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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 26.2.2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. FERRANTE in sostituzione dell'Avv. PATRONE LUIGI e per la parte convenuta l'Avv. NUVOLONI GIOVANNI.
I procuratori delle parti discutono la causa.
L'Avv. Ferrante ribadisce la rinuncia alla domanda di livello superiore lett. a)
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 259 / 2021
promossa da:
, elettivamente domiciliato in SANREMO, Corso Garibaldi, Parte_1 presso lo studio e la persona dell'Avv. PATRONE LUIGI che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Pag. 2 di 11 IN PERSONA DEL SINDACO P.T. elettivamente Controparte_1
domiciliato in SANREMO, Corso Cavallotti 59, presso lo studio e la persona dell'Avv. NUVOLONI GIOVANNI che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente: che l'Ill.ma Autorità Giudicante adita, fissi, con decreto da notificarsi al C.F. Controparte_1
, in persona del Sindaco pro1tempore, con sede in Sanremo (IM) – C.so Cavallotti n. 59, P.IVA_1
l'udienza di comparizione delle parti e discussione per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito: a)-accertare e dichiarare lo svolgimento di fatto ed in maniera continuativa e non interrotta da parte del ricorrente di mansioni superiori e corrispondenti alla qualifica di capo necroforo, inquadramento nella Categoria B7 con decorrenza dal 01.09.2015 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b)-condannare per l'effetto il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.822,42 lordi e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo di differenze retributive tra la qualifica di inquadramento e quella superiore effettivamente svolta, oltre le differenze maturate successivamente all'aprile 2021, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo. c)-condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, alla regolarizzazione della posizione Controparte_1 contributiva del ricorrente per le differenze retributive di cui al punto b); Vinte le spese e le competenze di giudizio, con distrazione in prededuzione a favore del difensore”.
Parte resistente:
nel merito, rigettare le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria delle spese di lite, oneri contributivi e IRAP;
***
Pag. 3 di 11 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.5.2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio il al fine di sentirlo condannare alla corresponsione Controparte_1
delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori di capo necroforo, previo relativo accertamento.
Segnatamente, la parte ricorrente ha dedotto:
- di essere dipendente del dal 1.1.1993 e di essere stato Controparte_1
collocato, in data 1.9.2015, presso il Cimitero di Valle Armea, con la qualifica di ausiliario e con compiti di custode ex art. 38 Regolamento Polizia
Mortuaria, inquadramento cat A4 e retribuzione annua lorda di Euro
17.970,54 (CCNL sottoscritto nel 2018);
- che le mansioni proprie del suddetto servizio possono sintetizzarsi come segue: il custode: “per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficio di stato civile;
ritira, altresì, l'autorizzazione del Sindaco, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
b) iscrive nell'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del Regolamento 10 settembre 1990 n. 285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti, ecc.; tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
un esemplare dei registri deve essere consegnato ad ogni fine di anno alla Ripartizione
Demografica – Sezione di Stato Civile/Cimiteri; rimanendo, l'altro, presso il servizio di custodia;
c) regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti, conservando le chiavi dei cancelli;
d) durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento” (cfr. art. 38
regolamento Polizia Mortuaria);
- che, tuttavia, sin dal 1.9.2015 è stato preposto alle mansioni superiori corrispondenti a capo necroforo poiché ha preso accordi con le pompe funebri per fissare gli appuntamenti dei funerali e le consegne delle bare, ha presenziato alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie redigendo di volta in volta apposito verbale, consegnandone copia all'Ufficio
Pag. 4 di 11 comunale competente, anche tramite video-terminale, ha sorvegliato ogni intervento sulle salme e sull'installazione di lapidi da parte dei privati e le relative autorizzazioni, ha verificato la rispondenza dei beni ordinati dal a quelli forniti, ha curato l'apposizione dei cippi regolamentari sulle CP_1 fosse di inumazione, ha controllato l'operato delle cooperative che eseguono le pulizie della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi, svolgendo di fatto i compiti previsti dall'art. 37 del regolamento di polizia mortuaria;
Ha concluso chiedendo l'accertamento delle mansioni superiori per la categoria B/7, corrispondente alla qualifica di capo necroforo e la condanna al pagamento da parte del di Euro 15822,42 a titolo di differenze retributive maturate. CP_1
Si è costituita la parte convenuta la quale ha contestato la pretesa del Pt_1
trattandosi di mansioni esercitate sporadicamente in via non continuativa, né
prevalente.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita in via orale e documentale e, all'udienza odierna è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
E' noto il principio per cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione
alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di
lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un
concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal
giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso
da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità
Pag. 5 di 11 acquisita” (Cass., 11 maggio 2010, n. 11405; Cass., 21 maggio 2009, n. 11835;
Cass., 5 agosto 2010, n. 18283).
