale deve infine dare atto della sussistenza dei presupposti di cui alla detta norma, perché l'impugnazione proposta dai reclamanti è stata integralmente respinta.
Si provvede, quindi, come da dispositivo.
P.Q.M.
Letto l'artt. 669terdecies c.p.c.
- Rigetta il reclamo;
- Condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali in favore di controparte, che liquida in euro 1.807,00, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Valeria Speranza, dichiaratasi anticipataria;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Anna Maria Diana dott. ssa Roberta De Luca
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