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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2421/2019, posta in decisione in data 11.7.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
Parte
IN E N.Q. (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
BAUCINA in data 25/08/1948, (C.F. Parte_3
), nata a [...] in data [...], C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 P.IVA_1
NE UI IA e dell'Avv. e con elezione di domicilio in via
VIA CATANIA, 25 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTI E APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
1 LA PROPRIA MANDATARIA Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'Avv. ABBATE LAURA e dall'Avv. ABBATE LUIGI ( ) C.F._3
VIA VALDINOTO N.10 90100 PALERMO;
e con elezione di domicilio presso i medesimi difensor.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 13.3.2025, questa Corte si pronunziava sulle impugnazioni proposte, in via principale, da , e Parte_1 Parte_3
e, in via incidentale, da avverso la Parte_4 Controparte_1
sentenza n. 3865/2019 del 24/07/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo,
Con la sentenza non definitiva:
- È stato integralmente rigettato l'appello principale, con cui gli appellanti censuravano la sentenza di prime cure: 1) per avere imputato i versamenti effettuati dai debitori prima agli interessi e poi al capitale, applicando il disposto dell'art.1194 c.c.; 2) per avere considerato preclusivo il giudicato di cui al decreto ingiuntivo non opposto con riferimento alle fideiussioni prestate;
3) per la mancata titolarità del rapporto dedotto in prime cure da parte della CP_2
- è stata accolta l'impugnazione incidentale con la quale l'istituto di credito lamentava: 1) l'intangibilità del credito relativo al conto corrente n. ***780, derivante dal decreto ingiuntivo (“mancata applicazione della capitalizzazione trimestrale nel calcolo degli interessi maturati successivamente al decreto;
mancata integrale applicazione del tasso ingiunto agli interessi maturati successivamente al decreto per la ritenuta necessità di adeguare il tasso ingiunto ai tassi soglia”); 2) quanto al credito derivante dal mutuo fondiario: “il calcolo degli interessi corrispettivi al tasso legale anziché al tasso convenzionale per ritenuta indeterminatezza ed
2 indeterminabilità di quest'ultimo, e la mancata integrale applicazione, nel calcolo degli interessi moratori, del tasso convenzionale (normativamente previsto) per la ritenuta necessità di adeguare il tasso convenzionale ai tassi soglia” (questo motivo è stato dichiarato fondato limitatamente al calcolo degli interessi moratori);
- quanto al primo motivo di appello incidentale relativo al conto corrente n.
***780, è stata ravvisata la necessità di un approfondimento istruttorio: in particolare, è stato dato atto che dei criteri stabiliti nel decreto ingiuntivo
(“gli interessi di mora, dovuti al tasso convenzionale del 16,50% e con la capitalizzazione trimestrale, entrambi dall'1.10.1997 al soddisfo”) era stata fatta applicazione nella prima ctu di 1° grado, effettuata in data 16.10.2017 e che, tuttavia, la stessa non era utilizzabile, in quanto, nonostante il ctu vi affermi che “sono stati decurtati i versamenti effettuati da parte debitrice ex art. 1194”, non risultava chiaro come in concreto fossero stati imputati detti versamenti;
- è stata ravvisata la necessità di un approfondimento istruttorio anche con riguardo al secondo motivo di appello incidentale, limitatamente agli interessi di mora relativi al contratto di mutuo, avendo il CTU di primo grado, relativamente ad alcuni periodi, adeguato i tassi ai limiti usurari previsti dai DD.MM. di cui alla L.108/1996, non applicabile al rapporto in esame, in quanto legge successiva alla stipulazione del mutuo (22.01.1993);
- è stata rimessa alla statuizione definitiva la regolazione delle spese di lite.
Rimessa, dunque, la causa sul ruolo istruttorio, è stata espletata consulenza d'ufficio tecnico-contabile, al fine di rideterminare i saldi dei due rapporti.
La rielaborazione operata dal consulente i cui risultati si condividono perché frutto di accertamenti accurati e scevri di vizi logici, e riportati nella relazione depositata il ha consentito di appurare quanto segue.
1) RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N. ***780
In merito al rapporto di conto corrente n. ***780 questa Corte aderisce alla soluzione di cui al Prospetto n. 03 della consulenza, con cui, giusta il quesito di cui all'ordinanza del 17.3.2025, sub. 3 è stato determinato il saldo nel rispetto del seguente criterio: “1) imputando i pagamenti effettuati dal correntista ex art. 1194
3 c.c., (compreso l'incasso dell'esecuzione immobiliare) e calcolandovi sia gli interessi corrispettivi pattuiti, sia la capitalizzazione trimestrale pattuita”.
Ed invero, in base a tale criterio il ctu ha verificato che il saldo del c/c, imputando i pagamenti effettuati dal correntista ex art 1194 c.c., la capitalizzazione e il tasso pattuito, è pari all'importo (negativo per il correntista) di € 4.113.055,72.
Sul punto gli appellanti principali (la società e i fideiussori) hanno presentato osservazioni, contestando non tanto l'operato del consulente (“privo di errori numerici” – cfr. consulenza, valutazione delle osservazioni, p. 29), quanto constatando un dato evidente, quale l'enormità del debito in applicazione dei criteri di cui al d.i. e a fronte dei versamenti effettuati.
Ebbene, si rileva che tale ammontare non è che l'inevitabile conseguenza di quanto accertato in sede di procedimento monitorio. Deve affermarsi, infatti, la correttezza di tale risultato ottenuto dal consulente, in quanto tiene conto dei criteri di cui al decreto ingiuntivo n. 813/97, mai opposto, con cui era stato ingiunto alla società (debitore principale) e ai fideiussori (le sigg.re Parte_4 Parte_5
e , il pagamento di Lire 428.223.925 (€ 223.360,37), quale
[...] Parte_3
saldo debitore alla data del 30.9.1997, “oltre agli interessi di mora, dovuti al tasso convenzionale del 16,50%, e con la capitalizzazione trimestrale dall'1.10.1997 al soddisfo”. Stante la mancata opposizione di detto decreto e acquisita ormai efficacia esecutiva (come meglio motivato in sede di sentenza non definitiva del 13.3.2025), il dispositivo ivi indicato (e l'ingente capitalizzazione che ne è derivata) non è più contestabile in questo giudizio, residuando solamente la possibilità di effettuare un conteggio che decurti i versamenti effettuati in epoca successiva all'emissione del d.i.
Nel Prospetto n. 03, infatti, il ctu giunge a un saldo (negativo per il correntista) di € 4.113.055,72, così ottenuto: sommando € 223.360,37 (debito risultante dal d.i.) e
€ 4.285.690,79 (Interessi Capitalizzati dal 01.10.1997 al 30.09.2017), e sottraendo €
395.995,44 (Pagamenti effettuati).
2) RAPPORTO DI MUTUO FONDIARIO Rep. N. 99563, Racc. 7988
In merito al rapporto mutuo fondiario è stato affidato al consulente tecnico l'incarico così formulato: “ricalcoli il mutuo stipulato da con il Parte_3
banco di Sicilia in data 22.1.1993, e, tenuto conto dei pagamenti effettuati, ricalcoli il saldo applicando gli interessi di mora pattuiti;
accerti se tali interessi hanno
4 natura usuraria e in tal caso, con separato conteggio, ricalcoli il saldo applicando interessi moratori al saldo legale”.
Premesso che in data 22.01.1993 ha stipulato presso il “Banco Parte_3 di Sicilia S.p.A.” un mutuo fondiario per la somma di Lire 436.000.000 (in €
225.175,208), il ctu, tenendo conto dei pagamenti da lei effettuati (per un importo complessivo di € 106.561,58) ha ricalcolato il saldo pari a € 594.609,71 (ottenuto partendo dal debito residuo pari a €229.370,68 e applicando il tasso di mora pattuito-
Prospetto n. 01).
Si aderisce alla suddetta risultanza in quanto, in primo luogo, tiene conto del tasso di mora pattuito (per un totale di € 365.239,03) non essendo applicabile la L.
108/1996 (successiva al contratto di mutuo del 22.1.1993, come meglio specificato in sentenza non definitiva), in secondo luogo, da un mero raffronto con l'allegato 3 alla consulenza, è possibile appurare che la somma di € 229.370,68 (Rate scadute e non pagate) è ottenuta decurtando i versamenti (per un totale di € 106.561,58) tempo per tempo effettuati dalla Pt_3
Le spese seguono la soccombenza degli odierni appellanti e si liquidano per il primo grado del giudizio, in complessivi € 20,000,00 per compensi oltre oneri forfetari, CPA e IVA nonché, per questo secondo grado, in complessivi € 21.777,00 di cui di cui € 21.000,00 per compensi ed € 777,00 per spese, oltre oneri forfetari,
CPA e IVA;
Le spese concernenti le consulenze tecniche disposte nei due gradi di giudizio devono essere poste in via definitiva a carico degli appellanti principali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
nei confronti di , e Controparte_1 Parte_1 Parte_3
accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 2103-410- Parte_4
2917-80 acceso presso il Banco di Sicilia a nome della società è Parte_4 pari a € 4.113.055,72 alla data del 30.9.2017;
2) accerta e dichiara che il saldo del mutuo Rep. 99563, Racc. 7988 concesso a
è pari a € 594.609,71 al 15.12.2017; Parte_3
5 3) condanna gli appellanti principali al pagamento, in favore dell'appellata_ , delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 20.000,00 oltre accessori per il primo grado e, per questo secondo grado, in complessivi € 21.777,00, oltre accessori.
4) pone le spese per le CC.TT.UU. di entrambi i gradi del giudizio, giusta decreti di liquidazione in atti, a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della appellante principale soccombente.
5) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico della parte appellante principale, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione III civile in data
27.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2421/2019, posta in decisione in data 11.7.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
Parte
IN E N.Q. (C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
BAUCINA in data 25/08/1948, (C.F. Parte_3
), nata a [...] in data [...], C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_4 P.IVA_1
NE UI IA e dell'Avv. e con elezione di domicilio in via
VIA CATANIA, 25 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTI E APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
1 LA PROPRIA MANDATARIA Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2
dell'Avv. ABBATE LAURA e dall'Avv. ABBATE LUIGI ( ) C.F._3
VIA VALDINOTO N.10 90100 PALERMO;
e con elezione di domicilio presso i medesimi difensor.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 13.3.2025, questa Corte si pronunziava sulle impugnazioni proposte, in via principale, da , e Parte_1 Parte_3
e, in via incidentale, da avverso la Parte_4 Controparte_1
sentenza n. 3865/2019 del 24/07/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo,
Con la sentenza non definitiva:
- È stato integralmente rigettato l'appello principale, con cui gli appellanti censuravano la sentenza di prime cure: 1) per avere imputato i versamenti effettuati dai debitori prima agli interessi e poi al capitale, applicando il disposto dell'art.1194 c.c.; 2) per avere considerato preclusivo il giudicato di cui al decreto ingiuntivo non opposto con riferimento alle fideiussioni prestate;
3) per la mancata titolarità del rapporto dedotto in prime cure da parte della CP_2
- è stata accolta l'impugnazione incidentale con la quale l'istituto di credito lamentava: 1) l'intangibilità del credito relativo al conto corrente n. ***780, derivante dal decreto ingiuntivo (“mancata applicazione della capitalizzazione trimestrale nel calcolo degli interessi maturati successivamente al decreto;
mancata integrale applicazione del tasso ingiunto agli interessi maturati successivamente al decreto per la ritenuta necessità di adeguare il tasso ingiunto ai tassi soglia”); 2) quanto al credito derivante dal mutuo fondiario: “il calcolo degli interessi corrispettivi al tasso legale anziché al tasso convenzionale per ritenuta indeterminatezza ed
2 indeterminabilità di quest'ultimo, e la mancata integrale applicazione, nel calcolo degli interessi moratori, del tasso convenzionale (normativamente previsto) per la ritenuta necessità di adeguare il tasso convenzionale ai tassi soglia” (questo motivo è stato dichiarato fondato limitatamente al calcolo degli interessi moratori);
- quanto al primo motivo di appello incidentale relativo al conto corrente n.
