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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2421 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocata Francesca Parte_1
Bianchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Guidonia Montecelio, via G. Mameli 5
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale, dalle avvocate Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_2 procura generale alle liti, dall'avvocata Anna Rosa Maria De Carlo ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio di Nuzzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Maddaloni , via Roma 11 APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 861/2023 pubblicata in data 26/9/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava, con compensazione tra le parti delle spese di lite, l'inammissibilità del ricorso in opposizione presentato da avverso tre cartelle esattoriali e un avviso di addebito emessi per Parte_1 il complessivo importo di € 8.435,21 aventi ad oggetto crediti per premi e contributi CP_2 CP_ previdenziali rappresentati in un estratto di ruolo allegato al ricorso.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
CP_ L' l' e l' si costituivano in giudizio CP_2 Controparte_4 resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio impugnando tre cartelle esattoriali e un avviso di Parte_1 addebito emessi per il complessivo importo di € 8.435,21 ed aventi ad oggetto crediti per premi CP_ e contributi previdenziali rappresentati in un estratto di ruolo allegato al ricorso CP_2
(cartella 05720110037100716 emessa per il complessivo importo di € 1.461,59 a titolo di premio per gli anni dal 2009 al 2011; avviso di addebito 35720120000991012 emesso per CP_2 CP_ il complessivo importo di € 4.161,89 a titolo di contributi previdenziali per le annualità 2010 e 2011; cartella 05720100060146537 emessa per il complessivo importo di € 1.418,10 a titolo di premio per le annualità dal 2008 al 2010 e cartella 05720090044399331 emessa CP_2 per l'importo di € 1.393,63 a titolo di premio per le annualità 2008 e 2009). CP_2
Lamentava l'omessa notifica di tali atti (della cui esistenza sosteneva essere venuto a conoscenza solo all'atto di una verifica della propria posizione effettuata al fine di poter avviare la procedura di autocompensazione dei propri crediti) eccependo la nullità-inesistenza degli stessi, l'estinzione per prescrizione dei crediti da essi portati nonché la decadenza dell'ente impositore ex art. 25 d.p.r. 602/1973 chiedendo conseguentemente l'accertamento dell'estinzione del credito contributivo e l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
Il Tribunale dichiarava l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021 ove aveva introdotto nell'art. 12 del d.p.r. 602/1973 il comma 4 bis stabilendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi ivi previsti, norma che affermava essere applicabile, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche ai processi in corso rilevando come parte ricorrente non avesse rappresentato né dimostrato la sussistenza di alcuno dei pregiudizi indicati dalla norma citata.
Con quello che può reputarsi un unico e articolato motivo, l'appellante contesta la gravata sentenza, ove aveva affermato l'inammissibilità dell'impugnazione, per difetto di motivazione e omessa pronuncia.
Lamenta in particolare l'omessa pronuncia tanto sulla eccezione di prescrizione che su quella di inesistenza della notifica degli atti contestati
Con ulteriore profilo di doglianza contesta inoltre la condanna disposta nei suoi confronti al pagamento delle spese di lite per essere la risoluzione della stessa dovuta ad una disciplina sopravvenuta all'instaurazione del giudizio.
L'appello deve essere respinto.
La statuizione di inammissibilità pronunciata dal primo giudice è conforme a diritto.
In primo grado l'odierno appellante aveva dichiarato di impugnare le cartelle e l'avviso di addebito precedentemente indicati, contenuti in un estratto di ruolo allegato al ricorso, lamentando l'omessa o inesistente notifica degli stessi e sostenendo di esserne venuto a conoscenza esclusivamente per il tramite di una verifica della propria posizione.
Trattasi pertanto di azione qualificabile come opposizione avverso estratto di ruolo, il cui oggetto è tipicamente descritto dall'art 12, comma 4 bis DPR 602/1973, che la definisce come l'impugnazione proposta contro «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata».
