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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 301/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMMASI RAFFAELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010029556 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1857/2025 depositato il
01/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'01/04/2025 Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento nr. 0090205F24010029556 del 09 gennaio 2025, notificato in data 10 febbraio 2025, recante iscrizione a ruolo di contributi di bonifica dovuti per l'anno 2020 al soppresso Consorzio di bonifica UG e Li Foggi in relazione a terreni di proprietà del ricorrente.
Censurava l'atto impugnato per
- Illegittimità dell'imposizione per violazione del R.D. n°215 del 13/02/1933 s.m. Inesistenza dei presupposti impositivi, ovvero inesistenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere gestite dal Consorzio per i terreni del ricorrente;
- illegittimità/infondatezza del presupposto piano di classifica,
- difetto di motivazione.
Chiedeva in definitiva l'annullamento del sollecito impugnato.
Con comparsa del 06.10.2025 si costituiva Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, nelle more subentrato al Consorzio UG Li Foggi, il quale replicava al ricorso e, contestandone la fondatezza, ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Con sentenze nn. 117/22, n. 1377/23, n. 991/24, n. 26/25, questa Corte ha accolto i ricorsi proposti dal ricorrente in relazione ad altre annualità, più precisamente 2015, 2018, 2022, 2023.
Con le richiamate sentenze si è condivisibilmente affermato che “ricorrente non si è limitato ad una generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti dalle opere consortili, ma ha specificamente addotto una serie di elementi dai quali può ritenersi dimostrato, quantomeno mediante presunzioni, il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente, situati nei territori dei comuni di UG e Vernole, per effetto della mancata esecuzione da parte del consorzio delle opere di bonifica e manutenzione necessarie. Ancora, dalla lettura del piano di classifica per il riparto delle spese consortili, per i comuni suddetti non vengono specificatamente indicati gli interventi eseguiti in amministrazione diretta (ad esempio di falcio vegetazione riparazioni murature in corrispondenza delle chiuse, spurgo canali, serbo banchina stradali, sblocco ponti e attraversamenti dei canali, sistemazioni argini e chiuse), i progetti finanziati, da finanziare ed in corso di elaborazione, le richieste di intervento inoltrate da enti pubblici e privati;
peraltro il ricorrente dispone di pozzi idrici propri, regolarmente autorizzati che escludono la stessa possibilità di interventi del consorzio“.
Orbene, per quanto attiene l'annualità che ne occupa, il quadro fattuale di riferimento non appare mutato.
La Corte ritiene, pertanto, di dove dare continuità alle pronunce intercorse tra le stesse parti in relazione ad altre annualità di imposta.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOMMASI RAFFAELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 739/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F24010029556 BONIFICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1857/2025 depositato il
01/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'01/04/2025 Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento nr. 0090205F24010029556 del 09 gennaio 2025, notificato in data 10 febbraio 2025, recante iscrizione a ruolo di contributi di bonifica dovuti per l'anno 2020 al soppresso Consorzio di bonifica UG e Li Foggi in relazione a terreni di proprietà del ricorrente.
Censurava l'atto impugnato per
- Illegittimità dell'imposizione per violazione del R.D. n°215 del 13/02/1933 s.m. Inesistenza dei presupposti impositivi, ovvero inesistenza di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere gestite dal Consorzio per i terreni del ricorrente;
- illegittimità/infondatezza del presupposto piano di classifica,
- difetto di motivazione.
Chiedeva in definitiva l'annullamento del sollecito impugnato.
Con comparsa del 06.10.2025 si costituiva Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, nelle more subentrato al Consorzio UG Li Foggi, il quale replicava al ricorso e, contestandone la fondatezza, ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 27 ottobre 2025 la Corte, in composizione monocratica, tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Con sentenze nn. 117/22, n. 1377/23, n. 991/24, n. 26/25, questa Corte ha accolto i ricorsi proposti dal ricorrente in relazione ad altre annualità, più precisamente 2015, 2018, 2022, 2023.
Con le richiamate sentenze si è condivisibilmente affermato che “ricorrente non si è limitato ad una generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti dalle opere consortili, ma ha specificamente addotto una serie di elementi dai quali può ritenersi dimostrato, quantomeno mediante presunzioni, il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente, situati nei territori dei comuni di UG e Vernole, per effetto della mancata esecuzione da parte del consorzio delle opere di bonifica e manutenzione necessarie. Ancora, dalla lettura del piano di classifica per il riparto delle spese consortili, per i comuni suddetti non vengono specificatamente indicati gli interventi eseguiti in amministrazione diretta (ad esempio di falcio vegetazione riparazioni murature in corrispondenza delle chiuse, spurgo canali, serbo banchina stradali, sblocco ponti e attraversamenti dei canali, sistemazioni argini e chiuse), i progetti finanziati, da finanziare ed in corso di elaborazione, le richieste di intervento inoltrate da enti pubblici e privati;
peraltro il ricorrente dispone di pozzi idrici propri, regolarmente autorizzati che escludono la stessa possibilità di interventi del consorzio“.
Orbene, per quanto attiene l'annualità che ne occupa, il quadro fattuale di riferimento non appare mutato.
La Corte ritiene, pertanto, di dove dare continuità alle pronunce intercorse tra le stesse parti in relazione ad altre annualità di imposta.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.