***780, è stata ravvisata la necessità di un approfondimento istruttorio: in particolare, è stato dato atto che dei criteri stabiliti nel decreto ingiuntivo
(“gli interessi di mora, dovuti al tasso convenzionale del 16,50% e con la capitalizzazione trimestrale, entrambi dall'1.10.1997 al soddisfo”) era stata fatta applicazione nella prima ctu di 1° grado, effettuata in data 16.10.2017 e che, tuttavia, la stessa non era utilizzabile, in quanto, nonostante il ctu vi affermi che “sono stati decurtati i versamenti effettuati da parte debitrice ex art. 1194”, non risultava chiaro come in concreto fossero stati imputati detti versamenti;
- è stata ravvisata la necessità di un approfondimento istruttorio anche con riguardo al secondo motivo di appello incidentale, limitatamente agli interessi di mora relativi al contratto di mutuo, avendo il CTU di primo grado, relativamente ad alcuni periodi, adeguato i tassi ai limiti usurari previsti dai DD.MM. di cui alla L.108/1996, non applicabile al rapporto in esame, in quanto legge successiva alla stipulazione del mutuo (22.01.1993);
- è stata rimessa alla statuizione definitiva la regolazione delle spese di lite.
Rimessa, dunque, la causa sul ruolo istruttorio, è stata espletata consulenza d'ufficio tecnico-contabile, al fine di rideterminare i saldi dei due rapporti.
La rielaborazione operata dal consulente i cui risultati si condividono perché frutto di accertamenti accurati e scevri di vizi logici, e riportati nella relazione depositata il ha consentito di appurare quanto segue.
1) RAPPORTO DI CONTO CORRENTE N. ***780
In merito al rapporto di conto corrente n. ***780 questa Corte aderisce alla soluzione di cui al Prospetto n. 03 della consulenza, con cui, giusta il quesito di cui all'ordinanza del 17.3.2025, sub. 3 è stato determinato il saldo nel rispetto del seguente criterio: “1) imputando i pagamenti effettuati dal correntista ex art. 1194
3 c.c., (compreso l'incasso dell'esecuzione immobiliare) e calcolandovi sia gli interessi corrispettivi pattuiti, sia la capitalizzazione trimestrale pattuita”.
Ed invero, in base a tale criterio il ctu ha verificato che il saldo del c/c, imputando i pagamenti effettuati dal correntista ex art 1194 c.c., la capitalizzazione e il tasso pattuito, è pari all'importo (negativo per il correntista) di € 4.113.055,72.
Sul punto gli appellanti principali (la società e i fideiussori) hanno presentato osservazioni, contestando non tanto l'operato del consulente (“privo di errori numerici” – cfr. consulenza, valutazione delle osservazioni, p. 29), quanto constatando un dato evidente, quale l'enormità del debito in applicazione dei criteri di cui al d.i. e a fronte dei versamenti effettuati.
Ebbene, si rileva che tale ammontare non è che l'inevitabile conseguenza di quanto accertato in sede di procedimento monitorio. Deve affermarsi, infatti, la correttezza di tale risultato ottenuto dal consulente, in quanto tiene conto dei criteri di cui al decreto ingiuntivo n. 813/97, mai opposto, con cui era stato ingiunto alla società (debitore principale) e ai fideiussori (le sigg.re Parte_4 Parte_5
e , il pagamento di Lire 428.223.925 (€ 223.360,37), quale
[...] Parte_3
saldo debitore alla data del 30.9.1997, “oltre agli interessi di mora, dovuti al tasso convenzionale del 16,50%, e con la capitalizzazione trimestrale dall'1.10.1997 al soddisfo”. Stante la mancata opposizione di detto decreto e acquisita ormai efficacia esecutiva (come meglio motivato in sede di sentenza non definitiva del 13.3.2025), il dispositivo ivi indicato (e l'ingente capitalizzazione che ne è derivata) non è più contestabile in questo giudizio, residuando solamente la possibilità di effettuare un conteggio che decurti i versamenti effettuati in epoca successiva all'emissione del d.i.
Nel Prospetto n. 03, infatti, il ctu giunge a un saldo (negativo per il correntista) di € 4.113.055,72, così ottenuto: sommando € 223.360,37 (debito risultante dal d.i.) e
€ 4.285.690,79 (Interessi Capitalizzati dal 01.10.1997 al 30.09.2017), e sottraendo €
395.995,44 (Pagamenti effettuati).
2) RAPPORTO DI MUTUO FONDIARIO Rep. N. 99563, Racc. 7988
In merito al rapporto mutuo fondiario è stato affidato al consulente tecnico l'incarico così formulato: “ricalcoli il mutuo stipulato da con il Parte_3
banco di Sicilia in data 22.1.1993, e, tenuto conto dei pagamenti effettuati, ricalcoli il saldo applicando gli interessi di mora pattuiti;
accerti se tali interessi hanno
4 natura usuraria e in tal caso, con separato conteggio, ricalcoli il saldo applicando interessi moratori al saldo legale”.
Premesso che in data 22.01.1993 ha stipulato presso il “Banco Parte_3 di Sicilia S.p.A.” un mutuo fondiario per la somma di Lire 436.000.000 (in €
225.175,208), il ctu, tenendo conto dei pagamenti da lei effettuati (per un importo complessivo di € 106.561,58) ha ricalcolato il saldo pari a € 594.609,71 (ottenuto partendo dal debito residuo pari a €229.370,68 e applicando il tasso di mora pattuito-
Prospetto n. 01).
Si aderisce alla suddetta risultanza in quanto, in primo luogo, tiene conto del tasso di mora pattuito (per un totale di € 365.239,03) non essendo applicabile la L.
108/1996 (successiva al contratto di mutuo del 22.1.1993, come meglio specificato in sentenza non definitiva), in secondo luogo, da un mero raffronto con l'allegato 3 alla consulenza, è possibile appurare che la somma di € 229.370,68 (Rate scadute e non pagate) è ottenuta decurtando i versamenti (per un totale di € 106.561,58) tempo per tempo effettuati dalla Pt_3
Le spese seguono la soccombenza degli odierni appellanti e si liquidano per il primo grado del giudizio, in complessivi € 20,000,00 per compensi oltre oneri forfetari, CPA e IVA nonché, per questo secondo grado, in complessivi € 21.777,00 di cui di cui € 21.000,00 per compensi ed € 777,00 per spese, oltre oneri forfetari,
CPA e IVA;
Le spese concernenti le consulenze tecniche disposte nei due gradi di giudizio devono essere poste in via definitiva a carico degli appellanti principali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da
[...]
nei confronti di , e Controparte_1 Parte_1 Parte_3
accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 2103-410- Parte_4
2917-80 acceso presso il Banco di Sicilia a nome della società è Parte_4 pari a € 4.113.055,72 alla data del 30.9.2017;
2) accerta e dichiara che il saldo del mutuo Rep. 99563, Racc. 7988 concesso a
è pari a € 594.609,71 al 15.12.2017; Parte_3
5 3) condanna gli appellanti principali al pagamento, in favore dell'appellata_ , delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 20.000,00 oltre accessori per il primo grado e, per questo secondo grado, in complessivi € 21.777,00, oltre accessori.
4) pone le spese per le CC.TT.UU. di entrambi i gradi del giudizio, giusta decreti di liquidazione in atti, a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della appellante principale soccombente.
5) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico della parte appellante principale, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione III civile in data
27.11.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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