Tale opposizione - che l'appellante continua a riproporre in appello sostanzialmente nei medesimi termini, è ammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973, nelle sole ipotesi tassativamente previste da detta norma, ossia soltanto quando il ricorrente dimostri che «dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione» (trattasi della formulazione, anteriore alla parziale modifica operata dall'art. 12 del d.lgs. 110/2024, applicabile ratione temporis alla data di instaurazione del presente giudizio). La sussistenza di almeno uno di tali pregiudizi non è stata dedotta dall'appellante, né in primo grado né in appello sicché la statuizione di inammissibilità dell'originario ricorso adottata dal Tribunale è del tutto corretta.
Non muta tali conclusioni, è appena il caso di osservare, il fatto che l'opposizione dell'odierno appellante sia stata instaurata (con ricorso depositato in data 12/05/2021) in data anteriore all'entrata in vigore della normativa precedentemente citata.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la norma citata trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata essendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (in tal senso Cass. Sez. Un. n. 26283 del 06/09/2022 nonché, successivamente, Cass. n. 6857 del 07/03/2023).
L'inammissibilità della diretta impugnazione del ruolo e della cartella (o avviso di addebito) che si assume invalidamente notificata inibisce l'esame delle contestazioni dirette a negare la sussistenza della pretesa contributiva, sicché rettamente il Tribunale non ha esaminato le deduzioni dell'originario ricorrente dirette a postulare la decadenza e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.
Non risulta infine conferente la contestazione avanzata dall'odierno appellante avverso la regolamentazione delle spese di lite della precedente fase del giudizio avendo il Tribunale disposto la compensazione delle stesse.
Alla stregua di tali ragioni l'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida, per ciascuno degli enti appellati, in complessivi € 1.984 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% nonché, nei soli confronti dell' , di Iva e Cpa come per legge. Controparte_3
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2421 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avvocata Francesca Parte_1
Bianchini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Guidonia Montecelio, via G. Mameli 5
APPELLANTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale, dalle avvocate Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_2 procura generale alle liti, dall'avvocata Anna Rosa Maria De Carlo ed elettivamente domiciliato presso di lui in Roma, Piazza delle Cinque Giornate 3
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio di Nuzzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Maddaloni , via Roma 11 APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 861/2023 pubblicata in data 26/9/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava, con compensazione tra le parti delle spese di lite, l'inammissibilità del ricorso in opposizione presentato da avverso tre cartelle esattoriali e un avviso di addebito emessi per Parte_1 il complessivo importo di € 8.435,21 aventi ad oggetto crediti per premi e contributi CP_2 CP_ previdenziali rappresentati in un estratto di ruolo allegato al ricorso.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
CP_ L' l' e l' si costituivano in giudizio CP_2 Controparte_4 resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
aveva agito in giudizio impugnando tre cartelle esattoriali e un avviso di Parte_1 addebito emessi per il complessivo importo di € 8.435,21 ed aventi ad oggetto crediti per premi CP_ e contributi previdenziali rappresentati in un estratto di ruolo allegato al ricorso CP_2
(cartella 05720110037100716 emessa per il complessivo importo di € 1.461,59 a titolo di premio per gli anni dal 2009 al 2011; avviso di addebito 35720120000991012 emesso per CP_2 CP_ il complessivo importo di € 4.161,89 a titolo di contributi previdenziali per le annualità 2010 e 2011; cartella 05720100060146537 emessa per il complessivo importo di € 1.418,10 a titolo di premio per le annualità dal 2008 al 2010 e cartella 05720090044399331 emessa CP_2 per l'importo di € 1.393,63 a titolo di premio per le annualità 2008 e 2009). CP_2
Lamentava l'omessa notifica di tali atti (della cui esistenza sosteneva essere venuto a conoscenza solo all'atto di una verifica della propria posizione effettuata al fine di poter avviare la procedura di autocompensazione dei propri crediti) eccependo la nullità-inesistenza degli stessi, l'estinzione per prescrizione dei crediti da essi portati nonché la decadenza dell'ente impositore ex art. 25 d.p.r. 602/1973 chiedendo conseguentemente l'accertamento dell'estinzione del credito contributivo e l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
Il Tribunale dichiarava l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 3 bis del d.l. 146/2021 conv. in l. 215/2021 ove aveva introdotto nell'art. 12 del d.p.r. 602/1973 il comma 4 bis stabilendo che l'estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi ivi previsti, norma che affermava essere applicabile, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche ai processi in corso rilevando come parte ricorrente non avesse rappresentato né dimostrato la sussistenza di alcuno dei pregiudizi indicati dalla norma citata.