Ciò posto, la regolamentazione dello svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, contenuta nell'art. 52 del d. lgs 165/2001 impedisce, pacificamente il diritto all'attribuzione della qualifica superiore, rendendo possibile solo l'apprensione delle differenze retributive conseguenti al ricalcolo del trattamento economico mensile.
Vale richiamare il costante orientamento di legittimità secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dal D. Lgs. n. 29 del
1993, art. 56, comma 6, nel testo, sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 ora riprodotto nel
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 - l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della
Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; norma quest'ultima che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato,
sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività
spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr. in termini: Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007 n. 25837, cui adde, Cass. 17 settembre 2008 n. 23741 e 30 dicembre 2009, n. 27887).
Il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non
è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass. 18 giugno 2010, n. 14775). Tale diritto sussiste peraltro senza la necessità di un atto formale di assegnazione, come ribadito dalla Cassazione nella sentenza del 10/07/2020 n.14805, secondo cui “A seguito di
Pag. 6 di 11 S.U. n. 25837/2007, questa Corte ha costantemente affermato che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.
Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore e che tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (per tutte: Cass. sez. lav. 14 novembre 2016 23161 e giurisprudenza ivi citata)”.
Nel presente giudizio, è stato necessario in primo luogo individuare i tratti caratteristici del profilo rivendicato rispetto a quello di appartenenza.
Il regolamento di polizia mortuaria così descrive, infatti, le caratteristiche professionali del profilo del custode:
a) Per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficio di stato civile, ritira altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
b) Iscrive nell'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del regolamento (…), nonché le variazioni conseguenti (…);
c) Regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti, conservando le chiavi dei cancelli;
d) Durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento
(…);
Parallelamente il capo necroforo viene descritto come il responsabile della manutenzione dei cimiteri nonché dei servizi che in essi si svolgono e, in particolare:
Pag. 7 di 11 a) Presenzia e procede e provvede alle operazioni di inumazione e tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali dalle autorità;
b) Sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
c) Cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
d) Presenzia e provvede alle esumazioni ed estumazioni ordinarie e straordinarie, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia all'ufficio comunale competente;
e) Sorveglia a che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato a che siano state pagate le relative tariffe,
f) Vigila che l'installazione delle lapidi ed ogni altro intervento di privati sia autorizzato;
g) Controlla che le tombe private siano in buono stato di manutenzione e segnala eventuali stati di degrado;
h) Dispone e provvede alla regolare pulizia della camera mortuaria;
i) È responsabile del buon andamento del Cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento;
j) Dispone e dirige i mezzi e il personale necroforo per il servizio dei trasporti funebri.
Il profilo del capo necroforo ha una chiara attitudine di coordinamento e responsabilità.
Il tratto caratterizzante della declaratoria rivendicata è la ampiezza della
“discrezionalità operativa”, che connota “l'autonomia e la responsabilità del buon andamento del Cimitero” per l'esercizio di funzioni di coordinamento, gestione e controllo delle risorse e delle procedure.
Pag. 8 di 11 Lo stesso lemma “capo” impone tale attività di coordinamento, controllo e responsabilità verso l'esterno.
Il quadro istruttorio non ha consentito di provare questi tratti caratterizzanti, né la prevalenza dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale, richiesta dall'art. 52 comma 3 del TU sul Pubblico Impiego.
L'esame testimoniale non ha fatto emergere alcun profilo di responsabilità del verso l'esterno, né ha consentito di distinguere il suo profilo, rispetto a Pt_1
quello degli altri custodi.
