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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/10/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 24.10.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno discusso e concluso come da note d'udienza, ed il giudice emette l'allegata sentenza.
Il giudice
SS Di CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. SS Di CO, all'esito dell'udienza del 24.10.2025, ha pronunciato, in seguito alla discussione ex art. 281 sexies come da note d'udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 965 del 2024 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Gian Piero Depperu e dall'avv. Fabio C.F._2
Varone, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Olbia, via Capotesta 1,
Parte attrice
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 [...]
(c.f. ), nata ad [...] il [...], entrambi residenti in [...]CP_2 C.F._4
Maddalena, nella via Crocetta n.10,
Parte convenuta - contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato ed esponevano di Parte_1 Parte_2 essere proprietarie, ciascuna per la quota indivisa di 2000/9000, del fabbricato sito in Comune di La Maddalena, avente accesso dalla Via Crocetta, costituito da due appartamenti al piano terra, un appartamento al piano primo e dal sovrastante terrazzo al piano secondo, con annesso cortile di pertinenza, distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al f. 9, particelle 655 sub. 3, 655 sub. 4, 655 sub. 5, 655 sub. 6, e 655 sub 1 (il cortile di pertinenza).
Lamentavano che, con atto pubblico del 9.8.2022, la piena proprietà del predetto fabbricato era stata donata al loro fratello dalla madre , dichiaratasi falsamente CP_1 Controparte_2 proprietaria del bene in virtù di possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre venti anni.
Lamentavano inoltre che la madre, nella medesima occasione, aveva falsamente dato atto che, relativamente al fabbricato in questione, era stata erroneamente trascritta la dichiarazione di successione in morte del coniuge , apertasi in data 17 febbraio 2017, sebbene Persona_1 detta dichiarazione fosse stata presentata proprio dalla che nella circostanza aveva dichiarato CP_2 che il fabbricato rientrava nell'asse ereditario del defunto marito.
Le attrici, avendo la convenuta, proprietaria del bene per la quota indivisa di soli 3000/9000, posto in essere una donazione di bene parzialmente altrui, ne eccepivano la nullità e concludevano come in atti.
e , nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano in CP_1 Controparte_2 giudizio e venivano dichiarati contumaci, e la causa, istruita con produzioni documentali, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 24.10.2025 come da note in atti.
La domanda attrice è fondata e va dunque accolta.
Osserva il Tribunale che , rimasta contumace, non ha contestato le allegazioni delle Controparte_2 attrici circa la falsità della dichiarazione, resa in sede di stipulazione dell'atto pubblico di donazione del 9.8.2022, di essere proprietaria del fabbricato oggetto di donazione in virtù di possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre venti anni, né ha dedotto e provato, come era suo onere, l'esistenza di un titolo che la legittimasse alla donazione dell'intera proprietà del bene.
Al contrario, la qualità di comproprietarie, per la quota indivisa di 2000/9000 ciascuna, del fabbricato oggetto di donazione, è stata documentalmente provata dalle attrici mediante la produzione del titolo costituito dalla dichiarazione di successione di , loro genitore, del 17/02/2017, Persona_1 debitamente trascritta (v. doc. 2 e 2 bis del fascicolo di parte attrice).
Non vi è dubbio, pertanto, che la pur essendosi dichiarata al momento della stipulazione CP_2 dell'atto pubblico proprietaria del bene donato per intervenuta usucapione ventennale, non rivestisse in effetti tale qualità.
Pertanto, in applicazione del principio stabilito da Cass. SS.UU. n. 5068 del 15/03/2016, secondo cui
“La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante…”, deve dichiararsi la nullità dell'atto di donazione, a rogito del notaio del 9 agosto 2022, rep. n.5718, racc. n. 4201, registrato in Tempio Per_2
Pausania al n. R.G.10054 R.P.7153.
2 I convenuti, che non sono comparsi dinanzi all'organismo di mediazione, senza peraltro addurre alcun giustificato motivo, devono essere condannati, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del relativo procedimento, liquidate in €. 500,00, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
accerta e dichiara che e alla data del 9 agosto 2022, erano Parte_1 Parte_2 proprietarie, ciascuna per la quota indivisa di 2000/9000, del fabbricato sito in Comune di La Maddalena, avente accesso dalla Via Crocetta, costituito da due appartamenti al piano terra, un appartamento al piano primo e dal sovrastante terrazzo al piano secondo, con annesso cortile di pertinenza, distinto al Catasto Fabbricati del predetto comune al f. 9, particelle 655 sub. 3, 655 sub. 4, 655 sub. 5, 655 sub. 6, e 655 sub 1 (il cortile di pertinenza); dichiara, per l'effetto, la nullità dell'atto di donazione, a rogito del notaio del 9 agosto Per_2
2022, rep. n.5718, racc. n. 4201, registrato in Tempio Pausania al n. R.G.10054 R.P.7153, avente ad oggetto il predetto fabbricato;
condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore della parte attrice, delle spese del procedimento di mediazione, liquidate in €. 500,00, oltre accessori di legge;
condanna i convenuti, in solido, alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, liquidate in €. 545,00 per spese ed in €. 4.0000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 29.10.2025
Il giudice
SS Di CO
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Il giudice
SS Di CO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. SS Di CO, all'esito dell'udienza del 24.10.2025, ha pronunciato, in seguito alla discussione ex art. 281 sexies come da note d'udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 965 del 2024 R.G.A.C. promossa da:
(C.F. ) ed (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Gian Piero Depperu e dall'avv. Fabio C.F._2
Varone, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Olbia, via Capotesta 1,
Parte attrice
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._3 [...]
(c.f. ), nata ad [...] il [...], entrambi residenti in [...]CP_2 C.F._4
Maddalena, nella via Crocetta n.10,
Parte convenuta - contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato ed esponevano di Parte_1 Parte_2 essere proprietarie, ciascuna per la quota indivisa di 2000/9000, del fabbricato sito in Comune di La Maddalena, avente accesso dalla Via Crocetta, costituito da due appartamenti al piano terra, un appartamento al piano primo e dal sovrastante terrazzo al piano secondo, con annesso cortile di pertinenza, distinto al Catasto Fabbricati del predetto Comune al f. 9, particelle 655 sub. 3, 655 sub. 4, 655 sub. 5, 655 sub. 6, e 655 sub 1 (il cortile di pertinenza).
Lamentavano che, con atto pubblico del 9.8.2022, la piena proprietà del predetto fabbricato era stata donata al loro fratello dalla madre , dichiaratasi falsamente CP_1 Controparte_2 proprietaria del bene in virtù di possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre venti anni.
Lamentavano inoltre che la madre, nella medesima occasione, aveva falsamente dato atto che, relativamente al fabbricato in questione, era stata erroneamente trascritta la dichiarazione di successione in morte del coniuge , apertasi in data 17 febbraio 2017, sebbene Persona_1 detta dichiarazione fosse stata presentata proprio dalla che nella circostanza aveva dichiarato CP_2 che il fabbricato rientrava nell'asse ereditario del defunto marito.
Le attrici, avendo la convenuta, proprietaria del bene per la quota indivisa di soli 3000/9000, posto in essere una donazione di bene parzialmente altrui, ne eccepivano la nullità e concludevano come in atti.
e , nonostante la ritualità della notifica, non si costituivano in CP_1 Controparte_2 giudizio e venivano dichiarati contumaci, e la causa, istruita con produzioni documentali, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 24.10.2025 come da note in atti.
La domanda attrice è fondata e va dunque accolta.
Osserva il Tribunale che , rimasta contumace, non ha contestato le allegazioni delle Controparte_2 attrici circa la falsità della dichiarazione, resa in sede di stipulazione dell'atto pubblico di donazione del 9.8.2022, di essere proprietaria del fabbricato oggetto di donazione in virtù di possesso pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre venti anni, né ha dedotto e provato, come era suo onere, l'esistenza di un titolo che la legittimasse alla donazione dell'intera proprietà del bene.
Al contrario, la qualità di comproprietarie, per la quota indivisa di 2000/9000 ciascuna, del fabbricato oggetto di donazione, è stata documentalmente provata dalle attrici mediante la produzione del titolo costituito dalla dichiarazione di successione di , loro genitore, del 17/02/2017, Persona_1 debitamente trascritta (v. doc. 2 e 2 bis del fascicolo di parte attrice).
Non vi è dubbio, pertanto, che la pur essendosi dichiarata al momento della stipulazione CP_2 dell'atto pubblico proprietaria del bene donato per intervenuta usucapione ventennale, non rivestisse in effetti tale qualità.
Pertanto, in applicazione del principio stabilito da Cass. SS.UU. n. 5068 del 15/03/2016, secondo cui
“La donazione di cosa altrui o parzialmente altrui, sebbene non espressamente vietata, è nulla per difetto di causa, sicché la donazione del coerede avente ad oggetto la quota di un bene indiviso compreso nella massa ereditaria è nulla, atteso che, prima della divisione, quello specifico bene non fa parte del patrimonio del coerede donante…”, deve dichiararsi la nullità dell'atto di donazione, a rogito del notaio del 9 agosto 2022, rep. n.5718, racc. n. 4201, registrato in Tempio Per_2
Pausania al n. R.G.10054 R.P.7153.
2 I convenuti, che non sono comparsi dinanzi all'organismo di mediazione, senza peraltro addurre alcun giustificato motivo, devono essere condannati, in solido, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del relativo procedimento, liquidate in €. 500,00, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
accerta e dichiara che e alla data del 9 agosto 2022, erano Parte_1 Parte_2 proprietarie, ciascuna per la quota indivisa di 2000/9000, del fabbricato sito in Comune di La Maddalena, avente accesso dalla Via Crocetta, costituito da due appartamenti al piano terra, un appartamento al piano primo e dal sovrastante terrazzo al piano secondo, con annesso cortile di pertinenza, distinto al Catasto Fabbricati del predetto comune al f. 9, particelle 655 sub. 3, 655 sub. 4, 655 sub. 5, 655 sub. 6, e 655 sub 1 (il cortile di pertinenza); dichiara, per l'effetto, la nullità dell'atto di donazione, a rogito del notaio del 9 agosto Per_2
2022, rep. n.5718, racc. n. 4201, registrato in Tempio Pausania al n. R.G.10054 R.P.7153, avente ad oggetto il predetto fabbricato;
condanna i convenuti, in solido, al pagamento in favore della parte attrice, delle spese del procedimento di mediazione, liquidate in €. 500,00, oltre accessori di legge;
condanna i convenuti, in solido, alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese di lite, liquidate in €. 545,00 per spese ed in €. 4.0000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 29.10.2025
Il giudice
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