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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2172/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Arimondi n. 2/q, presso lo studio dell'Avv. SIVIGLIA COSTANZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Terrasanta n. 39, presso lo studio dell'Avv. DI VITA MARCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 29/4/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 18/09/1979 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del ----, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e senza che la loro condotta possa arrecare offesa o danno vicendevole;
2) ognuno dei coniugi fisserà la propria dimora ove riterrà opportuno in relazione ai propri impegni, assumendo ciascuno di essi l'obbligo di comunicare all'altro, nel termine di 30 giorni, le eventuali variazioni di residenza;
3) la casa coniugale, sita a Carini (PA), in via Sant'Anna n. 174, di proprietà comune al 50% di entrambi i coniugi, resterà affidata alla sola IG.ra
; Parte_1
4) i coniugi dichiarano di provvedere personalmente e separatamente ciascuno al proprio mantenimento, ne consegue che nulla sarà corrisposto dall'uno all'altro e viceversa;
5) i coniugi, in regime di separazione dei beni, dichiarano di avere già provveduto, di comune accordo, alla divisione dei mobili e di quanto arredava e corredava la casa di abitazione e di avere già provveduto ad estinguere reciprocamente ogni rapporto di debito/credito e, pertanto, dichiarano e convengono che nulla è loro dovuto dall'altro coniuge a qualsiasi titolo;
6) le condizioni di cui sopra varranno dal momento della sottoscrizione del presente accordo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 836 P. 2, S. A, Anno 1979) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
2 Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2172/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Arimondi n. 2/q, presso lo studio dell'Avv. SIVIGLIA COSTANZA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, Via Terrasanta n. 39, presso lo studio dell'Avv. DI VITA MARCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 29/4/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 18/09/1979 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del ----, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
1 dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e senza che la loro condotta possa arrecare offesa o danno vicendevole;
2) ognuno dei coniugi fisserà la propria dimora ove riterrà opportuno in relazione ai propri impegni, assumendo ciascuno di essi l'obbligo di comunicare all'altro, nel termine di 30 giorni, le eventuali variazioni di residenza;
3) la casa coniugale, sita a Carini (PA), in via Sant'Anna n. 174, di proprietà comune al 50% di entrambi i coniugi, resterà affidata alla sola IG.ra
; Parte_1
4) i coniugi dichiarano di provvedere personalmente e separatamente ciascuno al proprio mantenimento, ne consegue che nulla sarà corrisposto dall'uno all'altro e viceversa;
5) i coniugi, in regime di separazione dei beni, dichiarano di avere già provveduto, di comune accordo, alla divisione dei mobili e di quanto arredava e corredava la casa di abitazione e di avere già provveduto ad estinguere reciprocamente ogni rapporto di debito/credito e, pertanto, dichiarano e convengono che nulla è loro dovuto dall'altro coniuge a qualsiasi titolo;
6) le condizioni di cui sopra varranno dal momento della sottoscrizione del presente accordo”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 836 P. 2, S. A, Anno 1979) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
2 Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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