Già in sede di interrogatorio libero il ricorrente ha chiarito di non essersi mai occupato di attività di esumazione, estumazione, e tumulazione, poiché venivano svolte da altri, dichiarazioni poi confermate in sede di interpello (cfr. udienza del
24.3.2022 dove il ricorrente ha confermato i capi 2) e 3) della comparsa di costituzione e risposta della parte resistente), escludendo così gran parte delle mansioni proprie del capo necroforo.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato che il ricorrente era il Testimone_1
referente dei servizi funebri e che indicava nello specifico dove depositare la bara al momento dell'arrivo, ma non ha confermato la redazione dei verbali.
L'ulteriore teste escusso, ha dichiarato che i servizi indicati nel Testimone_2
mansionario del capo necroforo venivano svolti da una cooperativa esterna, mentre il ricorrente si limitava a svolgere le funzioni di custode.
Parimenti, alla stessa udienza sopra indicata ha dichiarato che lui e il Testimone_3
ricorrente (che svolgevano le stesse mansioni) non si occupavano della salma, trattandosi di una mansione riservata ai “necrofori”, mentre entrambi si occupavano dei rapporti con le imprese funebri e altre attività collegate ai servizi funebri.
Analogamente, ha dichiarato che l'attività di osservazione dei Testimone_4
cadaveri non viene svolta da alcun dipendente e parimenti ha ulteriormente confermato che le attività proprie del capo necroforo non sono svolte dal ricorrente ma da altri soggetti, mentre è compito dei custodi curare i rapporti con le imprese funebri e indicare il luogo specifico della sepoltura.
Pag. 9 di 11 L'unico teste che ha confermato ulteriori mansioni rispetto ai contatti con le imprese funebri che svolgevano indistintamente tutti i custodi (segnatamente il teste ha confermato l'attività di vigilanza nell'installazione delle lapidi, l'apertura della camera mortuaria in caso di reperibilità e l'apposizione dei cippi forniti dai marmisti) è stato custode, come il Testimone_5 Pt_1
Lo stesso, tuttavia, non ha indicato con precisione la frequenza di tali attività, anzi l'utilizzo del participio passato in luogo del presente induce a ritenere che non sia stata un'attività sistematica, ma alquanto saltuaria (“ha curato l'apposizione dei cippi forniti dai marmisti che ce li consegnano”) inoltre ha chiarito di non essere Tes_5
mai stato presente al turno del collega. (Si veda la sua dichiarazione al verbale del
27.9.23: “Io faccio un altro turno penso che abbia presenziato e provveduto alle operazioni di tumulazione e inumazione rispettando le prescrizioni di legge”, per poi chiarire successivamente che le operazioni di tumulazione e inumazione “sono svolte dalla cooperativa Barbara B”).
Del resto, anche la documentazione depositata in atti evidenzia lo svolgimento in modo sporadico e occasionale di alcune delle mansioni proprie del capo necroforo, quantificabili in meno di trenta giorni in sei anni.
Deve concludersi che non è stata raggiunta prova sufficiente della prevalenza delle mansioni superiori svolte dal Pt_1
La qualifica di capo necroforo al di là della prova delle singole mansioni elencate nel regolamento della polizia mortuaria sopra citata (che in ogni caso è stata raggiunta in modo frammentario ed insufficiente) - lo si ribadisce - impone la prova dell'attitudine del lavoratore al controllo delle risorse a lui affidate e ne implica la responsabilità dei risultati conseguiti.
I testi hanno riferito, al contrario, che le funzioni del fossero identiche a Pt_1
quelle degli altri custodi ed alcun teste ha riferito della responsabilità del ricorrente, nel caso di problemi verificatisi all'interno del cimitero.
La domanda deve essere, quindi, respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i
Pag. 10 di 11 minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della parte convenuta che liquida in Euro 2.700,00, per compensi, oltre IVA CPA ed accessori di legge.
Così deciso in Imperia, il 26.2.2025.
Il Giudice
Paola Cappello
Pag. 11 di 11
VERBALE DI UDIENZA
Addì 26.2.2025, davanti al GL Paola Cappello, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. FERRANTE in sostituzione dell'Avv. PATRONE LUIGI e per la parte convenuta l'Avv. NUVOLONI GIOVANNI.
I procuratori delle parti discutono la causa.
L'Avv. Ferrante ribadisce la rinuncia alla domanda di livello superiore lett. a)
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 259 / 2021
promossa da:
, elettivamente domiciliato in SANREMO, Corso Garibaldi, Parte_1 presso lo studio e la persona dell'Avv. PATRONE LUIGI che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Pag. 2 di 11 IN PERSONA DEL SINDACO P.T. elettivamente Controparte_1
domiciliato in SANREMO, Corso Cavallotti 59, presso lo studio e la persona dell'Avv. NUVOLONI GIOVANNI che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente: che l'Ill.ma Autorità Giudicante adita, fissi, con decreto da notificarsi al C.F. Controparte_1
, in persona del Sindaco pro1tempore, con sede in Sanremo (IM) – C.so Cavallotti n. 59, P.IVA_1
l'udienza di comparizione delle parti e discussione per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito: a)-accertare e dichiarare lo svolgimento di fatto ed in maniera continuativa e non interrotta da parte del ricorrente di mansioni superiori e corrispondenti alla qualifica di capo necroforo, inquadramento nella Categoria B7 con decorrenza dal 01.09.2015 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
b)-condannare per l'effetto il in persona del Sindaco pro-tempore, al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 15.822,42 lordi e/o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo di differenze retributive tra la qualifica di inquadramento e quella superiore effettivamente svolta, oltre le differenze maturate successivamente all'aprile 2021, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo. c)-condannare il in persona del Sindaco pro-tempore, alla regolarizzazione della posizione Controparte_1 contributiva del ricorrente per le differenze retributive di cui al punto b); Vinte le spese e le competenze di giudizio, con distrazione in prededuzione a favore del difensore”.
Parte resistente:
nel merito, rigettare le avverse pretese in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Con vittoria delle spese di lite, oneri contributivi e IRAP;
***
Pag. 3 di 11 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 21.5.2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio il al fine di sentirlo condannare alla corresponsione Controparte_1
delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori di capo necroforo, previo relativo accertamento.
Segnatamente, la parte ricorrente ha dedotto:
- di essere dipendente del dal 1.1.1993 e di essere stato Controparte_1
collocato, in data 1.9.2015, presso il Cimitero di Valle Armea, con la qualifica di ausiliario e con compiti di custode ex art. 38 Regolamento Polizia
Mortuaria, inquadramento cat A4 e retribuzione annua lorda di Euro
17.970,54 (CCNL sottoscritto nel 2018);
- che le mansioni proprie del suddetto servizio possono sintetizzarsi come segue: il custode: “per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficio di stato civile;
ritira, altresì, l'autorizzazione del Sindaco, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
b) iscrive nell'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del Regolamento 10 settembre 1990 n. 285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme o di resti, ecc.; tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
un esemplare dei registri deve essere consegnato ad ogni fine di anno alla Ripartizione
Demografica – Sezione di Stato Civile/Cimiteri; rimanendo, l'altro, presso il servizio di custodia;
c) regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti, conservando le chiavi dei cancelli;
d) durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento” (cfr. art. 38
regolamento Polizia Mortuaria);
- che, tuttavia, sin dal 1.9.2015 è stato preposto alle mansioni superiori corrispondenti a capo necroforo poiché ha preso accordi con le pompe funebri per fissare gli appuntamenti dei funerali e le consegne delle bare, ha presenziato alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie redigendo di volta in volta apposito verbale, consegnandone copia all'Ufficio
Pag. 4 di 11 comunale competente, anche tramite video-terminale, ha sorvegliato ogni intervento sulle salme e sull'installazione di lapidi da parte dei privati e le relative autorizzazioni, ha verificato la rispondenza dei beni ordinati dal a quelli forniti, ha curato l'apposizione dei cippi regolamentari sulle CP_1 fosse di inumazione, ha controllato l'operato delle cooperative che eseguono le pulizie della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi, svolgendo di fatto i compiti previsti dall'art. 37 del regolamento di polizia mortuaria;
Ha concluso chiedendo l'accertamento delle mansioni superiori per la categoria B/7, corrispondente alla qualifica di capo necroforo e la condanna al pagamento da parte del di Euro 15822,42 a titolo di differenze retributive maturate. CP_1
Si è costituita la parte convenuta la quale ha contestato la pretesa del Pt_1
trattandosi di mansioni esercitate sporadicamente in via non continuativa, né
prevalente.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita in via orale e documentale e, all'udienza odierna è stata discussa e decisa mediante lettura integrale della presente sentenza.
***
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
E' noto il principio per cui “in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione
alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di
lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un
concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal
giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinché le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso
da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità
Pag. 5 di 11 acquisita” (Cass., 11 maggio 2010, n. 11405; Cass., 21 maggio 2009, n. 11835;
Cass., 5 agosto 2010, n. 18283).
Ciò posto, la regolamentazione dello svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, contenuta nell'art. 52 del d. lgs 165/2001 impedisce, pacificamente il diritto all'attribuzione della qualifica superiore, rendendo possibile solo l'apprensione delle differenze retributive conseguenti al ricalcolo del trattamento economico mensile.
Vale richiamare il costante orientamento di legittimità secondo cui in materia di pubblico impiego contrattualizzato - come si evince anche dal D. Lgs. n. 29 del
1993, art. 56, comma 6, nel testo, sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15 ora riprodotto nel
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 - l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della
Corte costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost.; norma quest'ultima che deve trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel pubblico impiego privatizzato,
sempre che le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività
spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cfr. in termini: Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2007 n. 25837, cui adde, Cass. 17 settembre 2008 n. 23741 e 30 dicembre 2009, n. 27887).
Il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non
è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass. 18 giugno 2010, n. 14775). Tale diritto sussiste peraltro senza la necessità di un atto formale di assegnazione, come ribadito dalla Cassazione nella sentenza del 10/07/2020 n.14805, secondo cui “A seguito di
Pag. 6 di 11 S.U. n. 25837/2007, questa Corte ha costantemente affermato che lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso, in forza del disposto del D.
Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore e che tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi né all'operativa del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (per tutte: Cass. sez. lav. 14 novembre 2016 23161 e giurisprudenza ivi citata)”.
Nel presente giudizio, è stato necessario in primo luogo individuare i tratti caratteristici del profilo rivendicato rispetto a quello di appartenenza.
Il regolamento di polizia mortuaria così descrive, infatti, le caratteristiche professionali del profilo del custode:
a) Per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficio di stato civile, ritira altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
b) Iscrive nell'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del regolamento (…), nonché le variazioni conseguenti (…);
c) Regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti, conservando le chiavi dei cancelli;
d) Durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento
(…);
Parallelamente il capo necroforo viene descritto come il responsabile della manutenzione dei cimiteri nonché dei servizi che in essi si svolgono e, in particolare:
Pag. 7 di 11 a) Presenzia e procede e provvede alle operazioni di inumazione e tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali dalle autorità;
b) Sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
c) Cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
d) Presenzia e provvede alle esumazioni ed estumazioni ordinarie e straordinarie, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia all'ufficio comunale competente;
e) Sorveglia a che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato a che siano state pagate le relative tariffe,
f) Vigila che l'installazione delle lapidi ed ogni altro intervento di privati sia autorizzato;
g) Controlla che le tombe private siano in buono stato di manutenzione e segnala eventuali stati di degrado;
h) Dispone e provvede alla regolare pulizia della camera mortuaria;
i) È responsabile del buon andamento del Cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento;
j) Dispone e dirige i mezzi e il personale necroforo per il servizio dei trasporti funebri.
Il profilo del capo necroforo ha una chiara attitudine di coordinamento e responsabilità.
Il tratto caratterizzante della declaratoria rivendicata è la ampiezza della
“discrezionalità operativa”, che connota “l'autonomia e la responsabilità del buon andamento del Cimitero” per l'esercizio di funzioni di coordinamento, gestione e controllo delle risorse e delle procedure.
Pag. 8 di 11 Lo stesso lemma “capo” impone tale attività di coordinamento, controllo e responsabilità verso l'esterno.
Il quadro istruttorio non ha consentito di provare questi tratti caratterizzanti, né la prevalenza dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale, richiesta dall'art. 52 comma 3 del TU sul Pubblico Impiego.
