Sentenza 19 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2023, n. 13909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13909 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35158/2018R.G. proposto da: Banca Farmafactoring s.p.a. con gli avvocati Enrico Paulettie Rosamaria Nicastro, nel domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, alla via Crescenzio, n. 14; –ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nel suo domicilio in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, n. 1946/17/18, pronunciata il 0 4 aprile 201 8 , depositata il 26aprile 2018 e non notificata. Oggetto:Ires straordinaria – d.l. n. 133/2013 – attività intermediazione bancaria speculativa. 16– 35158 - 201 8 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11maggio 2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleAlessandro Pepe che ha chiesto il rigetto del ricorso. Non è stata presentata istanza di discussione orale nei termini di legge.
FATTI DI CAUSA
La contribuente Banca Farmafactoring s.p.a.impugnava il silenzio rifiuto posto dall'ufficio alla sua richiesta di rimborso dell'addizionale Ires pari all'otto, 5% applicata per il periodo d'imposta 2013 a carico dei soggetti appartenenti ai settori bancario, finanziario e assicurativo in base all'articolo due, secondo comma, del decreto-legge numero 133 del 2013. I gradi di merito erano sfavorevoli alla contribuente che ricorre quindi per Cassazione svolgendo due articolati motivi, cui replica l'avvocatura generale dello Stato con tempestivo contro ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti due articolati motivi.
1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4c.p.c., per motivazione apparente, nella sostanza lamentando che non siano stati presi in esame i variegati profili della vicenda. Dall’esame della sentenza impugnata non emergono omissioni di accertamento in fatto, essendo incontroverso che la contribuente è imprenditore afferente al comparto creditizio/finanziario, riducendosi la controversia alla portata e rilevanza costituzionale dell’imposizione straordinaria Ires disposta con il menzionato d.l. n. 133/2013, su cui la sentenza in scrutinio si è ampiamente confrontata. Più in generale, occorre ricordare che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, 16– 35158 - 201 8 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI -5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi(cfr. Cass V, n. 24313/2018). La sentenza qui in scrutinio si pone ben al di sopra di tale “minimo costituzionale”, donde il primo motivo è infondato e va disatteso.
2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2, secondo comma, d.l. n. 133/2013 anche con riferimento agli articoli 3, 53, 41, 47 e 77 della Carta repubblicana, nella sostanza contestando sub a) il principio di capacità contributiva e, sub b), la decretazione d’urgenza in tale materia. Conclude per l’accoglimento del ricorso e, in subordine, per la remissione degli atti alla Corte costituzionale. La questione è già stata oggetto di decisioni di questa Corte (da ultimo Cass. T., n. 10165/2023), cui si intende qui dare continuità, non offrendo il ricorso motivi nuovi per discostarsene Occorre premettere che l’art.2, comma 2, d.l. n.133/2013 prevede:
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non e' dovuta sulle variazioni in aumento derivanti 16– 35158 - 201 8 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico . La Corte costituzionale, con la sentenza n.288 del 2019, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 77, secondo comma, della Costituzione, ed in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
2.1 Nell’ampia motivazione della sentenza, alla quale si rimanda, il Giudice delle leggi, in relazione all’imposta oggetto di causa, afferma che la diversificazione del regime tributario per tipologia di contribuenti posta dalla disposizione censurata - la quale, nonostante l'espressa qualifica come «addizionale», è riconducibile al novero delle "sovraimposte", dal momento che a fronte dell'identità del parametro (il reddito), il prelievo è a carico solo di determinati soggetti passivi e su una base imponibile in parte differenziata - che in via straordinaria e temporanea ha incrementato il prelievo fiscale a carico di un'unica, ristretta, cerchia di soggetti, è supportata da adeguate giustificazioni. Il contesto - che ridimensiona l'impatto dell'in tervento fiscale censurato - e la sua transitorietà escludono infatti che il legislatore abbia travalicato il limite dell'arbitrarietà dell'imposizione, operando un bilanciamento non irragionevole che ha introdotto, in un periodo di crisi, un'imposta finalizzata a fornire copertura, per l'anno 2013, a una operazione diretta ad alleggerire contingentemente il carico fiscale incombente soprattutto sui residenti per effetto dell'obbligo di pagamento della seconda rata dell'IMU. Il conseguente spostamento della fiscalità, dall'imposizione immobiliare sulle persone fisiche a quella reddituale su determinate persone giuridiche, non ha determinato una irragionevole discriminazione qualitativa dei redditi, ma un innegabile, per quanto parziale, effetto redistributivo e solidaristico. Secondo la giurisprudenza costituzionale, se la previsione di aliquote differenziate per settori 16– 35158 - 201 8 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF produttivi - sostenuta da non irragionevoli motivi di politica redistributiva - rientra nella discrezionalità del legislatore, la verifica della non arbitrarietà della misura dell'imposizione va sviluppata all'interno della considerazione di una revisione di sistema . Successivamente, con l’ordinanza n.165 del 2021, la Corte costituzionale, trovandosi ad esaminare nuovamente la questione, ha richiamato la sentenza n.288/2019 citata, laddove si afferma che il presupposto dell'addizionale non attiene né alla sussistenza di extraprofitti,né alla elevata liquidità "a breve" dei soggetti operanti nei settori creditizi, finanziari e assicurativi .
