Ordinanza collegiale 9 luglio 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00315/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2025, proposto da
VA AN, KA TI e CO UR, in persona dell’amministratore pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Console e Giorgio Delle Noci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Bari, via Tommaso Fiore 62;
contro
Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Merini, Bianca Maria Giudiceandrea e Harald Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer, 7;
Provincia Autonoma di Bolzano e S.T.A. – Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Alexandra Roilo, Jutta Segna, Lukas Plancker e Shida Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr – Struttura di Missione per il Pnrr, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
(I) della delibera del Comune di Bolzano n. 28 del 19.03.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
(II) della delibera della Provincia autonoma di Bolzano n. 268 del 22.04.2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano, della Provincia Autonoma di Bolzano e di S.T.A. – Strutture Trasporto Alto Adige – S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il consigliere ND ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso di data 19 maggio 2025, notificato in pari data, i ricorrenti impugnavano la delibera della Provincia autonoma di Bolzano n. 268 del 22.04.2025 nonché la delibera del Comune di Bolzano n. 28 del 19.03.2025, con le quali veniva approvato il progetto afferente il “ripristino con potenziamento della funivia di San Genesio” e, contestualmente, la modifica d’ufficio del piano urbanistico comunale con adeguamento del piano paesaggistico di Bolzano.
I ricorrenti premettevano di essere residenti del “CO UR”, complesso residenziale collocato nelle immediate adiacenze della stazione a valle della funivia per San Genesio, inattiva dall’anno 2020 e oggetto di lavori di smantellamento dall’anno 2023.
La zona attinta dalla modifica al Piano Comunale per il Territorio e Paesaggio (di seguito anche: “P.C.T.P.”) del Comune di Bolzano, caratterizzata da peculiarità geomorfologiche particolari in quanto interessata dal bacino del torrente “Rio di Rena”, rientrante nel D.P.P. n. 23/2019 “Piani delle zone di pericolo”, risultava oggetto di significative modifiche tramite la combinazione di almeno tre provvedimenti programmatori. Nello specifico il D.P.P. n. 36/2019, la delibera del Consiglio comunale n. 28/2025 e la deliberazione della Giunta provinciale n. 193/2020 illustravano i rischi idrogeologici afferenti il sito destinato alla realizzazione della stazione a valle della realizzanda funivia, consentendo deroghe urbanistiche significative, tra cui la riduzione delle distanze edilizie fino a 0 m nonché la cantierizzazione e realizzazione di una grande stazione di accesso alla funivia ricadente in zona H3 ad alta pericolosità idraulica con previsione di totale utilizzo di suolo con impermeabilizzazione al 100%, in maniera tale da incidere sulle condizioni ambientali e di vivibilità degli immobili dei ricorrenti, con effetti pregiudizievoli sulla salubrità, sulla sicurezza e sul loro valore patrimoniale e senza il consenso degli stessi.
Dagli studi effettuati emergeva inoltre una predisposizione del torrente “ allo sviluppo di colate detritiche ”, con conseguente pericolo di sfogo lungo il tratto terminale del rio, ritenuto molto più sensibile e antropizzato, per ciò stesso a rischio più elevato rispetto a zone di bassa densità.
In data 27 aprile 2022 veniva quindi avviato il procedimento “ Comune di Bolzano: approvazione di una modifica al piano delle zone di pericolo. Approfondimento dello studio idraulico del Rio Rena nell’ambito della variante PUC relativa alla nuova funivia Bolzano-San Genesio ” e, con nota prot. 78361 del 21.01.2025, la S.T.A.-Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. inoltrava all’Ufficio provinciale Pianificazione territoriale e cartografia l’istanza di accertamento della conformità alle norme e alle prescrizioni urbanistiche del progetto ai sensi dell’art. 70, comma 1, lettera c) della L.P. n. 9/2018.
Successivamente alla convocazione della conferenza di servizi istruttoria da parte dell’Ufficio provinciale Pianificazione territoriale e cartografia, il Consiglio comunale di Bolzano si riuniva per l’emissione del parere ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. c) della L.P. n. 9/2018, evidenziando con delibera n. 28/2025 che: “ nei confronti degli edifici si riduce la distanza dal confine a 0 metri…la verifica di compatibilità idraulica è stata rielaborata secondo lo stato attuale del progetto (fase 1) adeguando le prescrizioni idrauliche in merito. Ciò rende necessaria la riformulazione dell’art. 33 ”.
Nell’ambito di tale delibera il Consiglio comunale di Bolzano dava atto della collocazione del progetto in una zona con rischio idraulico elevato “H3”, rinviando tuttavia la questione a una successiva e postuma integrazione delle norme di attuazione del piano urbanistico comunale.
La Giunta provinciale di Bolzano, con delibera n. 268/2025, approvava quindi il progetto, recependo le prescrizioni e condizioni di cui alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi istruttoria e disponendo altresì la modifica dell’art. 33 delle norme di attuazione del piano urbanistico comunale, rubricato “ Zona per attrezzature pubbliche sovracomunali ”, disponendo tra l’altro una variazione delle distanze tra edifici, tra le quali una riduzione della fascia di rispetto a 7,0 metri misurati tra il muro lato est dell’edificio della nuova stazione di valle e il muro di sponda in orografica destra del “Rio di Rena”.
2. A sostegno del proprio ricorso deducevano i seguenti motivi:
2.1.“ Nullità degli atti impugnati per violazione dell’art. 9, co. 3, e 41, commi 2 e 3, della Costituzione e per incompatibilità con i valori/diritti fondamentali dell'ambiente, della salute e della sicurezza ”.
Ad avviso dei ricorrenti la più ampia autonomia legislativa e amministrativa riservata dall’art. 116 della Costituzione alle Regioni e Province a statuto speciale doveva ritenersi significativamente limitata in materia ambientale, così come nella realizzazione di opere pubbliche di grande impatto.
La riconducibilità della “ tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali ” alle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione assumeva rilievo ostativo alla deroga a tale competenza statale, se non nei limiti consentiti dalla legge.
I provvedimenti adottati dagli Enti amministrativi evocati in giudizio si risolvevano pertanto in una deroga ai procedimenti a tutela dell’ambiente, riguardando un’opera collocata nel bacino di un torrente dal rischio idraulico molto elevato e fortemente impattante, tanto da richiedere la trasformazione e l’impermeabilizzazione dei suoli, nonché un’elevata antropizzazione di luoghi “simbolo della biodiversità”.
La tutela dell’ambiente e dei diritti dei cittadini dovevano essere considerate quale interesse primario, insuscettibile di essere sacrificato abusando dell’autonoma “regionale” per non meglio identificate esigenze strategiche e/o economiche, ciò anche in considerazione delle particolari criticità ambientali riconducibili al rischio idrogeologico.
2.2. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 comma 3; art. 41, commi 2 e 3, della Costituzione; degli artt. 3-ter, 4, 11, 13 del D.Lgs. 152/2006; dell’art. 52 comma 3, lett. b) L.P. 9/2018, dell’art. 15 L.P. 35/1975. Eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, manifesta illogicità, travisamento, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, precauzione e imparzialità, ex art. 97 Cost. ”.
I provvedimenti impugnati, in quanto aventi ad oggetto un progetto localizzato in area caratterizzata da elevata pericolosità idraulica (zona “H3”), si ponevano in contrasto con il principio di precauzione ambientale previsto dall’art. 3- ter del D. Lgs. 152/2006 nonché, a livello europeo, dall’art. 191 del T.F.U.E.
Tale violazione risultava evidente dalle previsioni del progetto, contemplante tra l’altro la totale impermeabilizzazione del suolo per una superficie rilevante, le deroghe alle distanze edilizie sino a 0 metri dai confini, così come la collocazione della stazione a valle in immediata prossimità del CO “UR”, su una sponda soggetta a colate detritiche e fenomeni alluvionali documentati.
Parimenti, la previsione di riduzione della distanza del demanio idrico a 7 metri, in deroga all’art. 15 della L.P. 35/1975, non risultava giustificata da necessità impellenti né tantomeno sostenuta da una verifica idraulica indipendente e tale da certificare l’assenza di interferenze.
Tali criticità, peraltro, si profilavano sintomatiche in merito alla sussistenza del vizio di carenza di istruttoria.
2.3. “ Sotto ulteriore profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 52 comma 3, lett. b) L.P. 9/2018, dell’art. 15 L.P. 35/1975. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 70 e 18 L.P. 9/2018, 7 DPP 23/2019, art. 3 L. 241/1990. Carenza e contraddittorietà dell’istruttoria. Violazione del principio di imparzialità ex art. 97 Cost. Inadeguata valutazione del rischio idraulico e idrogeologico ”.
La collocazione del progetto funiviario su aree classificate a rischio H3 e H4 richiedeva, ai sensi del D.P.P. n. 23/2019, l’adozione di specifiche misure di salvaguardia. Nel caso di specie la verifica di compatibilità idraulica, ancorché formalmente esperita, risultava essersi limitata a recepire passivamente quanto indicato da S.T.A. S.p.A., senza reali controlli incrociati da parte dell’Amministrazione.
Analogamente, il coinvolgimento del Comune di Bolzano nella conferenza di servizi rappresentava un mero adempimento formale, non rinvenendosi una approfondita valutazione dell’impatto su residenti e contesto urbanistico.
Il rischio di carenza di terzietà nell’istruttoria, inoltre, non poteva ritenersi eliso dalla presenza di un progettista esterno alla stessa S.T.A. S.p.A., con ciò dovendosi altresì ravvisare una violazione del principio di imparzialità consacrato nell’art. 97 della Costituzione.
2.4. “ Illegittimità per violazione degli artt. 42 Cost. e 97 Cost. Violazione del principio di buona amministrazione. Lesione del diritto di proprietà. Mancata ponderazione dell’interesse pubblico prevalente rispetto a quello dei privati ”.
Ad avviso dei ricorrenti l’approvazione della variante urbanistica non risultava preceduta da un procedimento espropriativo formale, né da alcuna garanzia per i proprietari non consenzienti, incidendo altresì il progetto su proprietà private mediante l’uso di accordi preliminari non trascritti per il passaggio e l’accesso alla funivia.
Nella fattispecie risultava inoltre inapplicabile la deroga alle distanze di cui all’art. 52, comma 3, lett. b) della L.P. n. 9/2018, difettando una valutazione comparativa sull’equilibrio urbanistico e paesaggistico ed emergendo dalle relazioni idrauliche una intensa antropizzazione del sito. La riduzione delle distanze assurgeva quindi a fattore di aumento del rischio per l’incolumità pubblica e privata, ravvisandosi un evidente pericolo di creare barriere al deflusso delle colate detritiche o, addirittura, di realizzare in caso di costruzioni in aderenza delle vere e proprie dighe, tali da contribuire a realizzare un “effetto piscina” in caso di esondazione del vicino torrente.
Le deroghe contemplate dal citato art. 52, comma 3, lett. b) della L.P. n. 9/2018 potevano ritenersi operative solo laddove ritenute idonee a garantire un assetto coerente con i caratteri dei luoghi, elemento non adeguatamente dimostrato nel caso di specie, essendo stato invero demandato alla contrattazione tra soggetto proponente e Amministrazione. Tale approccio implicava uno smisurato ampliamento, in maniera ingiustificata e incoerente, del campo della discrezionalità tecnica del soggetto decidente, non emergendo una ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, né tantomeno una valutazione delle ripercussioni sulla sicurezza, sulla fruibilità e sulla diminuzione del valore degli immobili del condominio “UR”.
2.5. “ Violazione del principio di leale collaborazione tra enti (art. 114 Cost.). Abuso della concertazione tra Comune e Provincia. Incompetenza funzionale mascherata ”.
La sequenza provvedimentale tra Comune e Provincia denotava, ad avviso dei ricorrenti, una concertazione preordinata alla realizzazione del progetto, in quanto tale del tutto disancorata dalle effettive valutazioni tecniche e urbanistiche.
La funzione pianificatoria locale risultava di fatto assunta dalla Provincia, attraverso l’approvazione d’ufficio di varianti comunali urbanistiche, ciò in violazione della sfera di autonomia comunale garantita dall’art. 114 della Costituzione.
Le regole urbanistiche risultavano ritagliate, senza una considerazione delle implicazioni ambientali, sulle esigenze dell’impresa proponente, considerate prevalenti rispetto alle ulteriori e superiori esigenze di tutela e conservazione dell’assetto ambientale e idrogeologico della zona. Da tale quadro emergeva un abuso della concertazione pianificatoria, trasformata in atto unilaterale della Provincia del tutto privo di effettiva dialettica interistituzionale e partecipazione democratica locale.
