Sentenza 28 maggio 2003
Massime • 1
Nel rito camerale in appello l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti in discorso. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto la nullità, per violazione del principio del contraddittorio, della decisione del giudice di appello sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore di coniuge separato, fondata sull'allegazione di un fatto nuovo documentato mediante il deposito di documenti in cancelleria oltre il termine all'uopo assegnato dal giudice e senza che, all'udienza, lo stesso giudice avesse in proposito consentito l'esplicarsi del contraddittorio nell'unico modo che lo stato del procedimento consentiva, ossia mediante il rinvio dell'udienza camerale richiesto dalla parte interessata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2003, n. 8547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8547 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO SA, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare 118, presso l'avv. Maria Carla Vecchi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA PI, elettivamente domiciliato in Roma, via Bruxelles 43, presso l'avv. Lando Sabini, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2386 del 7.7.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30.1.2003 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce;
Udito l'avv. M. C. Vecchi per la ricorrente che ha chiesto accogliersi il ricorso ed udito l'avv. L. Sabini per il controricorrente che ne ha chiesto la reiezione;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi rispettivamente proposti l'1 ed il 13.9.94 PI TA e SA RB adivano il Tribunale di Roma al fine di ottenere pronunzia di separazione personale con addebito all'altro coniuge.
Adottati dal Presidente i provvedimenti temporanei di assegnazione alla RB della casa coniugale e di attribuzione alla stessa di un contributo mensile di lire 1.500.000 per il mantenimento del figlio, il Tribunale, disposta ed assunta istruttoria, con sentenza 21.11.98 pronunziava la separazione, assegnava alla moglie la casa coniugale, attribuiva alla stessa la somma di lire 800.000 mensili come assegno di mantenimento oltre al contributo mensile per il figlio. La sentenza era impugnata dal TA e la Corte di Roma, con sentenza 7.7.2000, in riforma della prima decisione escludeva l'obbligo del TA di versare alla RB alcun assegno e la condannava alla restituzione di quanto versatole in esecuzione della prima statuizione. In motivazione la Corte d'Appello affermava, premesso l'applicato principio del diritto del coniuge di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio:
- Che la RB percepiva un reddito di lire 63/64 milioni lorde annue e godeva della casa coniugale, nel mentre il TA, pensionato dal gennaio 2000 (come documentato nel corso del giudizio) e percettore di pensione mensile lorda di lire 6.956.257, non poteva presumersi, avendo 70 anni, essere in grado di svolgere una rilevante attività medica privata idonea ad integrare la pensione e doveva anche sostenere rilevanti oneri per il mantenimento del figlio (lire 2.200.000 mensili).
- Che pertanto la RB, con il suo reddito, era in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello anteatto, se pur con i maggiori costi propri del vivere separata.
- Che pervero, con riguardo alle descritte condizioni reddituali ed ai personali oneri (la RB con uno stipendio incrementato dal godimento della casa ed il TA con una pensione accresciuta da attività libero professionali ma decurtata dalle spese per il figlio), non sussisteva disparità economica tra i coniugi. - Che quindi - escluso l'assegno in favore della RB - a lei incombeva restituirne i ratei percetti.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 25.7.2000, la RB ha proposto ricorso il 7.11.2000 con tre motivi ed il TA ha notificato controricorso il 14.12.2000 illustrandolo in memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la RB denunzia vizio di motivazione, affermando essersi trascurato l'esame del tenore di vita anteatto ed omesso di valutare le deposizioni sulla rilevante attività pregressa del TA, apoditticamente negandone l'attualità ed al contempo, contraddittoriamente, ammettendola.
Con il secondo motivo si denunzia violazione degli arrt. 2729 c.c., 116 c.p.c, 5 comma 9 L. 898/70: si sarebbe fatto indebito uso della prova presuntiva e non utilizzato il potere di accertamento di ufficio nel considerare come irrilevante l'attività libero- professionale del TA basandosi solo sulla sua età e mancando di disporre indagini.
