Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/04/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
RGL n. 6400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 11/04/2025 nella causa n. 6400/2024 RGL, promossa da:
, c.f. assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1
DAMIANO PERTICARI
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Ripetizione di indebito
1. Il ricorrente , titolare di pensione Cat. VOCOM Parte_1
n. 36424081, espone di aver subito trattenute sui ratei pensionistici a titolo di ripetizione d'indebito per la corresponsione della maggiorazione sociale per superamento dei limiti di reddito, senza aver ricevuto preventiva comunicazione dall' (il provvedimento risultava infatti CP_1 inviato ad indirizzo di residenza non più attuale); afferma che l' è CP_2 decaduto dall'azione di ripetizione, che ritiene infondata nel merito stante l'assenza di redditi ulteriori rispetto alla pensione, ed agisce per ottenere l'accertamento della decadenza dell' dal diritto di procedere al CP_1 recupero, l'accertamento dell'inesistenza dell'indebito pensionistico, e la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute nella misura CP_1 di € 1.248,00, con vittoria di spese anche ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 2
c.p.c.;
1
2. l' si è costituito affermando che l'indebito era conseguito alla CP_1 ricostituzione d'ufficio della pensione sulla base dei dati reddituali comunicati dall'Agenzia delle Entrate, che la comunicazione di recupero era stata inviata all'indirizzo del ricorrente in Torino, c.so Siracusa 161, e che all'indebito de quo, non derivante da errore dell' non è applicabile CP_1 la decadenza ex art. 13 comma 2 L. 30/12/1991 n. 412;
3. all'udienza del 07/02/2025 è stato sentito a chiarimenti il funzionario CP_1
; la causa giunge a decisione in assenza di ulteriore attività Testimone_1 istruttoria;
4. come emerge dal provvedimento di rideterminazione della pensione datato
04/11/2021 (doc. 2 di parte ricorrente), il ricalcolo da cui si è generato l'indebito richiesto in restituzione dall' è stato effettuato con CP_1 decorrenza 01/01/2019 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2019: non si tratta di quella prodotta dal ricorrente quale doc. 6, ovvero la dichiarazione Persone Fisiche 2019 relativa al periodo d'imposta
2018, bensì della dichiarazione Persone Fisiche 2020 relativa al periodo d'imposta 2019, acquisita tramite il funzionario all'udienza del Tes_1
07/02/2025;
5. ciò che è stato oggetto di variazione è stata la maggiorazione sociale, rideterminata in misura inferiore in corrispondenza dei maggiori redditi dichiarati nell'anno 2019; non può esservi dubbio che alla fattispecie sia applicabile l'art. 13 comma 2 L. 412/1991, in quanto la variazione è conseguita ad una modifica dei redditi del pensionato che ha inciso sulla misura della prestazione: non si applica pertanto il principio di irripetibilità dell'indebito pensionistico, fatto salvo il dolo dell'interessato, posto dall'art. 52 L. 09/03/1989 n. 88, bensì l'art. 13 comma 2 cit., secondo cui “L' CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”;
6. è insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. civ. 19/11/2024 n. 29689) che l'art. 13, comma 2, della legge
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n. 412 del 1991 si interpreta nel senso che "l' deve procedere alla CP_1 verifica nell'anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di decadenza, al recupero dell'eventuale indebito" (Cass. nr. 3802 del 2019); si è ulteriormente specificato che "entro l'anno successivo" l' deve CP_2 formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito - cioè iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza del pensionato- e non già provvedere all'effettivo recupero dell'importo stesso (Cass. nr. 13918 del 2021);
7. nel caso in esame, in cui il superamento dei redditi è avvenuto nell'anno di imposta 2019 e la conoscibilità dei redditi ai fini di verifica è stata resa disponibile nell'anno 2020, l' avrebbe dovuto iniziare il procedimento CP_1 di recupero entro il 31/12/2021, portandolo a conoscenza del ricorrente;
8. il provvedimento di rideterminazione sopraesaminato, datato 04/11/2021,
è stato spedito al sig. all'indirizzo in Torino, c.so Siracusa 161, Pt_1 con raccomandata n. 61808296809-2; l' ha prodotto quale doc. 2 CP_1
l'avviso di ricevimento della raccomandata, su cui compare – parrebbe – la dicitura “avviso 12:45 – 03/12/2021”, ma la comunicazione non risulta essere stata consegnata ed è ritornata al mittente per compiuta giacenza;
9. il ricorrente dimostra – tramite il certificato di residenza storico prodotto quale doc. 5 – che il proprio indirizzo di residenza in c.so Siracusa 161 è variato in data 28/10/2021, col mutamento di indirizzo verso via
Pomaretto 7: alla data della spedizione della raccomandata quindi il ricorrente, anche se solo da pochi giorni, non era più reperibile all'indirizzo di spedizione;
10. non risultano comunicazioni del pensionato all' circa il proprio CP_1 mutamento di indirizzo, ma non può ricavarsi da una tale negligenza o mancanza di collaborazione la conclusione che vorrebbe l'Istituto, ovvero la fictio che la doverosa comunicazione dell'indebito si consideri conosciuta ancorché mai pervenuta nella sfera di disponibilità del sig. ; Pt_1
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11. sebbene non siano ravvisabili negligenze da parte dell' (il CP_2 funzionario ha precisato che le comunicazioni vengono inviate ai Tes_1 pensionati agli indirizzi di residenza tratti dai registri anagrafici, che potrebbero scontare qualche ritardo nella sincronizzazione con i sistemi
, nondimeno non risulta compiuta entro la data del 31/12/2021 – né, CP_1 peraltro, successivamente – la doverosa comunicazione di avvio del procedimento di recupero dell'indebito necessaria ad impedire il verificarsi della decadenza ex art. 13 L. 412/1991;
12. il ricorso merita pertanto accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore questione (ed in particolare, di quella relativa alla sussistenza o meno dell'indebito, non risultando lo stesso ripetibile): l' dovrà CP_1 restituire al ricorrente le somme trattenute, nella misura indicata in ricorso;
13. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, esclusa la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 96 c.p.c.;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta la non ripetibilità delle somme risultanti come indebitamente versate nel provvedimento di rideterminazione della pensione 04/11/2021;
- condanna l' alla restituzione al ricorrente della somma lorda di € 1.248,00, CP_1 oltre interessi dalla data delle trattenute;
- condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
2.620,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. DAMIANO
PERTICARI.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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