L’evidente violazione del principio di precauzione e l’invalidità degli atti emergeva, in tutta la sua evidenza, dall’avvenuto aggiramento delle norme ambientali ad opera del Comune di Bolzano, prima ancora che della coevocata Provincia.
2.6. “ Annullabilità per violazione ed errata applicazione di legge sotto diverso profilo; violazione delle norme preposte al giusto procedimento amministrativo e per ulteriori vizi procedimentali; violazione ed errata applicazione delle norme sul procedimento amministrativo; per omissione della VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 11 ss.; eccesso di potere per erronea e carente istruttoria ”.
La mancata attivazione della procedura di cd. “ Valutazione Ambientale Strategica ” (di seguito anche: “V.A.S.”) si poneva in contrasto con l’art. 11 del D. Lgs. n. 152/2006.
La deliberazione n. 268/2025 non conteneva alcuna autonoma motivazione circa la mancata attivazione di tale procedura, non rinvenendosi inoltre un atto espresso di esclusione ai sensi della normativa vigente, con ciò dovendosi ravvisare ulteriori profili di violazione di legge nonché di eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.
3. In data 20 giugno 2025 si costituivano in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano e S.T.A. – Strutture Trasporto Alto Adige – S.p.A., contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione.
4. In pari data si costituiva in giudizio il Comune di Bolzano, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando a sua volta la fondatezza dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione, di cui chiedeva la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità e comunque la reiezione.
5. L’udienza del 24 giugno 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare rassegnata dai ricorrenti in calce all’atto introduttivo del giudizio, veniva rinviata al successivo 8 luglio 2025, al fine di consentire agli stessi di prendere posizione in merito all’operatività del rito speciale di cui all’art. 12- bis , comma 5 del D. L. 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, con conseguente potenziale tardività del deposito del ricorso introduttivo in considerazione della dimidiazione dei termini processuali di cui all’art. 119 c.p.a. nonché dell’omessa notifica nei confronti della competente Amministrazione statale.
6. Successivamente a tale udienza questo T.R.G.A., con ordinanza n. 200/2025 pronunciata in data 9 luglio 2025, disponeva la rimessione in termini per il deposito del ricorso, ordinando altresì l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il P.N.R.R. – Struttura di Missione per il P.N.R.R.
7. A seguito dell’espletamento di detto incombente e della rituale produzione di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 12 novembre 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo, sorretto da motivi caratterizzati da un’esposizione tanto ellittica da rasentare l’inammissibilità per genericità, è infondato e deve essere conseguentemente rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
L’infondatezza nel merito dell’impugnazione presentata dalle ricorrenti esime il Collegio dall’affrontare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa dell’Amministrazione comunale, trattandosi di questione assorbita dalla reiezione del ricorso.
2. Il Collegio ritiene preliminarmente necessario evidenziare l’inammissibilità delle deduzioni di cui alla memoria difensiva depositata dalla difesa dei ricorrenti in data 27 ottobre 2025, in quanto contenente motivi di impugnazione nuovi e ulteriori rispetto a quelli formulati con il ricorso introduttivo.
La memoria anzidetta, lungi dal limitarsi ad argomentare in merito alle doglianze già prospettate con il ricorso originario enfatizzando i profili più evidenti di illegittimità dei provvedimenti ovvero dal prendere posizione sulle difese avversarie, introduce surrettiziamente argomentazioni del tutto ulteriori e svincolate da quanto già dedotto nel gravame principale.
Sotto questo profilo, è sufficiente scorgere la rubrica dei singoli “ motivi in diritto ” articolati nella citata memoria ex art. 73 c.p.a. (ivi, pagg. 6 e ss.) per appurare come gli stessi racchiudano delle doglianze del tutto distinte e ulteriori rispetto a quelle dedotte nell’atto introduttivo del giudizio, peraltro caratterizzato dalla prospettazione di “sole” sei censure, a fronte delle sette rinvenibili nello scritto conclusivo.
Ancora, il corpo delle doglianze articolate nella memoria di data 27 ottobre 2025 richiama ragioni del tutto nuove a sostegno della già proposta domanda di annullamento, risolvendosi di fatto nella prospettazione di motivi aggiunti cd. “ propri ” in pieno spregio dei termini e delle modalità di presentazione contemplate dall’art. 43 c.p.a.
A mero titolo esemplificativo, a fronte di un primo motivo di ricorso essenzialmente incentrato sull’adozione, da parte delle Amministrazioni resistenti, di provvedimenti in deroga a non meglio precisati procedimenti a tutela dell’ambiente e “ abusando dell’autonomia regionale ” ( sic pag. 16 del ricorso introduttivo), nella memoria conclusiva le rispettive censure risultano fondate sul mancato espletamento delle valutazioni ambientali obbligatorie (V.A.S./V.I.A.) in relazione ad opera cofinanziata con risorse P.N.R.R., nonché sulla sproporzione dell’intervento progettato rispetto alla popolazione servita e all’utilità pubblica dichiarata.
Parimenti, il secondo motivo di ricorso affrontato nello scritto conclusivo lamenta l’assenza di motivazione in relazione alle ragioni sottese a un intervento di demo-ricostruzione volumetricamente quintuplicato rispetto all’opera originaria, nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Trattasi, di tutta evidenza, di ragioni nuove e ulteriori rispetto alle doglianze articolate nel secondo motivo di gravame di cui ricorso introduttivo (ivi indicato sub lett. “2.1.”), invero circoscritto alla violazione del principio di precauzione in considerazione della totale impermeabilizzazione del suolo, della localizzazione dell’opera e della riduzione delle distanze previste dal progetto.
Anche nell’ambito del terzo motivo in diritto i ricorrenti risultano avere introdotto censure riguardanti la sproporzione e irragionevolezza dell’intervento in relazione alle dimensioni dell’edificanda opera e la sua erronea qualificazione al fine di eludere la V.I.A/V.A.S, a fronte di censure originariamente incentrate sulla mancata adozione di misure di salvaguardia richieste dalla collocazione del progetto in aree classificate a rischio H3 e H4.
Il quarto motivo in diritto della memoria di data 27 ottobre 2025, a sua volta, introduce nuove argomentazioni afferenti le dimensioni del progetto, l’impatto ambientale da esso derivante e la conseguente mancata adozione della procedura di V.I.A., mentre in sede di impugnazione le censure risultavano fondate sull’assenza di un formale procedimento espropriativo e l’inapplicabilità della deroga alle distanze di cui all’art. 52, comma 3 lett. b) della L.P. n. 9/2018.
