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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.5083/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/06/1964, residente in [...]4 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Innocenti (CF
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
02/09/1958, residente in [...]4, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Innocenti (CF ), C.F._2 che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con ricorso e decreto notificato al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Zoagli (GE) il 07/07/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 le seguenti condizioni essenziali relative alle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati.
2. La casa coniugale sita in Genova via Remigio Vigliero 2/4, unitamente al box di pertinenza e a tutti gli arredi rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra che continuerà a pagare le rate del mutuo;
Pt_1
3. Il sig. si trasferirà in altra abitazione entro 60 giorni dal deposito del CP_1
presente ricorso;
4. Il sig. al solo scopo di regolamentare i rapporti economici CP_1
patrimoniali tra le parti e quale elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, si impegna ed obbliga a trasferire, senza alcun trasferimento di denaro, alla moglie sig.ra che, sempre a suddetto Parte_1 titolo, sin d'ora accetta:
- la quota pari a ½ della piena proprietà della casa già adibita ad abitazione coniugale, sita in Genova via Remigio Vigliero 2 int 4 censita al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Genova, sezione Sampierdarena, come segue: Sezione
Urbana RIV foglio 27 mappale 955, subalterno 40, zona Censuaria 4, Categoria
A/3 classe 3 vani 4 ,5 superficie catastale 65 mq – totale escluse aree scoperte 63 mq, rendita catastale 429,95. Salvi migliori confini, più esatta descrizione e più precisi dati catastali, la cui inesattezza od omissione non potrà in ogni modo invalidare il presente atto.
- La quota pari a ½ del box al piano di pertinenza della casa sito in Genova via
Remigio Vigliero 2/21 piano S1 censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
Genova, sezione Sampierdarena, come segue: Zona 4, Categoria C6 classe 4 superficie catastale 17 mq – totale 19 mq rendita catastale 107,11 Salvi migliori
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 confini, più esatta descrizione e più precisi dati catastali, la cui inesattezza od omissione non potrà in ogni modo invalidare il presente atto.
5) Il predetto trasferimento verrà fatto, e sin d'ora accettato, entro 60 giorni dall'omologa della separazione nello stato di fatto in cui quanto in oggetto oggi si trova, a corpo non a misura, con tutti gli inerenti diritti e ragioni, annessi e connessi, affissi, semifissi ed infissi, accessori, accessioni, adiacenze, dipendenze e pertinenze, servizi ed impianti di ogni genere, servitù sia attive sia passive, apparenti e non apparenti, usi, passi, accessi, comproprietà, compresi i proporzionali diritti di comproprietà sull'area su cui sorge il fabbricato del quale l'immobile è parte, sulle fondazioni, sui muri perimetrali, sulle scale e su tutto quanto per legge, uso, regolamento di condominio, consuetudine o destinazione, è comune ai condomini del caseggiato, e con ogni altra cosa e diritto, azione e ragione, tanto di proprietà come di possesso, comunque afferente gli immobili medesimi, e comunque spettante al sig. così come sino ad Controparte_1
oggi esistenti, nulla escluso o riservato alla medesima.
6) I coniugi si impegnano ad eseguire il trasferimento di proprietà con la sottoscrizione di idoneo rogito nanti il notaio.
7) Le spese notarili di trasferimento restano ad esclusivo carico della sig.ra
. Parte_1
8) I coniugi dichiarano che i beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno di proprietà e nell'esclusiva disponibilità della sig.ra ; Pt_1
9) I coniugi invocano sin d'ora l'esenzione fiscale riferita alla totalità dei tributi afferenti il presente verbale di separazione personale consensuale, rientrando nel trattamento di favore, oltre alle tasse ed alle imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e ogni altra imposta diretta e/o indiretta ex art. 19
Legge 6 marzo 1987 n° 74 e relativa abrogazione art. 8 lett. f) Tariffa I Parte I
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, così come interpretata dalla sentenza della Corte
Costituzionale n° 154 del 10 maggio 1999.
10) La sig.ra inoltre si farà carico di richiedere l'accollo anche liberatorio Pt_1 del mutuo;
11) La sig.ra si farà carico di provvedere, in via esclusiva al pagamento Pt_1
delle rate di mutuo contratto per l'acquisto e la ristrutturazione della casa già coniugale sino all'estinzione nonché al pagamento delle rate di amministrazione ordinaria;
12) I coniugi si riconoscono indipendenti economicamente ciascuno dall'altro e rinunciano, in condizione di reciprocità a richiedere qualsiasi contributo di mantenimento a sostegno alimentare;
Le spese della presente procedura sono tra le parti compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2017, Numero 154, Parte II, Serie A, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Pellegrini Domenico Presidente rel.
