Decreto cautelare 3 marzo 2022
Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
Sentenza 29 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 29/05/2023, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 01778/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dall'Avv. Nunzio Condorelli Caff, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
• per A. (-OMISSIS-):
I. invito alla vaccinazione, prot. n. -OMISSIS- del 14.12.21, notificata e consegnata la medesima data;
II. accertamento inosservanza e sospensione, prot. n. 156/634-6, del 6.1.2022;
• per B. (-OMISSIS-)
III. invito alla vaccinazione, prot. n. -OMISSIS- del 15.12.21, consegnata nella medesima data;
IV. accertamento inosservanza vaccinazione, prot. n. -OMISSIS-, consegnata il 7.1.2022;
• per C. (-OMISSIS-)
V. invito alla vaccinazione, prot. n. -OMISSIS-, del 17.12.21, consegnata nella medesima data;
VI. accertamento inosservanza vaccinazione, prot. n. -OMISSIS-del 23.12.21, consegnata il 23.12.2021;
VII. circolari Ministeriali, tutte meglio elencate nel foliario (se utili);
VIII. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;
previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” e del DL n. 1/2022;
• previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, e del DL n. 1/2022;
• nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare; nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia, e per il risarcimento del danno morale;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 26.06.2022,
· per A. (-OMISSIS-), in aggiunta ai precedenti
IX. disposizione di sospensione ai sensi del DL 44/2021 e smi, notificato il 6.5.2022, a firma del Comandante Gen. B. Rosario Castello (doc A18)
· per B. -OMISSIS-), in aggiunta ai precedenti
X. disposizione di sospensione ai sensi del DL 44/2021 e smi, notificato il 29.4.2022, a firma del Comandante Gen. B. Rosario Castello (doc B9);
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;
· previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” e del DL n. 1/2022;
· previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, e del DL n. 1/2022;
· nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare (Guardia di Finanza) e secondo le altre norme per il personale del Ministero dell’Interno; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia, e per il risarcimento del danno morale;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 17.12.2022,
· per A. (-OMISSIS-), in aggiunta ai precedenti [continua la numerazione]
XII. decreto detrazione di anzianità a firma della Dirigente dr.sa Alessia di Legge, prot. n. -OMISSIS- del 21.9.2022, notificato il 29.10.2022 brevi manu al V.B. -OMISSIS- (doc A19)
I. di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ove lesivo o allo stato non conosciuto;
· previa, ove necessario, disapplicazione dell'art. 2 del Decreto Legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in Legge n. 3 del 21.01.2022, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” e del DL n. 1/2022, per violazione delle norme eurounitarie, in particolare regolamento n. 21/953;
· previa, ove necessario, remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge n. 172 del 26.11.2021, convertito in legge n. 3 del 21.01.2022, e del DL n. 1/2022;
· nonché per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere reintegrati al lavoro e a percepire la retribuzione ed ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati, relativamente al periodo di sospensione o, in via gradata, del diritto a percepire la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo secondo le disposizioni del Codice dell'Ordinamento Militare; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dai ricorrenti derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa in via equitativa ritenuta di giustizia, e per il risarcimento del danno morale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 359 dell’anno 2022, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:
- di essere carabinieri in servizio;
- che l’Amministrazione, in applicazione delle norme di cui si contesta la legittimità costituzionale ed europea, adottava gli atti in epigrafe, di invito alla vaccinazione e di accertamento di inosservanza dell’obbligo di vaccinazione;
- di averli, pertanto, impugnati;
- che, nelle more, l’Amministrazione adottava anche gli atti di sospensione, e di averli pertanto impugnati con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26.06.2022;
- che, nelle more, l’Amministrazione adottava anche l’atto di decurtazione dell’anzianità in epigrafe, e di averlo pertanto impugnato con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17.12.2022.
Instavano quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
All’udienza camerale del 22.03.2022, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. -OMISSIS-
All’udienza pubblica del 24 maggio 2023, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) l’imposizione del vaccino è incostituzionale; i trattamenti sanitari obbligatori sono consentiti solo in casi eccezionali e lo stato delle evidenze scientifiche non consente tale imposizione; l’imposizione del vaccino è in contrasto conche sol diritto dell’Unione europea e con le convenzioni internazionali in materia; 2) la sospensione dal lavoro in caso di rifiuto di sottoporsi al vaccino è di per sé discriminatoria; l’Amministrazione ben potrebbe adibire i ricorrenti ad altre mansioni anziché sospenderli; la richiesta dei dati costituisce, da parte dell’Amministrazione, una violazione del diritto alla privacy;
nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 26.06.2022: 1) illegittimità derivata; 2) si ribadisce l’incostituzionalità dell’obbligo di sottoporsi al vaccino, anche alla luce delle recenti ordinanze con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 44/2021;
nonché per i seguenti motivi aggiunti, depositati in data 17.12.2022: 1) illegittimità derivata; 2) si ribadisce l’incostituzionalità dell’obbligo di sottoporsi al vaccino, anche alla luce delle recenti ordinanze con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 44/2021.
L'Amministrazione eccepiva, in memoria depositata in data 18.03.2022, l’inammissibilità del ricorso quanto ai ricorrenti -OMISSIS-, perché ultracinquantenni, sicché nei loro confronti trovava applicazione il d.l. n. 1/2022; e l’infondatezza del ricorso anche nel merito.
In memoria depositata in data 18.03.2022 i ricorrenti ribadivano l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
In memoria depositata in data 3.4.2023 l’Amministrazione ribadiva l’infondatezza del ricorso, anche alla luce della recente giurisprudenza della Corte costituzionale.
In data 23.05.2023 la parte ricorrente chiedeva rinvio, attesa la pendenza di ulteriore giudizio di costituzionalità dinanzi alla Consulta quanto all’art. 4 d.l. n. 44/2021; allegava la sospensione disposta, in caso analogo, dal Tar Catania, con ordinanza n. 1241/2023.
Preliminarmente, va respinta l’istanza di rinvio; analoga questione di legittimità costituzionale è stata infatti già respinta dalla Consulta con sentenza n. 14/2023, sicché non sussistono i presupposti per la cd. sospensione impropria del processo.
Sempre in via preliminare, si ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità opposta dall’Avvocatura limitatamente ai ricorrenti -OMISSIS-, attesa l’infondatezza del ricorso nel merito.
Il ricorso introduttivo è infondato.
Sono infondate le censure con cui la parte ricorrente si duole del contrasto della norma in parola con i principi costituzionali. Infatti, la Corte costituzionale (sent. n. 15/2023) ha stabilito che la previsione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (c.d. tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. In risposta alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali ordinari di Brescia, di Catania e di Padova, la Corte ha affermato che la normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione. Il sacrificio imposto agli operatori sanitari – ma il principio appare applicabile anche ai militari e ai membri delle forze di polizia - non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all’andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini. La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio. La sentenza della Consulta ha ritenuto non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la scelta legislativa di non prevedere, per i lavoratori che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che non potessero essere sottoposti a vaccinazione per motivi di salute o per il personale docente ed educativo della scuola.
È infondata la censura con cui la parte ricorrente si duole dell’illegittimità costituzionale della disposizione che esclude, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale e per il tempo della sospensione, la corresponsione di un assegno a carico del datore di lavoro per chi sia stato sospeso. La Corte costituzionale (sent. n. 15/2023) ha infatti giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio. La Corte, infatti, ha ritenuto non comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l’assegno alimentare può essere erogato. In particolare, la Corte ha escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l’erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
È infondata la censura con cui ci si duole del contrasto della norma in parola col diritto dell’Unione europea e con la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. La Corte costituzionale (sent. n. 14/2023) ha osservato come i molti altri Paesi europei siano state adottate misure simili a quelle contestate in questa sede; né va dimenticato che la Corte europea dei diritti dell’uomo, grande camera, sentenza 8 aprile 2021, cause riunite 47621/13 3867/14 73094/14 19298/15 19306/15 43883/15, in Foro it., 2021, IV, 353, ha ribadito come la vaccinazione obbligatoria non costituisca un’ingerenza nella vita privata in violazione dell’art. 8 CEDU ove sia: i) conforme a legge; ii) imposta per uno scopo legittimo, consistente nel proteggere, sia coloro che ricevono la vaccinazione sia coloro che non possono riceverla, dalle malattie che possono comportare un grave rischio per la salute; iii) necessaria per un “urgente bisogno sociale”; iv) proporzionata allo scopo perseguito; v) previsto un sistema sanzionatorio proporzionato. Anche la giurisprudenza (Tar Lazio, Roma, 13 gennaio 2022, ord. n. 137; Tar Puglia, Bari, Sez. I, n. 461/2022) ha escluso che la normativa contestata violi il diritto europeo ed internazionale.
È infine infondata la censura con cui la parte ricorrente si duole della violazione della privacy. È appena il caso di sottolineare come gli obblighi in parola siano stati fissati con legge, con cui è evidentemente possibile derogare alla normativa a tutela della riservatezza; e che, alla luce degli interessi in gioco, è del tutto ragionevole la scelta del legislatore di consentire alla p.a. la richiesta dei dati in questione: come, del resto, ritenuto dalla Corte costituzionale, che ha ritenuto la normativa in questione costituzionalmente legittima.
Dall’infondatezza del ricorso introduttivo discende l’infondatezza anche del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 26.06.2022, nonché del ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17.12.2022, con i quali si ripetono, in sostanza, le stesse censure già avanzate col ricorso introduttivo; nonché l’infondatezza della domanda risarcitoria.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 359 dell’anno 2022;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
3. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Bartolo Salone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.