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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11000/2024 R.G., promossa
, nata a [...] il Parte_1
16/11/1979 (C.F. , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'avv. PIETRO IVAN MARAVIGNA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
02/10/1973 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. ADRIANA LOMBARDO E , giusta Controparte_2
procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Precisate le conclusioni come da note in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 Parte_1
ha adito questo Tribunale chiedendo di pronunziare la
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Valverde (CT)
il 07.10.2006 con , trascritto nel Registro di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Valverde, Anno 2006, Atto n. 20, Parte II
Serie A, Uff. 1; di stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per i figli (16/06/2007) e Persona_1 Persona_2
(11/05/2011), e separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando il genitore avrà i figli con sé; di porre a carico del genitore non collocatario l'importo mensile di euro 424,00 per il mantenimento della prole.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separata dal marito giusta sentenza n. 2942/2023 del 06.07.2023 di questo Tribunale
e che dalla data di comparizione personale davanti al Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale si è riportato alle conclusioni di cui all'accordo di divorzio raggiunto, nelle more del giudizio, dalle parti.
In data 12/06/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e merita accoglimento, in quanto Controparte_1
ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n
898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la
2 comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […]
2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di
separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un
avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n. 2942/2023 del 06.07.2023 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si dà atto che le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente di decidere la causa in conformità alle condizioni di seguito esposte:
“
1. i figli minori (nata a [...] il [...]) di anni 17 e Per_
3 (nato a [...] il [...]), di anni 14 verranno affidati ad Per_2
entrambi i genitori con collocamento presso il padre al quale, pertanto,
rimarrà assegnata la casa familiare con i mobili che la arredano;
Per_ 2. le modalità ed i tempi di incontro dei figli e con la Per_2
madre potranno essere concordati di volta in volta fra gli stessi, ciò in
Per_ considerazione della loro età compirà 18 anni a Giugno e Per_2
ne ha compiuti 14) e tenendo conto degli impegni scolastici, e non, dei ragazzi e di quelli lavorativi della madre. In ogni caso, le modalità e i
tempi di incontro tra la madre ed il figlio minorenne saranno così Per_2
regolati: ogni settimana, cinque pomeriggi infrasettimanali;
ogni 6 settimane, il fine settimana coincidente con il turno di riposo della
sig.ra dal venerdì pomeriggio alle 19.00 della domenica;
nel Parte_1
periodo natalizio, sette giorni consecutivi comprendenti, ad anni
alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
nel periodo pasquale, tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di quello del Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, due settimane, anche consecutive, nel mese di Luglio o nel mese di
Agosto; il giorno del compleanno del genitore materno ed il giorno
della festa della mamma;
le altre feste indicate “in rosso” nel calendario (esemplificando 1 Maggio, 2 Giugno etc.) seguiranno il principio dell'alternanza. Inoltre, il figlio trascorrerà con il Per_2
padre il giorno del compleanno del genitore paterno, il giorno della
Festa del Papà e il medesimo periodo estivo di due settimane, anche consecutive tra loro;
durante tale periodo estivo, i tempi di permanenza
con la madre rimarranno sospesi;
3. i genitori si impegnano, nell'esclusivo interesse dei figli, a collaborare tra di loro al fine di garantire loro un contesto familiare
armonico e sereno, concordando le decisioni di maggior importanza;
inoltre, i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un
contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con
ciascuno di essi;
4. la sig.ra si obbliga a corrispondere, entro il giorno Parte_1
4 15 di ogni mese, al sig. la complessiva somma mensile di CP_1
€. 425,00 (euro quattrocentoventicinque/00), quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, la stessa parteciperà nella misura del
50% alle altre spese straordinarie inerenti i minori, come stabilito dal
Tribunale di Catania con le Linee Guida del 25.7.2018;
5. la sig.ra si impegna, altresì, a versare mensilmente Parte_1 al sig. un ulteriore importo pari al 45 % dell'assegno unico CP_1
percepito dalla stessa nella misura del 50%, e ciò sempre a titolo di
mantenimento dei figli;
6. i sigg.ri , entrambi economicamente Parte_2
indipendenti, rinunziano reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile;
7. con la mera sottoscrizione del presente atto e senza necessità di ulteriori incombenti, i sigg.ri manifestano, sin Parte_2
d'ora, il proprio reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del documento di identità e del passaporto, propri e dei figli minori;
conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto
necessario per il rilascio dei detti documenti;
8. ciascuna parte potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuto trasferimento con e-mail o raccomandata A/R 1, ciò ai fini di un solerte adempimento dei rispettivi obblighi nei confronti del figlio minorenne;
9. spese interamente compensate”.
Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Si evidenzia che la figlia è nata il [...] Persona_1
sicché è imminente il raggiungimento della maggiore età.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione
5 dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11000/2024 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e Parte_1
in Valverde (CT) in data 07/10/2006, Controparte_1
trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Valverde (CT) al
N. 20, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno 2006, alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/06/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11000/2024 R.G., promossa
, nata a [...] il Parte_1
16/11/1979 (C.F. , rappresentata e difesa CodiceFiscale_1 dall'avv. PIETRO IVAN MARAVIGNA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il Controparte_1
02/10/1973 (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'avv. ADRIANA LOMBARDO E , giusta Controparte_2
procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Precisate le conclusioni come da note in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.10.2024 Parte_1
ha adito questo Tribunale chiedendo di pronunziare la
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Valverde (CT)
il 07.10.2006 con , trascritto nel Registro di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Valverde, Anno 2006, Atto n. 20, Parte II
Serie A, Uff. 1; di stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse per i figli (16/06/2007) e Persona_1 Persona_2
(11/05/2011), e separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando il genitore avrà i figli con sé; di porre a carico del genitore non collocatario l'importo mensile di euro 424,00 per il mantenimento della prole.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separata dal marito giusta sentenza n. 2942/2023 del 06.07.2023 di questo Tribunale
e che dalla data di comparizione personale davanti al Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale si è riportato alle conclusioni di cui all'accordo di divorzio raggiunto, nelle more del giudizio, dalle parti.
In data 12/06/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e merita accoglimento, in quanto Controparte_1
ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n
898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la
2 comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […]
2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di
separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in
consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un
avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n. 2942/2023 del 06.07.2023 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si dà atto che le parti, nelle more del giudizio, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto congiuntamente di decidere la causa in conformità alle condizioni di seguito esposte:
“
1. i figli minori (nata a [...] il [...]) di anni 17 e Per_
3 (nato a [...] il [...]), di anni 14 verranno affidati ad Per_2
entrambi i genitori con collocamento presso il padre al quale, pertanto,
rimarrà assegnata la casa familiare con i mobili che la arredano;
Per_ 2. le modalità ed i tempi di incontro dei figli e con la Per_2
madre potranno essere concordati di volta in volta fra gli stessi, ciò in
Per_ considerazione della loro età compirà 18 anni a Giugno e Per_2
ne ha compiuti 14) e tenendo conto degli impegni scolastici, e non, dei ragazzi e di quelli lavorativi della madre. In ogni caso, le modalità e i
tempi di incontro tra la madre ed il figlio minorenne saranno così Per_2
regolati: ogni settimana, cinque pomeriggi infrasettimanali;
ogni 6 settimane, il fine settimana coincidente con il turno di riposo della
sig.ra dal venerdì pomeriggio alle 19.00 della domenica;
nel Parte_1
periodo natalizio, sette giorni consecutivi comprendenti, ad anni
alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno;
nel periodo pasquale, tre giorni consecutivi comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e di quello del Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, due settimane, anche consecutive, nel mese di Luglio o nel mese di
Agosto; il giorno del compleanno del genitore materno ed il giorno
della festa della mamma;
le altre feste indicate “in rosso” nel calendario (esemplificando 1 Maggio, 2 Giugno etc.) seguiranno il principio dell'alternanza. Inoltre, il figlio trascorrerà con il Per_2
padre il giorno del compleanno del genitore paterno, il giorno della
Festa del Papà e il medesimo periodo estivo di due settimane, anche consecutive tra loro;
durante tale periodo estivo, i tempi di permanenza
con la madre rimarranno sospesi;
3. i genitori si impegnano, nell'esclusivo interesse dei figli, a collaborare tra di loro al fine di garantire loro un contesto familiare
armonico e sereno, concordando le decisioni di maggior importanza;
inoltre, i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un
contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con
ciascuno di essi;
4. la sig.ra si obbliga a corrispondere, entro il giorno Parte_1
4 15 di ogni mese, al sig. la complessiva somma mensile di CP_1
€. 425,00 (euro quattrocentoventicinque/00), quale contributo al mantenimento di entrambi i figli, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, la stessa parteciperà nella misura del
50% alle altre spese straordinarie inerenti i minori, come stabilito dal
Tribunale di Catania con le Linee Guida del 25.7.2018;
5. la sig.ra si impegna, altresì, a versare mensilmente Parte_1 al sig. un ulteriore importo pari al 45 % dell'assegno unico CP_1
percepito dalla stessa nella misura del 50%, e ciò sempre a titolo di
mantenimento dei figli;
6. i sigg.ri , entrambi economicamente Parte_2
indipendenti, rinunziano reciprocamente a qualsivoglia assegno divorzile;
7. con la mera sottoscrizione del presente atto e senza necessità di ulteriori incombenti, i sigg.ri manifestano, sin Parte_2
d'ora, il proprio reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del documento di identità e del passaporto, propri e dei figli minori;
conseguentemente, si obbligano a sottoscrivere e fare tutto quanto
necessario per il rilascio dei detti documenti;
8. ciascuna parte potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno con l'obbligo di darsi reciproca comunicazione di ogni eventuale variazione entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuto trasferimento con e-mail o raccomandata A/R 1, ciò ai fini di un solerte adempimento dei rispettivi obblighi nei confronti del figlio minorenne;
9. spese interamente compensate”.
Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Si evidenzia che la figlia è nata il [...] Persona_1
sicché è imminente il raggiungimento della maggiore età.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione
5 dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 11000/2024 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e Parte_1
in Valverde (CT) in data 07/10/2006, Controparte_1
trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Valverde (CT) al
N. 20, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno 2006, alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 13/06/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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