Le divergenze tra ricorso introduttivo e memoria conclusiva emergono altresì in tutta la loro evidenza da un sistematico raffronto tra le censure rispettivamente articolate nel quinto motivo di impugnazione (indicato nell’atto originario come n. 3). Invero, a fronte di una iniziale doglianza incentrata sull’assunzione della funzione pianificatoria locale da parte della Provincia al fine di favorire l’impresa proponente, i ricorrenti in sede di memoria lamentano la riduzione della fascia di rispetto del “Rio Rena”, l’assenza di motivazione rafforzata, l’esclusione della V.I.A., l’insufficienza del parere geologico e idraulico nonché il mancato recepimento delle prescrizioni sostanziali contenute nel parere paesaggistico.
Da ultimo, nemmeno il sesto motivo in diritto di cui alla memoria difensiva, incentrato sul difetto di istruttoria tecnico-scientifica, trova corrispondenza con quanto argomentato nella rispettiva doglianza articolata in sede di impugnazione, essenzialmente fondata sulla mancata attivazione della procedura V.A.S.
Del tutto nuovo risulta inoltre il settimo motivo in diritto di cui alla memoria conclusiva, teso a censurare l’irrilevanza della motivazione posta a giustificazione della deroga alla distanza minima di 10 metri dal corso d’acqua e che, anche volendolo qualificare in termini di mera replica alle difese del Comune, si profila infondato per quanto nel prosieguo esposto.
La lettura sinottica del ricorso introduttivo e della memoria conclusiva consente pertanto di desumere agevolmente l’effettiva natura di tale ultimo scritto difensivo, riconducibile alla nozione di “ nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte ” richiamata dall’art. 43 c.p.a. al fine di delineare l’istituto dei cd. “ motivi aggiunti propri ”.
Come è noto, ai sensi dell’art. 43 c.p.a. oggetto di un ricorso per motivi aggiunti possono essere nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte (cd. “ motivi aggiunti propri ”), ovvero domande nuove, purché connesse a quelle già proposte (cd. “ motivi aggiunti impropri ”, cfr. al riguardo T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX, 8 settembre 2025, n. 6081).
I motivi aggiunti propri trovano la propria ratio nell’esigenza di consentire al ricorrente di formulare nuovi motivi di impugnazione afferenti vizi di illegittimità incolpevolmente conosciuti dalla parte una volta decorso il termine decadenziale, con conseguente ampliamento della causa petendi .
Il dies a quo per la presentazione dei motivi aggiunti discende dalla “piena conoscenza” dell’atto, da intendersi tuttavia non già in termini di piena e integrale consapevolezza di tutti gli elementi dell’atto, bensì quale mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare al riguardo che: “ la “piena conoscenza” dell'atto, individuata dall’art. 41, comma 2, c.p.a. quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l'attualità dell'interesse ad agire (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3075 del 2018). Tale conclusione trova una significativa conferma, sul piano sistematico, nell’istituto dei motivi aggiunti c.d. propri di cui all’art. 43, del c.p.a, la cui funzione è, come noto, quella di ampliare la causa petendi (a differenza dei c.d. motivi aggiunti impropri che, invece, interessano il c.d. petitum) originariamente posta a sostegno del ricorso, proponendo ulteriori censure derivanti dalla conoscenza di ulteriori atti (già esistenti al momento della proposizione del ricorso, ma ignoti) o dalla conoscenza integrale degli atti (ivi incluso il provvedimento impugnato) prima non pienamente conosciuti, e ciò entro il (nuovo) termine decadenziale di sessanta giorni decorrente da tale conoscenza sopravvenuta(cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 07 febbraio 2020, n. 962; CGARS, 28.04.2022, n. 543). Se si seguisse, infatti, l’impostazione prospettata dalla parte appellante, l’istituto dei motivi aggiunti propri, la cui funzione è da sempre quella di ampliare la causa petendi originariamente posta a sostegno del ricorso, perderebbe gran parte della sua utilità, rendendo, peraltro, a-sistematica la disciplina del termine per impugnare un provvedimento amministrativo. Le ragioni che sono alla base di tale radicato orientamento interpretativo sono state rinvenute nelle necessità di “individuare un punto di equilibrio tra quest'ultimo principio ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche, atteso che, diversamente opinando, il rapporto pubblicistico controverso resterebbe esposto sine die ad iniziative giudiziarie in grado di mutare l’assetto degli interessi disciplinato dall’atto… ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 maggio 2025, n. 4698 e giurisprudenza ivi citata).
Alla luce delle coordinate ermeneutiche tracciate dal citato orientamento giurisprudenziale, dunque, deve ritenersi che tutte le doglianze articolate nella memoria conclusiva di data 27 ottobre 2025 siano in realtà attinenti a elementi pienamente conoscibili sin dalla originaria interposizione del ricorso introduttivo, con conseguente tardività delle stesse.
Alla tardività delle censure prospettate in sede di motivi aggiunti si accompagna altresì l’omessa notificazione dei medesimi in ossequio a quanto previsto dalla disciplina codicistica.
I motivi aggiunti, in considerazione dell’ampliamento del thema decidendum proprio del giudizio, devono infatti essere introdotti con ricorso notificato a pena di inammissibilità alle parti, segnatamente al procuratore costituito presso il domicilio eletto, non risultando al riguardo sufficiente il mero deposito di memoria difensiva. La giurisprudenza amministrativa è invero univocamente orientata nel ritenere che: “ sono inammissibili le censure dedotte in memoria non notificata alla controparte, sia nell’ipotesi in cui risultino completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, sia quando, pur richiamandosi a un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi sostanzialmente nuovi o in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, senza possibilità di ampliare il thema decidendum (Cons. Stato, Sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10816; Id., Sez. VI, 5 gennaio 2023, n. 188; Id., Sez. III, 9 luglio 2014, n. 3493) ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis , 7 giugno 2024, n. 11588).
La memoria depositata dai ricorrenti in data 27 ottobre 2025, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente delimitazione del thema decidendum sotteso al presente giudizio alle doglianze articolate nel ricorso introduttivo.
3. Tanto doverosamente precisato, il Collegio ritiene il primo motivo di impugnazione inammissibile, prima ancora che infondato.