Con il terzo motivo, infine, si lamenta la violazione degli artt. 345 e 101 c.p.c. e l'omessa motivazione: il dato sopravvenuto del pensionamento del TA, contrariamente a quanto detto in sentenza (essere stata la relativa documentazione acquisita nel corso del giudizio: pag. 4), era stato prospettato e documentato solo alla udienza di discussione e senza concedere il chiesto rinvio per l'esame; da tale documentazione si era fatto anche immotivatamente discendere che la RB dovesse restituire quanto ab origine percetto.
Ritiene il Collegio doversi esaminare prioritariamente la censura esposta nel terzo motivo, afferente violazione di norme sul processo e l'indebita conseguente utilizzazione di elementi valutativi per la formulazione dei giudizi censurati con i primi due motivi. E tale censura è certamente fondata.
Va premesso che ai sensi dell'art. 23 della legge 74/87 - che ha esteso ai giudizi di separazione personale tra coniugi le regole poste dall'art. 8 per il giudizio di divorzio - l'appello proposto avverso le sentenze di separazione viene trattato con il rito camerale (Cass. 11386/99 - 7495/98- 5256/97) e la sua introduzione avviene con il deposito del ricorso e la fissazione di udienza con termini per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto (Cass. 13423/02).
Va anche premesso che nel rito camerale in appello l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è certamente ammissibile sino alla udienza di discussione in c.d.c. (esattamente come, per i procedimenti il cui rito importi l'applicazione dell'art. 345 c.p.c. nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 52 della L. 353/90: cfr. Cass. 13301/02 e 10278/01) ma sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio (esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti in discorso: cfr. Cass. 5527/01 e 986/96). Orbene, nel caso sottoposto risulta che la produzione della documentazione attestante il pensionamento da 1.1.2000 del TA (e della misura del relativo trattamento) non venne effettuata nel termine previsto dal Presidente del Collegio ma con mero deposito in cancelleria pochi giorni prima della udienza di discussione (decreto 26.2.99 con fissazione di udienza al 13.4.00 e termini per le produzioni al 26.11.99 e per le repliche al 7.2.2000 - deposito della documentazione il 15.3.2000 senza che sia in atti la pretesa relazione di notifica alla controparte RB).
Risulta altresì che alla fissata udienza del 13.4.2000 il difensore della RB chiese differimento della udienza camerale per poter replicare e controdedurre, essendo intervenuto il fatto nuovo del pensionamento del TA e che il difensore del TA si oppose:
e risulta che il Collegio trattenne la causa in decisione e, come riferito innanzi, ebbe a fondare la propria decisione anche sul predetto fatto nuovo affermando che la documentazione che lo attestava fosse stata prodotta (ritualmente) in corso di giudizio. Da quanto esposto (e risultante dalla lettura degli atti, a questa Corte consentita data la natura processuale del vizio denunziato), emerge che la decisione della Corte romana si è basata sulla valutazione di documentazione:
- acquisita in violazione del termine apposto nel decreto presidenziale, - prodotta mediante deposito alla vigilia della udienza camerale, - non ritualmente comunicata alla controparte mediante indice ed integrale notificazione, - fatta segno a tempestiva eccezione di tardività da parte della controparte, - non sottoposta al contraddittorio nell'unico modo che lo stato del procedimento camerale consentiva (e cioè mediante breve rinvio della decisione o concessione di termine per il deposito di memoria di replica).
La nullità indotta dalla indicata violazione del contraddittorio si è quindi riverberata sul decisum della pronunzia, viziandola nella parte in cui essa si è su tale produzione dichiaratamente fondata (pervenendo anche, come denunziato, alla contraddittoria conseguenza di disporre la ripetizione dell'assegno ritenuto indebito con decorrenza sin dalla domanda e non dalla data del "fatto nuovo", che escludeva la spettanza dell'assegno). Si impone pertanto, accolto il motivo ed assorbita la cognizione degli altri due motivi, la cassazione della sentenza ed il rinvio alla stessa Corte per nuovo esame (oltre che per la regolamentazione delle spese di questo giudizio).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2003