Articolo 1 della Legge 4 dicembre 1979, n. 640
Articolo 2
Versione
12 gennaio 1980
Art. 1.
A modifica di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1976, n. 62 , il trattamento d'integrazione salariale con la connessa applicazione del disposto di cui all' articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164 , spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attivita' produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, quando sia stata dichiarata l'invalidita' del licenziamento stesso e la sentenza sia passata in giudicato in data successiva al 30 settembre 1976.
Le somme che, in conseguenza della predetta sentenza, spetterebbero a titolo di retribuzione ai lavoratori di cui al comma precedente, con riferimento ai periodi per i quali e' stata corrisposta l'integrazione salariale, saranno versate, da parte delle aziende interessate, alla Cassa integrazione guadagni per gli operai dell'industria ed imputate alla separata contabilita' degli interventi straordinari fino a concorrenza dell'importo della integrazione salariale erogata.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1980
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