Invero, le censure ivi dedotte si risolvono nella mera prospettazione aspecifica di una asserita invasione, da parte delle Amministrazioni resistenti e in particolare della Provincia autonoma di Bolzano, della competenza statale in maniera ambientale. Attraverso tali doglianze, tuttavia, i ricorrenti omettono di delineare in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva in quali termini l’opera contemplata dal progetto approvato abbia assunto carattere derogatorio rispetto ai non meglio precisati “ procedimenti a tutela dell’ambiente ” evocati nel ricorso.
Sotto questo profilo, la mera asserzione in via del tutto apodittica della collocazione dell’opera nel bacino di un torrente dal rischio idraulico molto elevato e fortemente impattante e il richiamo all’elevata antropizzazione di “ luoghi simbolo della biodiversità ”, in assenza di dati specifici afferenti le criticità ravvisate, non può essere ritenuta sufficiente al fine di comprendere il carattere derogatorio lamentato e, quindi, di superare il vaglio di ammissibilità della doglianza. In ogni caso, la genericità di tali argomentazioni non consente nemmeno di comprendere in quali termini le Amministrazioni resistenti avrebbero abusato dell’autonomia “ regionale ”, non essendo minimamente prospettati dati oggettivi che consentano di formulare una qualsivoglia delibazione in merito a tale asserito abuso.
A fronte della genericità di tali prospettazioni, del resto, non è nemmeno dato comprendere in quali termini possa assumere rilievo la giurisprudenza costituzionale richiamata dai ricorrenti nel motivo di impugnazione oggetto di disamina, non potendosene desumere la pertinenza rispetto al caso specifico.
Ne consegue pertanto che le censure ivi articolate non risultano fondate su motivi specifici, con ciò difettando dei requisiti di precisione e specificità richiesti dall’art. 40, comma 1 lett. d) c.p.a. ai fini del superamento del vaglio di ammissibilità. La giurisprudenza amministrativa è invero pacifica nel ritenere che: “ L’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. prevede che il ricorso contenga distintamente “i motivi specifici su cui si fonda”, il che implica che i motivi vadano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 giugno 2020 n. 1112; Catanzaro, sez. I, 15 settembre 2017 n. 1375; TAR Puglia, Bari, sez. I, 4 gennaio 2016 n. 2). Infatti, le critiche di legittimità alla base di un ricorso giurisdizionale amministrativo devono essere specifiche e precise, anche a salvaguardia dell’integrità delle garanzie del contraddittorio processuale (Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2013, n. 456; Tar Umbria, sez. I, 19 dicembre 2012, n. 536). Pertanto, non basta dedurre un vizio, ma è necessario precisare il profilo sotto il quale viene dedotto e, ancora, indicare tutte quelle circostanze dalle quali possa desumersi che esso effettivamente sussiste (Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2019 n. 4491; sez. VI, 1° settembre 2017 n. 4158) ” (T.A.R. Lazio – Latina, sent. n. 645 di data 05.07.2022).
Il Collegio rileva in ogni caso come l’opera edificanda, lungi dal comportare il lamentato aumento dell’antropizzazione in un luogo “ simbolo della biodiversità ”, rappresenta un intervento di mero rispristino – ancorché di dimensioni effettivamente aumentate – in una zona già di per sé antropizzata. La stessa presenza del condominio “UR”, costruito in adiacenza alla precedente stazione funiviaria e in prossimità di un torrente, ne rappresenta del resto l’oggettiva conferma, non potendosi pertanto ravvisare la sussistenza delle criticità prospettate.
4. Il secondo motivo di gravame, avente ad oggetto la violazione del cd. “principio di precauzione” in considerazione delle caratteristiche del progetto, è a sua volta inammissibile.
I ricorrenti hanno invero radicalmente omesso di allegare elementi che consentano di comprendere in quali termini la totale impermeabilizzazione del suolo per una superficie rilevante (non meglio specificata), le deroghe alle distanze edilizie sino a 0 metri dai confini, così come la collocazione della stazione a valle su una sponda soggetta a colate detritiche e fenomeni alluvionali si pongano in contrasto con il principio genericamente evocato. Né dal motivo di gravame si evince in quale misura sia stata omessa l’istruttoria, rinvenendosi esclusivamente l’apodittica affermazione secondo cui la previsione di riduzione della distanza dal demanio idrico a 7 metri non sarebbe giustificata da necessità impellenti ovvero sostenuta da una verifica idraulica indipendente.
Tale asserzione, non accompagnata da una qualsivoglia argomentazione idonea a comprendere le ragioni poste a fondamento della stessa, non consente pertanto di ravvisare la violazione lamentata.
In ogni caso, dalla documentazione prodotta in giudizio dalle Amministrazioni resistenti si evince come la compatibilità idraulica dell’opera sia stata vagliata in relazione al progetto nella sua interezza, essendo state altresì prescritte le misure di sicurezza ritenute idonee a evitare “ variazioni della propagazione di eventi di colata detritica e di alluvionamento torrentizio derivanti dal rio di Rena ” (cfr. pag. 32 della “verifica di compatibilità idraulica” prodotta sub doc. 29.11 prodotto dalla Provincia autonoma di Bolzano). Con riferimento specifico alla stazione a valle è stato testualmente evidenziato che: “ In merito alla nuova struttura della stazione di valle della funivia Bolzano – San Genesio il progetto già prevede la presenza del muro di confinamento sulla strada lungo tutto il lato est del lotto, avente altezza non inferiore a 1.2 m rispetto al livello della strada stessa. Inoltre, lo stesso muro prosegue anche lungo via Sarentino con un’altezza che va decrescendo da 1.20 m fino a 0.8 m, ed un’estensione planimetrica di circa 12 m ” (pag. 30 del citato doc. 29.11).
La riduzione della distanza dal demanio idrico a 7 metri, inoltre, è stata disposta previa acquisizione di specifico nulla osta idraulico espresso dall’Ufficio Demanio idrico (cfr. doc. 29.8 prodotto dalla P.A.B.), dal quale emerge come, in ossequio al disposto di cui all’art. 15 della L.P. n. 35/1975, siano stati presi in considerazione “ il decreto del Direttore dell’Agenzia per la Protezione civile n. 23 del 09.02.2024 e il decreto del Presidente della Provincia n. 1946 del 09.02.2024 ”.
A ben vedere, le prospettazioni dedotte dai ricorrenti attengono non tanto alla legittimità del provvedimento, quanto piuttosto al merito delle valutazioni ivi contenute, insuscettibili di essere sindacate nella presente sede in assenza di errori di fatto ovvero di abnormi illogicità.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha al riguardo avuto modo di precisare che: “ Le determinazioni assunte in materia di pianificazione urbanistica del territorio comunale si connotano per l’ampia discrezionalità di cui godono gli enti (Regione; Comuni) che intervengono nel procedimento complesso finalizzato alla approvazione e ai successivi aggiornamenti degli atti di pianificazione urbanistica comunale, cui corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco e limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità apprezzabili ictu oculi: a tale sindacato è, viceversa, estraneo l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo appartenente alla sfera del merito (ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 31 dicembre 2019 n. 8917) ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 7881 di data 21.08.2023; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 7977 di data 14.09.2022, secondo cui: “ le scelte di pianificazione urbanistica sono caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità ”).
Nel caso di specie l’Amministrazione provinciale, lungi dall’incorrere in errori di fatto e/o abnormi illogicità, ha recepito le valutazioni positive adottate nella citata documentazione tecnica, richiamandole espressamente nella motivazione del provvedimento impugnato.
Appare pertanto evidente come i ricorrenti, nell’evidenziare che l’Amministrazione comunale e provinciale si sarebbero poste in contraddizione e antitesi con la normativa di settore e gli strumenti di pianificazione territoriale omettendo di privilegiare, nel bilanciamento degli interessi coinvolti dagli interventi, la cura dei luoghi, solleciti in realtà una inammissibile intromissione nel merito della scelta operata nel provvedimento gravato, la cui adozione è stata peraltro caratterizzata dal previo recepimento di tutte le prescrizioni imposte dalle potenziali criticità riscontrate.
5. La genericità che attinge le doglianze in precedenza esaminate si estende altresì al terzo motivo di impugnazione, attraverso il quale i ricorrenti lamentano la mancata adozione di specifiche misure di salvaguardia, l’assenza di reali controlli incrociati da parte dell’amministrazione in relazione alla verifica di compatibilità idraulica nonché la natura squisitamente formale della conferenza di servizi.
Le censure dedotte, prive di un effettivo apparato argomentativo idoneo a rendere i vizi prospettati intellegibili, si risolvono – more solito – in un’apodittica affermazione di illegittimità dei provvedimenti impugnati.
I ricorrenti omettono invero di spiegare le ragioni per le quali la verifica di compatibilità idraulica, peraltro caratterizzata da un apparato argomentativo di ben 35 pagine e contenente numerose misure di sicurezza (cfr. pagg. 30 ss. doc. 29.11 prodotto da P.A.B.), si sarebbe limitata ad accogliere passivamente le indicazioni dell’impresa proponente. A ben vedere, l’acritico recepimento delle indicazioni di S.T.A. S.p.A. risulta oggettivamente smentito proprio dalla prescrizione delle citate misure di sicurezza, dovendosi pertanto escludere la lamentata assenza di un’adeguata attività di controllo, così come la mancata adozione di specifiche misure di salvaguardia.
Parimenti apodittica si profila l’affermazione secondo cui il coinvolgimento del Comune di Bolzano nella conferenza di servizi sarebbe qualificabile in termini di adempimento meramente formale.
Risulta infatti documentalmente provato come l’Ente territoriale, nell’ambito della delibera n. 28 del 19 marzo 2025, abbia reso parere favorevole accompagnato da numerose prescrizioni, espressamente richiamate alle pagg. 7 ss. della delibera n. 268/2025 adottata dalla Giunta Provinciale in data 22 aprile 2025.
6. Il quarto motivo di gravame, con il quale i ricorrenti censurano l’impatto del progetto sulle proprietà dei privati e l’assenza di procedimento espropriativo formale, è infondato.
Il Collegio osserva preliminarmente la tardività delle doglianze avverso la deroga alle distanze edilizie, trattandosi questione determinata dalla Giunta Provinciale nell’ambito della delibera di ampliamento della zona destinata a stazione a valle n. 1002 di data 23 novembre 2021. La delibera anzidetta risulta senz’altro nota ai comproprietari della p. ed. 4942 C.C. GR (ossia il condominio “UR”), atteso che in motivazione si rinvengono le osservazioni al riguardo fatte pervenire all’Amministrazione, attinenti – per quanto di interesse nella presente sede – non già alle distanze ovvero a presunti rischi idrogeologici, quanto piuttosto all’altezza dell’opera, al rumore eventualmente generato e alla realizzazione del parcheggio.
Difetta in ogni caso in capo ai ricorrenti un qualsivoglia interesse a censurare tale aspetto, non riguardando la contestata deroga le distanze rispetto al condominio “UR”, per il quale risultano rispettati sia i 10 metri dall’edificio, sia i 5 metri dal relativo muro di confine (cfr. il doc. 29.6 prodotto da P.A.B.). Le deroghe, di tutta evidenzia, attengono a ulteriori e distinte proprietà e la loro giustificazione risulta esplicitata nella relazione di progetto prodotta sub doc. 29.1 dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il documento in questione reca invero uno specifico capitolo dedicato alla questione afferente la deroga alle distanze ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b) della L.P. n. 8/2018: “ Motivazione relativa alla deroga alle distanze ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b) L.P. Nr. 9/2018: La riduzione della norma sulle distanze prevista dall’art. 33 delle disposizioni di attuazione del piano urbanistico comunale del Comune di Bolzano, ai sensi dell’art. 52, comma 3, lett. b) L.P. 9/2018, è giustificata dalle seguenti motivazioni di riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico: La funivia Bolzano – San Genesio Atesino esiste sulla p.ed. 1117 C.C. GR fin dalla fine degli anni ’30 del secolo scorso e costituisce da allora una parte essenziale della struttura urbana locale. Si tratta di un’infrastruttura di trasporto pubblico di rilevanza sovracomunale. Il suo rinnovamento risulta necessario per motivi di esercizio e di sicurezza. Il mantenimento di questa importante infrastruttura pubblica rappresenta al contempo una riqualificazione, anche nella forma del riutilizzo, di questo patrimonio edilizio storico. Un’opera conforme agli attuali standard di sicurezza, capacità e funzionamento, che funge da stazione a valle della nuova funivia, può inserirsi nell’area disponibile solo derogando alle distanze minime tra edifici, inferiori ai 10 metri, e alle distanze dai confini di 5 m. Si precisa che l’edificio è progettato senza aperture finestrate nelle parti dell’edificio che verranno realizzate con la riduzione delle distanze sopra menzionate. Con riferimento al muro di sostegno situato lungo il confine con la p.ed. 4942, si sottolinea che viene comunque rispettata una distanza minima di 5 metri, nonostante detto muro risulti privo di autorizzazione edilizia, ovvero sia stato realizzato in difformità rispetto alla concessione edilizia relativo al condominio. La distanza tra il nuovo edificio della stazione a valle e la parete del condominio sito sulla p.ed. 4942 è comunque pari ad almeno 10 m. Per quanto riguarda il proprietario delle confinanti p.ed. 2320 e p.f. 257/8 (Gasser), è stato sottoscritto un accordo con i medesimi. Le particolari caratteristiche del luogo, in particolare la posizione e la disposizione degli edifici esistenti, giustificano l’applicazione dell’art. 33 delle Norme di Attuazione del Piano Urbanistico Comunale. L’edificio della nuova stazione a valle della funivia Bolzano – San Genesio Atesino si inserisce armoniosamente nell’assetto territoriale e paesaggistico esistente, tenendo conto sia degli aspetti funzionali che della compatibilità ambientale. La posizione dell’impianto esistente rimane invariata. La nuova struttura verrà realizzata secondo tecnologie moderne e richiede un volume maggiore rispetto a quello dell’edificio esistente, che verrà sostituito. Il nuovo corpo edilizio è stato progettato tenendo conto delle distanze minime di sicurezza dalla futura strada comunale in direzione della Val Sarentino. Grazie alla sua conformazione, la nuova stazione a valle si integra armoniosamente nel paesaggio e nel contesto urbano: il tetto verde e il basamento in pietra locale reinterpretano le tipiche terrazze coltivate che caratterizzano il pendio sovrastante. Il volume tecnico in acciaio corten e vetro è compatto e poco impattante; il basamento dell’edificio risulta quasi invisibile dall’alto grazie alla copertura a verde. L’intero intervento è stato concepito per ridurre al minimo l’impatto ambientale, sia sotto il profilo paesaggistico che urbano … ”.