L'esame testimoniale non ha fatto emergere alcun profilo di responsabilità del verso l'esterno, né ha consentito di distinguere il suo profilo, rispetto a Pt_1
quello degli altri custodi.
Già in sede di interrogatorio libero il ricorrente ha chiarito di non essersi mai occupato di attività di esumazione, estumazione, e tumulazione, poiché venivano svolte da altri, dichiarazioni poi confermate in sede di interpello (cfr. udienza del
24.3.2022 dove il ricorrente ha confermato i capi 2) e 3) della comparsa di costituzione e risposta della parte resistente), escludendo così gran parte delle mansioni proprie del capo necroforo.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato che il ricorrente era il Testimone_1
referente dei servizi funebri e che indicava nello specifico dove depositare la bara al momento dell'arrivo, ma non ha confermato la redazione dei verbali.
L'ulteriore teste escusso, ha dichiarato che i servizi indicati nel Testimone_2
mansionario del capo necroforo venivano svolti da una cooperativa esterna, mentre il ricorrente si limitava a svolgere le funzioni di custode.
Parimenti, alla stessa udienza sopra indicata ha dichiarato che lui e il Testimone_3
ricorrente (che svolgevano le stesse mansioni) non si occupavano della salma, trattandosi di una mansione riservata ai “necrofori”, mentre entrambi si occupavano dei rapporti con le imprese funebri e altre attività collegate ai servizi funebri.
Analogamente, ha dichiarato che l'attività di osservazione dei Testimone_4
cadaveri non viene svolta da alcun dipendente e parimenti ha ulteriormente confermato che le attività proprie del capo necroforo non sono svolte dal ricorrente ma da altri soggetti, mentre è compito dei custodi curare i rapporti con le imprese funebri e indicare il luogo specifico della sepoltura.
Pag. 9 di 11 L'unico teste che ha confermato ulteriori mansioni rispetto ai contatti con le imprese funebri che svolgevano indistintamente tutti i custodi (segnatamente il teste ha confermato l'attività di vigilanza nell'installazione delle lapidi, l'apertura della camera mortuaria in caso di reperibilità e l'apposizione dei cippi forniti dai marmisti) è stato custode, come il Testimone_5 Pt_1
Lo stesso, tuttavia, non ha indicato con precisione la frequenza di tali attività, anzi l'utilizzo del participio passato in luogo del presente induce a ritenere che non sia stata un'attività sistematica, ma alquanto saltuaria (“ha curato l'apposizione dei cippi forniti dai marmisti che ce li consegnano”) inoltre ha chiarito di non essere Tes_5
mai stato presente al turno del collega. (Si veda la sua dichiarazione al verbale del
27.9.23: “Io faccio un altro turno penso che abbia presenziato e provveduto alle operazioni di tumulazione e inumazione rispettando le prescrizioni di legge”, per poi chiarire successivamente che le operazioni di tumulazione e inumazione “sono svolte dalla cooperativa Barbara B”).
Del resto, anche la documentazione depositata in atti evidenzia lo svolgimento in modo sporadico e occasionale di alcune delle mansioni proprie del capo necroforo, quantificabili in meno di trenta giorni in sei anni.
Deve concludersi che non è stata raggiunta prova sufficiente della prevalenza delle mansioni superiori svolte dal Pt_1
La qualifica di capo necroforo al di là della prova delle singole mansioni elencate nel regolamento della polizia mortuaria sopra citata (che in ogni caso è stata raggiunta in modo frammentario ed insufficiente) - lo si ribadisce - impone la prova dell'attitudine del lavoratore al controllo delle risorse a lui affidate e ne implica la responsabilità dei risultati conseguiti.
I testi hanno riferito, al contrario, che le funzioni del fossero identiche a Pt_1
quelle degli altri custodi ed alcun teste ha riferito della responsabilità del ricorrente, nel caso di problemi verificatisi all'interno del cimitero.
La domanda deve essere, quindi, respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i
Pag. 10 di 11 minimi tariffari dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, nella persona del giudice Paola Cappello, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della parte convenuta che liquida in Euro 2.700,00, per compensi, oltre IVA CPA ed accessori di legge.
Così deciso in Imperia, il 26.2.2025.
Il Giudice
Paola Cappello
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