2.2 Invero, la Consulta rileva che non appare in sé censurabile [...] che il legislatore abbia assunto come presupposto dell'imposizione l'appartenenza dei soggetti passivi della nuova imposta al mercato finanziario (cui questi sono evidentemente riconducibili), ravvisandovi uno specifico indice di capacità contributiva, dati i connotati di tipo oligopolistico, con la conseguenza che le imprese in esso operanti dispongono di un significativo potere di mercato, derivante anche da un certo grado (variabile in relazione ai servizi e ai settori) di anelasticità della domanda;
del resto, in un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica (sentenza n. 288 del 2019, richiamata nell’ordinanza n.165 del 2021).
2.3. Alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, non si ravvisa neanche alcuna incompatibilità della disciplina in esame con la normativa europea - per il verso solo tangenzialmente posta nella controversia qui all’esame- rientrando nella discrezionalità del legislatore la previsione di aliquote differenziate per settori produttivi determinati, qualora la scelta non sia irragionevole e sia giustificata da principi solidaristici. 16– 35158 - 201 8 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF Nel caso di specie, come rilevato nelle citate pronunce dalla Corte costituzionale, il legislatore, in un periodo di crisi del settore industriale, ha individuato in capo agli enti creditizi e finanziari, nella Banca d’Italia e nelle società di assicurazione, attese le caratteristiche dell’attività svolta ed il contesto operativo, uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, che giustificava l’ulteriore onere fiscale. La sovraimposta sull’Ires, invero, rientra in un settore di competenza dei singoli Stati membri dell’Unione ed il temporaneo incremento dell’imposta sui redditi delle società residenti o che hanno stabile organizzazione in Italia non crea una discriminazione in favore delle società non stabilite in Italia ed operanti in regime di semplice libertà di prestazione dei servizi, in quanto non vi è un’aliquota unitaria di riferimento e bisogna tener conto della peculiarità delle legislazioni nazionali “non armonizzate” . Il legislatore italiano non ha, quindi, rinunciato a proprie risorse fiscali ordinarie a beneficio dei soggetti non residenti e non operanti in regime di stabile organizzazione, né ha attuato un trattamento discriminatorio in danno delle società residenti o presenti con una stabile organizzazione, in quanto la sovraimposta è prevista, quale misura temporanea, sul reddito di tutte le società già sottoposte ad Ires, appartenenti ai settori specificamente individuati dalla norma sulla base della ritenuta sussistenza di un preciso indice di capacità contributiva. Nel caso di specie, si deve escludere che, all'interno dell'ordinamento giuridico nel quale l'ente esercita le sue competenze, vi sia un vantaggio per talune imprese e non per altre appartenenti allo stesso settore commerciale o che vi sia una discriminazione tra soggetti che si trovino in un’analoga situazione fattuale e giuridica.
2.4 Non deve, dunque, disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in quanto, come chiarito da quest’ultima, il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato al rinvio pregiudiziale, salvo che «la corretta applicazione del diritto comunitario [possa] imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole 16– 35158 - 201 8 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata» (Corte giustizia, 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81, EU:C:1982:335; v. anche Corte giustizia, 16 luglio 1992, Meilicke, C-83/91, EU:C:1992:332; Corte giustizia, 27 marzo 1980, Denkavit, C-61/79, EU:C:1980:100; Corte giustizia, 12 febbraio 2008, Kempter, C-2/06, EU:C:2008:78; Corte giustizia, 21 luglio 2011, Kelly, C-104/10, EU:C:2011:506.Tali criteri sono stati ulteriormente precisati dalla più recente sentenza della CGUE, 6 ottobre 2021, in causa C/561-19, nel senso che il giudice di ultima istanza, a fronte dell’iniziativa delle parti, conserva la propria indipendenza nel vagliare se ricorra una delle ipotesidi cui alla sentenza Cilfit).
3. Né può essere accolto il secondo profilo del secondo motivo, laddove contesta la legittimità di disporre con decreto legge in siffatta materia. Occorre preliminarmente osservare che il d.l. n. 133/2013 è stato convertito con legge n. 5/2014che diviene quindi l’unica fonte a regolare la materia, contenendo in sé la citata disposizione relativa al prelievo straordinario Ires sugli intermediari finanziari qualificati. Peraltro, la riserva di legge in materia tributaria non è violata dall’adozione di atti aventi forza di legge, quali i decreti-legge ed i decreti legislativi delegati che, pacificamente, dispongono in materia tributaria. Parimenti, le esigenze di tutela del bilancio statale, nel rispetto dei parametri costituzionali e degli obblighi euro unitari, richiedono interventi repentini e di immediata efficacia, proprio per evitare che nel termine di vacatio legisi loro effetti possano essere vanificati. Anche il secondo profilo del secondo motivo non può trovare accoglimento. In conclusione, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore 16– 35158 - 201 8 – 11 / 0 5 /20 2 3 MMF dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.ventimila/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo