Articolo 7 della Legge 27 giugno 1991, n. 220
Articolo 6Articolo 8
Versione
8 agosto 1991
Art. 7. 1. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno una volta ogni tre mesi dal presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonche' della materia da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Il presidente deve convocare senza ritardo il consiglio di amministrazione se ne e' richiesto da un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei revisori dei conti.
4. Per la validita' dell'adunanza del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno dieci dei suoi componenti.
5. Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Entrata in vigore il 8 agosto 1991