Con quello che può reputarsi un unico e articolato motivo, l'appellante contesta la gravata sentenza, ove aveva affermato l'inammissibilità dell'impugnazione, per difetto di motivazione e omessa pronuncia.
Lamenta in particolare l'omessa pronuncia tanto sulla eccezione di prescrizione che su quella di inesistenza della notifica degli atti contestati
Con ulteriore profilo di doglianza contesta inoltre la condanna disposta nei suoi confronti al pagamento delle spese di lite per essere la risoluzione della stessa dovuta ad una disciplina sopravvenuta all'instaurazione del giudizio.
L'appello deve essere respinto.
La statuizione di inammissibilità pronunciata dal primo giudice è conforme a diritto.
In primo grado l'odierno appellante aveva dichiarato di impugnare le cartelle e l'avviso di addebito precedentemente indicati, contenuti in un estratto di ruolo allegato al ricorso, lamentando l'omessa o inesistente notifica degli stessi e sostenendo di esserne venuto a conoscenza esclusivamente per il tramite di una verifica della propria posizione.
Trattasi pertanto di azione qualificabile come opposizione avverso estratto di ruolo, il cui oggetto è tipicamente descritto dall'art 12, comma 4 bis DPR 602/1973, che la definisce come l'impugnazione proposta contro «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata».
Tale opposizione - che l'appellante continua a riproporre in appello sostanzialmente nei medesimi termini, è ammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis DPR 602/1973, nelle sole ipotesi tassativamente previste da detta norma, ossia soltanto quando il ricorrente dimostri che «dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione» (trattasi della formulazione, anteriore alla parziale modifica operata dall'art. 12 del d.lgs. 110/2024, applicabile ratione temporis alla data di instaurazione del presente giudizio). La sussistenza di almeno uno di tali pregiudizi non è stata dedotta dall'appellante, né in primo grado né in appello sicché la statuizione di inammissibilità dell'originario ricorso adottata dal Tribunale è del tutto corretta.
Non muta tali conclusioni, è appena il caso di osservare, il fatto che l'opposizione dell'odierno appellante sia stata instaurata (con ricorso depositato in data 12/05/2021) in data anteriore all'entrata in vigore della normativa precedentemente citata.
Devono ribadirsi a tale proposito i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua la norma citata trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata essendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (in tal senso Cass. Sez. Un. n. 26283 del 06/09/2022 nonché, successivamente, Cass. n. 6857 del 07/03/2023).
L'inammissibilità della diretta impugnazione del ruolo e della cartella (o avviso di addebito) che si assume invalidamente notificata inibisce l'esame delle contestazioni dirette a negare la sussistenza della pretesa contributiva, sicché rettamente il Tribunale non ha esaminato le deduzioni dell'originario ricorrente dirette a postulare la decadenza e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.
Non risulta infine conferente la contestazione avanzata dall'odierno appellante avverso la regolamentazione delle spese di lite della precedente fase del giudizio avendo il Tribunale disposto la compensazione delle stesse.
Alla stregua di tali ragioni l'appello dovrà pertanto essere respinto.
La regolamentazione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida, per ciascuno degli enti appellati, in complessivi € 1.984 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% nonché, nei soli confronti dell' , di Iva e Cpa come per legge. Controparte_3
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario