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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Nadia Zampogna - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8612 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 21.05.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale con contestuale richiesta di divorzio, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in US Parte_1 C.F._1
(CE), alla Via Genova n. 11, presso lo studio dell'avv. Salvatore Galiero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nata in [...] - Russia (Federazione CP_1 C.F._2
Russa) il 29.04.1988.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
IL PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza del 21.05.2025 concludeva come in atti.
Il P.M. in data 24.05.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.10.2024 il sig. , premettendo che in data 29.06.2017 in Parte_1
US (Ce) aveva contratto matrimonio con la sig.ra e che dalla loro unione non CP_1 erano nati figli, deduceva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali, tanto che di fatto i coniugi vivevano già separati da circa 5 anni.
1 Per tali motivi chiedeva: - pronunciarsi la separazione dei coniugi senza emissione di statuizioni accessorie.
All'udienza del 21.05.2025, il Giudice Delegato, attesa l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza della resistente, dichiarava preliminarmente la contumacia della sig.ra dava atto che non doveva emettersi alcun provvedimento temporaneo ed urgente in CP_1
assenza di istanze accessorie e di figli minori;
quindi rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis 2 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Tanto premesso, nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, il Tribunale ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la deduzione del ricorrente secondo cui tra i coniugi era cessata l'affectio coniugalis,
l'indifferenza della resistente rimasta contumace, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Il Tribunale ritiene che la separazione tra i coniugi vada pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1,
c.c., non avendo parte ricorrente formulato istanza di addebito ed essendo la resistente rimasta contumace.
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale non deve emettere alcun provvedimento, atteso che il ricorrente non ha formulato alcuna istanza accessorie, così come parte resistente, rimasta contumace e che non vi sono figli minori.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo il disposto di cui all'art 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Visto, peraltro, il parere favorevole del P.M. espresso nelle sue conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Parte_1
27.04.1987 e nata a [...] - Russia (Federazione Russa) il 29.04.1988; CP_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
2 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di US (Ce) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 186 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 9, parte I, serie /, atti di matrimonio dell'anno 2017);
3) spese al definitivo;
4) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 26.05.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Alessandra Tabarro
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