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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 13536/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
BALESTRO SILVIA e TASCA CAROLINA
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
BASILICO ANDREA MARIA e BIANCHI FEDERICA resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, iscritto in data 25.112024 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio al fine Controparte_1
di ottenere la condanna al pagamento della retribuzione di luglio 2024, risultante dalla relativa busta paga, del FR e delle spettanze di fine rapporto (doc.9 – buste paga)..
In particolare la ricorrente ha esposto:
- di essere stata assunta da in data 4.06.2021 con contratto di lavoro a Controparte_1 tempo determinato con scadenza prevista per il 3.09.2021 e parziale al 75%, con inquadramento nel livello AE2 del CCNL per gli addetti alle industrie del legno, del sughero e del mobile e dell'arredamento, con mansioni di Centralinista (doc.2 – assunzione;
doc.3 –
CCNL legno). -di aver presentato le dimissioni volontarie con effetto dal 26.07.2024, convalidate dall'INL di in data 24.07.2024 (doc.8 – dimissioni); CP_1
-che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro è rimasta creditrice della retribuzione di luglio 2024, risultante dalla relativa busta paga, del FR e delle spettanze di fine rapporto
(doc.9 – buste paga).
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne
è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalla lettera di assunzione e dalle buste paga prodotte (docc.2 e 9).
La parte ricorrente rivendica il pagamento della mensilità arretrata delle spettanze di fine rapporto e del FR .
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 15.077,97 lordi per i titoli specificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deve altresì essere accolta la domanda di condanna al pagamento del risarcimento del danno per mancata determinazione della collocazione oraria per il periodo dal 4.6.2021 al 3.9.2022 che si quantifica nella misura del 10 % della retribuzione erogata.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
Condanna a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € Controparte_1
15.077,97 di cui € 4.874,85 a titolo di FR, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Accerta e dichiara l'illegittimità della mancata determinazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa part time della signora per il periodo decorrente dal Pt_1
4.06.2021 al 3.09.2022 e, per l'effetto condanna a corrispondere alla Controparte_1 lavoratrice la somma di € 2.225,40, a titolo di risarcimento del danno;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A.da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
26/06/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 13536/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
BALESTRO SILVIA e TASCA CAROLINA
ricorrente contro
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
BASILICO ANDREA MARIA e BIANCHI FEDERICA resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, iscritto in data 25.112024 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio al fine Controparte_1
di ottenere la condanna al pagamento della retribuzione di luglio 2024, risultante dalla relativa busta paga, del FR e delle spettanze di fine rapporto (doc.9 – buste paga)..
In particolare la ricorrente ha esposto:
- di essere stata assunta da in data 4.06.2021 con contratto di lavoro a Controparte_1 tempo determinato con scadenza prevista per il 3.09.2021 e parziale al 75%, con inquadramento nel livello AE2 del CCNL per gli addetti alle industrie del legno, del sughero e del mobile e dell'arredamento, con mansioni di Centralinista (doc.2 – assunzione;
doc.3 –
CCNL legno). -di aver presentato le dimissioni volontarie con effetto dal 26.07.2024, convalidate dall'INL di in data 24.07.2024 (doc.8 – dimissioni); CP_1
-che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro è rimasta creditrice della retribuzione di luglio 2024, risultante dalla relativa busta paga, del FR e delle spettanze di fine rapporto
(doc.9 – buste paga).
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne
è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza della quale è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalla lettera di assunzione e dalle buste paga prodotte (docc.2 e 9).
La parte ricorrente rivendica il pagamento della mensilità arretrata delle spettanze di fine rapporto e del FR .
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 15.077,97 lordi per i titoli specificati in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Deve altresì essere accolta la domanda di condanna al pagamento del risarcimento del danno per mancata determinazione della collocazione oraria per il periodo dal 4.6.2021 al 3.9.2022 che si quantifica nella misura del 10 % della retribuzione erogata.
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
Condanna a corrispondere alla ricorrente la somma lorda di € Controparte_1
15.077,97 di cui € 4.874,85 a titolo di FR, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Accerta e dichiara l'illegittimità della mancata determinazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa part time della signora per il periodo decorrente dal Pt_1
4.06.2021 al 3.09.2022 e, per l'effetto condanna a corrispondere alla Controparte_1 lavoratrice la somma di € 2.225,40, a titolo di risarcimento del danno;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A.da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
26/06/2025 Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli