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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 129/2025 P.U. CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 129/2025 P.U.CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di:
- on sede legale a Bagno a Ripoli (FI), Via Campigliano Controparte_1
n. 90
promosso da
- elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Viale Emilia San Parte_1
Pietro n. 1, presso e nello studio dell'Avv. Francesca Mazza, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.4.2025 la ha chiesto dichiararsi l'apertura della Parte_1
liquidazione controllata della allegando un credito di € 65.486,61 in Controparte_2
1 virtù di precetto su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.4066/2023 emesso dal
Tribunale di Firenze (R.G.14300/2023) in data 22-28.12.2023.
La società debitrice non si è costituita, nonostante rituale notificazione degli atti introduttivi effettuata dalla cancelleria a mezzo PEC.
Comparso il difensore della parte ricorrente all'udienza del 20.5.2025, il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
*******
Deve procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della Controparte_2
[...]
Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCI, avendo la società debitrice sede legale in Bagno a Ripoli (FI).
Va preliminarmente osservato che il procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III del codice – e, in particolare, alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale – nei limiti di compatibilità.
Ai fini della verifica dell'assoggettabilità della debitrice alla procedura di liquidazione controllata,
è stata acquisita documentazione (visura camerale storica e ordinaria, dichiarazioni redditi, IRAP e
770) dalla quale si evince che la società è imprenditore agricolo ex art 2135 c.c.; risulta inoltre, dai documenti in atti, che la società rientri nei requisiti dimensionali previsti dall'art. 2, comma 1, lett.
d), CCII.
È superata la soglia di procedibilità ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII, posto che già il debito verso il creditore istante è superiore a € 50.000,00, e che risultano debiti ulteriori debiti verso l per € 58.896,48. Controparte_3
Con riferimento alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent.
n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
2 Risulta dalla documentazione in atti che la società è attualmente posta in scioglimento e liquidazione.
In tale ipotesi la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass.
sent. nn. 24660/2020, 13644/13, 15442/2011 e 21834/2009).
Nel caso di specie, l'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria e di soddisfare integralmente i creditori sociali emerge dai tentativi infruttuosi di recupero del credito in via esecutiva da parte del creditore istante, dalla situazione debitoria nei confronti dell'erario, e conseguentemente dall'assenza di beni aggredibili e di un patrimonio capiente – in mancanza di elementi di senso contrario che la debitrice avrebbe potuto allegare – in capo alla società.
Per i motivi sopra illustrati, va dichiarata l'apertura della liquidazione controllata della
[...]
Controparte_2
Quanto alla scelta del professionista per le funzioni di liquidatore, va osservato che ai sensi dell'art. 270, comma 1, lett. b), CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, il Tribunale «nomina il
liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o
scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo
caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui
appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al
presidente del tribunale».
Dalla disposizione in questione si evince che il legislatore abbia prescritto la nomina di un professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi solo in caso di richiesta di apertura di liquidazione controllata su domanda del debitore;
ne consegue che, in caso di domanda del creditore, come nell'ipotesi che occupa, potrà nominarsi un liquidatore iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di impresa ai sensi dell'art. 356 CCII, individuato nella persona del dott. Persona_1
P.Q.M.
3 visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37 e ss, e 268 e ss., CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di con Controparte_1
sede legale a Bagno a Ripoli (FI), via Campigliano n. 90, n. REA FI – 662167, C.F./P.IVA
e, per l'effetto, P.IVA_1
nomina
giudice delegato il dott. Cristian Soscia e liquidatore il dott. il quale farà Persona_1
pervenire entro due giorni la propria accettazione;
ordina
al debitore il deposito entro sette giorni, se esercente l'attività d'impresa, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCI;
ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dei beni strumentali eventualmente destinati all'esercizio dell'attività lavorativa, autorizzando l'utilizzo degli stessi;
dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero
della giustizia;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì
effettuata presso il registro delle imprese;
ordina
al liquidatore, nel caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.
4 Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
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