Come evidenziato al § precedente, inoltre, la riduzione della distanza dal demanio idrico a 7 metri è stata disposta previa acquisizione di specifico nulla osta idraulico espresso dall’Ufficio Demanio idrico e a seguito di apposite verifiche di compatibilità idrogeologica e idraulica, nel cui ambito sono state sollecitate le sopra riportate misure di sicurezza, tra le quali un muro di confinamento con altezza non inferiore a 1,2 metri.
La documentazione tecnica di cui risulta corredato il progetto dell’impresa committente, comprensiva per l’appunto oltre che delle verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica, anche di relazioni geologiche e del nulla-osta dell’Ufficio del demanio idrico, attesta dunque una effettiva valutazione degli aspetti di tutela ambientale evocati – ancorché genericamente – dai ricorrenti.
Il precedente giurisprudenziale di cui a Consiglio di Stato n. 8759/2022, citato a pag. 19 del ricorso introduttivo, risulta inoltre del tutto inconferente rispetto al caso di specie, riguardando la distinta e non sovrapponibile ipotesi di “ modifica della destinazione urbanistica di un fondo privato in funzione di un’opera pubblica ”.
Destituite di fondamento si profilano altresì le censure concernenti la mancata adozione di un formale procedimento espropriativo prima dell’approvazione della variante urbanistica, considerata l’assenza di provvedimenti di esproprio nei confronti dei ricorrenti. Né può condividersi la prospettata riduzione del valore venale dell’immobile, immutato rispetto alla pregressa situazione in considerazione dell’epoca di sua edificazione, allorquando il vecchio impianto era funzionante.
Le ulteriori censure afferenti l’intensa antropizzazione del sito e le conseguenti criticità che deriverebbero dalla riduzione delle distanze, oltre a essere state ampiamente affrontate nelle citate valutazioni di compatibilità e superate attraverso la prescrizione di misure di sicurezza, denotano una intrinseca contraddittorietà delle difese dei ricorrenti. Invero, la qualificazione del sito in termini di zona intensamente antropizzata si pone in contrasto con quanto sostenuto nel primo motivo di impugnazione, laddove la medesima area viene espressamente qualificata come “ simbolo di biodiversità ”.
7. Parimenti infondato si profila il quinto motivo di impugnazione, teso a evidenziare una non meglio precisata concertazione tra Enti territoriali preordinata alla realizzazione del progetto con conseguente asserita assunzione, da parte della Provincia, della funzione pianificatoria locale.
Il progetto, come desumibile dalla copiosa documentazione prodotta in giudizio, riguarda non solo il territorio del Comune di Bolzano, ma anche quello del Comune di San Genesio, risolvendosi per l’effetto in un intervento di interesse cd. “sovracomunale”, nel cui ambito il ruolo della Provincia risulta espressamente definito dall’art. 70, comma 1, lett. c) della L.P. n. 9/2018. La norma in questione prevede infatti che: “ (1) Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni del presente capo non trovano applicazione per: … gli interventi di interesse sovracomunale o provinciale, previo accertamento della loro conformità alle norme e alle prescrizioni urbanistiche da effettuarsi sentito il Comune interessato; la conformità dei progetti al piano territorio e paesaggio del Comune territorialmente competente e alla presente legge è accertata dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di natura, paesaggio e sviluppo del territorio, sentito il Sindaco/sentita la Sindaca territorialmente competente, che deve comunicare il suo parere entro il termine perentorio di 60 giorni; in mancanza di questo parere l’assenso si intende acquisito. Laddove necessaria, l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata dall’autorità provinciale competente. Qualora gli interventi a richiedano una modifica degli strumenti di pianificazione comunale, con l’approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale si intende approvata anche la modifica, a condizione che il Comune sia stato coinvolto nel procedimento di approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e sia inoltre garantita la disponibilità dei terreni… ”
Nei casi di interventi di interesse sovracomunale, dunque, è attribuita alla Provincia la competenza in merito all’accertamento della conformità dei progetti al piano territorio e paesaggio del Comune territorialmente competente e l’adozione delle modifiche degli strumenti di pianificazione comunale, che si intendono approvate con la positiva deliberazione del progetto, fermo restando l’onere di coinvolgere i comuni territorialmente competenti, i quali sono tenuti a esprimere un parere entro 60 giorni, pena l’acquisizione ex lege dell’assenso secondo l’istituto del cd. “silenzio-assenso”.
La Provincia ha quindi invitato i Comuni coinvolti a partecipare nel procedimento, come desumibile dal parere del Comune di Bolzano gravato nella presente sede e dalla presenza dei rispettivi rappresentanti alla seduta finale della conferenza di servizi (cfr. doc. 26 prodotto da P.A.B.). In nessun caso, tuttavia, sarebbe stato possibile, né tantomeno corretto, demandare ai singoli Comuni la definizione autonoma dei procedimenti urbanistici, considerata la natura sovracomunale dell’intervento.
Deve dunque essere disattesa l’affermazione secondo cui la sequenza provvedimentale si risolverebbe in un non meglio precisato “ abuso della forma della pianificazione concertata, trasformata in un atto unilaterale della Provincia, privo di effettiva dialettica interistituzionale e partecipazione democratica locale ”.
8. Il sesto motivo di impugnazione, con il quale i ricorrenti censurano la mancata attivazione della procedura ambientale strategica (cd. “V.A.S.”), è anch’esso infondato.
Il progetto è stato infatti debitamente sottoposto alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi degli artt. 6 ss. della L.P. n. 17/2017, come peraltro agevolmente desumibile dalla stessa delibera n. 268/2025 impugnata nella presente sede (cfr. pag. 10, in cui si menziona la “ lettera dell’Ufficio Valutazioni ambientali in cui si constata che questa modifica del piano urbanistico, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute nei pareri allegati, non è da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (n. prot. 279282 del 20/03/2025). Alla lettera sono allegati i pareri dei seguenti Uffici: Ufficio Tutela acque; - Ufficio Pianificazione paesaggistica e comunale; - Ufficio Aria e rumore; - Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche ”).
Il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilità a V.A.S. è stato inoltre ritualmente prodotto dalla difesa della Provincia autonoma di Bolzano sub doc. 21) e dalle conclusioni ivi rassegnate si evince tra l’altro che: “ La modifica al piano urbanistico non comporta impatti negativi significativi sulla biodiversità, la popolazione, la salute umana, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico nonché il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Poiché non si prevedono impatti ambientali significativi che giustifichino una procedura di VAS, l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima ha deciso che la modifica del piano urbanistico del Comune di Bolzano, nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni contenute nei pareri allegati, non è soggetta alla procedura di VAS ”.
Il Collegio evidenzia inoltre per completezza come nell’ambito di tale atto l’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, dopo avere rappresentato che la modifica del piano urbanistico comunale non necessitava di sottoposizione alla procedura di “V.A.S.”, abbia rappresentato l’impugnabilità di tale determinazione. In calce al documento è infatti riportato il seguente inciso: “ Si fa presente che, ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, può essere inoltrato ricorso alla Giunta provinciale entro 45 giorni dalla comunicazione di questo parere ”.
La suscettibilità di diretta impugnazione di tale atto ne consente un suo inquadramento in termini di provvedimento amministrativo di rilevanza esterna e autonomamente lesivo, conclusivo di una procedura di valutazione di impatto ambientale di natura autonoma, ancorché inserita nell’ambito di un più ampio procedimento di realizzazione della variante gravata.
La natura provvedimentale emerge con assoluta evidenza dal tenore testuale adottato sia a livello di legislazione provinciale, sia a livello di normativa nazionale. Invero, l’art. 7, comma 3, della L.P. 17/2017 prevede espressamente che: “ L’Agenzia, entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 1, sulla base dei criteri di cui all’allegato II della direttiva 2001/42/CE e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla VAS e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni ”. L’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2016 prevede a sua volta che: “ L’autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 ”.
Sul punto, il Collegio non può che richiamare la giurisprudenza di questo Tribunale, secondo cui la verifica di assoggettabilità a “V.A.S.” si risolve in una determinazione di natura provvedimentale del tutto autonoma e direttamente impugnabile dal soggetto interessato: “ A tale proposito va rilevato in termini generali che la verifica di assoggettabilità costituisce un procedimento di valutazione preliminare autonomo e non necessariamente propedeutico alla VAS vera e propria (cfr. TRGA Bolzano, 13 maggio 2021, n. 144 e C.G.A. per la Regione Sicilia, 8 marzo 2021, n. 193). L’esito della verifica di assoggettabilità (a VAS) pone, infatti, fine al procedimento se di contenuto negativo, come nel caso di specie, essendo altrimenti destinato a sfociare nel procedimento di VAS, di cui costituisce pertanto una fase preliminare, oltre che eventuale ” (T.R.G.A. Trentino – Alto Adige, sez. Bolzano, sent. 142 del 31.05.2024; idem , sent. n. 57 del 24.02.2022, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).
Per completezza, si osserva che anche in relazione ad analoga questione concernente il provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. la giurisprudenza amministrativa ne abbia sancito la natura di provvedimento autonomo, statuendo nello specifico che: “ E’ infatti evidente che tale atto, in quanto conclusivo di un’autonoma procedura di valutazione di impatto ambientale, pur inserendosi all’interno di un più ampio procedimento di realizzazione dell’opera in questione, rappresentava un atto autonomamente e immediatamente impugnabile dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, come manifestano di essere gli odierni ricorrenti. Tale considerazione condurrebbe ad affrontare anche il tema della tempestività del ricorso, sulla quale non vale la pena soffermarsi, vista anche l’obiettiva scarsa chiarezza della particolare posizione giuridica soggettiva fatta valere da ciascuno dei ricorrenti, e considerata la pregiudizialità della questione della mancata impugnazione della decisione regionale di non assoggettare a VIA il progetto ” (cfr. T.A.R. Toscana – Firenze, sent. n. 199 del 21.02.2024).
Ne consegue pertanto che la mancata impugnazione del provvedimento negativo di assoggettabilità a V.A.S. della variazione al piano urbanistico del Comune di Bolzano ne ha inequivocabilmente determinato l’inoppugnabilità, con conseguente insindacabilità nella presente sede.
Per le suesposte ragioni gli impugnati provvedimenti, unitamente agli atti connessi, resistono alle censure prospettate dai ricorrenti.
9. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano e della S.T.A. – Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., intese come una parte, nonché del Comune di Bolzano e sono liquidate come da dispositivo.
Nulla sulle spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr – Struttura di Missione per il Pnrr, non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti VA AN, KA TI e CO UR al pagamento delle spese di giudizio in favore della Provincia Autonoma di Bolzano e della S.T.A. – Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., intese come una parte, nonché del Comune di Bolzano, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Nulla sulle spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione e il Pnrr – Struttura di Missione per il Pnrr, non costituiti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN CH, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere
ND ET, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND ET | AN CH |
IL SEGRETARIO