Dott. Gatti Matteo Giudice
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/06/1964, residente in [...]4 ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Innocenti (CF
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
02/09/1958, residente in [...]4, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Alessandra Innocenti (CF ), C.F._2 che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
Con ricorso e decreto notificato al Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Zoagli (GE) il 07/07/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
e Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 le seguenti condizioni essenziali relative alle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati.
2. La casa coniugale sita in Genova via Remigio Vigliero 2/4, unitamente al box di pertinenza e a tutti gli arredi rimarrà nella esclusiva disponibilità della sig.ra che continuerà a pagare le rate del mutuo;
Pt_1
3. Il sig. si trasferirà in altra abitazione entro 60 giorni dal deposito del CP_1
presente ricorso;
4. Il sig. al solo scopo di regolamentare i rapporti economici CP_1
patrimoniali tra le parti e quale elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, si impegna ed obbliga a trasferire, senza alcun trasferimento di denaro, alla moglie sig.ra che, sempre a suddetto Parte_1 titolo, sin d'ora accetta:
- la quota pari a ½ della piena proprietà della casa già adibita ad abitazione coniugale, sita in Genova via Remigio Vigliero 2 int 4 censita al Catasto dei
Fabbricati del Comune di Genova, sezione Sampierdarena, come segue: Sezione
Urbana RIV foglio 27 mappale 955, subalterno 40, zona Censuaria 4, Categoria
A/3 classe 3 vani 4 ,5 superficie catastale 65 mq – totale escluse aree scoperte 63 mq, rendita catastale 429,95. Salvi migliori confini, più esatta descrizione e più precisi dati catastali, la cui inesattezza od omissione non potrà in ogni modo invalidare il presente atto.
- La quota pari a ½ del box al piano di pertinenza della casa sito in Genova via
Remigio Vigliero 2/21 piano S1 censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
Genova, sezione Sampierdarena, come segue: Zona 4, Categoria C6 classe 4 superficie catastale 17 mq – totale 19 mq rendita catastale 107,11 Salvi migliori
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 confini, più esatta descrizione e più precisi dati catastali, la cui inesattezza od omissione non potrà in ogni modo invalidare il presente atto.
5) Il predetto trasferimento verrà fatto, e sin d'ora accettato, entro 60 giorni dall'omologa della separazione nello stato di fatto in cui quanto in oggetto oggi si trova, a corpo non a misura, con tutti gli inerenti diritti e ragioni, annessi e connessi, affissi, semifissi ed infissi, accessori, accessioni, adiacenze, dipendenze e pertinenze, servizi ed impianti di ogni genere, servitù sia attive sia passive, apparenti e non apparenti, usi, passi, accessi, comproprietà, compresi i proporzionali diritti di comproprietà sull'area su cui sorge il fabbricato del quale l'immobile è parte, sulle fondazioni, sui muri perimetrali, sulle scale e su tutto quanto per legge, uso, regolamento di condominio, consuetudine o destinazione, è comune ai condomini del caseggiato, e con ogni altra cosa e diritto, azione e ragione, tanto di proprietà come di possesso, comunque afferente gli immobili medesimi, e comunque spettante al sig. così come sino ad Controparte_1
oggi esistenti, nulla escluso o riservato alla medesima.
6) I coniugi si impegnano ad eseguire il trasferimento di proprietà con la sottoscrizione di idoneo rogito nanti il notaio.
7) Le spese notarili di trasferimento restano ad esclusivo carico della sig.ra
. Parte_1
8) I coniugi dichiarano che i beni mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno di proprietà e nell'esclusiva disponibilità della sig.ra ; Pt_1
9) I coniugi invocano sin d'ora l'esenzione fiscale riferita alla totalità dei tributi afferenti il presente verbale di separazione personale consensuale, rientrando nel trattamento di favore, oltre alle tasse ed alle imposte di bollo e di registro, le imposte ipotecarie e catastali e ogni altra imposta diretta e/o indiretta ex art. 19
Legge 6 marzo 1987 n° 74 e relativa abrogazione art. 8 lett. f) Tariffa I Parte I
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131, così come interpretata dalla sentenza della Corte
Costituzionale n° 154 del 10 maggio 1999.
10) La sig.ra inoltre si farà carico di richiedere l'accollo anche liberatorio Pt_1 del mutuo;
11) La sig.ra si farà carico di provvedere, in via esclusiva al pagamento Pt_1
delle rate di mutuo contratto per l'acquisto e la ristrutturazione della casa già coniugale sino all'estinzione nonché al pagamento delle rate di amministrazione ordinaria;
12) I coniugi si riconoscono indipendenti economicamente ciascuno dall'altro e rinunciano, in condizione di reciprocità a richiedere qualsiasi contributo di mantenimento a sostegno alimentare;
Le spese della presente procedura sono tra le parti compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2017, Numero 154, Parte II, Serie A, Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV
Pagina 6